ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Palmi con due ordinanze emesse il 20 ottobre 2000, iscritte ai nn. 312 e 313 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Tribunale di Palmi ha sollevato con due ordinanze di identico contenuto, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di utilizzare mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un collegio diversamente composto; che la questione era gia' stata sollevata nei confronti degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. nell'ambito degli stessi procedimenti dal medesimo tribunale con tre ordinanze di identico contenuto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che questa Corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e delle relative norme transitorie; che il rimettente ripropone la questione, ora estesa all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e 111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di illegittimita' degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen; che nelle precedenti ordinanze di rimessione il combinato disposto degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. era stato sottoposto a scrutinio di legittimita' costituzionale ex art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversita' della disciplina riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro procedimento, nonche' per la irrazionale "dispersione" di atti legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti; che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe cosi' rimasto discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro processo"; che ad avviso del giudice a quo la medesima disciplina viola altresi' l'art. 111 Cost., in quanto l'art. 525 cod. proc. pen., imponendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale davanti al collegio chiamato a decidere, "richiede di piu' dell'assunzione della prova nel contraddittorio", in contrasto con quanto stabilito dallo stesso art. 111 Cost., che si limita a prescrivere il contraddittorio davanti ad un giudice terzo e imparziale, e non anche davanti al giudice chiamato a decidere; che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto imporre "sterili ripetizioni di prove" potrebbe determinare l'impossibilita' di definire i processi "nei brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Palmi hanno identico contenuto e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi; che in sostanza il rimettente lamenta che, in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le norme censurate impediscono di procedere alla lettura degli atti assunti in contraddittorio da un collegio diversamente composto, e ritiene che tale disciplina sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.; che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate questioni sostanzialmente analoghe relative agli artt. 511 e 525 del codice di procedura penale, sia pure sollevate con riferimento a parametri e argomentazioni solo in parte coincidenti con quelli prospettati dall'attuale rimettente; che nella menzionata ordinanza la Corte ha messo in rilievo, tra l'altro, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i giudici chiamati a decidere debbono essere gli stessi che hanno partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola dell'immutabilita' del giudice, attraverso la quale trova attuazione il principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del processo, che esige appunto, salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l'identita' tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide; che, in particolare, la Corte ha rilevato, richiamandosi alla sentenza n. 17 del 1994 e alla giurisprudenza di legittimita', che, in caso di mutamento della composizione del collegio, il rispetto del principio sancito dall'art. 525 cod. proc. pen. impone di procedere alla integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina relativa alla utilizzazione dei precedenti verbali non puo' che essere rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti verbali fanno gia' parte del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice; che la paventata "dispersione" dei verbali delle prove assunte da un diverso collegio e' priva di fondamento, in quanto tali verbali, qualora il nuovo esame non abbia luogo, potranno essere recuperati mediante lettura; che, quanto alla supposta irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina prevista dagli artt. 511 e 525 cod. proc. pen. in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a causa del mutamento della composizione del collegio giudicante e quella dettata dall'art. 238 cod. proc. pen. in relazione ai verbali di prove provenienti da diverso procedimento, questa Corte ha gia' osservato (v. ordinanza n. 399 del 2001) che in entrambi i casi trovano applicazione le regole generali dettate dagli artt. 190, 493 e 495 cod. proc. pen. in tema di ammissione della prova (v., in particolare, gli artt. 238, comma 5, e 511-bis, disposizione quest'ultima che richiama espressamente l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen.); che da tali rilievi deriva altresi' la manifesta infondatezza della questione sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost., prospettato peraltro in maniera ipotetica; che del tutto inconferenti sono le censure riferite all'art. 111, commi quarto e quinto, Cost., posto che la disciplina dell'art. 525 cod. proc. pen. non incide sul principio del contraddittorio, ma e' volta a dare attuazione al principio di immediatezza; che, infine, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 97 della Costituzione non puo' essere evocato, nei termini proposti dal rimettente, in relazione all'attivita' giurisdizionale in senso stretto (v., ex plurimis sentenza n. 115 del 2001 e ordinanze n. 204 del 2001 e n. 30 del 2000); che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nell'ordinanza n. 399 del 2001, la questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.