IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1309/2000 R.G.R. proposto da societa' - Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Lanzalone, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova, piazza dei Giustiniani 7/d, ricorrente; Contro Comune di Savona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova via Palestro n. 2/3; Piccardo Maura, nella qualita' di direttore del settore servizi demografici e attivita' commerciali del Comune di Savona, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bormioli, presso lo stessa elettivamente domiciliata in Genova, piazza Dante n. 9/14, resistenti; e nei confronti di Italgas S.p.a. Societa' italiana per il gas, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Quaglia, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, corso A. Saffi n. 7/1, controinteressata; Per l'annullamento della deliberazione consiliare 12 giugno 2000 n. 24, di attribuzione alla ditta controinteressata del servizio di distribuzione del gas in ambito comunale per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2015, con contestuale proroga della precedente concessione, e di ogni atto connesso, nonche' per la declaratoria di nullita' e/o l'annullamento del contratto 6 luglio 2000 stipulato tra il comune e Italgas avente per oggetto la convenzione relativa al servizio suddetto, e per l'accertamento dell'obbligo del comune di bandire gara pubblica per l'assegnazione del servizio stesso, con la condanna del comune al risarcimento del danno. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione e del dirigente del servizio intimate e della societa' controinteressata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 21 dicembre 2000 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Lanzalone per la ricorrente, l'avv. Casanova per delega dell'avv. Mauceri per l'amministrazione resistente, l'avv. Vaccari per delega dell'avv. Bormioli per Piccardo Maura nonche' l'avv. Quaglia per la controinteressata; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto La societa' Amga, S.p.a. espone che con la deliberazione impugnata, n. 24 del 12 giugno 2000, il Comune di Savona ha disposto di affidare alla Italgas S.p.a., titolare della concessione a far data dal 1937, ed in scadenza al 31 dicembre 2000, il pubblico servizio di distribuzione del gas per il periodo 1 gennaio 2001- 31 dicembre 2015, mediante proroga della concessione in essere. Tale deliberazione, dopo aver impropriamente richiamato l'art. 14 legge n. 359 del 1992, affida il servizio per ulteriori quindici anni senza il preventivo esperimento di alcun tipo di gara, nonostante che il d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 20 giugno 2000, entrato in vigore prima che divenisse esecutiva la deliberazione, e il cui testo era perfettamente conosciuto dall'amministrazione (che lo richiama nel provvedimento), imponesse, all'art. 14, l'esperimento di una gara per la scelta del concessionario. Alla scadenza della vigente concessione con ltalgas (31 dicembre 2000), il servizio avrebbe dovuto quindi essere messo a gara, per una durata non superiore a dodici anni. Invece di verificare la conformita' alla nuova normativa di quanto deliberato, adottando i doverosi atti di autotutela, l'amministrazione, nella persona del direttore del competente settore, ha proceduto alla stipula della convenzione con Italgas, mediante la quale si e' proceduto alla proroga della concessione per altri quindici anni, rideterminandone i contenuti, con la giustificazione che il d.lgs. n. 164 del 2000 e' entrato in vigore in data successiva a quella dell'adozione della deliberazione consiliare 12 giugno 2000. La societa' Amga, premesso di essere legittimata ad agire in quanto operante nel settore del gas e, quindi, portatrice di un interesse differenziato e qualificato al rispetto della normativa in materia di scelta del contraente cui affidare il servizio locale di distribuzione, impugna la procedura posta in essere dal comune per i seguenti motivi: 1. - Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi di correttezza ed imparzialita' dell'azione amministrativa. Illogicita' e contraddittorieta'. Violazione art. 14 d.lgs. n. 164 del 2000. L'amministrazione ha cercato di precostituire, a favore della controinteressata, una situazione di vantaggio prima che entrasse in vigore il d.lgs. n. 164, il cui testo era noto prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che prevede che il servizio de quo possa essere affidato dall'ente locale solo previo esperimento di una gara. Mediante tale procedimento e' stata creata una situazione di vigenza di un rapporto concessorio non piu' in scadenza al 31 dicembre 2000, ma al 2015, cosi' consentendo alla Italgas di beneficiare, quanto meno, dei periodi transitori previsti dall'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164. L'amministrazione, comunque, nell'adottare la deliberazione impugnata, si era riservata di rivedere il provvedimento, una volta che fosse stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.lgs. suddetto, ma nessuna modifica e' stata poi operata, benche' il contenuto della convenzione fosse chiaramente contrario ai principi del nuova testo legislativo, pubblicato prima che divenisse esecutiva la deliberazione in esame, non solo per l'obbligo della gara, ma anche per la durata della proroga concessa. Nessuna particolare urgenza, infine, militava per l'adozione della delibera in pendenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164, ne' sussisteva alcun interesse dell'amministrazione per stipulare il contratto 6 luglio 2000, in quanto quello in essere sarebbe scaduto solo a fine 2000, mentre gli ulteriori obblighi per il concessionario decorrono a partire dal gennaio 2001. Vi erano quindi i tempi tecnici per bandire una pubblica gara in concomitanza con la scadenza della concessione in corso con Italgas, essendo la gara imposta non solo dal d.lgs. n. 164, ma anche dalla normativa generale in tema di concessione di pubblici servizi. La mancata revoca della deliberazione impugnata, e la stipula della concessione nonostante l'avvenuta pubblicazione del d.lgs. n. 164, configurano anche violazione dell'art. 14 del medesimo d.lgs., in quanto la cosiddetta proroga e' una vera e propria nuova concessione, sia per la durata, sia perche' il comune ne ha rinegoziato i contenuti. 2. - Violazione art. 14 legge n. 359 deI 1992. Perplessita' e contraddittorieta'. L'art. 14 d.l. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 352 del 1992, richiamato nella deliberazione impugnata e che ha prorogato per venti anni le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non e' applicabile alle concessioni di pubblico servizio degli enti locali, in quanto si riferisce ai soli enti dello Stato in via di trasformazione in S.p.a., con l'intento di preservare in capo a tali gruppi le concessioni statali che avrebbero potuto perdere a seguito della privatizzazione. La deliberazione impugnata, che da' espressamente atto che la concessione con Italgas sarebbe scaduta il 31 dicembre 2000, appare pertanto anche viziata per perplessita', poiche' non si comprende quale sia la finalita' del richiamo operato all'art. 14 suddetto. 3. - Violazione art. 267 TUFL n. 1175 del 1931 e della normativa in materia di contratti della P.A. Violazione art. 56 legge n. 142 del 1990. Difetto di motivazione. La proroga operata si configura come una nuova concessione, oltre che per i motivi sopra esaminati, anche per espressa dichiarazione contenuta nell'art. 3 dello schema di convenzione e nella deliberazione consiliare impugnata, dove si fa riferimento ad una trattativa instaurata con Italgas per rideterminare i rapporti discendenti dall'atto di concessione. Procedendo ad una trattativa privata il comune ha pertanto violato l'art. 267 citato, che dispone che, ove l'ente locale decida di affidare il servizio nelle forme della concessione, e' tenuto a scegliere il concessionario mediante le regole dell'evidenza pubblica, salvo che motivatamente chiarisca circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi. La deliberazione impugnata non reca alcuna motivazione in ordine a tale punto, limitandosi ad affermare un indubbio vantaggio per l'amministrazione e per la cittadinanza, senza neppure esporre quali siano questi vantaggi, non ottenibili nell'ambito di una pubblica gara. La motivazione addotta non e' neppure conforme all'art. 56 legge n. 142 del 1990, che impone l'obbligo di motivazione in ordine alle modalita' di scelta del contraente, essendo tali modalita' ristrette a quelle dell'evidenza pubblica, e la trattativa privata ammessa in casi del tutto eccezionali, dei quali l'amministrazione deve dare conto. Ne' sussistono particolari ragioni di impellente urgenza, del resto neppure indicate, posto che gli artt. 7 e 8 dello schema di convenzione prevedono che l'ampliamento delle reti debba iniziare entro sei mesi dalla firma della convenzione stessa e quindi non prima del gennaio 2001; in ogni caso la prevista estensione dei servizio non e' sufficiente a legittimare il ricorso alla trattativa privata, posto che l'ampliamento delle reti avrebbe potuto essere oggetto di gara, per l'espletamento della quale vi era tutto il tempo tecnico necessario. Ne', a giustificazione del ricorso alla trattativa privata, potrebbe addursi la tesi che per la concessione di pubblico servizio assumerebbe prevalenza l'intuitus personae, a cio' ostando il disposto dell'art. 267 TUFL e la normativa generale in tema di contratti pubblici, che impone la gara per la scelta del contraente della P.A., essendo d'altra parte scomparsa la diversita', tra concessione di pubblico servizio e appalto, come e' confermato dallo stesso d.lgs. n. 164 del 2000. I vizi evidenziati sussisterebbero anche a voler interpretare la deliberazione impugnata come vera e propria proroga della concessione in essere, poiche' il concessionario uscente non ha titolo per ottenere reiterate proroghe del rapporto, ma solo la legittima aspettativa di essere invitato alla nuova gara; anche la proroga, inoltre, costituisce una forma di trattativa privata, che deve essere congruamente giustificata dall'amministrazione, mentre, nel caso di specie, il comune non ha fornito alcuna motivazione in merito. La proroga, infine, e' anche contraria al disposto dell'art. 30, comma 7, legge n. 488 del 1999. 4. - In subordine: violazione art. 44 legge n. 724 del 1994. Oltre a porsi in contrasto con la normativa in tema di scelta del contraente, la procedura impugnata non e' neppure conforme alla regola generale introdotta dalla norma citata, poiche' il comune non avrebbe potuto deliberare il rinnovo della proroga sei mesi prima della scadenza del rapporto in corso, ma solo nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto, e comunque previa verifica, a contratto scaduto, della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse al rinnovo dello stesso. La ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento, previa sospensione, della deliberazione impugnata e dichiarazione di nullita' del contratto concluso il 6 luglio 2000 tra il comune e l'Italgas, per effetto del venir meno del relativo provvedimento autorizzatorio e dell'art. 1418 commi 1 e 2 cod. civ., per contrasto con il d.lgs. in allora pienamente vigente, la cui entrata in vigore avrebbe imposto all'amministrazione l'obbligo giuridico di non contrarre. Si sono costituite per resistere al ricorso l'amministrazione e la dirigente intimate, nonche' la societa' controinteressata. Con ordinanze depositate in data 29 settembre 2000 e 21 dicembre 2000 l'istanza cautelare e' stata respinta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione La ricorrente societa' AMGA impugna il provvedimento con il quale il comune di Savona ha attribuito a trattativa privata alla Italgas S.p.a. il servizio per la distribuzione del gas per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2015, cosi' prorogando la durata della concessione in essere con la medesima societa', in scadenza al 31 dicembre 2000. La ricorrente agisce quale soggetto portatore di un interesse qualificato e differenziato al rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente cui affidare il servizio in discorso, essendo una primaria societa' operante nel settore del gas, e non e' dubbio che sotto tale profilo sussiste la legittimazione ad agire. Il collegio dubita, invece, della sussistenza dell'interesse concreto ed attuale a ricorrere, sussistenza che deve essere valutata alla luce delle norme contenute nel d.lgs. n. 164 del 2000, nel frattempo entrato in vigore, e il cui art. 14, quinto comma, ammette, senza limitazioni territoriali, alle gare per l'affidamento del servizio (gare dichiarate obbligatorie dall'art. 1), le societa' per azioni o a responsabilita' limitata anche a partecipazione pubblica, qual e' l'Amga S.p.a. Peraltro, la medesima norma esclude dalla possibilita' di partecipare alle gare le societa' che "gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica": e in questa condizione versa la societa' ricorrente, che deriva dalla trasformazione dell'omonima azienda municipalizzata del Comune di Genova ed e' affidataria diretta del servizio di che trattasi nell'ambito del territorio dello stesso comune. In base alla chiara dizione della norma, pertanto, la ricorrente, non essendo abilitata a partecipare alla gara di cui trattasi, e' carente di interesse a chiedere l'annullamento della trattativa privata in discorso, poiche', comunque, non potrebbe partecipare alla gara della quale pretende la celebrazione. Tale conclusione e' tuttavia smentita dal disposto del decimo comma dell'art. 15 d.lgs. n. 164, norma relativa al periodo transitorio, che consente ai soggetti affidatari diretti del servizio di distribuzione del gas, per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000, la partecipazione, senza limitazioni, alle gare indette a norma dell'art. 14. In base a questa norma, pertanto, la ricorrente potrebbe partecipare alla gara che il comune dovrebbe indire, ove le doglianze contenute nel ricorso trovassero accoglimento, e avrebbe quindi interesse alla decisione. Le parti ricorrenti contestano che la specificazione "senza limitazioni" contenuta nel comma in esame possa significare il superamento dei limiti territoriali e/o funzionali posti all'azione delle societa' ex municipalizzate dall'art. 22 legge n. 142 del 1990, dovendosi invece riferire unicamente al superamento delle limitazioni altrimenti poste dallo stesso decreto n. 164, ma tale conclusione non pare condivisibile, alla luce del chiaro disposto dell'art. 14, quinto comma che gia', come si e' detto, elimina qualsiasi limitazione territoriale per la partecipazione alle gare delle societa' per azioni anche a partecipazione pubblica (e l'esclusione espressa di quelle affidatarie dirette del servizio conferma che l'ambito preso in esame dalla norma, logicamente, le ricomprende). E' dunque solo in virtu' del regime di transizione, di cui all'art. 15, che la ricorrente avrebbe titolo ad essere invitata alla gara per la scelta del contraente, ed il ricorso si presenterebbe, sotto il profilo considerato, ammissibile: ma il collegio dubita della costituzionalita' del comma 10 dello stesso articolo, e la questione e' rilevante, dal momento che la sua soluzione incide sulla ammissibilita' o meno del gravame. Se la ratio della esclusione dettata a regime dall'art. 14, comma 5, alla partecipazione delle societa' che gestiscono servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica e' quella, del tutto palese, di salvaguardare il principio delle libera concorrenza, tutelato anche in sede comunitaria, e che sarebbe vanificato dalla partecipazione alla gara di soggetti che godono di posizioni di notevole vantaggio rispetto agli altri concorrenti, non e' dubbio, a parere del collegio, che il sistema transitorio cosi' congegnato (che puo' protrarsi ben oltre i cinque anni previsti in via generale, per effetto degli incrementi previsti dallo stesso art. 15, comma 7) stravolge, per effetto del superamento dei limiti territoriali e/o funzionali derivante dal combinato-disposto con l'art. 14, quinto comma, con effetti perduranti nel tempo, tutto il sistema delineato a regime e, con esso, il principio della parita' di condizioni tra i possibili concorrenti e della stessa uguaglianza di trattamento tra posizioni potenzialmente simili, che, come noto, comporta l'obbligo di eliminare situazioni di privilegio, modulando in coerenza l'architettura normativa. Non e' manifestamente infondato, quindi, il dubbio circa la violazione, da parte dell'art. 15, comma 10, d.lgs. n. 164 del 2000, degli artt. 3 e 41 della Costituzione. Inoltre, la stessa norma appare in contrasto con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 che, nel delegare il governo ad emanare norme per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 giugno 1998, relativa al mercato interno del gas naturale, lo vincolava, con l'art. 41 lettera c), ad "eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese": essendo tale uguaglianza di condizioni imposta dalla stessa normativa comunitaria. E tale vincolo non sembra sia stato rispettato dal comma in esame, che consente, per un periodo transitorio ma con effetti tali da sfalsare in maniera rilevante e perdurante nel tempo il libero mercato, a societa' concessionarie dirette del servizio di competere a parita' di condizioni con le altre imprese del settore, non altrettanto agevolate. Anche l'art. 76 della Costituzione sembra percio' non rispettato, ed anche della relativa questione va investita la Corte costituzionale, affinche' venga chiarito se questo giudice possa assumere l'art. 15 comma 10 d.lgs. n. 164 del 2000 quale parametro di valutazione dell'ammissibilita' del ricorso. Il giudizio deve pertanto essere sospeso, in attesa della decisione della questione cosi' sollevata.