ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione  Campania  riapprovata  il 4 gennaio 2000 (Modifica al
terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75,
concernente:  "Sistemazione  in pianta stabile dei giovani assunti ai
sensi  della  legge  sull'occupazione  giovanile  del  1  luglio 1977
[rectius,  1  giugno  1977],  n. 285  e  successive  modificazioni ed
integrazioni"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 22 gennaio 2000, depositato in cancelleria il
1 febbraio 2000 e iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 ottobre  2001  il  giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con
ricorso  notificato  il  22 gennaio  2000  e depositato il 1 febbraio
2000,   ha   sollevato   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1  della  delibera  legislativa  riapprovata  dal Consiglio
regionale  della  Regione  Campania  nella  seduta del 4 gennaio 2000
(Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre
1980, n. 75, concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani
assunti  ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1 luglio
1977  [rectius,  1 giugno 1977], n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni"),   in   relazione   all'art. 117  della  Costituzione,
all'art. 1   del   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29
(Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e
all'art. 26-septies  della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663,  concernente  provvedimenti per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
del  lavoro  e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni   in   base   alla   legge  1  giugno  1977,  n. 285,
sull'occupazione   giovanile)   [rectius,   all'art. 26-septies   del
decreto-legge  n. 663  del 1979, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 33 del 1980];
        che,  secondo  quanto  si  espone nel ricorso, la legge della
Regione Campania n. 75 del 1980 ha disposto la progressiva immissione
nei  ruoli  dei  giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977
(Provvedimenti  per  l'occupazione giovanile) e delle norme contenute
nella   legge   n. 33   del  1980,  aventi,  secondo  quanto  afferma
l'art. 26-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, "valore di norme
di principio e di indirizzo per le regioni";
        che,  piu'  specificamente, la citata legge n. 75 del 1980 ha
prorogato  al  31 dicembre  di quell'anno i contratti di formazione e
lavoro  stipulati  in base alle citate leggi n. 285 del 1977 e 33 del
1980, ha istituito la graduatoria unica regionale, le modalita' della
sua  formazione  e  i requisiti di iscrizione ad essa, e ha stabilito
che  i  giovani  collocati  in  graduatoria in seguito al superamento
dell'apposito  esame  continuassero a svolgere fino all'immissione in
ruolo  la propria attivita' conservando un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  beneficiando del trattamento giuridico dei dipendenti
non di ruolo dello Stato;
        che - prosegue il ricorrente - il 28 luglio 1998 il Consiglio
regionale  della Campania ha approvato una delibera legislativa che -
nell'intento  di  rendere  omogeneo  lo  status  del  personale della
Regione  Campania assunto in base alla legge n. 285 del 1977 a quello
dei  dipendenti  delle  altre  regioni - ha modificato il terzo comma
dell'art. 5  della  legge  regionale  n. 75  del 1980, prevedendo, in
favore  di tale categoria di soggetti, l'applicazione del trattamento
giuridico dei dipendenti "dell'Ente presso il quale prestano servizio
dalla data del superamento dell'esame di idoneita'", invece di quello
dei  dipendenti  "civili non di ruolo dello Stato" previsto nel testo
originario,     che    riproduceva    letteralmente    il    disposto
dell'art. 26-quater del decreto-legge n. 663 del 1979;
        che  il Governo ha rinviato in data 6 agosto 1998 la delibera
al  Consiglio  regionale,  rilevando  il  contrasto  con  i  principi
generali  della  materia  - che non consentirebbero il riconoscimento
dell'anzianita'  giuridica  maturata, ne' durante il rapporto a tempo
determinato,  ne'  durante  il  rapporto a tempo indeterminato non di
ruolo - della disposta estensione del trattamento giuridico sin dalla
data di superamento dell'esame di idoneita';
        che  peraltro  il 4 gennaio 2000 il Consiglio regionale della
Campania  ha riapprovato la legge nel testo rinviato, contro la quale
il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione ora
in esame;
        che   nel  ricorso  si  ricostruiscono,  sulla  scorta  delle
pronunce  della  giurisprudenza  amministrativa  e  costituzionale, i
tratti  distintivi  del  rapporto  di impiego dei soggetti assunti in
base  alle  leggi  n. 285  del  1977  e  n. 33 del 1980, rapporto che
sarebbe  articolato  in  tre  distinti momenti: il primo, di "impiego
pubblico    a    termine",    decorrerebbe    dall'assunzione    fino
all'espletamento  degli  esami di idoneita'; il secondo, di "pubblico
impiego  non  di  ruolo"  a tempo indeterminato, si costituirebbe con
l'iscrizione  nella  graduatoria riservata agli idonei e terminerebbe
con l'immissione nei ruoli; il terzo, di "pubblico impiego di ruolo",
si  costituirebbe  appunto con la chiamata in ruolo a copertura delle
disponibilita' di organico riservate dalla legge;
        che,   secondo  la  prospettazione  del  ricorrente,  nessuna
disposizione  tiene  conto, "nel rapporto successivo, dell'anzianita'
maturata  nel  precedente o nei precedenti rapporti", opinione questa
che  sarebbe confortata anche da una decisione del Consiglio di Stato
(Ad. Plen., 7 febbraio 1991, n. 1);
        che   i  principi  individuati  dalla  citata  decisione  del
Consiglio  di Stato sarebbero, ad avviso del Governo, "manifestamente
violati"  dalla  norma  impugnata  che,  modificando  l'art. 5, terzo
comma,  della  legge  della  Regione Campania n. 75 del 1980, intende
riconoscere    l'anzianita'   di   servizio   sin   dall'acquisizione
dell'idoneita'  necessaria per l'iscrizione nella graduatoria, scelta
questa  che,  ad  avviso  del  ricorrente,  da un lato non troverebbe
giustificazione  poiche' attualmente le graduatorie in questione sono
esaurite,  dall'altro  non  troverebbe  legittimazione  neppure  come
tentativo  di  rimediare  alla  disparita' di trattamento rispetto ad
analoghi provvedimenti legislativi adottati da altre regioni, i quali
d'altronde  sono  stati  approvati  prima  della  citata sentenza del
Consiglio di Stato;
        che,  con  una memoria depositata in data 8 novembre 2000, si
e' costituita in giudizio la Regione Campania.
    Considerato   che   in   via  preliminare  deve  essere  rilevata
l'inammissibilita'  della  costituzione  in  giudizio  della  Regione
Campania,  avvenuta  dopo  la  scadenza  del  termine,  di  carattere
perentorio  (sentenza n. 417 del 2000), previsto dall'art. 23, ultimo
comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
        che,  quanto  all'atto  governativo  di  rinvio, come risulta
dalla narrativa in fatto, esso non indica le norme costituzionali ne'
quelle  statali  di  principio  di  cui  nel  ricorso  si  lamenta la
violazione,  limitandosi  a  dedurre  un  generico  "contrasto  con i
principi   della  disciplina  generale  in  materia",  con  richiamo,
altrettanto   generico,  alla  giurisprudenza  costituzionale  e  del
Consiglio di Stato;
        che,  secondo  il consolidato orientamento di questa Corte, i
motivi  di  incostituzionalita' prospettati nel ricorso devono essere
prefigurati,  quantomeno  nelle  loro  linee  essenziali  o  in forma
sintetica,  nell'atto  di  rinvio,  per  porre la regione in grado di
conoscere i dubbi di costituzionalita' sollevati dal Governo, al fine
di  poterne tenere conto in sede di riesame e di riapprovazione della
delibera  legislativa rinviata (sentenze n. 569 del 2000 e n. 194 del
1997)  e  che,  inoltre,  l'anzidetto  contenuto  minimo dell'atto di
rinvio  e'  necessario,  essendo  funzionale  anche  all'esigenza  di
consentire  il  controllo  della  corrispondenza tra il medesimo e il
ricorso  introduttivo  del giudizio (sentenze n. 243 del 1996, n. 233
del 1994);
        che pertanto, non rispondendo l'atto di rinvio governativo ai
requisiti   sopra  indicati,  deve  essere  dichiarata  la  manifesta
inammissibilita'  della  questione  in  esame  (ordinanza  n. 162 del
1988).