LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        Sezioni unite civili

composta dagli illustrissimi signori magistrati:
Primo presidente: dott. andrea Vela;
Presidenti   di   sezione:   dott. Francesco   Amirante,  dott. Alfio
Finocchiara;
Consiglieri:  dott. Francesco  Cristarella  Orestano,  dott. Giovanni
Prestipino,    dott. Erminio   Ravagnani,   dott. Giovanni   Paolini,
dott. Ernesto Lupo;
Rel. Consigliere: dott. Roberto Preden.
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto   da:   comune   di   Cermenate,   in   persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliato in Roma via
Tazzoli   6,   presso  lo  studio  dell'avvocato  Romano  Vaccarella,
rappresentato   e  difeso  dall'avvocato  Valerio  Tavormina,  giusta
procura   speciale   del   segretario  comunale  dott.  Luigi  Burti,
depositata in data 29 marzo 2000, in atti, ricorrente;
    Contro  Vergani  Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via
Pacuvio  34,  presso  lo studio dell'avvocato Guido Romanelli, che lo
rappresenta  e  difende unitamente all'avvocato Ernesto Lanni, giusta
delega a margine del controricorso, controricorrente;
    Nonche'  contro:  Summa  Lucio,  Sardo  Domenico,  Ruggiero Anna,
Cervati  Adriano, Belluschi Patrizia, Cervati Nunzio, Dassogno Luigi,
Frigerio  Wanda,  Minola  Domenico,  Posio  Antonio, Percassi Pietro,
Monti   Angelo,  Sinigaglia  Tarcisio,  Rossato  Santina,  Tettamanti
Silverio,  Porro Filippo, Bazzano Antonio, Visconti Orlardo, Visconti
Reginaldo, intimati;
    Per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione  in  relazione al
giudizio pendente n. 245/1999 del tribunale di Como;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
9 marzo 2001 dal consigliere dott. Roberto Preden;
    Udito l'avvocato Guido Romanelli;
    Udito  il  p.m.  in  persona  del  sostituto procuratore generale
dott. Antonio   Martone   che   ha   concluso  per  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34  d.l.  29/1992  successive
modifiche.

                  Considerato in fatto e in diritto

    1.  -  Con atto notificato il 26 novembre 1999, il geom. Giuseppe
Vergani  esponeva di essere proprietario del lotto n. 11 compreso nel
piano  di  lottizzazione  d'ufficio approvato dal comune di Cermenate
con  delibera  del  126.1.1087 e di avere aderito alla convenzione di
attuazione  del  piano;  deduceva  che,  in  sede  esecutiva, a causa
dell'omessa  vigilanza  da  parte  dell'amministrazione  comunale, si
erano verificate su vari lotti irregolarita' edilizie ed urbanistiche
che  avevano  reso  problematica  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione primaria secondo le previsioni del piano, penalizzando
in particolare il lotto n. 11; lamentava che il comune aveva intimato
ai   lottizzanti   di   realizzare   la   quota  parte  di  opere  di
urbanizzazione  di competenza dei rispettivi lotti, senza previamente
adottare,  come  richiesto  dal  deducente, le necessarie varianti al
progetto  originario, e non aveva proceduto alla determinazione della
compensazione  monetaria  per  la  cessione di superfici per opere di
urbanizzazione  in  eccedenza  rispetto  alla quota di pertinenza del
lotto   n. 11;  affermava  che  dai  suindicati  comportamenti  erano
derivati danni per il deducente ed i suoi aventi causa.
    Tanto  premesso,  conveniva davanti al tribunale di Como. Sezione
distaccata  di Cantu', il comune di Cermenate, in persona del sindaco
in  carica,  ed  altre  diciannove  persone  (funzionari  del comune,
direttori   dei   lavori   e  lottizzanti),  formulando  le  seguenti
richieste:
        a) accertare e dichiarare, anche in via incidentale ex art. 4
della  legge  20  marzo  1865 n. 2248, all. E, l'illegittimita' delle
autorizzazioni  e  concessioni  aventi  ad  oggetto  gli insediamenti
edilizi  realizzati  sui  lotti  3,  10/a  e l0/b, e conseguentemente
disapplicarle;
        b)  accertare  e dichiarare comunque illegittime, per lesione
dei  diritti  nascenti  in favore del lotto n. 11 le opere realizzate
sui   predetti   lotti   anche   indipendentemente  da  provvedimenti
autorizzatori o concessori;
        c)  verificare  e determinare le opere di urbanizzazione gia'
realizzate  e  quelle  ancora  da  realizzare,  nonche'  le modalita'
esecutive   da   adottare  per  queste  ultime,  tenuto  conto  delle
difformita'  di  esecuzione delle opere gia' realizzate rispetto alle
previsioni del piano di lottizzazione;
        d)  accertare  e  verificare  quali  lottizzanti  non abbiano
versato  al  comune  le  fideiussioni  imposte  dalla  convenzione di
lottizzazione;
        e)  condannare  tutti  i  lottizzanti a versare quanto ancora
dovuto   e   di   rispettiva   competenza   per  l'esecuzione  ed  il
completamento   delle   opere  di  urbanizzazione  e  degli  standard
urbanistici, nonche' a versare al geom. Vergani quanto a lui dovuto a
conguaglio delle aree in cessione ripetute dal suo lotto in eccedenza
rispetto alla quota millesimale di sua pertinenza;
        f)  condannare  in  solido  il  comune di Cermenate, il geom.
Luccio   Summa   ed  il  geom.  Antonio  Posio  personalmente,  quali
responsabili  in  successione  cronologica  del Servizio urbanistica,
edilizia  privata  e pubblica ed inizio di attivita', il geom. Angelo
Monti  e l'ing. Silverio Tettamanti, quali direttori dei lavori delle
opere  di  urbanizzazione,  al  risarcimento  dei  danni che il geom.
Vergani  ha  subito  a  causa degli inadempimenti loro addebitati per
aver contravvenuto all'obbligo di vigilanza sull'esecuzione del piano
di lottizzazione e della convenzione di attuazione;
        g)  condannare  il  comune  di  Cermenate al risarcimento dei
danni  subiti  dal  geom.  Vergani per la mancata tempestiva adozione
delle  varianti  al progetto originario delle aree a standard e delle
opere di urbanizzazione.
    Il    comune    di    Cermenate   si   costituiva   ed   eccepiva
pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
    3.  -  Il  predetto  comune ha proposto regolamento preventivo di
giurisdizione  per  sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in virtu' dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80.
    4.  -  Ha  resistito, con controricorso, il geom. Vergani, che ha
eccepito pregiudizialmente l'inammissibilita' del ricorso per difetto
di  mandato per incompetenza dell'organo deliberante; in subordine ha
dichiarato di aderire all'eccezione sollevata dal comune.
    5. - Osserva il Collegio che l'eccezione di difetto di mandato e'
infondata,  atteso che la deliberazione di autorizzazione del sindaco
del  comune  di Cermenate a stare in giudizio e' stata adottata dalla
giunta municipale, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite
dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
    6. - Ai  fini  dello  scrutinio  della questione di giurisdizione
occorre   individuare   la   norma   attributiva   della   competenza
giurisdizionale in relazione alla controversia in esame.
    Ad  avviso  del  Collegio deve aversi riguardo (come sostenuto in
linea  principale  dal  ricorrente)  alla  normativa  scaturente  dal
combinato disposto degli artt. 34 e 35, comma 1, del d.lgs. n. 80 del
1998.
    Dispone l'art. 34, nei primi due commi:
        "Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo   le  controversie  aventi  ad  oggetto  gli  atti,  i
provvedimenti  ed  i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia urbanistica ed edilizia".
        "Agli  effetti  del  presente decreto, la materia urbanistica
concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio".
    A sua volta l'art. 35, nel comma 1, prevede che:
        "Il  giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla
sua  giurisdizione  esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone,
anche   attraverso   la   reintegrazione   in   forma  specifica,  il
risarcimento del danno ingiusto".
    Nell'ambito   della   suindicata   disciplina  va  ricondotta  la
controversia   in   esame,  atteso  che  risultano  proposte  in  via
principale domande - quelle indicate sub n. 2 con le lettere f) e g),
rispetto   alle   quali  le  ulteriori  istanze  appaiono  di  natura
strumentale  ed  accessoria  - aventi ad oggetto pretese risarcitorie
conseguenti  a  comportamenti  della  P.A.  (omissione  di vigilanza;
mancata  tempestiva adozione di varianti) nella fase di attuazione di
un  piano  di  lottizzazione,  costituente  strumento  urbanistico di
dettaglio  concernente  l'uso del territorio, in relazione alle quali
va affermata, (ai sensi delle suindicate disposizioni, e tenuto conto
dell'instaurazione  del giudizio successivamente al 30 giugno 1998 ai
sensi   dell'art. 45,   comma   18,   d.lgs.   n. 80  del  1998),  la
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo, vertendosi in
materia di urbanistica.
    La  circostanza  che la controversia involga anche la convenzione
di  attuazione del piano di lottizzazione (secondo lo schema previsto
dall'art. 28  della  legge  17  agosto  1942 n. 1150, come modificato
dall'art. 8  della legge 6 agosto 1967 n. 765), non vale a sorreggere
l'alternativo  richiamo  all'art. 11,  comma  5, della legge 7 agosto
1990 n. 241, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  le controversie in materia di formazione, conclusione
ed  esecuzione  degli  accordi  conclusi dall'amministrazione con gli
interessati  al  fine  di  determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale o in sostituzione di questo.
    All'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 va infatti riconosciuta, in
ragione  della  sua  specificita'  di  norma  sulla  giurisdizione in
materia   urbanistica   ed   edilizia   e   della   sua   tendenziale
onnicomprensivita', efficacia derogatoria, ai fini della attribuzione
della  giurisdizione  sulle  controversie  in materia di urbanistica,
rispetto  alla  normativa precedente, ivi compresa quella dettata dal
citato  art. 11  (che  eleva  a  criterio di attribuzione non gia' la
"materia"  sulla  quale  incide  il  provvedimento  finale, bensi' la
peculiare tipologia dell'atto destinato al perseguimento del pubblico
interesse,   che   deve   consistere  in  un  "accordo"),  in  quanto
applicabile   anche   all'ipotesi  di  accordi  conclusi  in  materia
urbanistica.
    E  non  piu' attuale e' del pari il riferimento all'art. 16 della
legge 28 gennaio 1977 n. 10, che attribuiva al giudice amministrativo
i  ricorsi  giurisdizionali  contro  i  provvedimenti  con i quali la
concessione   edilizia   viene  data  o  negata,  nonche'  contro  la
determinazione  e  liquidazione  del  contributo  di urbanizzazione e
delle  sanzioni  amministrative.  Anche  tale norma (nel cui limitato
ambito  peraltro  neppure  rientrerebbe  la controversia in esame, in
ragione  dell'oggetto principale della pretesa azionata) deve infatti
ritenersi  sostituita  dalla  successiva specifica disciplina dettata
dall'art. 34  del  d.lgs.  n. 80  del 1998 circa l'attribuzione della
giurisdizione   sulle   controversie   in   materia  di  edilizia  ed
urbanistica.
    7. - La   norma   regolatrice  della  giurisdizione,  come  sopra
individuata,   appare  tuttavia  affetta  da  dubbi  di  legittimita'
costituzionale.
    Queste  s.u.  ritengono  infatti  rilevante  e non manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale dei suindicati
artt. 34,  commi 1 e 2, e 35, comma 1, in riferimento agli artt. 76 e
77,  comma  1,  Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita con
l'art. 11,  comma  4,  lettera  g),  della  legge 15 marzo 1997 n. 59
(questione  che,  investendo  la  genesi  stessa  della norma, appare
preliminare  rispetto a quelle involgenti ulteriori aspetti di dubbia
legittimita' costituzionale della disciplina con essa introdotta).
    Tale   opinione  appare  invero  confortata  dalla  pronuncia  di
illegittimita'  costituzionale  adottata  dalla Corte costituzionale,
con la sent. n. 292/00, in relazione all'art. 33 dello stesso d.lgs.,
avente  ad  oggetto  l'attribuzione  alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo  delle  controversie  in  materia  di servizi
pubblici.
    8.  -  Per  quando  concerne  la  rilevanza  della  questione, e'
sufficiente  ribadire che la statuizione sulla giurisdizione postula,
per  quanto sopra osservato, l'applicazione proprio delle norme della
cui legittimita' costituzionale si dubita.
    9. - Circa  la  non  manifesta infondatezza della questione giova
anzitutto notare che, con la citata sentenza n. 292/00, esaminando la
questione  di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del
gia'   menzionato  art. 33  del  d.lgs.  n. 80  del  1998,  la  Corte
costituzionale ha individuato finalita' ed ambito dell'art. 11, comma
4,  lettera  g),  della  legge  di  delega  n. 59 del 1997 (norma che
contempla,  dopo  aver  previsto  la devoluzione al giudice ordinario
delle  controversie  sui  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti delle
pubbliche   amministrazioni,   "la   contestuale   estensione   della
giurisdizione  del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto  diritti  patrimoniali  conseguenziali,  ivi  comprese quelle
relative  al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica
e  di  servizi  pubblici"  ritenendo:  a) che il compito assegnato al
legislatore  delegato era quello di procedere alla "estensione" della
giurisdizione amministrativa gia' esistente, al fine di rendere piena
ed  effettiva  la  tutela  del cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione,  concentrando  innanzi  al  giudice amministrativo -
nell'esercizio   della   giurisdizione,   sia   di  legittimita'  che
esclusiva,   di  cui  era  gia'  titolare  in  materia  di  edilizia,
urbanistica  e  servizi  pubblici - non solo la fase del controllo di
legittimita'   dell'azione  amministrativa,  ma  anche  quella  della
riparazione  per equivalente, evitando la necessita' di instaurare un
successivo  separato  giudizio  innanzi  al giudice ordinario; b) che
oggetto  normativamente individuato di tale estensione, ai fini della
cennata     concentrazione,    erano    i    "diritti    patrimoniali
conseguenziali",  in  esso compreso il risarcimento del danno; c) che
le   tre   materie  dell'edilizia,  urbanistica  e  servizi  pubblici
costituivano   l'ambito   all'interno   del  quale  la  giurisdizione
amministrativa doveva essere estesa.
    Cio'  posto,  la  Corte  costituzionale ha ritenuto l'art. 33 del
d.lgs.  n. 80  del  1998 - disposizione che, nel comma 1, ha devoluto
alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo tutte le
controversie  in  materia  di  pubblici  servizi, ivi compresi quelli
afferenti  al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato
mobiliare,    al    servizio   farmaceutico,   ai   trasporti,   alle
telecomunicazioni  e  ai  servizi  di cui alla legge 14 novembre 1995
n. 481, e, nel comma 2, ha formulato una elencazione non tassativa di
tali controversie - viziato per eccesso di delega, poiche' l'art. 11,
comma  4,  lettera  g),  della  legge  n. 59  del 1997 non consentiva
l'ampliamento    della    giurisdizione    esclusiva    del   giudice
amministrativo  all'intero  ambito della materia dei servizi pubblici
realizzato dall'art. 33.
    10.  - Ad avviso di queste s.u., anche gli artt. 34, commi 1 e 2,
e  35,  comma  1,  del d.lgs. n. 80 del 1998 sembrano esorbitare, per
ragioni  analoghe a quelle considerate dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 292/00, dall'ambito della delega.
    Le  norme,  nel loro combinato disposto, non si limitano infatti,
in  attuazione della delega conferita con l'art. 11, comma 4, lettera
g), della legge n. 59 del 1997, ad estendere alle controversie aventi
ad  oggetto  diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle
relative  al  risarcimento  del  danno,  la giurisdizione generale di
legittimita'  o esclusiva gia' spettante al giudice amministrativo in
materia  edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura di
giurisdizione,  esclusiva  e  piena (in quanto estesa alla cognizione
delle  questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto), che
abbraccia  l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti,
provvedimenti e comportamenti (e quindi l'intera gamma delle condotte
positive, espresse con atti formali o con attivita' materiali, ovvero
omissive)  delle  amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed
edilizia.  Ambito  che  appare  suscettivo  di  tendenziale ulteriore
estensione,  in ragione della amplissima definizione dei limiti della
materia urbanistica (non compresa nelle delega), nel senso che questa
concerne  "tutti  gli aspetti dell'uso del territorio". E cio' sembra
realizzare un eccesso rispetto ai limiti oggettivi della delega.
    Nei   sensi  suesposti  va  quindi  ritenuta  non  manifestamente
infondata la questione.
    11. - Va  infine  precisato  che  non  influisce  sulla  ritenuta
rilevanza  della  questione  la  sopravvenuta  legge  21  luglio 2000
n. 205, che, all'art. 7, recante "Modifiche al decreto legislativo 31
marzo   1998   n. 80",  ha  sostituito  l'art. 34  riproducendone  il
contenuto  (ma  con  una  integrazione  nel  comma  1,  che  vale  ad
attribuire carattere di novita' alla disciplina).
    La  nuova  legge,  come  affermato da queste s.u. con sentenze in
corso  di  pubblicazione,  non  ha  invero  efficacia retroattiva, in
difetto  di  espressa previsione in tal senso, ma si applica soltanto
ai  giudizi  instaurati  successivamente  alla  sua entrata in vigore
(salvo l'effetto convalidante, in ragione del principio desunto dalla
finalita'  della disciplina dettata dall'art. 5 c.p.c., per i giudizi
in  corso  gia' pendenti davanti al giudice amministrativo, che nella
specie non puo' evidentemente operare).