ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 21,  terzo
comma,  della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente
di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei consulenti del lavoro),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  9 agosto  2000 dal tribunale di
Livorno,  sezione  monocratica  del  lavoro,  nel procedimento civile
vertente  tra  Pernici  Giovanna  e l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza  a  favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), iscritta al
n. 711  del  registro  ordinanze  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 48  -  1a serie speciale - dell'anno
2000.
    Visto l'atto di costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei consulenti del lavoro;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 novembre  2001  il giudice
relatore Annibale Marini;
    Udito   l'avvocato   Ludovico  Grassi  per  l'Ente  nazionale  di
previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel  corso  di un giudizio promosso da un coniuge superstite
per  il riconoscimento della pensione di reversibilita', il tribunale
di   Livorno,  sezione  monocratica  del  lavoro,  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge
23 novembre  1971,  n. 1100  (Istituzione di un Ente di previdenza ed
assistenza  a  favore  dei consulenti del lavoro), nella parte in cui
prevede  che,  in  caso  di  morte del consulente del lavoro iscritto
all'ente previdenziale di categoria, al coniuge superstite non spetta
la  pensione  di  reversibilita'  se  il  matrimonio  e'  intervenuto
posteriormente    alla   data   del   pensionamento   per   vecchiaia
dell'assicurato.
    Rileva  altresi'  il  giudice  a  quo  che  il  matrimonio fra la
ricorrente  e  l'assicurato  era stato contratto successivamente alla
data  di  inizio  del  pensionamento  di quest'ultimo e che, per tale
motivo,    in   applicazione   della   norma   impugnata,   l'istanza
amministrativa era stata rigettata.
    Motivata,  quindi,  la  rilevanza della questione con la ritenuta
applicabilita'   nel   giudizio  a  quo  della  norma  impugnata,  il
rimettente  osserva,  quanto alla sua non manifesta infondatezza, che
la  suddetta norma risulta, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3
della  Costituzione  in  quanto,  precludendo  la  concessione  della
pensione  di  reversibilita'  al  coniuge  superstite  allorquando il
matrimonio  sia  stato contratto in epoca successiva al pensionamento
del soggetto gia' titolare del trattamento diretto, realizzerebbe, in
danno  del  superstite,  una  discriminazione  priva  di  ragionevole
giustificazione,  basata su una presunzione di mancata corrispondenza
del  matrimonio,  se  contratto oltre una certa data, ai contenuti ed
agli scopi suoi tipici.
    Ne deriverebbe, secondo il rimettente, una tipologia matrimoniale
"ad  efficacia limitata", cui non sono ricollegati "i normali diritti
di  natura previdenziale, come appunto la pensione di reversibilita',
tutelati dall'art. 38 della Costituzione".
    Ulteriore  profilo di discriminazione sarebbe costituito, secondo
il  tribunale di Livorno, dal rilievo che, ai fini del riconoscimento
della  pensione  di  reversibilita'  al  coniuge superstite, la norma
impugnata  accorda  alla  nascita della prole, anche postuma, facendo
dipendere  da  tale  circostanza  una  diversa condizione del coniuge
stesso.
    Ad  avviso del giudice a quo, la norma impugnata sarebbe altresi'
in   contrasto   con   gli   artt. 29   e   31   della  Costituzione,
disincentivando  una  categoria  di persone, individuata in relazione
all'eta',  dalla  costituzione  di nuclei familiari e cosi' incidendo
negativamente  sul  valore costituzionalmente protetto della liberta'
matrimoniale.
    2. - Con  atto del 21 settembre 2000 si e' costituito in giudizio
l'Ente  nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti
del lavoro (ENPACL), concludendo per la infondatezza della questione.
    Rileva  la  difesa  dell'ente  previdenziale  che  il  differente
trattamento  previsto  dalla  norma  in  esame  per le due ipotesi di
matrimonio,  anteriore  ovvero successivo al collocamento in pensione
del  consulente del lavoro, trova ampia giustificazione nella diversa
situazione sostanziale dei due casi.
    Infatti,   nella   seconda  ipotesi,  intervenuto  il  matrimonio
allorche'  i  diritti previdenziali sono integralmente maturati ed il
trattamento  pensionistico e' gia' in erogazione, sarebbe evidente la
mancanza da parte del coniuge superstite di qualsiasi, pur indiretto,
contributo all'ottenimento del diritto alla pensione.
    D'altra  parte,  ammettere anche il coniuge superstite, che abbia
contratto     matrimonio     successivamente     al     pensionamento
dell'assicurato, al trattamento di reversibilita', creerebbe a carico
dell'ente  previdenziale un ulteriore onere economico non sussistente
al momento del pensionamento.
    Ne'  sarebbe ravvisabile nella norma in esame la violazione degli
artt. 29 e 31 della Costituzione, tendendo, anzi, essa ad evitare che
il  matrimonio  possa  essere solo il risultato di una valutazione di
convenienza  economica,  e  non  gia'  una libera scelta sganciata da
profili utilitaristici.

                       Considerato in diritto

    1. - Il giudice del lavoro presso il tribunale di Livorno dubita,
in  riferimento  agli  artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 21,  terzo comma, della legge
23 novembre  1971,  n. 1100  (Istituzione di un Ente di previdenza ed
assistenza  a  favore  dei consulenti del lavoro), nella parte in cui
prevede  che,  in  caso  di  morte del consulente del lavoro iscritto
all'ente previdenziale di categoria, non spetta al coniuge superstite
la  pensione  di  reversibilita'  se  il  matrimonio  e'  intervenuto
posteriormente    alla   data   del   pensionamento   per   vecchiaia
dell'assicurato.
    2. - La questione e' fondata.
    Il principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, della
spettanza   della   pensione   di  reversibilita'  anche  al  coniuge
superstite  che  abbia  contratto matrimonio posteriormente alla data
del   pensionamento   dell'assicurato,   rende   in   modo   evidente
discriminatorie  e,  pertanto,  lesive dell'art. 3 della Costituzione
quelle  norme  che,  nell'ipotesi  suddetta,  escludono il diritto al
trattamento di reversibilita' (sentenza n. 187 del 2000).
    Ne'  contrariamente  a  quanto  afferma  la  parte  privata  - la
incostituzionalita'   si   supera   attraverso   un   mero   richiamo
all'ulteriore   onere   economico  che  necessariamente  consegue  al
riconoscimento  della  pensione di reversibilita' ovvero evidenziando
una   semplice  diversita'  tra  il  matrimonio  anteriore  e  quello
successivo   al   pensionamento   dell'assicurato,   trattandosi   di
circostanze  entrambe  inidonee  ad  una  ragionevole giustificazione
della norma censurata.
    La  limitazione  apportata  alla  pensione  di reversibilita' del
coniuge   superstite   risulta,   pertanto,   sotto   ogni   aspetto,
irragionevolmente  discriminatoria  e  deve  essere,  in quanto tale,
dichiarata  costituzionalmente  illegittima, restando cosi' assorbita
ogni altra censura sollevata dal rimettente.