IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA BRESCIA

    Riunito  in  Camera  di  consiglio  in  persona  di  dott.  Luigi
Trematerra,   Presidente,   dott.   Antonino   Mazzi,  magistrato  di
sorveglianza,  dott.ssa  Valeria Damiano, esperto, dott.ssa Donatella
Marsilio, esperto;
    Letti   gli  atti  del  procedimento  relativo  alla  domanda  di
ammissione  al  gratuito  patrocinio a spese dello Stato avanzata da:
Marelli  Giovanni, nato il 16 agosto 1951 a Como residente in: Paullo
- Via Santa Maria in Pratello, n. 22, attualmente ristretto presso la
Casa Circondariale di Cremona; ha pronunciato la seguente ordinanza
    Con  istanza  in  data  20 gennaio 2001 il sig. Giovanni Marelli,
dichiarando  di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3, legge 30
luglio 1990, n. 217, chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese
dello   Stato  nel  procedimento  iscritto  nei  suoi  confronti  per
concessione di liberazione anticipata.
    Lo  stesso  in  data 11 gennaio 2001 aveva dichiarato di nominare
suo  difensore  l'avv.  Vincerzo  Barbarisi  del  foro  di Milano, in
difformita'  da  quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 217/1990,
che richiede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del
distretto in cui si procede.
    Poiche'  in  analoga  situazione  in  altro  procedimento  questo
Tribunale  di Sorveglianza, con ordinanza depositata in data 31 marzo
2001,  n. 2/2001  R.  Grat.  Patr.  che  per completezza si allega in
copia,  ha  ritenuto  rilevante  e  non manifestamente infondata, con
riferimento  agli  artt. 22  e  24,  2o  e  3o comma Costituzione, la
questione  di legittimita' Costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio
1990,  n. 217  (nella  parte in cui prevede la nomina di un difensore
iscritto  ad  uno degli Albi del distretto in cui si procede anziche'
prevedere  che nel caso di nomina di un difensore extra districtum si
escluda il rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al
di  fuori  del  distretto), per esigenze di uniformita' si ritiene di
dovere  nella  presente procedura proporre all'attenzione della Corte
la  stessa  questione  di  legittimita' costituzionale, fondata sugli
identici motivi che di seguito si riportano.
    La  proposta  eccezione di costituzionalita' appare, ad avviso di
questo Tribunale, rilevante e non manifestamente infondata.
    Rilevante  perche'  essa  investe  direttamente  l'oggetto  della
domanda di ammissione al gratuito patrocinio il cui ingresso in causa
condizionato  dalla risposta, positiva o negativa, che verra' data al
quesito sulla costituzionalita'.
    La   questione   inoltre   non  appare  manifestamente  infondata
sembrando   che   l'art. 9  legge  n. 217/1990  venga  a  violare  la
Costituzione  sotto il duplice profilo dell'uguaglianza e del diritto
di difesa.
    Sotto  il  profilo  dell'uguaglianza e' evidente la disparita' di
trattamento  fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, potendo i
primi  scegliere  liberamente  il  proprio difensore di fiducia senza
alcuna  limitazione  territoriale,  mentre i secondi sono costretti a
operare  la  loro  scelta  nel  piu'  limitato  ambito  distrettuale,
talvolta   sacrificando   rapporti  fiduciari  gia'  consolidati  con
difensore di altro distretto.
    Parimenti  pregnante  si  prospetta la questione sotto il profilo
della violazione del diritto di difesa.
    E  invero la Corte costituzionale ha gia' esaminato la questione,
con  la  sentenza  n. 394  del 13 - 28 luglio 2000, dichiarandola non
fondata in quanto le esigenze di bilancio dello Stato, attentatamente
considerate,  come  risulta dai lavori preparatori, durante l'iter di
formazione  della  legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo
delle  prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle
eventuali  spese  di  trasferta  da  loro sopportate, giustificano la
compatibilita' della norma de qua con il sistema costituzionale.
    Orbene  se  l'unico motivo che vieta all'interessato di avvalersi
di   un   difensore   scelto   fuori  dal  distretto  va  individuato
nell'eventuale  maggior  onere finanziario per le spese di trasferta,
pare  piu'  rispondente  ai  principi  di  uguaglianza  e  di  difesa
consentire  la nomina di qualsivoglia di fensore prevedendo piuttosto
quale  limitazione quella di non rimborsare le spese effettuate al di
fuori  del  distretto,  come  del resto disponeva il disegno di legge
governativo, poi modificato in sede di approvazione alla Camera.
    Cosi'  operando  non si verrebbe infatti a limitare alcun diritto
costituzionalmente  garantito  ne' verrebbero compromesse le esigenze
di  bilancio  dello  Stato posto che il costo degli onorari di difesa
non  puo' subire variazioni improntate a criteri territoriali secondo
l'albo di iscrizione del difensore.
    Del  resto e' da ritenere che il vizio di costituzionalita' della
norma  in  questione e' stato gia' avvertito dallo stesso legislatore
che, de iure condendo, si appresta a correggerlo.
    Infatti  il  disegno  di legge n. 4954 di iniziativa del deputato
Pecorella,  approvato  dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2001 e
trasmesso  alla  Presidenza  del  Senato  il 18 gennaio 2001, recante
modifiche  alla  legge  30  luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese
dello  Stato  per i non abbienti, all'art. 15-duodecies espressamente
prevede  che  "chi  e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo'
nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli Albi degli
avvocati" senza piu' alcuna limitazione di carattere territoriale.
    (La  legge  29  marzo  2001  n. 134, recante modifiche alla legge
n. 217/1990,  nulla  ha  innovato  sul punto in questione, prevedendo
essa all'art. B solo la nomina di un secondo difensore, limitatamente
agli  atti  che  si  compiono  a  distanza,  nei  casi in cui trovino
applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998 n. 11).