ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi promossi con ricorsi per conflitto di attribuzioni delle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  notificati  il  12  e  il
15 novembre  1999 e il 13 ottobre 2000 e depositati in cancelleria il
19  e  il  23 novembre  1999  e  il  18 ottobre 2000, giudizi sorti a
seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell'art. 27  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura
gratuita  o  semigratuita di libri di testo), in particolare art. 3 e
tabelle A (1) e A (2), e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  4 luglio  2000,  n. 226,  (Regolamento recante conferma con
modificazioni  del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 agosto   1999,   n. 320,  concernente  disposizioni  di  attuazione
dell'art. 27  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura
gratuita   o   semigratuita   di   libri   di  testo),  ed  iscritti,
rispettivamente  ai  nn. 38  e  40  del registro conflitti 1999 ed al
n. 46 del registro conflitti 2000.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 novembre  2001  il  giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi  gli  avvocati  Giandomenico  Falcon  per  la  Provincia di
Trento,  Roland  Riz  e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
l'avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. -   Con  ricorso  notificato  il 12 novembre 1999 e depositato
presso  la  cancelleria  della  Corte  costituzionale  il  successivo
19 novembre  (r.  confl.  n. 38  del  1999), la Provincia autonoma di
Trento  ha  promosso  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in relazione al decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei  ministri  5 agosto  1999,  n. 320
(Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione dell'art. 27 della
legge   23 dicembre   1998,   n. 448,   sulla  fornitura  gratuita  o
semigratuita   di   libri   di   testo),   lamentando  la  violazione
dell'art. 8,  numero  27,  dell'art. 9,  numero 2, e dell'art. 16 del
d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige),  e delle relative norme di attuazione, nonche'
dell'art. 5  della  legge  30 novembre  1989,  n. 386  (Norme  per il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province  autonome  di Trento e Bolzano con la riforma tributaria), e
chiedendo  che  la  Corte  dichiari  che  non  spetta  allo  Stato di
escludere  la  Provincia  autonoma  di  Trento dalla ripartizione dei
fondi statali per assicurare la gratuita' totale o parziale dei libri
di  testo  in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico,
di   cui   all'art. 27   della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448,  e
conseguentemente  annulli  in  ragione  di tale esclusione il decreto
impugnato,  con particolare riferimento alle regole di riparto di cui
all'art. 3 ed alle tabelle di riparto A(1) e A(2).
    La ricorrente premette che ai sensi dello statuto speciale per il
Trentino  Alto-Adige  la  Provincia  autonoma  di  Trento  dispone di
potesta' legislativa primaria in materia di assistenza scolastica per
i   settori  di  istruzione  in  cui  le  Province  hanno  competenza
legislativa,  e  cioe'  nei  settori  della  istruzione  elementare e
secondaria   (media,   classica,  scientifica,  magistrale,  tecnica,
professionale  e artistica), e che in relazione a tale materia spetta
ad essa anche la potesta' amministrativa.
    In   questa   materia   e'   intervenuto  l'art. 27  della  legge
23 dicembre   1998,   n. 448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  che  ha disposto un finanziamento
statale   aggiuntivo  volto  a  garantire  "la  gratuita',  totale  o
parziale,  dei  libri  di  testo in favore degli alunni che adempiono
l'obbligo  scolastico", nonche' a provvedere alla "fornitura di libri
di  testo  da  dare  anche  in  comodato  agli  studenti della scuola
secondaria superiore". Tale finanziamento aggiuntivo e' ripartito tra
le  Regioni,  che  a  loro  volta  ne prevedono la ripartizione tra i
comuni. Solo in caso di inadempimento da parte delle Regioni le somme
possono  essere  direttamente ripartite tra i comuni. La stessa legge
dispone  anche, all'art. 82, che le disposizioni in essa contenute si
applicano nelle Province autonome, ma nel rispetto e nei limiti degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
    Ora, secondo la ricorrente, nel dare attuazione all'art. 27 della
legge  n. 448  del  1998  il  Presidente del Consiglio avrebbe dovuto
tenere conto della competenza provinciale. In questo quadro, verrebbe
in considerazione la legge n. 386 del 1989, ed in particolare i commi
2  e  3  dell'art. 5,  i  quali  dispongono  rispettivamente  che  "i
finanziamenti   recati  da  qualunque  altra  disposizione  di  legge
statale,  in  cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle
regioni,  sono  assegnati  alle  province  autonome ed affluiscono al
bilancio  delle  stesse  per  essere  utilizzati,  secondo  normative
provinciali,  nell'ambito  del  corrispondente  settore", e che, "per
l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si
prescinde  da  qualunque  adempimento  previsto dalle stesse leggi ad
eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle
quote di riparto".
    Da queste norme si dovrebbe trarre la conseguenza che nel riparto
del finanziamento in questione avrebbe dovuto essere inclusa anche la
Provincia  autonoma  di  Trento.  Quello  previsto dall'art. 27 della
legge  n. 448  del  1998,  infatti, rappresenterebbe un finanziamento
statale  aggiuntivo  e straordinario di interventi costituzionalmente
rientranti    nella   competenza   provinciale.   La   stessa   legge
presupporrebbe   la   competenza   regionale,   come  mostrerebbe  la
previsione  che i finanziamenti debbano restare aggiuntivi rispetto a
quelli gia' stanziati a tal fine alla data di entrata in vigore della
legge medesima.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, o quanto
meno di respingerlo, e depositando alcuni documenti.
    Il  ricorso  sarebbe  inammissibile,  in  primo luogo, perche' la
doglianza relativa alla asserita illegittimita' delle tabelle avrebbe
dovuto essere prospettata davanti al giudice amministrativo.
    In  secondo  luogo,  sarebbe  inammissibile,  o  quanto  meno non
fondato,  perche'  l'art. 27,  comma  1,  della legge n. 448 del 1998
attribuirebbe ai comuni, e non alle regioni e alle province autonome,
il  compito  di  garantire  la gratuita' dei libri di testo e la loro
fornitura.  Il  comma  2,  infatti,  assegnerebbe  alle  Regioni, per
evidenti  ragioni  pratiche,  soltanto  un  compito  per  cosi'  dire
"tecnico",   di   disciplinare   le  modalita'  di  ripartizione  dei
finanziamenti  tra i comuni. Di cio' vi sarebbe conferma nell'art. 3,
commi  2  e  3,  del  regolamento  impugnato,  ove e' previsto che la
erogazione  segue  (e  non  precede)  la  trasmissione  dei  piani di
riparto,  e  che  l'erogazione  puo'  essere  ordinata direttamente a
favore  dei  comuni.  Ulteriore  conferma discenderebbe dall'art. 27,
comma  2,  secondo  periodo,  della legge e dall'art. 3, comma 4, del
regolamento.
    Ancora,  l'inciso  secondo  cui  i  finanziamenti  "sono comunque
aggiuntivi  rispetto  a  quelli  gia' destinati a tal fine" (art. 27,
comma  2)  si  riferirebbe  alla  finanza  comunale  e  non  a quella
regionale,   come   confermerebbe   anche   l'art. 3,  comma  5,  del
regolamento,  ove  si  legge che le somme da ripartire "sono comunque
aggiuntive  rispetto  a  quelle  gia'  destinate  dalle regioni" alla
fornitura   di   libri  di  testo,  e  non  "alle  regioni".  Sicche'
apparirebbe fuori luogo l'invocazione sia dell'art. 5, comma 2, della
legge  n. 386 del 1989, sia dell'art. 8, numero 27, dello statuto, in
quanto  le tabelle allegate al regolamento rispetterebbero appieno la
competenza  legislativa  primaria della Provincia, la quale, infatti,
non ha proposto ricorso contro l'art. 27 della legge n. 448 del 1998.
Le  tabelle  impugnate, fra l'altro, non prevedono neppure le Regioni
Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.
    3. - Con  ricorso  notificato  il  15 novembre  1999 e depositato
presso  la  cancelleria  della  Corte  costituzionale  il  successivo
23 novembre  (r.  confl.  n. 40  del  1999), la Provincia autonoma di
Bolzano  ha  promosso  a  sua  volta  conflitto  di  attribuzione nei
confronti   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   per
l'annullamento   parziale   del   medesimo  decreto  impugnato  dalla
Provincia autonoma di Trento, sostenendo la violazione, oltre che dei
parametri  gia' invocati da quella Provincia, di cui si e' dato conto
al  punto  1, anche del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
dell'art. 12  del  d.lgs.  16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per il Trentino-Alto in materia di finanzia
regionale e provinciale).
    Anche secondo la Provincia di Bolzano il Presidente del Consiglio
dei  ministri  avrebbe  dovuto  includere  le province autonome tra i
destinatari  del  finanziamento, in quanto quest'ultimo riguarderebbe
la materia, di competenza provinciale, dell'assistenza scolastica.
    Le  argomentazioni  sono  in  parte  analoghe a quelle svolte nel
ricorso  della  Provincia  di Trento. In particolare, la Provincia di
Bolzano  ritiene  di  non  poter  essere  esclusa  dai  finanziamenti
statali,  sia che si tratti di fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale  (primo comma dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989), sia
che  si tratti di finanziamenti per i quali sia previsto il riparto o
l'utilizzo  a  favore  delle  Regioni  (secondo  comma  dello  stesso
articolo). Sulla base della giurisprudenza costituzionale si dovrebbe
ritenere  che  il  caso  della  fornitura  gratuita di libri di testo
ricada piu' nel primo che nel secondo comma dell'art. 5, essendo essa
diretta  a  perseguire  un obiettivo che e' di politica sociale e non
gia'  di  politica  economica.  Ma se pure non si ricadesse nel primo
comma  dell'art. 5,  allora si ricadrebbe certamente nella disciplina
del  secondo comma, e sarebbe applicabile anche il disposto del terzo
comma,  secondo cui il finanziamento spetta alla Provincia di Bolzano
"a  prescindere  da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi
ad  eccezione  di  quelli relativi all'individuazione dei parametri o
delle  quote  di  riparto".  I  parametri di riparto sarebbero quelli
individuati  dall'art. 3,  comma 1, del decreto impugnato (riparto in
ragione  della  percentuale  di  famiglie con reddito netto fino a 30
milioni,  rilevata dall'Istat), secondo quanto indicato dalle tabelle
A(1) e A(2), le quali, tuttavia, ignorano la Provincia ricorrente.
    4. - Anche  in  questo  secondo  giudizio  si  e'  costituito  in
giudizio  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, chiedendo di
dichiarare inammissibile il ricorso, o quanto meno di respingerlo. Le
difese  sono  identiche  a quelle contenute nell'atto di costituzione
relativo  al  conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Trento,
di cui si e' dato conto al punto 2.
    5. - Con  ricorso  notificato  il  13 ottobre  2000  e depositato
presso  la  cancelleria  della  Corte  costituzionale  il  successivo
18 ottobre  (r.  confl.  n. 46  del  2000),  la Provincia autonoma di
Trento  ha  promosso  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento parziale del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 4 luglio 2000,
n. 226  (Regolamento  recante  conferma con modificazioni del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 5 agosto 1999, n. 320,
concernente  disposizioni  di  attuazione  dell'art. 27  della  legge
23 dicembre  1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di
libri  di testo), per violazione dell'art. 8, numero 27, dell'art. 9,
numero  2,  dell'art. 16  e  del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670  e  delle  relative  norme  di attuazione, nonche' dell'art. 5
della  legge  30 novembre  1989,  n. 386  e  dell'art. 12  del d.lgs.
16 marzo 1992, n. 268.
    Nel ricostruire il quadro normativo in modo analogo a quanto gia'
esposto  nel  ricorso  relativo  al  primo decreto, di cui si e' dato
conto  al  punto  1, la ricorrente aggiunge che l'art. 53 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge finanziaria 2000), ha
stabilito  che  le  disposizioni  dell'art. 27 della legge n. 448 del
1998 "continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001",
e  afferma  che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, nel dare
attuazione alle due disposizioni appena citate, avrebbe dovuto tenere
conto della competenza provinciale e delle disposizioni statutarie ed
attuative che regolano i rapporti tra lo Stato e la Provincia stessa,
ed  in  particolare avrebbe dovuto osservare l'art. 5, comma 2, della
legge n. 386 del 1989, di integrazione e modifica del titolo VI dello
statuto  speciale, e l'art. 12 del d.lgs. n. 268 del 1992, cosi' come
sostituito  dall'art. 7 del d.lgs. n. 432 del 1996, a norma del quale
le  disposizioni  in  ordine  alle procedure ed alla destinazione dei
fondi di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 "si applicano con
riferimento  alle  leggi  statali di intervento previste, anche se le
stesse non sono espressamente richiamate".
    Richiamando, in relazione al nuovo decreto impugnato, che esclude
la  Provincia  dai finanziamenti previsti per l'anno 2000-2001, tutte
le  argomentazioni gia' svolte nel ricorso contro il primo decreto di
riparto,   relativo  all'anno  scolastico  precedente,  la  Provincia
conclude  affermando  che  l'esclusione  della  Provincia  stessa dal
riparto   dei   finanziamenti   risulta  chiaramente  illegittima  ed
arbitraria, per violazione di quanto disposto dall'art. 5 della legge
n. 386 del 1989.
    6. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  chiedendo anche in questo caso di dichiarare inammissibile
il ricorso, o quanto meno di respingerlo.
    L'Avvocatura,  dopo  essersi  richiamata  a  quanto  gia' esposto
nell'atto  di  costituzione  relativo  al primo decreto, di cui si e'
dato conto al punto 2, osserva che il combinato disposto dell'art. 4,
comma  3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la  potesta'  statale di indirizzo e coordinamento), il quale dispone
che  le amministrazioni statali "non possono concedere direttamente o
indirettamente  finanziamenti  o contributi per attivita' nell'ambito
del territorio regionale o provinciale", e dell'art. 12, comma 2, del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, il quale circoscriverebbe la portata di
quell'art. 4,   comma   3,   prevedendo   che   esso   non   concerne
"l'attribuzione  o  la  ripartizione  di fondi statali a favore della
Provincia  per scopi determinati da leggi statali", e aggiungendo che
a  detti  fondi  "continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui
all'art. 5,  comma  2, della legge 30 novembre 1989, n. 386", conduce
ad escludere le Province di Trento e Bolzano dall'ambito territoriale
di  applicazione  dei benefici, spettando ad esse l'onere di disporre
tali finanziamenti.
    Secondo  le  disposizioni  vigenti,  dunque,  il  bilancio  della
provincia   autonoma   non   sarebbe  "onnivoro",  come  vorrebbe  la
ricorrente,  e,  comunque,  non  potrebbe  ammettersi  a favore della
popolazione  della  provincia  una duplicazione di flussi finanziari,
pena l'incostituzionalita' della legge che la disponesse.
    7. - In relazione al conflitto sollevato dalla Provincia autonoma
di  Bolzano  (r.  confl.  n. 40  del  1999), in data 3 maggio 2001 il
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  ha  presentato  memoria,
aggiungendo  alcune  osservazioni  a quelle gia' esposte nell'atto di
costituzione.  La  legge n. 386 del 1989, come esplicitamente enuncia
all'art. 12,  comma  1,  ha  mirato ad attuare il coordinamento della
disciplina  delle  entrate  tributarie delle Regioni e delle Province
autonome mediante l'emanazione, d'intesa con le Regioni e le Province
stesse,  di  norme  ordinarie  in  materia. Essa sarebbe pero' andata
oltre  il  compito nel suo art. 5, introducendo disposizioni relative
non alle entrate tributarie ma alla spesa pubblica statale. I commi 2
e   3   di   tale  articolo,  oltretutto  equivoci  e  produttivi  di
litigiosita',   sarebbero   di  dubbia  legittimita'  costituzionale,
contrastando  con  entrambi  i  fondamentali  canoni  contenuti negli
Statuti   speciali,   e   cioe'   la   devoluzione   per  cosi'  dire
omnicomprensiva  di  sostanziose  quote di gettito e il principio del
riparto   delle   competenze   con  attribuzione  alle  autonomie  di
competenze   anche   esclusive.  Il  fatto  che  questa  Corte  abbia
considerato  "rinforzata"  la  legge  ordinaria  n. 386  del 1989 non
varrebbe   a   sottrarre   ogni  sua  disposizione  al  sindacato  di
costituzionalita'.  Se  la Corte non volesse sollevare di fronte a se
stessa  questione  di  legittimita'  costituzionale  dei  commi 2 e 3
dell'art. 5,  potrebbe  quanto  meno darne una interpretazione che li
riconducesse   a   compatibilita'   con  i  due  menzionati  principi
statutari.  Una  indicazione  in  questo  senso dovrebbe trarsi anche
dall'art. 4,  comma  3,  del d.lgs. n. 266 del 1992: comma introdotto
per   evitare  che  attraverso  la  concessione  di  finanziamenti  o
contributi   lo   Stato   abbia   ad   interferire  nelle  competenze
provinciali,  e  che  la Provincia ricorrente avrebbe potuto invocare
qualora   l'atto   occasione  del  conflitto  avesse  incluso  tra  i
beneficiari  del  finanziamento  anche  i  comuni siti nel territorio
provinciale.
    8. - In  data  11 settembre  2001 il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  presentato una memoria relativa ad entrambi i conflitti
sollevati  dalla  Provincia  autonoma  di Trento (r. confl. n. 38 del
1999  e  n. 46  del  2000),  nella  quale  dichiara  di  riproporre e
confermare  solo in via subordinata le considerazioni formulate negli
atti di costituzione.
    Ad   esse,   infatti,  l'Avvocatura  oggi  antepone  una  diversa
considerazione, ricordando che la legge che provvede al coordinamento
della disciplina delle entrate tributarie per il Trentino Alto-Adige,
la n. 386 del 1989, a differenza delle leggi che vi provvedono per le
altre  regioni  a  statuto speciale, salvo la Sicilia, non disciplina
solo  la  devoluzione  di  tributi o di quote del gettito fiscale, ma
reca  anche  l'art. 5,  relativo all'accesso a taluni flussi di spesa
statale,  che non concerne il gettito dei tributi. Riprendendo quanto
gia'  sostenuto  nella  memoria  relativa  al  ricorso proposto dalla
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  di  cui si e' riferito al punto 7,
l'Avvocatura ripete che se la Corte non volesse sollevare di fronte a
se  stessa  questione  di legittimita' costituzionale dei commi 2 e 3
dell'art. 5,  potrebbe  quanto  meno darne una interpretazione che li
riconducesse   a   compatibilita'   con  i  due  menzionati  principi
statutari.  Secondo  la difesa erariale, i commi 2 e 3 non potrebbero
trovare  applicazione  nelle  materie  di  competenza  propria  della
Regione  Trentino  Alto-Adige  o delle province autonome, in analogia
con  quanto  disposto  per la Regione Valle d'Aosta dall'art. 9 della
legge    26 novembre   1981,   n. 690   (Revisione   dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta).
    9. - In  prossimita'  dell'udienza anche la Provincia autonoma di
Trento ha presentato due memorie.
    In relazione al primo dei due ricorsi (r. confl. n. 38 del 1999),
la  Provincia  sostiene  di non lamentare una generica illegittimita'
del  regolamento rispetto all'art. 27 della legge n. 448 del 1998, ma
la  mancata  applicazione  di  specifiche norme statutarie o a queste
assimilabili.  Se  la  contestazione  di  una  violazione della legge
bastasse  a  spogliare della giurisdizione la Corte costituzionale, i
conflitti Stato-Regioni praticamente non potrebbero esistere, poiche'
da  un  lato  i provvedimenti amministrativi oggetto del conflitto si
basano  sempre  sulla legge e, dall'altro, se l'atto fosse pienamente
conforme   alla   legge   il   conflitto   sarebbe  per  cio'  stesso
inammissibile.
    Inoltre,  la ricorrente afferma che il fatto che l'art. 27 citato
attribuisca  ai comuni funzioni operative non toglie che alle Regioni
siano  riconosciute,  a  titolo di competenza propria, altre funzioni
nella  medesima materia, cioe' quelle di disciplinare le modalita' di
riparto,  di  trasmettere i piani di riparto e di erogare le somme ai
comuni.  L'art. 27,  quindi,  prevederebbe comunque la ripartizione a
favore delle Regioni, in virtu' della loro competenza in materia, dei
finanziamenti statali, e cio' basterebbe a far scattare il meccanismo
di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989.
    Per  mero  tuziorismo  la  ricorrente  aggiunge  che, se anche si
ritenesse  che l'art. 27 disconosca qualsiasi competenza regionale in
materia,  esso dovrebbe comunque essere applicato nella Provincia nel
rispetto  e  nei  limiti  dello statuto di autonomia e delle relative
norme  di  attuazione  (art. 82  della  legge n. 448 del 1998), e che
l'art. 15  del  d.P.R.  19 novembre  1987,  n. 526  (Estensione  alla
Regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle Province autonome di Trento e
Bolzano   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   24 luglio   1977,   n. 616),  prevede  che  le  funzioni
amministrative  che  le  leggi  generali  dello Stato conferiscono ai
comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbano intendersi
conferite  anche  ai comuni siti nelle due Province autonome "qualora
non  rientrino  nelle  materie  di  competenza  della regione o delle
province"  (comma 1), e che al trasferimento ai comuni delle funzioni
amministrative  ricadenti nelle materie di competenza della Regione o
delle  Province  "si provvede, rispettivamente, con legge regionale o
provinciale" (comma 2): dunque, anche per quanto riguarda le funzioni
propriamente   operative,  l'art. 27  della  legge  n. 448  del  1998
dovrebbe  essere  interpretato,  in  virtu' dell'art. 82 della stessa
legge,  come  norma non vincolante ma meramente dispositiva, e dunque
non   nel   senso   di   escludere   la  competenza  della  Provincia
all'esercizio diretto delle funzioni di assistenza.
    Quanto  poi  al  potere  sostitutivo  statale  di  cui al comma 2
dell'art. 27,   esso   non  solo  non  negherebbe,  ma  al  contrario
presupporrebbe  e  confermerebbe  la competenza regionale, escludendo
quella comunale.
    10. - In  relazione  al  secondo dei due ricorsi (r. confl. n. 46
del    2000),   la   Provincia   autonoma   di   Trento,   replicando
all'interpretazione  dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992
e   dell'art. 12,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 268  del  1992  fornita
dall'Avvocatura,  afferma  che da tali norme risulterebbe proprio che
il  finanziamento  di  cui  all'art. 27  della  legge n. 448 del 1998
avrebbe dovuto essere attribuito anche alla Provincia.
    L'affermazione  della  difesa  erariale,  secondo cui il rispetto
dell'art. 5,  comma  2, della legge n. 386 del 1989 comporterebbe una
duplicazione  di  flussi  finanziari,  non  sarebbe volta a difendere
l'atto   impugnato  per  conflitto,  ma  semplicemente  a  contestare
l'autonomia  finanziaria  della  Provincia,  cosi'  come disciplinata
dalle   norme   statali   che   la  riguardano.  A  seguire  la  tesi
dell'Avvocatura,  infatti,  le  Province  autonome  dovrebbero essere
escluse  da  tutti  i  fondi  che  lo  Stato destina alle Regioni per
specifici interventi: al contrario, del finanziamento integrativo nel
settore  dell'assistenza  scolastica  dovrebbe  beneficiare  anche la
comunita'  trentina,  pur  mantenendo  una  piu'  ampia  ma non certo
assoluta   autonomia   nella   destinazione  concreta  delle  risorse
aggiuntive.

                       Considerato in diritto

    1. -   I  ricorsi  per  conflitto di attribuzioni, promossi dalle
Province  autonome  di Trento e di Bolzano, investono due decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri: il d.P.C.m. 5 agosto 1999,
n. 320  (Regolamento  recante disposizioni di attuazione dell'art. 27
della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448,  sulla fornitura gratuita o
semigratuita  di libri di testo: r. confl. n. 38 e n. 40 del 1999), e
il  d.P.C.m.  4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con
modificazioni  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto   1999,   n. 320,  concernente  disposizioni  di  attuazione
dell'art. 27  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo: r. confl. n. 46 del 2000).
Le   ricorrenti  chiedono  dichiararsi  che  non  spetta  allo  Stato
escludere   le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dalla
ripartizione  dei fondi statali assegnati per assicurare la gratuita'
totale  o  parziale  dei  libri  di  testo in favore degli alunni che
adempiono  l'obbligo scolastico e per provvedere alla fornitura anche
in  comodato  di libri di testo in favore degli studenti della scuola
secondaria  superiore,  di  cui  all'art. 27  della legge 23 dicembre
1998,  n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo),   e  all'art. 53  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato Legge finanziaria 2000); e conseguentemente annullarsi i
decreti  medesimi con particolare riferimento all'art. 3 del d.P.C.m.
n. 320  del  1999,  all'art. 1,  commi 1 e 2, del d.P.C.m. n. 226 del
2000 e alle tabelle allegate al primo decreto, che recano il piano di
riparto dei fondi fra le Regioni.
    Le ricorrenti affermano che l'esclusione delle stesse dal riparto
dei  finanziamenti  statali  in  questione  lede  le  loro competenze
legislative  e  amministrative  in materia di assistenza scolastica e
l'autonomia  finanziaria  ad  esse  attribuita  dal  titolo  VI dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dall'art. 5 della legge
30 novembre  1989,  n. 386  (Norme per il coordinamento della finanza
della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  con la riforma tributaria), ai cui sensi "le province
autonome  partecipano  alla  ripartizione di fondi speciali istituiti
per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto
il  territorio  nazionale,  secondo  i criteri e le modalita' per gli
stessi  previsti"  (comma  1,  invocato  in  linea  principale  dalla
ricorrente  Provincia  di  Bolzano),  e  "i  finanziamenti  recati da
qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
riparto  o  l'utilizzo  a  favore  delle regioni, sono assegnati alle
province  autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere
utilizzati,    secondo   normative   provinciali,   nell'ambito   del
corrispondente  settore,  con  riscontro  nei  conti consuntivi delle
rispettive province" (comma 2, invocato dalla Provincia di Trento, e,
in subordine, anche dalla Provincia di Bolzano).
    2. - I  tre ricorsi hanno oggetti identici o connessi, e pertanto
essi devono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
    3. - La  Corte osserva, preliminarmente, che non ricorrono, nella
specie,  le  ragioni  che  altra  volta  l'hanno indotta a dichiarare
inammissibile  il  conflitto di attribuzioni in quanto rivolto contro
un atto meramente esecutivo di una disposizione di legge, e come tale
ritenuto   privo   di   autonomo   contenuto   lesivo,   riportandosi
quest'ultimo   esclusivamente,   in  ipotesi,  alla  legge  applicata
(sentenza n. 467 del 1997).
    Nel   presente   caso,  infatti,  la  norma  di  legge  applicata
(l'art. 27  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, poi prorogato nella
sua  efficacia  dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) si
limita  a prevedere un finanziamento statale aggiuntivo rispetto alle
risorse  gia'  destinate allo scopo, e il suo riparto fra i comuni ad
opera  delle  Regioni,  alle quali dunque il finanziamento statale e'
destinato, senza distinzione alcuna fra le diverse Regioni (dovendosi
tra  queste  considerare  incluse  le  Province  autonome di Trento e
Bolzano:  cfr.  sentenza  n. 49  del 1991). Gli impugnati decreti del
Presidente  del  Consiglio  hanno  stabilito il riparto escludendone,
oltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni Valle
d'Aosta   e   Friuli-Venezia   Giulia,   senza   alcuna   motivazione
riconducibile  ad una ipotetica interpretazione riduttiva della legge
quanto  all'ambito territoriale della sua efficacia, ma sulla base di
ragioni  fondate,  nel caso delle Province autonome - come dimostrano
le difese svolte nella presente sede dal Presidente del Consiglio dei
ministri  -, sulla peculiarita' del sistema di finanziamento previsto
nei  confronti  di  queste,  e  sulla  asserita inapplicabilita' alla
specie  della garanzia di partecipazione al riparto di fondi statali,
recata dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989. Dunque interamente ed
esclusivamente ai decreti impugnati si riconduce la lesione lamentata
dalle ricorrenti.
    4. - I ricorsi sono fondati.
    L'art. 5  della  legge  n. 386  del  1989  contenente  norme che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, in quanto approvate con la
speciale  procedura prevista dall'art. 104 dello statuto speciale per
le  modifiche  statutarie in materia finanziaria, non sono derogabili
da  leggi ordinarie non precedute da accordo con le Province autonome
(cfr.  sentenze  n. 116 del 1991, n. 382, n. 356, n. 366 e n. 427 del
1992,  n. 165  del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000) stabilisce
che  le  Province  autonome  partecipano  alla  ripartizione di fondi
speciali  istituiti  per  garantire  livelli minimi di prestazioni in
modo  uniforme su tutto il territorio nazionale (comma 1), nonche' ai
finanziamenti  recati  da altre disposizioni di legge statale, in cui
sia  previsto  il  riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni (comma
2).
    Non occorre, in questa sede, precisare se il finanziamento di cui
e'  causa  rientri  nella  prima  di  tali ipotesi (come indurrebbe a
ritenere  la dichiarata finalita' di garantire la gratuita', totale o
parziale,  o  la  fornitura dei libri di testo in favore degli alunni
della  scuola  dell'obbligo  e  della  scuola  secondaria superiore),
ovvero  nella  seconda  ipotesi.  In  ogni  caso,  infatti,  le norme
richiamate   sanciscono   il   diritto   delle  Province  autonome  a
partecipare al riparto dei finanziamenti.
    Ad   escluderle   da  tale  partecipazione  non  puo'  valere  la
circostanza  che  la  norma  di  legge  demandi ai comuni, e non alle
Regioni,  il  compito  di garantire la gratuita' e di provvedere alla
fornitura  dei  libri  di  testo,  poiche', spettando alle Regioni il
compito di disciplinare le modalita' di ripartizione fra i comuni dei
finanziamenti  previsti  (art. 27,  comma  2,  della legge n. 448 del
1998), e' chiaro che la ripartizione fra i comuni e' preceduta da una
ripartizione  dei fondi fra le Regioni, e a cio' provvedono infatti i
decreti  impugnati:  onde  non  puo'  non  trovare  applicazione, nei
riguardi  di  tale  finanziamento,  il  richiamato art. 5 della legge
n. 386 del 1989.
    Non   possono   derivarsi   diverse  conclusioni  dal  fatto  che
l'intervento   in  questione  attiene  ad  una  materia  l'assistenza
scolastica  che  spetta  alla  competenza  legislativa primaria delle
Province,  ai  sensi  degli  artt. 8, numero 27, e 9, numero 2, dello
statuto  speciale,  e  nella quale le Province stesse gia' provvedono
con  le  risorse  proprie. I finanziamenti - che attengono peraltro a
materia  appartenente  alla  competenza regionale anche nelle Regioni
ordinarie,  gia' ai sensi dell'originario art. 117 della Costituzione
-  sono,  infatti, espressamente configurati (art. 27, comma 2, della
legge  n. 448  del  1998) come "comunque aggiuntivi rispetto a quelli
gia'  destinati a tal fine", o, come precisa l'art. 3, comma 3, dello
stesso  impugnato  d.P.C.m.  n. 320  del  1999, aggiuntivi rispetto a
quelli  gia' destinati dalle Regioni alla fornitura di libri di testo
"sulla base di legge nazionale o regionale".
    5. - Nemmeno  si  puo'  invocare,  per  giustificare l'esclusione
delle Province autonome dal riparto dei fondi, lo speciale sistema di
finanziamento  delle  Province stesse, fondato dallo statuto speciale
essenzialmente sulla partecipazione al gettito localmente riscosso di
tributi statali.
    La  Corte  non  ignora  i  problemi che sorgono per effetto delle
differenze  esistenti  fra i sistemi di finanziamento delle Regioni a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome,  da  un  lato, e quello
relativo alle Regioni ordinarie, dall'altro lato. Ma - fermo restando
il  potere  del  legislatore  statale,  in  attuazione  del novellato
art. 119  della  Costituzione,  di provvedere alla armonizzazione del
sistema  complessivo  -  sta  di  fatto  che  le garanzie finanziarie
previste  nei  confronti  delle  Province  autonome  dalla disciplina
statutaria  e di attuazione in vigore, ed in specie dall'art. 5 della
legge   n. 386   del   1989,   non  possono  essere  disattese  nella
applicazione  di disposizioni legislative, che non introducono alcuna
discriminazione fra le diverse Regioni.
    Ne'  puo'  dubitarsi,  secondo  la prospettiva da ultimo avanzata
dalla difesa del Presidente del Consiglio nelle memorie presentate in
vista   dell'udienza,  della  legittimita'  costituzionale  di  detto
art. 5,  o  del  suo  secondo comma. La partecipazione delle Province
autonome  alla  ripartizione  di finanziamenti statali aggiuntivi non
puo',  di  per  se',  dirsi  in  contrasto  con  il  vigente  sistema
statutario  di  riparto  delle  competenze  e del gettito tributario,
restando  affidato  al  legislatore statale il compito di stabilire i
"principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema
tributario" (art. 119 novellato, secondo comma, della Costituzione) e
di  stabilire  gli  ulteriori  interventi  a  fini di rimozione degli
squilibri  e  di  promozione  dello  sviluppo, della coesione e della
solidarieta' sociale (art. 119, quinto comma, della Costituzione).
    6. - Alla  dichiarazione,  cui questa Corte perviene, secondo cui
non  spetta  allo Stato escludere le Province autonome di Trento e di
Bolzano  dalla  ripartizione dei finanziamenti in questione, non puo'
non conseguire l'annullamento dei decreti impugnati, restando in capo
al  Presidente del Consiglio dei Ministri l'obbligo di provvedere, di
conseguenza,  alla  nuova  ripartizione  dei fondi nel rispetto della
presente decisione.