IL GIUDICE DI PACE

    Dr.  Amedeo  Ceriolo  ha emesso la seguente ordinanza nella causa
civile  avente il n. 200/99 del Ruolo Generale promossa da: Style Car
S.n.c. - attrice - avv.to M. Morini di Sanremo.
    Contro   Grizzly  Italia  S.p.A.  -  convenuta  -  avv.to  M.  P.
Grigoletto  di  Sanremo  e  avv.to E. Squassi e avv.to E. Bussotti di
Milano.
    Visti gli atti, le trattazioni e i documenti prodotti dalle parti
e  le  loro  conclusioni di seguito riportate: per l'attore Style Car
S.n.c.  "Piaccia al giudice di pace, contrariis reiectis, previa ogni
meglio  ritenuta declaratoria dichiarare la risoluzione del contratto
di vendita di cui alla fattura n. 22015 del 16 novembre 1998 prodotta
da  parte  attrice  e  conseguentemente  condannare la Grizzly Italia
S.p.a.,   in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  al
risarcimento  di  tutti i danni patiti da parte attrice in dipendenza
dei fatti per cui e' causa, danni che si quantificano in L. l.000.000
o  nella  maggiore  o minore somma meglio ritenuta di giustizia ma in
ogni  caso  limitata  entro  i limiti della competenza per valore del
giudice  di  pace. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite".
Per  la  convenuta  Grizzly Italia S.p.A. "Voglia l'Ill.mo giudice di
pace,  respinta  ogni  contraria  istanza,  cosi'  giudicare:  in via
pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice
di  pace  di  Milano;  nel  merito,  dichiarare  infondate le pretese
avversarie  e  per  l'effetto  respingere nel miglior modo le domande
della Style autocarrozzeria S.n.c.; in via riconvenzionale, accertare
e   dichiarare  l'inadempimento  della  Style  autocarrozzeria  degli
obblighi  assunti  con  il  contratto  concluso con la Grizzly Italia
S.p.a.  e conseguentemente condannarla all'adempimento dello stesso e
quindi  al  pagamento  del prezzo pattuito pari a L. 2.728.000, oltre
interessi  nella  misura  concordata  al  punto n. 8 delle condizioni
generali di vendita o della diversa somma che parra' di giustizia. In
ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".
    Ritenuto   che  l'attore  invoca,  per  sostenere  la  competenza
territoriale  di  questo  adito  giudice,  ex art. 1469-bis, comma 3,
n. 19  c.c.,  la  sua qualita' di "consumatore". Considerato che tale
qualita'  non puo' attribuirsi, neppure in via analogica, all'attore,
ostandovi  la  puntuale  definizione  di  "consumatore" contenuta nel
comma 2 del citato articolo 1469-bis c.c.
    Ritenuto  che  tale  definizione, per le conseguenze che comporta
nella disciplina dei contratti previsti nella normativa in esame, sia
viziata   di  incostituzionalita'  nel  senso  che  non  equipara  al
"consumatore" le piccole imprese e quelle artigiane, come e' la ditta
attrice; infatti:
    1)  la  finalita'  di  detto articolo del c.c. e dell'intero capo
XIV-bis  del  medesimo codice pare quella di tutelare la parte debole
del  contratto  rispetto  a  quella con maggiore potere contrattuale.
L'espressione  tipica di tale preponderanza economica e, di riflesso,
contrattuale e' quella dei contratti per adesione, in cui le clausole
negoziali  sono predisposte dal "professionista" (termine che traduce
malamente  il  termine  francese "professionel", che significa, colui
che   si   dedica  professionalmente  alla  produzione  e  vendita  -
prestazione di beni e di servizi). In tali tipi di contratti la parte
debole non ha altra alternativa che accettare tali clausole in toto o
rinunciare alla prestazione.
    Pertanto,   a   parita'   di   "debolezza   contrattuale"  appare
irragionevole e ingiustificato discriminare il piccolo imprenditore e
artigiano rispetto al privato consumatore.
    2)  anche  se la questione e' insorta a seguito dell'eccezione di
incompetenza  territoriale  di  questo giudice, essa investe anche il
merito,  in quanto potrebbero, se la questione di incostituzionalita'
sopra   delineata  venga  accolta,  anche  altre  clausole  risultare
vessatorie.
    3)   per   quanto   riguarda   specificatamente   la   competenza
territoriale, un ulteriore profilo derivato di incostituzionalita' e'
ravvisabile  nelle clausole che attribuiscono la competenza esclusiva
al  giudice  ove ha la sede il "professionista", infatti essendo tale
accordo  derogativo  della  competenza  volto a sottrarre l'attore al
giudizio  del  giudice ove ha la residenza o il domicilio, egli viene
sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge.
    4) se si considera, infine, che la normativa in esame ha recepito
nella  nostra  legislazione una direttiva della Comunita' europea che
si  iscrive  nel  piu'  ampio disegno di realizzare nel suo ambito il
libero  mercato,  il  quale  postula  una effettiva concorrenza tra i
soggetti  economici  e quindi la rimozione degli ostacoli, di fatto o
di  diritto,  che  nei vari stati membri la limitano, allora le sopra
svolte  osservazioni  circa  la disparita' di trattamento tra privato
consumatore  -  piccolo imprenditore artigiano si rivelano quanto mai
pertinenti ed evocano un altro profilo di incostituzionalita', quello
con l'art. 41 della Costituzione.
    5)  per le suesposte ragioni, la questione di incostituzionalita'
ravvisata  appare  non manifestamente infondata e la sua soluzione e'
imprescindibile  per  il  presente processo, concernendo il potere di
questo  giudice  di  conoscere  della  vertenza  non  solo  in  senso
processuale ma anche nelle statuizioni di merito, come detto sub2.