IL GIUDICE DI PACE Dr. Amedeo Ceriolo ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile avente il n. 200/99 del Ruolo Generale promossa da: Style Car S.n.c. - attrice - avv.to M. Morini di Sanremo. Contro Grizzly Italia S.p.A. - convenuta - avv.to M. P. Grigoletto di Sanremo e avv.to E. Squassi e avv.to E. Bussotti di Milano. Visti gli atti, le trattazioni e i documenti prodotti dalle parti e le loro conclusioni di seguito riportate: per l'attore Style Car S.n.c. "Piaccia al giudice di pace, contrariis reiectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di cui alla fattura n. 22015 del 16 novembre 1998 prodotta da parte attrice e conseguentemente condannare la Grizzly Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice in dipendenza dei fatti per cui e' causa, danni che si quantificano in L. l.000.000 o nella maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia ma in ogni caso limitata entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite". Per la convenuta Grizzly Italia S.p.A. "Voglia l'Ill.mo giudice di pace, respinta ogni contraria istanza, cosi' giudicare: in via pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace di Milano; nel merito, dichiarare infondate le pretese avversarie e per l'effetto respingere nel miglior modo le domande della Style autocarrozzeria S.n.c.; in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della Style autocarrozzeria degli obblighi assunti con il contratto concluso con la Grizzly Italia S.p.a. e conseguentemente condannarla all'adempimento dello stesso e quindi al pagamento del prezzo pattuito pari a L. 2.728.000, oltre interessi nella misura concordata al punto n. 8 delle condizioni generali di vendita o della diversa somma che parra' di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa". Ritenuto che l'attore invoca, per sostenere la competenza territoriale di questo adito giudice, ex art. 1469-bis, comma 3, n. 19 c.c., la sua qualita' di "consumatore". Considerato che tale qualita' non puo' attribuirsi, neppure in via analogica, all'attore, ostandovi la puntuale definizione di "consumatore" contenuta nel comma 2 del citato articolo 1469-bis c.c. Ritenuto che tale definizione, per le conseguenze che comporta nella disciplina dei contratti previsti nella normativa in esame, sia viziata di incostituzionalita' nel senso che non equipara al "consumatore" le piccole imprese e quelle artigiane, come e' la ditta attrice; infatti: 1) la finalita' di detto articolo del c.c. e dell'intero capo XIV-bis del medesimo codice pare quella di tutelare la parte debole del contratto rispetto a quella con maggiore potere contrattuale. L'espressione tipica di tale preponderanza economica e, di riflesso, contrattuale e' quella dei contratti per adesione, in cui le clausole negoziali sono predisposte dal "professionista" (termine che traduce malamente il termine francese "professionel", che significa, colui che si dedica professionalmente alla produzione e vendita - prestazione di beni e di servizi). In tali tipi di contratti la parte debole non ha altra alternativa che accettare tali clausole in toto o rinunciare alla prestazione. Pertanto, a parita' di "debolezza contrattuale" appare irragionevole e ingiustificato discriminare il piccolo imprenditore e artigiano rispetto al privato consumatore. 2) anche se la questione e' insorta a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo giudice, essa investe anche il merito, in quanto potrebbero, se la questione di incostituzionalita' sopra delineata venga accolta, anche altre clausole risultare vessatorie. 3) per quanto riguarda specificatamente la competenza territoriale, un ulteriore profilo derivato di incostituzionalita' e' ravvisabile nelle clausole che attribuiscono la competenza esclusiva al giudice ove ha la sede il "professionista", infatti essendo tale accordo derogativo della competenza volto a sottrarre l'attore al giudizio del giudice ove ha la residenza o il domicilio, egli viene sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge. 4) se si considera, infine, che la normativa in esame ha recepito nella nostra legislazione una direttiva della Comunita' europea che si iscrive nel piu' ampio disegno di realizzare nel suo ambito il libero mercato, il quale postula una effettiva concorrenza tra i soggetti economici e quindi la rimozione degli ostacoli, di fatto o di diritto, che nei vari stati membri la limitano, allora le sopra svolte osservazioni circa la disparita' di trattamento tra privato consumatore - piccolo imprenditore artigiano si rivelano quanto mai pertinenti ed evocano un altro profilo di incostituzionalita', quello con l'art. 41 della Costituzione. 5) per le suesposte ragioni, la questione di incostituzionalita' ravvisata appare non manifestamente infondata e la sua soluzione e' imprescindibile per il presente processo, concernendo il potere di questo giudice di conoscere della vertenza non solo in senso processuale ma anche nelle statuizioni di merito, come detto sub2.