GIUDICE DI PACE DI TRINO

    Processo   verbale  di  udienza  (art. 130  c.p.c.)  della  causa
portante il numero di ruolo 41/01 promossa da Domenicale Carmela ved.
Danna  contro  il  Sindaco  di  Roma  per  l'opposizione a verbale di
contestazione  della  Polizia  Municipale  n. 501040928 del 19 giugno
1995.
    In  Trino,  addi'  18  settembre  2001, avanti al Giudice di Pace
nella  persona  dell'avv.  Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore
giudiziario  B2  Fabrizio  Francese, e' presente la sig.ra Domenicale
Carmela ved. Danna.
    Il  giudice  da'  atto che il Comune di Roma si e' costituito con
comparsa pervenuta in data 13 settembre 2001.
    La ricorrente discute la causa.
    Il giudice di pace pronuncia la seguente ordinanza:
                         Osservato in fatto
Con   ricorso   ex   art. 22  della  legge  n. 689/1981,  ritualmente
depositato  il 27 marzo 2001, la sig.ra Domenicale Carmela ved. Danna
ha   presentato  opposizione  alla  cartella  esattoriale  emessa  in
conseguenza  del verbale elevato dalla Polizia Urbana di Roma, con il
quale  gli  e'  stata  contestata  la violazione di cui all'art. 158,
comma  1 del Codice della Strada, perche' "nel centro abitato sostava
a meno di 5 metri dalla intersezione stradale".
    Il  Comune  di  Roma,  costituitosi  con comparsa di risposta, ha
chiesto  dichiararsi l'inammissibilita' la nullita' ed il rigetto del
ricorso proposto.
    All'udienza del 18 settembre 2001 le parti costituite ribadiscono
quanto  gia'  in  atti.  In  particolare  la  ricorrente  si richiama
all'atto introduttivo.
    A  questo  punto  il  Giudice, rilevato che il ricorrente risulta
residente  e  domidiliato  in  localita'  diversa da quella in cui e'
stata   commessa   la   violazione   ascrittagli,  ritiene  che  tale
circostanza  possa  avere rilevanza ai fini di sollevare la questione
di costituzionalita' di cui all'art.. 22 (rectius 22-bis) della legge
24  novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25
della  Costituzione  italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il
giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio'
prendono atto il ricorrente ed il Comune di Roma.
    Per  le  motivazioni  in diritto del giudice di pace di Orbetello
sul  ricorso  proposto  da  Di  Tarsia  di Belmonte Francesco Edoardo
contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1a  serie  speciale  n. 6,  del 7 febbraio 2001, che qui si intendono
interamente trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate:
    Per  effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, con
il  quale e' stato introdotto 1'art. 22-bis della legge n. 689/1981 e
ss.mm.,  il  legislatore  ha  riattribuito  al  giudice  di  pace  la
competenza  in  materia  di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di
cui  all'art. 22.  Contro  il  provvedimento  sanzionatorio  irrogato
dall'Autorita'   amministrativa,  gli  interessati  possono  proporre
opposizione  davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la
violazione  entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento,  mediante  deposito  in  cancelleria  del  ricorso con
allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza
della  suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato
al  personale  dell'ufficio  giudiziario,  e  quindi non puo' formare
oggetto  di  invio  per  posta  o con altre forme di trasmissione, ad
esempio  via fax (Cass. Sez. un. 17 guigno 1988 n. 4120). Nel ricorso
l'opponente  ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio
de  quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in
cui  ha  sede  il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza,
per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5),
a  differenza  dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la
cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).
    A  parere  di questo organo giudicante la descritta normativa non
sembrerebbe  garantire agli "interessati", ove non siano assistiti da
un  legale,  la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei
gravami  procedurali  che  vengono  ad  essi  imposti  per opporsi ad
addebiti  peraltro  di modesta offensivita', con particolare riguardo
l'obbligo  di  adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la
presunta  violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente.
Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come una
signora  abitante  a  Trino  Vercellese  per contestare un'infrazione
stradale   elevatagli   nel   comune   di   Roma,   debba  presentare
personalmente  nella  cancelleria  del giudice di pace di Roma il suo
ricorso,  e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando
un  notevole  costo,  sia  in termini economici che di tempo, che gli
sarebbe  risparmiato,  se  la competenza in materia fosse del giudice
del  suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando
il   foro  dell'"amministrazione  repressiva"  rende  particolarmente
difficoltoso   al   ricorrente   esercitare   direttamente   il   suo
fondamentale  diritto  di  difesa,  ai  sensi  non solo dell' art. 24
("tutti  possono  agire in giudizio"), ma ora, anche, dell'art. 111 -
2o  comma  della  Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999
n. 2),   per   effetto   del  quale  "ogni  processo  si  svolge  nel
contraddittorio  tra  le  parti,  in condizioni di parita', davanti a
giudice terzo e imparziale".
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza:   (Reg.  ord.
n. 936/2001).
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