ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
Emilia-Romagna   24  aprile  1995,  n. 52  (Integrazioni  alla  legge
regionale  25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con
ordinanza  emessa  il  20  dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale  dell'Emilia-Romagna  sul  ricorso  proposto  dal  Comitato
bolognese   "Scuola  e  Costituzione"  ed  altri  contro  la  Regione
Emilia-Romagna,  iscritta  al  n. 491  del  registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e
Costituzione"  ed altri, della regione Emilia-Romagna, nonche' l'atto
di  intervento  della  Federazione  italiana scuole materne (FISM) ed
altri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  luglio  2001  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  gli avvocati Massimo Luciani, Federico Sorrentino, Corrado
Mauceri,  Maria  Virgilio e Sergio Panunzio per il Comitato bolognese
"Scuola  e Costituzione" ed altri, Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-  Romagna,  Michele  Scudiero,  Mauro  Giovannelli  e Giuseppe
Totaro per la Federazione italiana scuole materne ed altri.
    Ritenuto  che con ordinanza in data 20 dicembre 1999 il Tribunale
amministrativo   regionale   dell'Emilia-Romagna   ha   sollevato  la
questione  di  legittimita'  costituzionale della legge della Regione
Emilia-Romagna   24 aprile   1995,  n. 52  (Integrazioni  alla  legge
regionale   25   gennaio  1983,  n. 6  "Diritto  allo  studio"),  per
violazione degli artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione;
        che  l'ordinanza  e'  stata  emessa  nel corso di un giudizio
promosso  avanti  al  Tribunale amministrativo regionale dal Comitato
bolognese  "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista
di  Bologna,  dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di
Bologna   e   dalla   Comunita'  Ebraica  di  Bologna,  per  ottenere
l'annullamento    della   deliberazione   del   Consiglio   regionale
dell'Emilia-Romagna  in  data  28  settembre 1995, n. 97, concernente
l'approvazione  dei  criteri per l'assegnazione ai comuni, per l'anno
1995,   dei   contributi   previsti  dalla  legge  citata,  in  vista
dell'attivazione  di  convenzioni per la qualificazione e il sostegno
delle  scuole dell'infanzia gestite da soggetti privati senza fini di
lucro;
        che, come risulta dall'ordinanza, il Tribunale amministrativo
regionale,  con  sentenza  in  data  1  aprile 1997, aveva dichiarato
inammissibile  il  secondo  ed  il  terzo motivo del ricorso ed aveva
accolto   il   primo   motivo  (riconoscendo  l'illegittimita'  della
delibera,  per  violazione  della legge regionale, nella parte in cui
prevedeva la ripartizione dei fondi anche in favore di comuni che non
avessero  stipulato  le ricordate convenzioni) e contestualmente, con
separata  ordinanza,  aveva  proposto  la  questione  di legittimita'
costituzionale  della  medesima  legge  regionale in riferimento agli
artt. 33,   secondo   e  terzo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione;
        che  la  Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 1998 -
ritenuto  ammissibile  l'intervento  della FISM (Federazione italiana
scuole   materne)   -   ha  dichiarato  la  questione  manifestamente
inammissibile,  rilevando  che con la sentenza di accoglimento di una
parte del ricorso, per violazione della legge impugnata, il giudice a
quo  aveva  gia'  fatto  applicazione di essa; che, pertanto, ai fini
della motivazione sulla rilevanza, egli avrebbe dovuto "dar conto del
fatto  che  non  si  fosse  ormai  esaurito  il suo potere decisorio,
rimanendo   come   unico   oggetto   del  giudizio  le  questioni  di
legittimita'   costituzionale  sollevate  dai  ricorrenti  in  logica
subordinazione  all'ipotesi  che  l'impugnata delibera fosse ritenuta
conforme  a  legge";  che,  invece, il rimettente si era "limitato ad
affermare  in modo apodittico la rilevanza della sollevata questione,
il cui accoglimento peraltro avrebbe reso inutiliter data la sentenza
ch'egli aveva gia' pronunciato";
        che  -  sulla  base  di  queste  premesse  - il giudice a quo
ripropone  la  questione  di legittimita' costituzionale della citata
legge regionale, in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo
comma,  e 117, primo comma, della Costituzione, ritenendola rilevante
e non manifestamente infondata;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite  l'Avvocatura  generale dello Stato, il quale con una memoria
ha  chiesto  che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata,   e   poi,   con   la  memoria  depositata  nell'imminenza
dell'udienza, ha dichiarato di "revocare" l'intervento;
        che si sono costituite congiuntamente le parti ricorrenti del
giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione;
        che  si  e'  costituita la Regione Emilia-Romagna, sostenendo
l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione;
        che  ha  spiegato  intervento  la  FISM (Federazione italiana
scuole  materne), gia' intervenuta nel giudizio deciso dall'ordinanza
n. 67  del  1998, rilevando che la legge regionale impugnata e' stata
abrogata,  e  sostenendo  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza della
questione.
    Considerato  che l'ordinanza n. 67 del 1998 di questa Corte - con
cui  la  questione  proposta  dal  rimettente, ed oggi riproposta, e'
stata   dichiarata   manifestamente   inammissibile   -  ha  ritenuto
ammissibile  l'intervento  gia' allora spiegato dalla FISM, del quale
persistono le condizioni di ammissibilita';
        che  la presente questione di legittimita' costituzionale e',
come  quella  decisa  dall'ordinanza  n. 67  del 1998, manifestamente
inammissibile,  anche a prescindere dal totale difetto di motivazione
dell'ordinanza  di  rimessione  (emessa  in  data  20  dicembre 1999)
relativamente  all'incidenza  sul giudizio pendente della legge della
Regione  Emilia-Romagna  25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo studio e
all'apprendimento  per  tutta  la  vita  e qualificazione del sistema
formativo  integrato),  il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente
abrogato  la  legge  regionale  n. 52  del  1995,  e relativamente al
significato   da  attribuire  all'art. 17,  che  in  via  transitoria
assoggetta  ancora  alla  legge  del  1995  i  soli  "procedimenti di
erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso";
        che,  infatti,  il remittente afferma anzitutto che - essendo
stata  la  delibera  regionale impugnata sia nella sua interezza, sia
(col  primo  motivo) in riferimento ad un profilo parziale - "oggetto
largamente   prevalente   del   thema   decidendum"   e'  "l'asserita
illegittimita'  derivata  dell'impugnata  delibera per illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  citata"  onde la sentenza di
accoglimento del primo motivo non ha esaurito il potere decisorio del
giudice,   avendo   "definito   soltanto   una  parte  secondaria  (e
sostanzialmente marginale) dell'oggetto del contendere";
        che   l'argomentazione   nulla   di  decisivo  aggiunge  alla
motivazione  del  precedente  provvedimento  di  rimessione, circa il
quale  questa Corte, con l'ordinanza n. 67 del 1998, ha gia' rilevato
che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  -  proprio  in ragione
dell'accoglimento  del  primo motivo del ricorso - aveva applicato la
legge  regionale  in esame, utilizzandola come parametro per valutare
(e in concreto escludere) la legittimita' della delibera impugnata, e
che  non  risultava  come,  a  seguito  di  tale applicazione, non si
dovesse  considerare  esaurito  il  correlativo  potere decisorio del
giudice,  con  la  conseguenza  -  ora  come allora - della manifesta
inammissibilita',     per    irrilevanza,    della    questione    di
costituzionalita';
        che, infine, le restanti considerazioni svolte dal remittente
si  risolvono  in  meri  rilievi critici alla precedente ordinanza di
questa Corte.