IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA BRESCIA Riunito in Camera di consiglio in persona di dott. Luigi Trematerra, Presidente, dott. Antonino Mazzi, magistrato di sorveglianza, dott.ssa Valeria Damiano, esperto, dott.ssa Donatella Marsilio, esperto; Letti gli atti del procedimento relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avanzata da: Marelli Giovanni, nato il 16 agosto 1951 a Como residente in: Paullo - Via Santa Maria in Pratello, n. 22, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Cremona; ha pronunciato la seguente ordinanza Con istanza in data 20 gennaio 2001 il sig. Giovanni Marelli, dichiarando di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3, legge 30 luglio 1990, n. 217, chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto nei suoi confronti per concessione di liberazione anticipata. Lo stesso in data 11 gennaio 2001 aveva dichiarato di nominare suo difensore l'avv. Vincerzo Barbarisi del foro di Milano, in difformita' da quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 217/1990, che richiede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del distretto in cui si procede. Poiche' in analoga situazione in altro procedimento questo Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza depositata in data 31 marzo 2001, n. 2/2001 R. Grat. Patr. che per completezza si allega in copia, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 22 e 24, 2o e 3o comma Costituzione, la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217 (nella parte in cui prevede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli Albi del distretto in cui si procede anziche' prevedere che nel caso di nomina di un difensore extra districtum si escluda il rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto), per esigenze di uniformita' si ritiene di dovere nella presente procedura proporre all'attenzione della Corte la stessa questione di legittimita' costituzionale, fondata sugli identici motivi che di seguito si riportano. La proposta eccezione di costituzionalita' appare, ad avviso di questo Tribunale, rilevante e non manifestamente infondata. Rilevante perche' essa investe direttamente l'oggetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio il cui ingresso in causa condizionato dalla risposta, positiva o negativa, che verra' data al quesito sulla costituzionalita'. La questione inoltre non appare manifestamente infondata sembrando che l'art. 9 legge n. 217/1990 venga a violare la Costituzione sotto il duplice profilo dell'uguaglianza e del diritto di difesa. Sotto il profilo dell'uguaglianza e' evidente la disparita' di trattamento fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, potendo i primi scegliere liberamente il proprio difensore di fiducia senza alcuna limitazione territoriale, mentre i secondi sono costretti a operare la loro scelta nel piu' limitato ambito distrettuale, talvolta sacrificando rapporti fiduciari gia' consolidati con difensore di altro distretto. Parimenti pregnante si prospetta la questione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. E invero la Corte costituzionale ha gia' esaminato la questione, con la sentenza n. 394 del 13 - 28 luglio 2000, dichiarandola non fondata in quanto le esigenze di bilancio dello Stato, attentatamente considerate, come risulta dai lavori preparatori, durante l'iter di formazione della legge n. 217 del 1990, in riferimento sia al costo delle prestazioni professionali dei difensori, sia al rimborso delle eventuali spese di trasferta da loro sopportate, giustificano la compatibilita' della norma de qua con il sistema costituzionale. Orbene se l'unico motivo che vieta all'interessato di avvalersi di un difensore scelto fuori dal distretto va individuato nell'eventuale maggior onere finanziario per le spese di trasferta, pare piu' rispondente ai principi di uguaglianza e di difesa consentire la nomina di qualsivoglia di fensore prevedendo piuttosto quale limitazione quella di non rimborsare le spese effettuate al di fuori del distretto, come del resto disponeva il disegno di legge governativo, poi modificato in sede di approvazione alla Camera. Cosi' operando non si verrebbe infatti a limitare alcun diritto costituzionalmente garantito ne' verrebbero compromesse le esigenze di bilancio dello Stato posto che il costo degli onorari di difesa non puo' subire variazioni improntate a criteri territoriali secondo l'albo di iscrizione del difensore. Del resto e' da ritenere che il vizio di costituzionalita' della norma in questione e' stato gia' avvertito dallo stesso legislatore che, de iure condendo, si appresta a correggerlo. Infatti il disegno di legge n. 4954 di iniziativa del deputato Pecorella, approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2001 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 gennaio 2001, recante modifiche alla legge 30 luglio 1990 n. 217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, all'art. 15-duodecies espressamente prevede che "chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli Albi degli avvocati" senza piu' alcuna limitazione di carattere territoriale. (La legge 29 marzo 2001 n. 134, recante modifiche alla legge n. 217/1990, nulla ha innovato sul punto in questione, prevedendo essa all'art. B solo la nomina di un secondo difensore, limitatamente agli atti che si compiono a distanza, nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998 n. 11).