ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 238, 511,
511-bis  e  525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito
di  diversi  procedimenti  penali,  dal  Tribunale  di  Palmi con due
ordinanze  emesse  il  20 ottobre 2000, iscritte ai nn. 312 e 313 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il Tribunale di Palmi ha sollevato con due ordinanze
di  identico  contenuto,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, 97 e 111
della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale del
combinato  disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di
procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non consente di utilizzare
mediante  lettura  gli  atti  assunti nel medesimo dibattimento da un
collegio diversamente composto;
        che la questione era gia' stata sollevata nei confronti degli
artt. 238,  511  e  511-bis  cod. proc. pen. nell'ambito degli stessi
procedimenti  dal  medesimo  tribunale  con tre ordinanze di identico
contenuto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
        che  questa  Corte,  con  ordinanza  n. 95  del  2000,  aveva
disposto  la  restituzione  degli  atti al giudice a quo per un nuovo
esame  della  rilevanza  della  questione  a  seguito delle modifiche
introdotte    nell'art. 111    della    Costituzione    dalla   legge
costituzionale   23 novembre   1999,  n. 2  e  delle  relative  norme
transitorie;
        che   il   rimettente  ripropone  la  questione,  ora  estesa
all'art. 525  cod.  proc.  pen., in riferimento anche agli artt. 97 e
111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti
ordinanze  e  svolgendo  ulteriori  considerazioni  sulle  censure di
illegittimita' degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen;
        che  nelle  precedenti  ordinanze  di rimessione il combinato
disposto  degli  artt. 238,  511  e 511-bis cod. proc. pen. era stato
sottoposto a scrutinio di legittimita' costituzionale ex art. 3 della
Costituzione   per   la  irragionevole  diversita'  della  disciplina
riservata  agli  atti  assunti  da  un collegio diversamente composto
rispetto  a  quella  prevista per i verbali di prove assunte in altro
procedimento,  nonche'  per  la  irrazionale  "dispersione"  di  atti
legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;
        che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il
rimettente  lamentava  che  la disciplina censurata poteva riguardare
anche  prove  favorevoli  all'imputato,  che  sarebbe  cosi'  rimasto
discriminato  "rispetto  ad  imputati con prove favorevoli assunte in
altro processo";
        che  ad avviso del giudice a quo la medesima disciplina viola
altresi'  l'art. 111  Cost.,  in  quanto  l'art. 525 cod. proc. pen.,
imponendo  la  rinnovazione dell'istruzione dibattimentale davanti al
collegio chiamato a decidere, "richiede di piu' dell'assunzione della
prova  nel  contraddittorio", in contrasto con quanto stabilito dallo
stesso art. 111 Cost., che si limita a prescrivere il contraddittorio
davanti  ad  un  giudice  terzo  e imparziale, e non anche davanti al
giudice chiamato a decidere;
        che,  infine,  le  norme censurate si porrebbero in contrasto
con l'art. 97 Cost., in quanto imporre "sterili ripetizioni di prove"
potrebbe  determinare  l'impossibilita'  di  definire i processi "nei
brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  concluso chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata.
    Considerato  che  le  due  ordinanze del Tribunale di Palmi hanno
identico  contenuto  e  che  pertanto  va  disposta  la  riunione dei
relativi giudizi;
        che  in  sostanza  il  rimettente  lamenta  che,  in  caso di
rinnovazione   dell'istruzione  dibattimentale,  le  norme  censurate
impediscono   di   procedere  alla  lettura  degli  atti  assunti  in
contraddittorio  da  un collegio diversamente composto, e ritiene che
tale disciplina sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.;
        che  con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato
manifestamente  infondate questioni sostanzialmente analoghe relative
agli  artt. 511  e  525  del  codice  di  procedura  penale, sia pure
sollevate  con riferimento a parametri e argomentazioni solo in parte
coincidenti con quelli prospettati dall'attuale rimettente;
        che  nella menzionata ordinanza la Corte ha messo in rilievo,
tra  l'altro, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i
giudici  chiamati  a  decidere  debbono  essere  gli stessi che hanno
partecipato   al   dibattimento,   conferma  la  tradizionale  regola
dell'immutabilita'  del giudice, attraverso la quale trova attuazione
il  principio  di  immediatezza,  connaturale alla stessa essenza del
processo,  che esige appunto, salve le deroghe espressamente previste
dalla  legge,  l'identita'  tra  il giudice che acquisisce le prove e
quello che decide;
        che, in particolare, la Corte ha rilevato, richiamandosi alla
sentenza  n. 17  del 1994 e alla giurisprudenza di legittimita', che,
in caso di mutamento della composizione del collegio, il rispetto del
principio  sancito  dall'art. 525 cod. proc. pen. impone di procedere
alla  integrale  rinnovazione  del  dibattimento  e che la disciplina
relativa  alla  utilizzazione  dei  precedenti  verbali  non puo' che
essere  rinvenuta  nell'art. 511  cod.  proc.  pen.,  in quanto detti
verbali  fanno  gia'  parte  del  fascicolo  per  il  dibattimento  a
disposizione del nuovo giudice;
        che  la  paventata  "dispersione"  dei  verbali  delle  prove
assunte da un diverso collegio e' priva di fondamento, in quanto tali
verbali,  qualora  il  nuovo  esame  non abbia luogo, potranno essere
recuperati mediante lettura;
        che,   quanto   alla  supposta  irragionevole  disparita'  di
trattamento  tra  la  disciplina  prevista dagli artt. 511 e 525 cod.
proc.  pen. in  caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a
causa  del  mutamento  della  composizione  del collegio giudicante e
quella  dettata dall'art. 238 cod. proc. pen. in relazione ai verbali
di  prove  provenienti  da diverso procedimento, questa Corte ha gia'
osservato  (v.  ordinanza  n. 399  del  2001)  che in entrambi i casi
trovano  applicazione le regole generali dettate dagli artt. 190, 493
e  495  cod.  proc.  pen. in  tema  di ammissione della prova (v., in
particolare,   gli   artt. 238,  comma  5,  e  511-bis,  disposizione
quest'ultima  che  richiama  espressamente  l'art. 511, comma 2, cod.
proc. pen.);
        che da tali rilievi deriva altresi' la manifesta infondatezza
della  questione  sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost.,
prospettato peraltro in maniera ipotetica;
    che del tutto inconferenti sono le censure riferite all'art. 111,
commi  quarto  e quinto, Cost., posto che la disciplina dell'art. 525
cod.  proc.  pen. non incide sul principio del contraddittorio, ma e'
volta a dare attuazione al principio di immediatezza;
        che,  infine,  per  costante  giurisprudenza di questa Corte,
l'art. 97  della  Costituzione  non  puo' essere evocato, nei termini
proposti  dal  rimettente, in relazione all'attivita' giurisdizionale
in  senso  stretto  (v.,  ex  plurimis  sentenza  n. 115  del  2001 e
ordinanze n. 204 del 2001 e n. 30 del 2000);
        che  pertanto,  non  essendovi  motivo  di  discostarsi dalle
considerazioni  svolte  e  dalle conclusioni raggiunte nell'ordinanza
n. 399  del  2001,  la  questione  di  legittimita' costituzionale va
dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.