ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, quarto
comma,  del  codice  di procedura civile, come modificato dalla legge
26 novembre  1990,  n. 353  (Provvedimenti  urgenti  per  il processo
civile),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  28 dicembre  2000 dal
giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Luca
Vincenzo  e  la  ditta  Turbo  Car,  iscritta  al n. 169 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto che il giudice di pace di Lecce, con ordinanza emessa il
28 dicembre  2000,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 24 della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 168-bis quarto comma, del codice di procedura civile, nella
parte  in  cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la
data  della  prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa
dalla data indicata nell'atto di citazione;
        che  il  giudice a quo osserva come l'originaria formulazione
della  indicata norma prevedesse, a carico del cancelliere, l'obbligo
di  comunicare  alle parti la nuova data di comparizione, mentre tale
adempimento  e'  stato eliminato dall'art. 12 della legge 26 novembre
1990, n. 353;
        che,   pertanto,  nel  sistema  attuale,  allorche'  la  data
dell'udienza di comparizione sia diversa da quella indicata nell'atto
di  citazione,  la parte non e' posta in condizione di comparire e di
esercitare il proprio diritto di difesa;
        che,  ad avviso del rimettente, la norma in esame si porrebbe
in   contrasto  con  l'art. 24  della  Costituzione,  in  quanto  non
garantisce l'esercizio del diritto di difesa;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
    Considerato   che   il   rimettente   lamenta  la  illegittimita'
costituzionale del quarto comma dell'art. 168-bis cod. proc. civ., il
quale  disciplina il rinvio dell'udienza di comparizione nell'ipotesi
in  cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno fissato per
la comparizione delle parti;
        che tale norma trova applicazione nel procedimento davanti al
tribunale,  non  gia'  in  quello  dinanzi al giudice di pace, per il
quale  e'  dettata  una  espressa disposizione di contenuto analogo a
quella impugnata;
        che  infatti  l'art. 318, terzo comma, cod. proc. civ. regola
l'ipotesi  in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice
di  pace  non  tiene  udienza,  prevedendo  il rinvio d'ufficio della
comparizione  all'udienza  immediatamente  successiva, senza oneri di
comunicazione alle parti;
        che   il  rimettente  ha  quindi  erroneamente  sollevato  la
questione  con  riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio a
quo ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ;
        che  pertanto  la  questione  deve dichiararsi manifestamente
inammissibile, per difetto di rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.