ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del decreto
legislativo  19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del  giudice  unico  di  primo  grado),  promosso,  nell'ambito di un
procedimento  penale,  dal  tribunale di Bari con ordinanza emessa il
29 novembre  2000,  iscritta  al  n. 96 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 223  del  decreto  legislativo  19 febbraio
1998,  n. 51,  recante  "Norme  in materia di istituzione del giudice
unico  di  primo  grado", nella parte in cui consente all'imputato di
chiedere  la  definizione  del  processo  con  le  forme del giudizio
abbreviato  anche  quando  l'istruzione  dibattimentale  deve  essere
rinnovata a seguito del mutamento dell'organo giudicante;
        che  il  rimettente  premette:  che nel corso dell'istruzione
dibattimentale  erano  stati  disposti  vari  rinvii,  sino  a che il
tribunale,  rilevata  la diversa composizione del collegio, disponeva
la  rinnovazione  del dibattimento, che l'imputato, prima dell'inizio
della   nuova   istruzione   dibattimentale,   chiedeva  il  giudizio
abbreviato  a  norma  dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del
1998,  che  tale  richiesta  era legittima, in quanto il processo era
pendente  alla  data  del 2 giugno 1999 e l'istruzione dibattimentale
doveva nuovamente avere inizio;
        che  il  giudice a quo esclude che la norma transitoria possa
essere interpretata nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato
deve  essere  proposta solo prima che sia iniziata per la prima volta
l'istruzione  dibattimentale,  in  quanto tale interpretazione appare
inconciliabile con il tenore letterale della norma in esame;
        che  ad avviso del rimettente la disciplina censurata si pone
in  contrasto  con l'art. 3 Cost., in quanto consente all'imputato di
essere  rimesso  in  termini  per  presentare  richiesta  di giudizio
abbreviato  a  seguito di "un accadimento meramente accidentale e non
ascrivibile  a comportamento processuale di alcuna delle parti", e di
usufruire  senza  alcuna  "giustificazione  logica" di un trattamento
irragionevolmente  diverso,  e piu' favorevole, rispetto all'imputato
per  il  quale  non  vi e' stato mutamento dell'organo collegiale nel
corso dell'istruttoria dibattimentale;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando
che  il  rimettente  avrebbe  dovuto  privilegiare  l'interpretazione
secondo  cui  l'imputato  puo'  presentare  la  richiesta di giudizio
abbreviato  solo  prima  che  abbia  avuto  inizio per la prima volta
l'istruzione dibattimentale.
    Considerato   che   il   rimettente   dubita  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 223  del  decreto  legislativo  19 febbraio
1998,  n. 51,  per  contrasto  con l'art. 3 Cost., in quanto consente
all'imputato  di  presentare  richiesta  di giudizio abbreviato anche
quando  l'istruzione  dibattimentale  deve essere rinnovata a seguito
del mutamento della composizione dell'organo giudicante;
        che  tale disciplina riserverebbe all'imputato un trattamento
irragionevolmente  diverso e piu' favorevole rispetto alle situazioni
in  cui  non  si  e'  verificato  alcun  mutamento della composizione
dell'organo giudicante;
        che  la norma censurata risponde alle finalita' deflative che
ispirano  il  Capo  XIII  del  decreto  legislativo  n. 51  del 1998,
dedicato alle disposizioni transitorie e finali, volte ad assicurare,
in  concomitanza con l'entrata in funzione del giudice unico di primo
grado,   "la   rapida  trattazione  e  definizione  dei  procedimenti
pendenti" (cosi' la Relazione che accompagna il decreto);
        che, in particolare, il legislatore ha inteso perseguire tali
obiettivi   "attraverso   il   recupero  dell'operativita'  dei  riti
alternativi  al  dibattimento [...], tramite una sorta di "rimessione
in  termini"  per  la  relativa  richiesta",  stabilendo,  quanto  al
giudizio abbreviato, che l'imputato possa formulare la richiesta sino
all'inizio dell'istruzione dibattimentale;
        che  le  finalita'  deflative  del  dibattimento  e di rapida
definizione  dei  procedimenti  pendenti  si  realizzano  anche nella
situazione,  esposta  dal rimettente, in cui l'imputato ha presentato
richiesta  di  giudizio  abbreviato  dopo  che  e'  stata disposta la
rinnovazione   del   dibattimento   a  seguito  del  mutamento  della
composizione dell'organo giudicante, in quanto tale giudizio consente
che  la  decisione  si  fondi - oltre che sugli atti delle indagini -
sulle   prove   acquisite   nel  corso  della  precedente  istruzione
dibattimentale;
        che  la  posizione  di "vantaggio", denunciata dal rimettente
come illogica e ingiustificata, in cui verrebbe a trovarsi l'imputato
ammesso  ad  una  sorta  di rimessione in termini si sostanzia in una
situazione  di  mero  fatto,  discendente  dall'obiettiva esigenza di
procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
        che  quindi, sulla base della ratio complessiva che ispira la
disciplina  transitoria,  non  e'  affatto irragionevole che la norma
censurata  consenta  all'imputato di presentare richiesta di giudizio
abbreviato    anche   in   caso   di   rinnovazione   dell'istruzione
dibattimentale   (per   l'applicazione   dell'art. 223   del  decreto
legislativo  n. 51  del 1998 nel caso di rinvio degli atti al giudice
di  primo  grado  ex art. 604, comma 4, cod. proc. pen., v. ordinanza
n. 561 del 2000);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.