LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezioni unite civili composta dagli illustrissimi signori magistrati: Primo presidente: dott. andrea Vela; Presidenti di sezione: dott. Francesco Amirante, dott. Alfio Finocchiara; Consiglieri: dott. Francesco Cristarella Orestano, dott. Giovanni Prestipino, dott. Erminio Ravagnani, dott. Giovanni Paolini, dott. Ernesto Lupo; Rel. Consigliere: dott. Roberto Preden. Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: comune di Cermenate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Tazzoli 6, presso lo studio dell'avvocato Romano Vaccarella, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tavormina, giusta procura speciale del segretario comunale dott. Luigi Burti, depositata in data 29 marzo 2000, in atti, ricorrente; Contro Vergani Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio 34, presso lo studio dell'avvocato Guido Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ernesto Lanni, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente; Nonche' contro: Summa Lucio, Sardo Domenico, Ruggiero Anna, Cervati Adriano, Belluschi Patrizia, Cervati Nunzio, Dassogno Luigi, Frigerio Wanda, Minola Domenico, Posio Antonio, Percassi Pietro, Monti Angelo, Sinigaglia Tarcisio, Rossato Santina, Tettamanti Silverio, Porro Filippo, Bazzano Antonio, Visconti Orlardo, Visconti Reginaldo, intimati; Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 245/1999 del tribunale di Como; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2001 dal consigliere dott. Roberto Preden; Udito l'avvocato Guido Romanelli; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone che ha concluso per la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.l. 29/1992 successive modifiche. Considerato in fatto e in diritto 1. - Con atto notificato il 26 novembre 1999, il geom. Giuseppe Vergani esponeva di essere proprietario del lotto n. 11 compreso nel piano di lottizzazione d'ufficio approvato dal comune di Cermenate con delibera del 126.1.1087 e di avere aderito alla convenzione di attuazione del piano; deduceva che, in sede esecutiva, a causa dell'omessa vigilanza da parte dell'amministrazione comunale, si erano verificate su vari lotti irregolarita' edilizie ed urbanistiche che avevano reso problematica la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo le previsioni del piano, penalizzando in particolare il lotto n. 11; lamentava che il comune aveva intimato ai lottizzanti di realizzare la quota parte di opere di urbanizzazione di competenza dei rispettivi lotti, senza previamente adottare, come richiesto dal deducente, le necessarie varianti al progetto originario, e non aveva proceduto alla determinazione della compensazione monetaria per la cessione di superfici per opere di urbanizzazione in eccedenza rispetto alla quota di pertinenza del lotto n. 11; affermava che dai suindicati comportamenti erano derivati danni per il deducente ed i suoi aventi causa. Tanto premesso, conveniva davanti al tribunale di Como. Sezione distaccata di Cantu', il comune di Cermenate, in persona del sindaco in carica, ed altre diciannove persone (funzionari del comune, direttori dei lavori e lottizzanti), formulando le seguenti richieste: a) accertare e dichiarare, anche in via incidentale ex art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, l'illegittimita' delle autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto gli insediamenti edilizi realizzati sui lotti 3, 10/a e l0/b, e conseguentemente disapplicarle; b) accertare e dichiarare comunque illegittime, per lesione dei diritti nascenti in favore del lotto n. 11 le opere realizzate sui predetti lotti anche indipendentemente da provvedimenti autorizzatori o concessori; c) verificare e determinare le opere di urbanizzazione gia' realizzate e quelle ancora da realizzare, nonche' le modalita' esecutive da adottare per queste ultime, tenuto conto delle difformita' di esecuzione delle opere gia' realizzate rispetto alle previsioni del piano di lottizzazione; d) accertare e verificare quali lottizzanti non abbiano versato al comune le fideiussioni imposte dalla convenzione di lottizzazione; e) condannare tutti i lottizzanti a versare quanto ancora dovuto e di rispettiva competenza per l'esecuzione ed il completamento delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici, nonche' a versare al geom. Vergani quanto a lui dovuto a conguaglio delle aree in cessione ripetute dal suo lotto in eccedenza rispetto alla quota millesimale di sua pertinenza; f) condannare in solido il comune di Cermenate, il geom. Luccio Summa ed il geom. Antonio Posio personalmente, quali responsabili in successione cronologica del Servizio urbanistica, edilizia privata e pubblica ed inizio di attivita', il geom. Angelo Monti e l'ing. Silverio Tettamanti, quali direttori dei lavori delle opere di urbanizzazione, al risarcimento dei danni che il geom. Vergani ha subito a causa degli inadempimenti loro addebitati per aver contravvenuto all'obbligo di vigilanza sull'esecuzione del piano di lottizzazione e della convenzione di attuazione; g) condannare il comune di Cermenate al risarcimento dei danni subiti dal geom. Vergani per la mancata tempestiva adozione delle varianti al progetto originario delle aree a standard e delle opere di urbanizzazione. Il comune di Cermenate si costituiva ed eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 3. - Il predetto comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in virtu' dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80. 4. - Ha resistito, con controricorso, il geom. Vergani, che ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilita' del ricorso per difetto di mandato per incompetenza dell'organo deliberante; in subordine ha dichiarato di aderire all'eccezione sollevata dal comune. 5. - Osserva il Collegio che l'eccezione di difetto di mandato e' infondata, atteso che la deliberazione di autorizzazione del sindaco del comune di Cermenate a stare in giudizio e' stata adottata dalla giunta municipale, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 6. - Ai fini dello scrutinio della questione di giurisdizione occorre individuare la norma attributiva della competenza giurisdizionale in relazione alla controversia in esame. Ad avviso del Collegio deve aversi riguardo (come sostenuto in linea principale dal ricorrente) alla normativa scaturente dal combinato disposto degli artt. 34 e 35, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998. Dispone l'art. 34, nei primi due commi: "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia". "Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". A sua volta l'art. 35, nel comma 1, prevede che: "Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto". Nell'ambito della suindicata disciplina va ricondotta la controversia in esame, atteso che risultano proposte in via principale domande - quelle indicate sub n. 2 con le lettere f) e g), rispetto alle quali le ulteriori istanze appaiono di natura strumentale ed accessoria - aventi ad oggetto pretese risarcitorie conseguenti a comportamenti della P.A. (omissione di vigilanza; mancata tempestiva adozione di varianti) nella fase di attuazione di un piano di lottizzazione, costituente strumento urbanistico di dettaglio concernente l'uso del territorio, in relazione alle quali va affermata, (ai sensi delle suindicate disposizioni, e tenuto conto dell'instaurazione del giudizio successivamente al 30 giugno 1998 ai sensi dell'art. 45, comma 18, d.lgs. n. 80 del 1998), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendosi in materia di urbanistica. La circostanza che la controversia involga anche la convenzione di attuazione del piano di lottizzazione (secondo lo schema previsto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765), non vale a sorreggere l'alternativo richiamo all'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi dall'amministrazione con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o in sostituzione di questo. All'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 va infatti riconosciuta, in ragione della sua specificita' di norma sulla giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia e della sua tendenziale onnicomprensivita', efficacia derogatoria, ai fini della attribuzione della giurisdizione sulle controversie in materia di urbanistica, rispetto alla normativa precedente, ivi compresa quella dettata dal citato art. 11 (che eleva a criterio di attribuzione non gia' la "materia" sulla quale incide il provvedimento finale, bensi' la peculiare tipologia dell'atto destinato al perseguimento del pubblico interesse, che deve consistere in un "accordo"), in quanto applicabile anche all'ipotesi di accordi conclusi in materia urbanistica. E non piu' attuale e' del pari il riferimento all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che attribuiva al giudice amministrativo i ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti con i quali la concessione edilizia viene data o negata, nonche' contro la determinazione e liquidazione del contributo di urbanizzazione e delle sanzioni amministrative. Anche tale norma (nel cui limitato ambito peraltro neppure rientrerebbe la controversia in esame, in ragione dell'oggetto principale della pretesa azionata) deve infatti ritenersi sostituita dalla successiva specifica disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 circa l'attribuzione della giurisdizione sulle controversie in materia di edilizia ed urbanistica. 7. - La norma regolatrice della giurisdizione, come sopra individuata, appare tuttavia affetta da dubbi di legittimita' costituzionale. Queste s.u. ritengono infatti rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dei suindicati artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997 n. 59 (questione che, investendo la genesi stessa della norma, appare preliminare rispetto a quelle involgenti ulteriori aspetti di dubbia legittimita' costituzionale della disciplina con essa introdotta). Tale opinione appare invero confortata dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale adottata dalla Corte costituzionale, con la sent. n. 292/00, in relazione all'art. 33 dello stesso d.lgs., avente ad oggetto l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di servizi pubblici. 8. - Per quando concerne la rilevanza della questione, e' sufficiente ribadire che la statuizione sulla giurisdizione postula, per quanto sopra osservato, l'applicazione proprio delle norme della cui legittimita' costituzionale si dubita. 9. - Circa la non manifesta infondatezza della questione giova anzitutto notare che, con la citata sentenza n. 292/00, esaminando la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del gia' menzionato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, la Corte costituzionale ha individuato finalita' ed ambito dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge di delega n. 59 del 1997 (norma che contempla, dopo aver previsto la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, "la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici" ritenendo: a) che il compito assegnato al legislatore delegato era quello di procedere alla "estensione" della giurisdizione amministrativa gia' esistente, al fine di rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, concentrando innanzi al giudice amministrativo - nell'esercizio della giurisdizione, sia di legittimita' che esclusiva, di cui era gia' titolare in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici - non solo la fase del controllo di legittimita' dell'azione amministrativa, ma anche quella della riparazione per equivalente, evitando la necessita' di instaurare un successivo separato giudizio innanzi al giudice ordinario; b) che oggetto normativamente individuato di tale estensione, ai fini della cennata concentrazione, erano i "diritti patrimoniali conseguenziali", in esso compreso il risarcimento del danno; c) che le tre materie dell'edilizia, urbanistica e servizi pubblici costituivano l'ambito all'interno del quale la giurisdizione amministrativa doveva essere estesa. Cio' posto, la Corte costituzionale ha ritenuto l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - disposizione che, nel comma 1, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, e, nel comma 2, ha formulato una elencazione non tassativa di tali controversie - viziato per eccesso di delega, poiche' l'art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59 del 1997 non consentiva l'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo all'intero ambito della materia dei servizi pubblici realizzato dall'art. 33. 10. - Ad avviso di queste s.u., anche gli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998 sembrano esorbitare, per ragioni analoghe a quelle considerate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292/00, dall'ambito della delega. Le norme, nel loro combinato disposto, non si limitano infatti, in attuazione della delega conferita con l'art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59 del 1997, ad estendere alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimita' o esclusiva gia' spettante al giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena (in quanto estesa alla cognizione delle questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto), che abbraccia l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti (e quindi l'intera gamma delle condotte positive, espresse con atti formali o con attivita' materiali, ovvero omissive) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Ambito che appare suscettivo di tendenziale ulteriore estensione, in ragione della amplissima definizione dei limiti della materia urbanistica (non compresa nelle delega), nel senso che questa concerne "tutti gli aspetti dell'uso del territorio". E cio' sembra realizzare un eccesso rispetto ai limiti oggettivi della delega. Nei sensi suesposti va quindi ritenuta non manifestamente infondata la questione. 11. - Va infine precisato che non influisce sulla ritenuta rilevanza della questione la sopravvenuta legge 21 luglio 2000 n. 205, che, all'art. 7, recante "Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80", ha sostituito l'art. 34 riproducendone il contenuto (ma con una integrazione nel comma 1, che vale ad attribuire carattere di novita' alla disciplina). La nuova legge, come affermato da queste s.u. con sentenze in corso di pubblicazione, non ha invero efficacia retroattiva, in difetto di espressa previsione in tal senso, ma si applica soltanto ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (salvo l'effetto convalidante, in ragione del principio desunto dalla finalita' della disciplina dettata dall'art. 5 c.p.c., per i giudizi in corso gia' pendenti davanti al giudice amministrativo, che nella specie non puo' evidentemente operare).