LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi signori magistrati: dott. Mario Donato Santojanni - Presidente, dott. Fernando Lupi - consigliere, dott. Luciano Vigolo - consigliere, dott. Camillo Filadoro - cons. rel., dott. Pasquale Picone - consigliere. Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente pro-tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti; ricorrente; Contro P.S.A. Pirelli Sistemi Antivibranti S.p.a. (ora C. F. Gomma S.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Denza n. 15, presso l'avv. Mario Capaccioli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Francesco Rocco di Torrepadula del Foro di Milano; controricorrente; Avverso la sentenza del tribunale di Torino del 16 febbraio - 4 agosto 1998, n. 678 del 1998, RGAC 435 del 1997, cron. 914; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2001 dal relatore cons. Camillo Filadoro; Uditi gli avv.ti Luigi Cantarini per delega avv. Fonzo e Rocco di Torrepadula; Udito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalita' ed, in subordine, per l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto In sede di verifica dei modelli D.M. 10 per la denuncia dei lavoratori occupati presso la societa' per azioni P.S.A. Pirelli Sistemi Antivibranti (ora C.F. Gomma S.p.a. l'I.N.P.S. di Torino accertava che nel periodo dicembre 1989-dicembre 1991, la societa' aveva applicato, contestualmente alle riduzioni di aliquota contributiva sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro - espressamente previste dalla legge - anche la fiscalizzazione degli oneri sociali, non prevista espressamente per tale categoria di lavoratori. L'Istituto sosteneva l'incumulabilita' delle due agevolazioni, contestando anche la misura nella quale le stesse erano state in concreto applicate. L'Istituto chiedeva pertanto l'emissione di un decreto ingiuntivo per i contributi non versati e per le somme aggiuntive dovute per il mancato tempestivo pagamento. Il decreto ingiuntivo veniva emesso dal pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro. Su ricorso della societa' P.S.A., il medesimo pretore revocava il decreto ingiuntivo. La decisione del pretore veniva confermata dal Tribunale di Torino, che rigettava l'appello dell'Istituto. Avverso tale decisione propone ricorso all'I.N.P.S. con un unico motivo. Resiste la societa' con controricorso, illustrato da memoria, nella quale si deduce - tra l'altro - l'illegittimita' costituzionale della recente disposizione contenuta nella legge finanziaria 2001, (art. 68), che - interpre-tando, al comma 5, la norma di cui all'art. 3 comma 6 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984 - afferma l'inapplicabilita' ai contratti di formazione e lavoro delle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Osserva il Collegio: La questione della compatibilita' tra contratto di formazione e lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali e' stata affrontata da questa Corte, in numerose decisioni. Con le sentenze nn. 3114 del 3 marzo 2001, 5305 del 22 aprile 2000, 576 del 22 gennaio 1998, 9495 del 27 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto che, in mancanza di una espressa deroga legislativa, si applichino anche ai contratti di formazione e lavoro le norme in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, previste per i contratti di lavoro subordinato senza vincoli formativi (in senso analogo, cfr. anche Cass. n. 5003 del 4 aprile 2001, pur con riferimento al diverso caso dello sgravio contributivo). La normativa relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali - si sottolinea in tutte queste decisioni - non esclude esplicitamente dal beneficio i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, facendo esclusivo riferimento alla natura dell'impresa interessata ed alla sua collocazione (art. 22 decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito in legge n. 33 del 29 febbraio 1980 e successive integrazioni e modificazioni) Nella legge istitutiva dei contratti di formazione e lavoro, (decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, art. 3 comma 5), ricordano le sentenze di questa Corte gia' richiamate, e' del resto contenuta una disposizione di carattere generale, secondo la quale ai contratti di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non derogate dallo stesso decreto. Significativamente, con una norma entrata in vigore successivamente ai fatti di causa, il decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994, convertito in legge n. 451 del 19 luglio 1994, in materia di occupazione, e fiscalizzazione degli oneri sociali ha previsto che per i contratti di formazione e lavoro mirati all'acquisizione di professionalita' intermedie o accertate continuino "a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 16 comma 6, che in caso di assunzione in livelli non elevati limita tale agevolazione solo all'ipotesi di una trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in tal caso riconoscendo la protrazione del beneficio contributivo, successivamente alla trasformazione, per una durata pari a quella del contratto trasformato: cfr., sul punto, la decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999). Rileva il collegio che il problema della compatibilita' del contratto di formazione e lavoro rispetto ad altre norme di diritto del lavoro potrebbe - in particolare - porsi con riferimento ad istituti non espressamente vietati dalla legge del 1984, ma oggettivamente non conciliabili con il contratto di formazione e lavoro. Tale problema, in ogni caso, sorgerebbe tutte le volte in cui dovessero trovare applicazione nuovi istituti, introdotti successivamente alla legge del 1984 (come, ad esempio, per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1996 del 1997, apparentemente incompatibile con le finalita' formative, in considerazione della previsione di un termine, del tutto svincolato dalle esigenze formative, e della dissociazione tra datore di lavoro/impresa fornitrice e impresa utilizzatrice). Secondo le decisioni di questa Corte, avrebbe potuto eventualmente escludersi l'applicabilita' delle disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali subito dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, poiche' all'epoca i contributi previdenziali erano dovuti da tutti i datori di lavoro in misura fissa, come per gli apprendisti, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali era prevista in misura percentuale rispetto ai contributi di malattia (art. 22 decreto-legge n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980). Le norme che prevedono per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro il pagamento delle aliquote contributive in misura ridotta (rispetto a quelle stabilite in via ordinaria), succedutesi nel tempo rispetto all'originaria previsione della equiparazione dei giovani in formazione agli apprendisti (art. 3, comma 6, della legge n. 863 del 1984 non comportano, invece, alcuna incompatibilita' pratica con i benefici della fiscalizzazione ne' una esplicita esclusione di tali benefici (art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988, convertito nella legge n. 291 del 26 luglio 1988, decreto-legge n. 337 del 1990, art. 8 legge n. 407 del 29 dicembre 1990; art. 22 decreto-legge n. . 663 del 30 dicembre 1979, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1 legge 28 novembre 1980 n. 782, art. 1 decreto legge n. 328 del 3 luglio 1986, convertito in legge 31 luglio 1986, n. 440, e successive disposizioni). Tra l'altro, quando il legislatore ha inteso escludere alcune categorie di lavoratori dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, ovvero ridurne proporzionalmente i benefici, osservano le decisioni appena richiamate, egli lo ha detto espressamente, come, ad esempio, e' avvenuto con il part-time, per il quale la legge 7 dicembre 1989 n. 389 ha concesso (art. 6) la fiscalizzazione in misura intera solo a quei lavoratori che avessero una prestazione lavorativa pari o superiore alle 78 ore mensili, riconoscendola invece in misura ridotta nei casi di attivita' inferiore a tale limite. Sotto altro profilo, si sottolinea ancora che non puo' configurarsi alcuna incompatibilita' tra la finalita' della legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e sugli sgravi contributivi e quella sui contratti di formazione e lavoro. Scopo della prima e', infatti, quello di incrementare l'occupazione attraverso un sostegno economico alle imprese. Scopo della seconda, invece, e' quello di favorire l'occupazione giovanile e di migliorare la qualificazione professionale del lavoratore. Si tratta di finalita' che bene possono concorrere tra di loro ed, anzi, sarebbe contraddittorio, da una parte, affermare la necessita' di favorire l'occupazione giovanile e, dall'altra, negare - proprio alle imprese che desiderano agevolare tale occupazione - quei benefici che sono stati istituiti per sostenerle nel mondo economico (cosi' le sentenze di questa Corte nn. 3114 del 2001, 5305 del 2000, 9495 del 1997). Come denunciato dalla societa' controricorrente, l'orientamento consolidato di questa Corte urta contro la disposizione dettata dall'art. 68, comma 5, della legge finanziaria 2001 (23 dicembre 2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), secondo la quale: "5. L'art. 2. comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali". In base a tale norma retroattiva, si esclude espressamente che al contratto di formazione e lavoro possano applicarsi le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali: e cio' fin dall'approvazione delle prime disposizioni dettate dal decreto legge del 1984. Poiche' appare impossibile ogni lettura della disposizione, diversa da quella desumibile dalla chiara espressione della stessa, e che non sia in contrasto con i principi costituzionali, (cfr. Corte costituzione ord. nn. 158 e 233 del 2000), appare rilevante il dubbio di legittimita' costituzionale delle norme interpretative, dettate dalla legge finanziaria 2001, proposto dalla difesa della societa' resistente con la memoria ex art. 378 codice di procedura civile. Secondo la societa' C.F. Gomma S.p.a. con la norma contenuta nell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, sarebbero violati: a) innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione, in quanto irrazionalmente, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, costituente comunque diritto vivente, il legislatore nor avrebbe scelto della norma precedente (art. 3 comma 6 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984) la sua piu' legittima interpretazione, ma avrebbe attribuito alla stessa un significato nuovo e diverso, finendo per sovrapporre la norma nuova alla precedente; b) ulteriormente, l'art. 3 della Costituzione, in quanto si e' venuta a creare una disparita' di trattamento tra datori di lavoro - nei confronti dei quali l'originario disposto dell'art. 3 della legge del 1984 n. 863 e' stato gia' applicato conformemente al significato desumibile dal testo e dall'uniforme orientamento giurisprudenziale - e datori di lavoro - i quali, per il solo fatto dell'attuale pendenza dei giudizi ovvero per il solo fatto della mancata proposizione ad oggi delle relative azioni giudiziarie da parte dell'Istituto) sono assoggettati alla piu' gravosa disciplina sopravvenuta; c) infine, altri valori ed interessi fondamentali, pure costituzionalmente protetti, "tra i quali e' compreso l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica". L'art. 68, comma 5, secondo la societa' resistente, non avrebbe rispettato tali limiti, poiche', intervenendo su rapporti pregressi, ed incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che costituisce un elemento fondamentale dello Stato di diritto. Il dubbio di legittimita' costituzionale non appare, ad avviso del Collegio, manifestamente infondato. Secondo la piu' recente giurisprudenza costituzionale, il legislatore puo' adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative, non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con cio' vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (cfr. le sentenze della Corte costituzionale nn. 311 del 1995, 397 del 1994 e l'ordinanza n. 480 del 1992. In precedenza, cfr. sentenze nn. 390 del 1990, 455 del 1992 e 39 del 1993). In base a tale giurisprudenza, deve ritenersi che non contrasti di per se' con precetti costituzionali l'emanazione di una legge di interpretazione, anche se approvata in assenza di pronunce discordanti. Il legislatore, infatti, concorrendo scelte politiche discrezionali coerenti, puo' imporre determinati significati a precedenti norme. L'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie riguarda, pertanto, non gia' la natura (interpretativa o meno) della legge, ma solo i limiti che essa incontra quanto alla sua portata retroattiva. La Corte costituzionale ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (cfr. sentenze nn. 311 del 1995, 397 del 1994, 39 del 1993, 123 del 1988), tra i quali i principi di ragionevolezza ed uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento, posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub judice). Nel caso di specie, viene in rilievo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non puo' essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (Corte della costituzione sentenze nn. 525 del 15 novembre 2000, 416 del 1999, 211 del 1997, 155 del 1990, 822 del 1988, 349 del 1985). Ne' la finalita' della contrazione della spesa pubblica, sottesa alla disposizione in esame, pare ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali. La norma impugnata fornisce, infatti, una interpretazione del citato art. 3 comma 6 del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. .863 del 1984, che non era tra quelle accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche in dottrina. Come gia' ricordato, in analoghe circostanze, la Corte costituzionale. ha dichiarato illegittima una norma interpretativa che interveniva su una applicazione prolungata ed incontroversa della norma "interpretata", considerando questo un elemento rilevatore di concreta irrazionalita' (Corte costituzionale n. 283 del 1989, cfr. anche Corte costituzionale n. 155 del 1990). Orbene, nel caso di specie, la interpretazione successiva e' intervenuta a distanza di oltre sedici anni dall'approvazione del decreto legge n. 726 del 1984. E per di piu' quando le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali non erano, in gran parte, piu' in vigore in quanto abrogate dall'art. 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Tra l'altro, la disposizione introdotta con la legge finanziaria 2001 (art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000) pone a carico dei datori di lavoro, con effetto retroattivo, oneri contributivi non previsti, con possibili distorsioni sul piano della concorrenza, rispetto ad altri datori di lavoro che - pur stipulando, nei medesimi periodi, contratti di formazione e lavoro - abbiano avuto la definizione della vertenza contributiva con l'Istituto prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore della predetta legge. La volonta' di chiarire il senso dell'anzidetto art. 3 comma 6 del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, e le eventuali, pur legittime, considerazioni di convenienza del legislatore non avrebbero dovuto, ad avviso del Collegio, portare a dichiarare applicabile per il passato la nuova disciplina, perche' in tal modo e' stato frustrato l'affidamento dei soggetti nella possibilita' di operare sulla base delle condizioni normative esistenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessita' di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente costituzionali. Tale esigenza di garanzia si arresta, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 525 del 22 novembre 2000, solo nel momento in cui la norma interpretativa sia entrata in vigore. Non vi era, pertanto, alcuna ragione per fornire una interpretazione di una norma non piu' in vigore. Va ribadito quanto gia' accennato in punto di fatto, e cioe' che l'I.N.P.S. aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo anche per le sanzioni relative ai contributi omessi. In campo previdenziale manca una disposizione analoga a quella ora prevista dall'art. 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") che esclude l'irrogazione di sanzioni tutte le volte in cui la violazione dipenda da condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. L'art. 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) prevede in ipotesi analoghe, in campo previdenziale. esclusivamente una riduzione delle sanzioni civili (commi 8, 10, il e 15 lettera a)), ferme le sanzioni penali ed abolite solo quelle amministrative. Deve conclusivamente ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma denunciata.