ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2951, primo e
terzo  comma,  del  codice  civile,  promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio  2001  dal  Tribunale  di  Genova,  iscritta al n. 177 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 2001, e pervenuta
in  cancelleria  il  23 febbraio  2001,  nel corso di un procedimento
promosso dal titolare di una ditta individuale artigiana di trasporti
nei  confronti della societa' committente per ottenere la condanna al
pagamento  di maggiori compensi dovuti in applicazione del sistema di
tariffe  "a forcella", il Tribunale di Genova, in funzione di giudice
del   lavoro,   ha   sollevato,   in   riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 2951,  primo e terzo comma, del codice civile, "nella parte
in  cui non sospende la decorrenza della prescrizione dei diritti del
prestatore nel corso del rapporto di lavoro parasubordinato";
        che il remittente, premesso di avere pronunciato sentenza non
definitiva  con  cui  e'  stato  accertato che il rapporto dedotto in
giudizio,  e  svoltosi  dal settembre  1989 al dicembre 1993, riveste
natura   parasubordinata   e   rientra   nella   previsione   di  cui
all'art. 409,  numero  3), cod. proc. civ., motiva la rilevanza della
questione   affermando   che   la   declaratoria   di  illegittimita'
costituzionale  della  norma denunciata consentirebbe, in relazione a
tutti  i  compensi  reclamati  dal  ricorrente  nel giudizio a quo di
fissare  al dicembre  1993, vale a dire alla cessazione del rapporto,
la  decorrenza  dei  termini della prescrizione quinquennale prevista
dall'art. 2  del  decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 maggio  1993,  n. 162, medio tempore
intervenuto;   con   l'ulteriore   conseguenza   che  l'eccezione  di
prescrizione,   sollevata   dal  convenuto,  sarebbe  da  respingere,
giacche'  il  ricorso introduttivo e' stato notificato il 16 febbraio
1996;
        che,  ad  avviso  del  Tribunale, integrerebbe una violazione
dell'art. 3   della   Costituzione   l'irragionevole   disparita'  di
trattamento  risultante dalla disciplina rispettivamente dettata, per
il  lavoratore  parasubordinato,  dall'art. 2951  cod. civ. e, per il
lavoratore  subordinato,  dall'art. 2948,  numeri 4) e 5), cod. civ.,
come  risultante  dalle sentenze della Corte costituzionale n. 63 del
1966,  n. 143  del  1969,  n. 86 del 1971 e n. 174 del 1972: solo per
quest'ultimo, infatti, la prescrizione inizia a decorrere dal momento
estintivo  del  rapporto  di lavoro, salvo il caso in cui il rapporto
stesso sia assistito da stabilita' reale, benche' anche il lavoratore
parasubordinato  si  trovi,  almeno  di  regola,  in una posizione di
inferiorita'   economica   analoga   a  quella  che  caratterizza  il
lavoratore subordinato;
        che,  osserva  il  remittente,  l'analogia  di  posizioni del
lavoratore  subordinato  e  di  quello  parasubordinato ha indotto il
legislatore  ad  estendere alle ipotesi di lavoro ex art. 409, numero
3),  cod.  proc.  civ.  la  disciplina  che  delinea  il  rito  nelle
controversie   di   lavoro  subordinato,  la  regola  del  cumulo  di
rivalutazione   monetaria   ed  interessi  in  base  al  terzo  comma
dell'art. 429  cod.  proc. civ., nonche' la disciplina dell'art. 2113
cod.  civ.  in  materia di rinunce e transazioni, che fa decorrere il
termine   di   decadenza  per  l'impugnazione  dalla  cessazione  del
rapporto: in questo quadro la norma denunciata sarebbe, in parte qua,
irragionevole, tanto piu' considerando - secondo l'insegnamento della
sentenza  n. 63 del 1966 di questa Corte - che l'inerzia del titolare
del  diritto,  la quale faccia maturare i termini della prescrizione,
e' in definitiva equiparabile ad una rinuncia implicita;
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del Consiglio dei ministri, chiedendo, e ribadendo in una
memoria  depositata  in prossimita' della camera di consiglio, che la
questione  sia  dichiarata  inammissibile  e  comunque manifestamente
infondata;
        che,   ad   avviso   dell'Avvocatura,  la  questione  sarebbe
irrilevante  (o in ogni caso non motivata sulla rilevanza) in quanto,
essendo  stato  il  contratto  stipulato nel settembre 1989, andrebbe
comunque  applicata la prescrizione annuale: e poiche' il rapporto e'
venuto  a  cessare nel dicembre 1993, la prescrizione annuale sarebbe
comunque  gia'  maturata alla data della domanda giudiziale, anche se
si  facesse  decorrere  dalla  cessazione del rapporto, non potendosi
applicare  la  prescrizione  quinquennale  per rapporti di lavoro che
hanno  avuto  termine  nel 1993 ma che sono sorti antecedentemente al
1993;
        che,  nel merito, la difesa erariale sostiene, richiamando in
particolare  la  sentenza  di  questa  Corte  n. 365 del 1995, che la
categoria  della  parasubordinazione  vale ai fini processuali ma non
impone una assimilazione, ai fini sostanziali, del lavoro autonomo al
lavoro  subordinato; in ogni caso, ove si ritenga, come nel caso, che
la  fattispecie concreta integri un'ipotesi di lavoro parasubordinato
e  si  pretenda  di  estendere  ad essa la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, compito del giudice sarebbe quello di individuare
la norma idonea a regolarla e non gia' di sollecitare la declaratoria
di incostituzionalita' di quella norma che segnatamente si esclude di
dover applicare.
    Considerato  che il dubbio di legittimita' costituzionale investe
l'art. 2951,  primo  e  terzo  comma,  cod.  civ.  nella parte in cui
consente   che  la  prescrizione,  di  durata  annuale,  del  diritto
dell'autotrasportatore  decorra  durante l'esecuzione del rapporto di
lavoro parasubordinato;
        che il giudice remittente non spiega quale rilevanza abbia il
far decorrere il termine di prescrizione, anziche', secondo la regola
generale,  dal  momento  in cui il diritto e' sorto, dalla cessazione
del  rapporto, in una fattispecie nella quale il termine, annuale, di
prescrizione,  stabilito  dalla  norma denunciata, anche se computato
dalla  data  di cessazione del rapporto, ossia dal dicembre 1993, era
comunque  maturato  allorche',  nel febbraio  1996,  il ricorrente ha
azionato in giudizio il credito di natura contrattuale;
        che  il  giudice  a quo neppure spiega su quale base potrebbe
trovare  applicazione  nella specie la prescrizione quinquennale, che
l'art. 2  del  decreto-legge  29 marzo 1993, n. 82, prevede bensi' in
relazione  ai  diritti  derivanti  da  contratti di autotrasporto per
conto  terzi soggetti al sistema di tariffe "a forcella", ma solo per
i  contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del  decreto-legge  medesimo,  e  non  per tutti i diritti non ancora
prescritti a quella data: mentre il rapporto sub judice, svoltosi dal
1989  al  1993,  non  puo'  che  far capo, almeno in massima parte, a
contratti stipulati anteriormente a tale data;
        che, d'altra parte, se alla specie fosse applicabile non gia'
l'art. 2951  cod. civ., ma l'art. 2 del decreto-legge n. 82 del 1993,
trattandosi  di  rapporti contrattuali sorti dopo l'entrata in vigore
di   quest'ultima   norma,   la   questione  della  decorrenza  della
prescrizione   non   sarebbe   rilevante,   non  essendo  il  termine
quinquennale  di  prescrizione, in quella ipotesi, ancora decorso, al
momento  di instaurazione del giudizio, quale che fosse il dies a quo
della decorrenza del termine medesimo;
        che,    pertanto,    stante    la   motivazione   carente   e
contraddittoria  in  ordine  alla rilevanza, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.