IL TRIBUNALE DI SONDRIO SEZ. DISTACCATA DI MORBEGNO Il giudice dott. G. Di Giorgio, all'udienza dibattimentale del 19 settembre 2001, nel corso del procedimento a carico degli imputati: Ferat Matteo, Gusmeroli Ercole, Riva Paolo, Lorenzoni imputati del reato p. e p. dall'art. 588, 1 e 2 comma c.p., per aver partecipato con altre due persone rimaste sconosciute, ad una rissa nel pubblico locale "Bowling" di Talamona, in cui riportava lesioni personali Gusmeroli Ercole. Rilevato che all'udienza dibattimentale del 19 settembre 2001, nel corso dell'esame testimoniale di Mazzarella Angelo, sentito quale ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini, quest'ultimo si accingeva a riferire circostanze che lo stesso asseriva di aver acquisito ex art. 351 c.p.p. da persone chiamate a deporre in qualita' di testi nel medesimo dibattimento; che nel corso del precedente esame testimoniale di una di queste, avvenuto nella medesima udienza, il teste aveva escluso recisamente di aver riferito al suddetto ufficiale di PG alcune circostanze (consistenti nella specifica indicazione dei nomi degli odierni imputati quali persone presenti ai fatti e coinvolte nella rissa) invece trasfuse dall'UPG nel verbale redatto ex art. 357, 2 comma, lett. b), c.p.p. ed utilizzato dal PM ai fini delle contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p. (cfr. dichiarazioni teste Giumelli Mauro citato dal PM); che l'esame e l'approfondimento della veridicita' di tali circostanze veniva interrotto dal giudice sulla base del divieto introdotto dall'art. 4 della legge del 1 marzo 2001 n. 63 che, sostituendo il disposto del quarto comma dell'art. 195 c.p.p., stabilisce che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalita' di cui agli art. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b)", facendo salvi per gli altri casi le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195; Ritenuto che tale nuovo disposto, immediatamente applicabile ex art. 26 l. cit. al presente procedimento, in corso alla data dell'entrata in vigore, sostanzialmente ripristina il divieto introdotto dall'art. 195, 4 comma, nuovo c.p.p. (secondo cui "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni") gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 31 gennaio 1992; che a parere del giudicante risultano permanere i medesimi profili di illegittimita' dell'art. 4 della legge del 1 marzo 2001 n. 63 gia' delibati dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non comprendendosi perche', da un lato e con disparita' di trattamento nei confronti degli altri testimoni, nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria debba essere in generale inibita quella particolare forma di testimonianza che e' la testimonianza indiretta, ammessa dall'art. 195 c.p.p pur con limiti e garanzie ben specificate e, dall'altro e con riferimento ai generali principi di oralita' e di non dispersione dell'attivita' procedimentale, il giudicato penale debba prescindere dalla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, fondamentale per l'accertamento dei fatti quando l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermita' o irreperibilita' (ipotesi specificamente contemplate dall'art. 195, 3 comma, c.p.p.); che la riaffermazione dei medesimi profili di illegittimita' dell'art. 4 della legge del 1 marzo 2001 n. 63 non paiono affatto contrastare con i principi del giusto processo (di cui la legge in oggetto costituisce attuazione) introdotti con la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, integrativa dell'art. 111 della Costituzione, in quanto le derivanti ipotesi di grave dispersione dell'attivita' acquisitiva sopra individuate non solo possono riguardare sfavorevolmente la difesa dell'imputato, ma prescindono anche da una libera scelta della fonte sottratta al contraddittorio; che infatti non sempre idoneo a eliminare il rischio della mancata conoscenza dei fatti scaturente dalle ipotesi sopra indicate, appare lo strumento delle letture previste dall'art. 512 c.p.p. in quanto, postulando esso la formale trasfusione documentale ex art. 357 c.p.p. dell'attivita' svolta, risulterebbe comunque inapplicabile nelle ipotesi (non infrequenti nella pratica per ragioni di spazio e di tempo derivanti dalle necessita' dell'attivita' investigativa) della mancata documentazione dell'attivita' svolta dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto; che ad ovviare a siffatto inconveniente potrebbe giovare un'interpretazione della nuova formulazione del disposto dell'art. 195 c.p.c. che ammetta la testimonianza indiretta tutte le volte che la polizia giudiziaria abbia raccolto dichiarazioni omettendo di documentarle mediante verbale (cosi' pur dandosi specifica valenza ai non ben precisati "altri casi" in cui la testimonianza indiretta degli appartenenti alla PG parrebbe invece ammissibile); che nondimeno a parere dello scrivente un'interpretazione restrittiva di tal fatta andrebbe respinta in quanto aprirebbe l'individuazione giudiziale di discutibili aree di inoperativita' dell'obbligo di documentazione categoricamente imposto ex art. 357, 2 comma, lett. c), c.p.p.. suscettibile a sua volta di successivi (ed eventualmente contrastanti) sindacati di merito e di legittimita', con immediati ed incerti riflessi sulla formazione dibattimentale della prova e dello stesso modus operandi della PG, che nelle fattispecie la disparita' di trattamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria rispetto agli altri testimoni con conseguente dispersione dell'attivita' procedimentale, assume specifica rilevanza in ragione dell'ingiustificata preclusione ai primi di controdedurre in merito al contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute e verbalizzate nell'ipotesi in cui il dichiarante - poi esaminato quale teste sottoposto all'obbligo di dire la verita' - contesti la veridicita' di quanto l'UPG attesti invece come avvenuto e/o dichiarato in sua presenza (risultando infatti anche preclusi ogni ulteriore approfondimento ed attivita' istruttoria ritenuta utile sul punto, come ad esempio il confronto testimoniale tra il verbalizzante ed dichiarante) Considerato che la presente questione di legittimita' costituzionale, oltreche' non manifestamente infondata per i motivi di cui sopra, appare rilevante ai fini della verifica della legittimita' della prosecuzione ed acquisizione del contenuto dell'esame testimoniale dell'ufficiale di PG Mazzarella Angelo