GIUDICE DI PACE DI TRINO Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 41/01 promossa da Domenicale Carmela ved. Danna contro il Sindaco di Roma per l'opposizione a verbale di contestazione della Polizia Municipale n. 501040928 del 19 giugno 1995. In Trino, addi' 18 settembre 2001, avanti al Giudice di Pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2 Fabrizio Francese, e' presente la sig.ra Domenicale Carmela ved. Danna. Il giudice da' atto che il Comune di Roma si e' costituito con comparsa pervenuta in data 13 settembre 2001. La ricorrente discute la causa. Il giudice di pace pronuncia la seguente ordinanza: Osservato in fatto Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 27 marzo 2001, la sig.ra Domenicale Carmela ved. Danna ha presentato opposizione alla cartella esattoriale emessa in conseguenza del verbale elevato dalla Polizia Urbana di Roma, con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 158, comma 1 del Codice della Strada, perche' "nel centro abitato sostava a meno di 5 metri dalla intersezione stradale". Il Comune di Roma, costituitosi con comparsa di risposta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' la nullita' ed il rigetto del ricorso proposto. All'udienza del 18 settembre 2001 le parti costituite ribadiscono quanto gia' in atti. In particolare la ricorrente si richiama all'atto introduttivo. A questo punto il Giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domidiliato in localita' diversa da quella in cui e' stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalita' di cui all'art.. 22 (rectius 22-bis) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio' prendono atto il ricorrente ed il Comune di Roma. Per le motivazioni in diritto del giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale n. 6, del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate: Per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale e' stato introdotto 1'art. 22-bis della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorita' amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. Sez. un. 17 guigno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio de quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.). A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensivita', con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come una signora abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Roma, debba presentare personalmente nella cancelleria del giudice di pace di Roma il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'"amministrazione repressiva" rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell' art. 24 ("tutti possono agire in giudizio"), ma ora, anche, dell'art. 111 - 2o comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale". Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: (Reg. ord. n. 936/2001). 01C1167