ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed altri, della regione Emilia-Romagna, nonche' l'atto di intervento della Federazione italiana scuole materne (FISM) ed altri; Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice relatore Franco Bile; Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Federico Sorrentino, Corrado Mauceri, Maria Virgilio e Sergio Panunzio per il Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed altri, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia- Romagna, Michele Scudiero, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro per la Federazione italiana scuole materne ed altri. Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1999 il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), per violazione degli artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; che l'ordinanza e' stata emessa nel corso di un giudizio promosso avanti al Tribunale amministrativo regionale dal Comitato bolognese "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista di Bologna, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Bologna e dalla Comunita' Ebraica di Bologna, per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna in data 28 settembre 1995, n. 97, concernente l'approvazione dei criteri per l'assegnazione ai comuni, per l'anno 1995, dei contributi previsti dalla legge citata, in vista dell'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell'infanzia gestite da soggetti privati senza fini di lucro; che, come risulta dall'ordinanza, il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza in data 1 aprile 1997, aveva dichiarato inammissibile il secondo ed il terzo motivo del ricorso ed aveva accolto il primo motivo (riconoscendo l'illegittimita' della delibera, per violazione della legge regionale, nella parte in cui prevedeva la ripartizione dei fondi anche in favore di comuni che non avessero stipulato le ricordate convenzioni) e contestualmente, con separata ordinanza, aveva proposto la questione di legittimita' costituzionale della medesima legge regionale in riferimento agli artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 1998 - ritenuto ammissibile l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole materne) - ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, rilevando che con la sentenza di accoglimento di una parte del ricorso, per violazione della legge impugnata, il giudice a quo aveva gia' fatto applicazione di essa; che, pertanto, ai fini della motivazione sulla rilevanza, egli avrebbe dovuto "dar conto del fatto che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo come unico oggetto del giudizio le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai ricorrenti in logica subordinazione all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a legge"; che, invece, il rimettente si era "limitato ad affermare in modo apodittico la rilevanza della sollevata questione, il cui accoglimento peraltro avrebbe reso inutiliter data la sentenza ch'egli aveva gia' pronunciato"; che - sulla base di queste premesse - il giudice a quo ripropone la questione di legittimita' costituzionale della citata legge regionale, in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il quale con una memoria ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata, e poi, con la memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, ha dichiarato di "revocare" l'intervento; che si sono costituite congiuntamente le parti ricorrenti del giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione; che si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione; che ha spiegato intervento la FISM (Federazione italiana scuole materne), gia' intervenuta nel giudizio deciso dall'ordinanza n. 67 del 1998, rilevando che la legge regionale impugnata e' stata abrogata, e sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione. Considerato che l'ordinanza n. 67 del 1998 di questa Corte - con cui la questione proposta dal rimettente, ed oggi riproposta, e' stata dichiarata manifestamente inammissibile - ha ritenuto ammissibile l'intervento gia' allora spiegato dalla FISM, del quale persistono le condizioni di ammissibilita'; che la presente questione di legittimita' costituzionale e', come quella decisa dall'ordinanza n. 67 del 1998, manifestamente inammissibile, anche a prescindere dal totale difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione (emessa in data 20 dicembre 1999) relativamente all'incidenza sul giudizio pendente della legge della Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato), il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente abrogato la legge regionale n. 52 del 1995, e relativamente al significato da attribuire all'art. 17, che in via transitoria assoggetta ancora alla legge del 1995 i soli "procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso"; che, infatti, il remittente afferma anzitutto che - essendo stata la delibera regionale impugnata sia nella sua interezza, sia (col primo motivo) in riferimento ad un profilo parziale - "oggetto largamente prevalente del thema decidendum" e' "l'asserita illegittimita' derivata dell'impugnata delibera per illegittimita' costituzionale della legge regionale citata" onde la sentenza di accoglimento del primo motivo non ha esaurito il potere decisorio del giudice, avendo "definito soltanto una parte secondaria (e sostanzialmente marginale) dell'oggetto del contendere"; che l'argomentazione nulla di decisivo aggiunge alla motivazione del precedente provvedimento di rimessione, circa il quale questa Corte, con l'ordinanza n. 67 del 1998, ha gia' rilevato che il Tribunale amministrativo regionale - proprio in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso - aveva applicato la legge regionale in esame, utilizzandola come parametro per valutare (e in concreto escludere) la legittimita' della delibera impugnata, e che non risultava come, a seguito di tale applicazione, non si dovesse considerare esaurito il correlativo potere decisorio del giudice, con la conseguenza - ora come allora - della manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di costituzionalita'; che, infine, le restanti considerazioni svolte dal remittente si risolvono in meri rilievi critici alla precedente ordinanza di questa Corte.