IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 1309/2000
R.G.R.  proposto  da  societa'  -  Azienda  Mediterranea  Gas e Acqua
S.p.a.,  in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avv.  Luca Lanzalone, presso lo stesso elettivamente domiciliata
in Genova, piazza dei Giustiniani 7/d, ricorrente;
    Contro  Comune  di  Savona,  in  persona  del  sindaco in carica,
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Corrado Mauceri, presso lo stesso
elettivamente  domiciliato  in  Genova  via Palestro n. 2/3; Piccardo
Maura,  nella qualita' di direttore del settore servizi demografici e
attivita'  commerciali  del  Comune di Savona, rappresentata e difesa
dall'avv.   Giovanni   Bormioli,   presso   lo  stessa  elettivamente
domiciliata  in  Genova,  piazza  Dante  n. 9/14,  resistenti;  e nei
confronti  di Italgas S.p.a. Societa' italiana per il gas, in persona
del  legale  rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Quaglia,  presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, corso
A. Saffi n. 7/1, controinteressata;
    Per  l'annullamento della deliberazione consiliare 12 giugno 2000
n. 24,  di  attribuzione alla ditta controinteressata del servizio di
distribuzione  del  gas  in  ambito comunale per il periodo 1 gennaio
2001  -  31  dicembre  2015, con contestuale proroga della precedente
concessione,  e di ogni atto connesso, nonche' per la declaratoria di
nullita' e/o l'annullamento del contratto 6 luglio 2000 stipulato tra
il  comune  e  Italgas  avente per oggetto la convenzione relativa al
servizio  suddetto,  e  per l'accertamento dell'obbligo del comune di
bandire  gara pubblica per l'assegnazione del servizio stesso, con la
condanna del comune al risarcimento del danno.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'amministrazione e
del    dirigente    del    servizio   intimate   e   della   societa'
controinteressata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 21 dicembre 2000 la relazione del
consigliere  Roberta  Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Lanzalone per
la  ricorrente,  l'avv.  Casanova  per  delega  dell'avv. Mauceri per
l'amministrazione  resistente,  l'avv.  Vaccari  per delega dell'avv.
Bormioli   per   Piccardo   Maura   nonche'  l'avv.  Quaglia  per  la
controinteressata;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                        Esposizione del fatto
    La   societa'  Amga,  S.p.a.  espone  che  con  la  deliberazione
impugnata,  n. 24 del 12 giugno 2000, il Comune di Savona ha disposto
di  affidare  alla  Italgas  S.p.a., titolare della concessione a far
data  dal  1937,  ed  in  scadenza  al  31 dicembre 2000, il pubblico
servizio  di  distribuzione del gas per il periodo 1 gennaio 2001- 31
dicembre 2015, mediante proroga della concessione in essere.
    Tale deliberazione, dopo aver impropriamente richiamato l'art. 14
legge n. 359 del 1992, affida il servizio per ulteriori quindici anni
senza il preventivo esperimento di alcun tipo di gara, nonostante che
il  d.lgs.  n. 164  del 23 maggio 2000, poi pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  in  data  20  giugno  2000,  entrato  in  vigore prima che
divenisse   esecutiva   la   deliberazione,   e   il  cui  testo  era
perfettamente  conosciuto  dall'amministrazione  (che lo richiama nel
provvedimento), imponesse, all'art. 14, l'esperimento di una gara per
la scelta del concessionario. Alla scadenza della vigente concessione
con  ltalgas  (31  dicembre  2000), il servizio avrebbe dovuto quindi
essere messo a gara, per una durata non superiore a dodici anni.
    Invece  di  verificare  la  conformita'  alla  nuova normativa di
quanto   deliberato,   adottando   i  doverosi  atti  di  autotutela,
l'amministrazione,   nella   persona  del  direttore  del  competente
settore,  ha  proceduto  alla  stipula della convenzione con Italgas,
mediante  la quale si e' proceduto alla proroga della concessione per
altri   quindici   anni,   rideterminandone   i   contenuti,  con  la
giustificazione che il d.lgs. n. 164 del 2000 e' entrato in vigore in
data successiva a quella dell'adozione della deliberazione consiliare
12 giugno 2000.
    La  societa'  Amga,  premesso  di  essere legittimata ad agire in
quanto  operante  nel  settore  del  gas  e, quindi, portatrice di un
interesse  differenziato e qualificato al rispetto della normativa in
materia  di  scelta del contraente cui affidare il servizio locale di
distribuzione,  impugna la procedura posta in essere dal comune per i
seguenti motivi:
        1. - Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi
di   correttezza   ed   imparzialita'   dell'azione   amministrativa.
Illogicita'  e  contraddittorieta'.  Violazione art. 14 d.lgs. n. 164
del 2000.
    L'amministrazione  ha  cercato  di  precostituire, a favore della
controinteressata,  una situazione di vantaggio prima che entrasse in
vigore   il  d.lgs.  n. 164,  il  cui  testo  era  noto  prima  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che prevede che il servizio
de quo possa essere affidato dall'ente locale solo previo esperimento
di   una  gara.  Mediante  tale  procedimento  e'  stata  creata  una
situazione di vigenza di un rapporto concessorio non piu' in scadenza
al  31  dicembre  2000, ma al 2015, cosi' consentendo alla Italgas di
beneficiare,   quanto   meno,   dei   periodi   transitori   previsti
dall'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164.
    L'amministrazione,   comunque,   nell'adottare  la  deliberazione
impugnata,  si  era riservata di rivedere il provvedimento, una volta
che  fosse  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  il  d.lgs.
suddetto,  ma  nessuna  modifica  e'  stata  poi  operata, benche' il
contenuto  della  convenzione fosse chiaramente contrario ai principi
del nuova testo legislativo, pubblicato prima che divenisse esecutiva
la  deliberazione  in  esame,  non  solo per l'obbligo della gara, ma
anche  per  la  durata  della  proroga  concessa. Nessuna particolare
urgenza,  infine,  militava per l'adozione della delibera in pendenza
dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n. 164,  ne'  sussisteva alcun
interesse  dell'amministrazione  per  stipulare il contratto 6 luglio
2000,  in  quanto  quello in essere sarebbe scaduto solo a fine 2000,
mentre  gli  ulteriori  obblighi  per  il  concessionario decorrono a
partire dal gennaio 2001. Vi erano quindi i tempi tecnici per bandire
una  pubblica  gara in concomitanza con la scadenza della concessione
in  corso  con  Italgas,  essendo la gara imposta non solo dal d.lgs.
n. 164,  ma  anche dalla normativa generale in tema di concessione di
pubblici servizi.
    La  mancata  revoca  della  deliberazione impugnata, e la stipula
della  concessione  nonostante  l'avvenuta  pubblicazione  del d.lgs.
n. 164,   configurano  anche  violazione  dell'art. 14  del  medesimo
d.lgs.,  in  quanto la cosiddetta proroga e' una vera e propria nuova
concessione,  sia  per  la  durata,  sia  perche'  il  comune  ne  ha
rinegoziato i contenuti.
        2. - Violazione art. 14 legge n. 359 deI 1992. Perplessita' e
contraddittorieta'.
    L'art. 14 d.l. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 352 del
1992, richiamato nella deliberazione impugnata e che ha prorogato per
venti  anni  le  concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del  decreto  stesso, non e' applicabile alle concessioni di pubblico
servizio degli enti locali, in quanto si riferisce ai soli enti dello
Stato in via di trasformazione in S.p.a., con l'intento di preservare
in  capo  a  tali  gruppi le concessioni statali che avrebbero potuto
perdere  a seguito della privatizzazione. La deliberazione impugnata,
che  da'  espressamente  atto  che la concessione con Italgas sarebbe
scaduta  il  31  dicembre  2000,  appare  pertanto  anche viziata per
perplessita',  poiche'  non  si  comprende quale sia la finalita' del
richiamo operato all'art. 14 suddetto.
        3.  -  Violazione  art. 267  TUFL  n. 1175  del  1931 e della
normativa in materia di contratti della P.A. Violazione art. 56 legge
n. 142 del 1990. Difetto di motivazione.
    La proroga operata si configura come una nuova concessione, oltre
che  per  i  motivi sopra esaminati, anche per espressa dichiarazione
contenuta   nell'art. 3   dello   schema   di   convenzione  e  nella
deliberazione  consiliare  impugnata,  dove  si fa riferimento ad una
trattativa  instaurata  con  Italgas  per  rideterminare  i  rapporti
discendenti  dall'atto  di  concessione. Procedendo ad una trattativa
privata  il comune ha pertanto violato l'art. 267 citato, che dispone
che,  ove  l'ente  locale  decida di affidare il servizio nelle forme
della  concessione,  e' tenuto a scegliere il concessionario mediante
le  regole  dell'evidenza pubblica, salvo che motivatamente chiarisca
circostanze   speciali  in  rapporto  alla  natura  dei  servizi.  La
deliberazione  impugnata non reca alcuna motivazione in ordine a tale
punto,   limitandosi   ad   affermare   un   indubbio  vantaggio  per
l'amministrazione  e per la cittadinanza, senza neppure esporre quali
siano  questi  vantaggi,  non  ottenibili nell'ambito di una pubblica
gara.
    La  motivazione addotta non e' neppure conforme all'art. 56 legge
n. 142  del  1990, che impone l'obbligo di motivazione in ordine alle
modalita'  di scelta del contraente, essendo tali modalita' ristrette
a  quelle  dell'evidenza pubblica, e la trattativa privata ammessa in
casi  del  tutto  eccezionali,  dei quali l'amministrazione deve dare
conto.  Ne' sussistono particolari ragioni di impellente urgenza, del
resto  neppure  indicate,  posto  che gli artt. 7 e 8 dello schema di
convenzione  prevedono  che  l'ampliamento  delle reti debba iniziare
entro  sei  mesi  dalla  firma  della convenzione stessa e quindi non
prima  del  gennaio  2001;  in  ogni  caso la prevista estensione dei
servizio  non e' sufficiente a legittimare il ricorso alla trattativa
privata,  posto  che  l'ampliamento  delle reti avrebbe potuto essere
oggetto di gara, per l'espletamento della quale vi era tutto il tempo
tecnico necessario.
    Ne',  a  giustificazione  del  ricorso  alla  trattativa privata,
potrebbe  addursi la tesi che per la concessione di pubblico servizio
assumerebbe   prevalenza  l'intuitus  personae,  a  cio'  ostando  il
disposto  dell'art. 267  TUFL  e  la  normativa  generale  in tema di
contratti  pubblici,  che impone la gara per la scelta del contraente
della  P.A.,  essendo  d'altra  parte  scomparsa  la  diversita', tra
concessione  di pubblico servizio e appalto, come e' confermato dallo
stesso d.lgs. n. 164 del 2000.
    I  vizi evidenziati sussisterebbero anche a voler interpretare la
deliberazione impugnata come vera e propria proroga della concessione
in  essere,  poiche'  il  concessionario  uscente  non  ha titolo per
ottenere  reiterate  proroghe  del  rapporto,  ma  solo  la legittima
aspettativa  di  essere  invitato  alla nuova gara; anche la proroga,
inoltre, costituisce una forma di trattativa privata, che deve essere
congruamente  giustificata  dall'amministrazione, mentre, nel caso di
specie,  il  comune  non  ha fornito alcuna motivazione in merito. La
proroga,  infine,  e' anche contraria al disposto dell'art. 30, comma
7, legge n. 488 del 1999.
        4. - In subordine: violazione art. 44 legge n. 724 del 1994.
    Oltre a porsi in contrasto con la normativa in tema di scelta del
contraente,  la  procedura  impugnata  non  e'  neppure conforme alla
regola  generale introdotta dalla norma citata, poiche' il comune non
avrebbe  potuto  deliberare  il  rinnovo della proroga sei mesi prima
della scadenza del rapporto in corso, ma solo nei tre mesi successivi
alla  scadenza del contratto, e comunque previa verifica, a contratto
scaduto,  della  sussistenza  delle  ragioni di pubblico interesse al
rinnovo dello stesso.
    La  ricorrente  conclude  per  l'accoglimento  del  ricorso,  con
conseguente  annullamento,  previa  sospensione,  della deliberazione
impugnata  e  dichiarazione  di  nullita' del contratto concluso il 6
luglio 2000 tra il comune e l'Italgas, per effetto del venir meno del
relativo  provvedimento  autorizzatorio  e dell'art. 1418 commi 1 e 2
cod.  civ., per contrasto con il d.lgs. in allora pienamente vigente,
la   cui   entrata  in  vigore  avrebbe  imposto  all'amministrazione
l'obbligo   giuridico  di  non  contrarre.  Si  sono  costituite  per
resistere  al  ricorso  l'amministrazione  e  la  dirigente intimate,
nonche' la societa' controinteressata.
    Con  ordinanze depositate in data 29 settembre 2000 e 21 dicembre
2000 l'istanza cautelare e' stata respinta.
    Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

                       Motivi della decisione

    La ricorrente societa' AMGA impugna il provvedimento con il quale
il  comune  di Savona ha attribuito a trattativa privata alla Italgas
S.p.a.  il  servizio  per  la  distribuzione del gas per il periodo 1
gennaio  2001  -  31  dicembre 2015, cosi' prorogando la durata della
concessione  in  essere  con  la medesima societa', in scadenza al 31
dicembre  2000.  La  ricorrente agisce quale soggetto portatore di un
interesse  qualificato  e  differenziato  al rispetto della normativa
vigente  in materia di scelta del contraente cui affidare il servizio
in  discorso,  essendo una primaria societa' operante nel settore del
gas,   e   non   e'   dubbio  che  sotto  tale  profilo  sussiste  la
legittimazione ad agire.
    Il  collegio  dubita,  invece,  della  sussistenza dell'interesse
concreto ed attuale a ricorrere, sussistenza che deve essere valutata
alla  luce  delle  norme  contenute  nel  d.lgs. n. 164 del 2000, nel
frattempo entrato in vigore, e il cui art. 14, quinto comma, ammette,
senza  limitazioni  territoriali,  alle  gare  per  l'affidamento del
servizio  (gare dichiarate obbligatorie dall'art. 1), le societa' per
azioni  o a responsabilita' limitata anche a partecipazione pubblica,
qual e' l'Amga S.p.a.
    Peraltro,   la  medesima  norma  esclude  dalla  possibilita'  di
partecipare  alle  gare  le  societa' che "gestiscono di fatto, o per
disposizioni  di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per contratto,
servizi  pubblici  locali  in  virtu' di affidamento diretto o di una
procedura  non ad evidenza pubblica": e in questa condizione versa la
societa'  ricorrente,  che  deriva  dalla trasformazione dell'omonima
azienda  municipalizzata  del  Comune  di  Genova  ed  e' affidataria
diretta del servizio di che trattasi nell'ambito del territorio dello
stesso comune.
    In base alla chiara dizione della norma, pertanto, la ricorrente,
non  essendo  abilitata  a  partecipare alla gara di cui trattasi, e'
carente  di  interesse  a  chiedere  l'annullamento  della trattativa
privata in discorso, poiche', comunque, non potrebbe partecipare alla
gara della quale pretende la celebrazione.
    Tale  conclusione  e'  tuttavia  smentita dal disposto del decimo
comma   dell'art. 15   d.lgs.   n. 164,  norma  relativa  al  periodo
transitorio, che consente ai soggetti affidatari diretti del servizio
di distribuzione del gas, per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre
2000, la partecipazione, senza limitazioni, alle gare indette a norma
dell'art. 14.  In  base  a  questa  norma,  pertanto,  la  ricorrente
potrebbe  partecipare alla gara che il comune dovrebbe indire, ove le
doglianze  contenute  nel  ricorso trovassero accoglimento, e avrebbe
quindi  interesse  alla decisione. Le parti ricorrenti contestano che
la  specificazione  "senza  limitazioni" contenuta nel comma in esame
possa   significare   il  superamento  dei  limiti  territoriali  e/o
funzionali   posti   all'azione  delle  societa'  ex  municipalizzate
dall'art. 22   legge  n. 142  del  1990,  dovendosi  invece  riferire
unicamente  al  superamento  delle limitazioni altrimenti poste dallo
stesso  decreto  n. 164,  ma tale conclusione non pare condivisibile,
alla  luce  del  chiaro disposto dell'art. 14, quinto comma che gia',
come  si  e' detto, elimina qualsiasi limitazione territoriale per la
partecipazione   alle   gare   delle  societa'  per  azioni  anche  a
partecipazione   pubblica   (e   l'esclusione   espressa   di  quelle
affidatarie dirette del servizio conferma che l'ambito preso in esame
dalla norma, logicamente, le ricomprende).
    E'  dunque  solo  in  virtu'  del  regime  di transizione, di cui
all'art. 15, che la ricorrente avrebbe titolo ad essere invitata alla
gara  per  la  scelta del contraente, ed il ricorso si presenterebbe,
sotto  il  profilo  considerato,  ammissibile:  ma il collegio dubita
della  costituzionalita'  del  comma  10  dello stesso articolo, e la
questione e' rilevante, dal momento che la sua soluzione incide sulla
ammissibilita' o meno del gravame.
    Se la ratio della esclusione dettata a regime dall'art. 14, comma
5, alla partecipazione delle societa' che gestiscono servizi pubblici
locali  in  virtu'  di  affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza  pubblica  e'  quella, del tutto palese, di salvaguardare il
principio   delle   libera   concorrenza,   tutelato  anche  in  sede
comunitaria,  e che sarebbe vanificato dalla partecipazione alla gara
di  soggetti  che  godono di posizioni di notevole vantaggio rispetto
agli  altri concorrenti, non e' dubbio, a parere del collegio, che il
sistema  transitorio cosi' congegnato (che puo' protrarsi ben oltre i
cinque  anni  previsti  in via generale, per effetto degli incrementi
previsti  dallo  stesso  art. 15, comma 7) stravolge, per effetto del
superamento  dei  limiti  territoriali  e/o  funzionali derivante dal
combinato-disposto   con   l'art. 14,   quinto   comma,  con  effetti
perduranti  nel  tempo,  tutto  il  sistema delineato a regime e, con
esso,  il  principio  della  parita'  di  condizioni  tra i possibili
concorrenti  e  della stessa uguaglianza di trattamento tra posizioni
potenzialmente   simili,   che,  come  noto,  comporta  l'obbligo  di
eliminare   situazioni   di   privilegio,   modulando   in   coerenza
l'architettura normativa.
    Non  e'  manifestamente  infondato,  quindi,  il  dubbio circa la
violazione,  da parte dell'art. 15, comma 10, d.lgs. n. 164 del 2000,
degli  artt. 3  e  41  della  Costituzione.  Inoltre, la stessa norma
appare  in contrasto con i principi e criteri direttivi dettati dalla
legge  17 maggio 1999, n. 144 che, nel delegare il governo ad emanare
norme  per  dare  attuazione  alla  direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo  e  del  consiglio,  del  22 giugno 1998, relativa al mercato
interno  del gas naturale, lo vincolava, con l'art. 41 lettera c), ad
"eliminare  ogni  disparita'  normativa  tra  i diversi operatori nel
sistema   del  gas,  garantendo,  nei  casi  in  cui  siano  previsti
contributi,  concessioni,  autorizzazioni  o  altra  approvazione per
costruire  o  gestire  impianti o infrastrutture del sistema del gas,
uguali  condizioni  e  trattamenti  non discriminatori alle imprese":
essendo tale uguaglianza di condizioni imposta dalla stessa normativa
comunitaria. E tale vincolo non sembra sia stato rispettato dal comma
in  esame,  che  consente,  per un periodo transitorio ma con effetti
tali  da  sfalsare  in  maniera  rilevante  e perdurante nel tempo il
libero  mercato,  a  societa'  concessionarie dirette del servizio di
competere  a  parita' di condizioni con le altre imprese del settore,
non  altrettanto agevolate. Anche l'art. 76 della Costituzione sembra
percio'   non  rispettato,  ed  anche  della  relativa  questione  va
investita la Corte costituzionale, affinche' venga chiarito se questo
giudice  possa  assumere  l'art. 15  comma  10 d.lgs. n. 164 del 2000
quale  parametro  di  valutazione dell'ammissibilita' del ricorso. Il
giudizio  deve  pertanto  essere  sospeso,  in attesa della decisione
della questione cosi' sollevata.