LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE 3 CIVILE composta dai magistrati: dott. Adalberto Margadonna, Presidente, dott. Claudio d'Agostino, consigliere, dott. Erasmo Renzo Lombardi, consigliere relatore nella causa iscritta al n. 2935 del Ruolo Generale dell'anno 1993, vertente tra: Dallu' Antonio, Dallu' Maria e Dallu' Rita nella qualita' di eredi di Dallu' Repossini Gemma, con l'avv. Luciano Olgiati di Milano, via S. Tecla 5 e: Ghezzi Elda e Ghezzi Giuseppina, con l'avv. Lorenzo Moraschi di Milano, via Andrea Maffei n. 18, all'esito dell'odierna udienza collegiale, ha pronunciato la seguente: Ordinanza Considerato in fatto per quanto qui rilevante: a) in riforma della sentenza 25 novembre 1986, 9 febbraio 1987 del tribunale di Milano, questa Corte d'Appello - sez. 2a civile - nel contesto di altre statuizioni, ha costituito servitu' coattiva di "metanodotto" sotto una certa porzione di terreno, gia' di fatto posseduta a quel titolo, a favore del fondo di Ghezzi Elda e Giuseppina, e contro il fondo dei Dallu'. b) la Corte suprena di Cassazione, con sentenza n. 11130 del 13 dicembre 1991 - 13 ottobre 1992, ha cassato, in parte de qua, la detta decisione, con rinvio ad altra sezione di questa Corte, statuendo che "qualora non ricorrano le specifiche figure di servitu' coattive previste dal codice civile, negli artt. da 1033 a 1057, ovvero da leggi speciali - e nella specie, invocandosi una servitu' di "metanodotto", non legislativamente prevista, si rientrava in tale ipotesi -, non puo' essere invocata la disciplina dell'art. 1032 c.c. e seguenti, trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei casi espressamente considerati". c) nel giudizio di riassunzione introdotto, quindi, davanti a questa diversa Sezione di Corte d'appello, i Dallu' hanno chiesto, tra l'altro, la conferma della sentenza del tribunale, sia in ordine al rigetto dell'avversa domanda di costituzione di servitu' coattiva di "metanodotto", sia in relazione all'ordine, impartito dal tribunale, di rimozione delle relative condutture (che risultano ivi collocate nell'anno 1962, in concomitanza con la costruzione di due caseggiati costituiti da undici appartamenti e da 4 box per autovetture). Ritenuto in diritto: 1. - Essendo tenuta ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione (art. 384 c.p.c.), questa Corte deve escludere la possibilita' di applicazione estensiva dell'art. 1033 del codice civile in tema di servitu' coattiva di acquedotto, pur in presenza della norma di cui all'art. 12 delle preleggi, e pur essendo noto il principio secondo cui anche per le disposizioni di diritto singolare e' lecita l'esegesi estensiva, e, quindi, l'applicazione del precetto a casi solo in apparenza non contemplati dallo stesso. 2. - Senonche', appare alla Corte che, interpretata nel senso voluto dalla Suprema Corte, la norma di cui all'art. 1033 del codice civile sia sospetta di illegittimita' costituzionale, per apparente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., nonche', sotto il profilo speculare, per possibile violazione del principio secondo cui la proprieta' privata deve essere orientata allo scopo di assicurarne la funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.). 3. - In presenza, infatti: 3a) di identita' di "bisogni della vita" (art. 1033 c.c.), tale dovendosi oggi ritenere, oltre a quello di acqua, il bisogno di energia termica in genere; 3b) di identita' di diffusione dell'una e dell'altra esigenza presso la popolazione; 3c) di identita' di interesse pubblico tra la fruizione in massa dell'acqua corrente attinta dal pubblico acquedotto (per la tutela della salute, e per la prevenzione delle malattie), e la fruizione del gas metano perche' "energia pulita", e meno costosa) attinto dalla rete pubblica (perche' meglio controllabile e piu' idoneo, ripetto ad impianti autonomi, a garantire l'incolumita' dei singoli); 3d) di identita' di opere necessarie alla conduzione (scavo, interramento di tubi di diametro modesto, regolazione e controllo dei flussi); 3e) di non dissimile effettiva pericolosita' delle condutture, stanti l'avanzata tecnologia e le specifiche previsioni legislative di sicurezza relative ai metanodotti ed agli impianti connessi; (nel caso di specie, l'inesistenza di effettiva pericolosita' e' dimostrata in concreto dalla circostanza che i condotti sono stati collocati al di sotto del sedime stradale, accanto a quelli dell'acqua, senza dannose conseguenze, da ben 35 anni); in presenza, dunque, di (almeno) questi profili di identita' di situazioni, appare stridente con il richiamato dettato costituzionale che sia, da un lato, diversamente tutelata la possibilita' concreta di soddisfare il primo, e non anche il secondo bisogno; e, dall'altro lato, che sia diversamente limitato il diritto di proprieta' dei singoli, rendendolo coercibile a fini di utilita' sociale soltanto nel primo, e non anche nel secondo caso. 4. - La questione e' rilevante nel giudizio in corso, ed, anzi, l'esito della lite dipende, sostanzialmente, soltanto dalla soluzione della questione medesima.