Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (artt. 37 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87 e artt. 26 e ss. norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale emanate dalla Corte il 16 marzo 1956). Il giudice - dott. Tommaso S. Sciascia - presidente della quinta sezione stralcio presso il Tribunale di Roma, nel procedimento civile di primo grado, iscritto al n. 31214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995, vertente tra Olivato Loredana e Sgarbi Vittorio, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. Rilevato in fatto 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Loredana Olivato ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale l'on. Vittorio Sgarbi e la R.T.I. Reti Televisive Italtiane S.p.a. lamentando che nel corso della trasmissione "Sgarbi Quotidiani", irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo 1995 dalla rete televisiva Canale 5, erano state rese affermazioni gravemente offensive e diffamatorie nei suoi confronti. L'istante ha evidenziato che il conduttore della trasmissione, on. Sgarbi (riferendosi alla prova di esame per l'ammissione ai ruoli di professore ordinario in storia dell'arte da egli stesso sostenuta nell'anno 1990, ed al ruolo svolto al riguardo dal membro della commissione prof.ssa Olivato), aveva tra l'altro affermato: "... Mentre un'altra di queste commissarie, che ha valutato i miei titoli e che e' maglie di un singolare personaggio che si chiama Lionello Puppi, moglie andata in cattedra perche' moglie di quel signore, arrivata come tutti sanno a vincere quel concorso in giovane eta', perche' moglie di un potente barone. Ebbene, c'e' l'oggettivita' della sua ignoranza." "Nel giudizio che ha, insegna all'universita', e' laureata, si chiama Olivato, Loredana Olivato, guardate: "Se il volume sul Palladio e la maniera e forse quello su Antonio Da Crevalcore presentano ancora requisiti di dignita', tutto quanto sta' con l'accento, sta con l'accento sulla a. Questa insegna." "Uno all'universita' non sa, insegna all'universita' ai vostri figli, boccia Sgarbi, gli fanno un processo perche' ha osato dire la verita' a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza tra l'altro autografa - perche' molti di questi altri che vi ho citato non solo hanno una migliore grammatica, ma per fortuna loro, hanno fatto battere a macchina i loro contributi e quindi non c'e' niente da dire, non entreremo nel merito delle loro involute considerazioni -, a quando una scrive, Loredana, Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la devi rimandare in prima elementare dove forse sara' bocciata lei." "Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con l'accento sulla a, di certa professoressa di ruolo Loredana Puppi Olivato, qualcuno dice, d'accordo, ma e' forse un lapsus calami, un errore (parliamo come Scalfaro, latino), un lapsus calami, cioe' le e' scappato questo accento, che invece, come vedete, e' pre...determinato." "Ora, voi sapete che, quando si mette un accento? Si mette un accento su una parola che sia confondibile con un'altra, per cui in taluni casi e' necessario che noi distinguiamo un si da un si', e allora ecco, cioe' "si va a casa , si va a casa prevede che quel si non abbia l'accento, perche' e' riflessivo, "noi andiamo a casa ". "Ma "ti dico si' , e' invece il si' affermativo, ed e' molto diverso da quel si, e allora ecco perche' il si', forse non lo sapevate, deve avere l'accento, in quel caso e' fondamentale. Ma non c'e' nessuna parola che si possa confondere con sta." "Sta viene da stare, e' un verbo al presente, sta non ha nessuna possibile uscita di altra parola che possa essere identica a questa, non c'e', non c'e' un equivoco possibile, sta e' il verbo, e quindi e' sbagliato distinguerlo da uno sta, sostantivo che non esiste." "Dice, d'accordo, ma e' un errore, non perche' ne abbiamo trovato un altro." "Un giudizio dato sempre dalla medesima professoressa, stessa scrittura, su uno storico dell'arte che forse ha vinto poi qualche cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De Castris." "Sentire come in questo giudizio importante, solenne, per un concorso universitario, Loredana Puppi Olivato scrive: "Si tratta di giovane e brillante studioso che ha trattato , cioe' dopo una riga non e' capace di trovare un verbo. Insegna Storia dell'Arte, laureata in lettere, dovrebbe conoscere la lingua italiana, scrive sta con l'accento e dopo una riga tratta trattato, "che ha trattato con notevole competenza tematiche diverse di ambito tuttavia soprattutto napoletano e anche qui come vede una involuzione." "Ma arrivati alla successiva proposizione: "I casi o c - non si capisce bene cosa sia stato - che il candidato ha trattato , ancora trattato, a distanza di due righe." "Riguardano l'arte del Trecento e del Cinquecento e del Seicento napoletano, cioe' tutto, in sostanza, l'arte del." "E poi ancora qua sotto continuava: "Ci piace ancora segnalare nell'attivita' dello studioso che e' attivo , cancellato con "operante , perche' proprio si vedrebbe, non riesce ad elaborare una lingua che non si ripeta quasi a distanza di poche parole. Quindi con l'incapacita' di una articolazione del linguaggio che sarebbe fondamentale per chi insegna e per chi e' laureato in lettere. Quindi chi ha pensato che avessi voluto colpire una povera ed indifesa professoressa di ruolo, ma che pero' prende uno stipendio di molti milioni, avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacita', qui ha la conferma che e' una tendenza a non conoscere la lingua che contraddistingue un'insegnante di storia dell'arte in una facolta' di lettere e magistero e quindi che e' legata alla, alla disciplina umanistica e alla lingua italiana come fondamento della conoscenza." "... Poi eh, ho saputo perfino che una di queste, certa Loredana Olivato, ha chiesto al consiglio della sua universita' di fare una mozione d'ordine contro di me, una che scrive sta con l'accento. E le hanno detto: se vuoi denuncialo, denuncia Sgarbi! Perche'? Bisogna vedere che denuncia fara! La solidarieta' dei colleghi ... A pedate, cacciarla a pedate! Quale solidarieta' dei colleghi! A pedate! Solidarieta! Sta con l'accento! Laureata, ordinario di cattedra, 6/7/8 milioni al mese! Sta con l'accento! E poi voleva... Sgarbi mi ha trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione! Mozione? Pedate! Nel sedere! A casa, a casa! Dice la televisione e' violenta, Sgarbi urla. Pedate! La par condicio? Pedate! Nel sedere! Calci! No? Mozione d'ordine? Marco Mondadori, preside e professore illustre nell'universita' di Ferrara, dice: "Si voleva - Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi - voleva la solidarieta' dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con l'accento . Sgarbi mi ha maltrattato ... No! Ho fatto quello che fa qualunque professore quando un allievo fa un errore. Prende il compito, vede sta con l'accento, l'ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. E' repressione questa, e' violenza? Forse l'allievo va dai genitori: Papa', il professore mi ha fatto male? Non, non si puo' protestare. Sta con l'accento e' la prova dell'ignoranza, non legittima in un bambino di otto anni, colpevole e criminale per chi insegna all'universita' prendendo otto milioni di stipendio, con una cattedra, andando ad insegnare la sua ignoranza. No, voleva la solidarieta' dei suoi colleghi contro di me! Da! Avanti, avanti! Venire qui, solidarieta' e firme." La esponente ha al riguardo sottolineato la particolare offensivita' delle espressioni adoperate dallo Sgarbi ed il grave pregiudizio che esse recavano al proprio onore ed alla propria reputazione, chiedendo quindi alla controparte il risarcimento del danno e l'accoglimento delle conclusioni riportate in atti. I convenuti si sono costituiti in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto. In data 18 marzo 1998 la Camera dei Deputati, alla quale all'epoca apparteneva l'on. Sgarbi, deliberava (in difformita' dalle valutazioni espresse dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere nel senso che le dichiarazioni rese dal convenuto nel corso della citata trasmissione dovevano ritenersi comprese nell'ambito di immunita' previsto dall'art. 68, primo comma Cost. Ritenuto in diritto 2. - E' noto che la condotta del parlamentare, per essere assistita dalla prerogativa dell'irresponsabilita', deve necessariamente esprimersi attraverso opinioni correlate alla funzione svolta. Fuori da tale ambito, l'unica garanzia invocabile e' quella della libera manifestazione del pensiero, che l'art. 21 della Costituzione assicura a tutti i consociati. Non e' il maggiore o minore tasso di "politicita'" a ricondurre l'opinione alla funzione, bensi' il nesso di strumentalita' che intercorre rispetto all'ufficio ricoperto. L'equilibrio tra l'autonomia parlamentare e il principio di legalita-giurisdizione richiede che il sacrificio dell'onore della persona offesa sia indispensabile per soddisfare il valore antagonista rappresentato dal libero svolgimento dell'attivita' parlamentare. Tale bilanciamento postula non soltanto l'essenzialita' della condotta ai fini dell'esercizio della funzione, ma quella "contenutezza e misura" che renda minima l'offesa al bene sacrificato. La sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione e cioe' la riferibilita' dell'atto alla attivita' parlamentare deve essere pertanto valutata sulla base del nesso funzionale esistente tra l'atto e l'ufficio ricoperto. Tale nesso costituisce il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche, che pur ricorrono di frequente nell'attivita' di deputati e senatori, che di per se' non rientrano nell'ambito dell'immunita', e la espressione di vere e proprie opinioni politiche, che godono invece della speciale garanzia prevista dalla norma costituzionale. La prerogativa riconosciuta ai membri del Parlamento e', sul piano del diritto sostanziale, una causa che esonera da responsabilita' l'autore delle dichiarazioni contestate, mentre sul piano processuale vi e' l'obbligo per l'autorita' giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare, fatta salva la possibilita' di provocare il controllo della Corte costituzionale sulla sua "correttezza". Nel sistema delineato dalla Costituzione spetta principalmente alle Camere valutare la sussistenza delle condizioni dell'insindacabilita'. Essendo venuto meno, dopo essere stato piu' volte reiterato, il decreto legge 15 novembre 1993, n. 455, che recava "Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione", il sistema attualmente vigente e' peraltro quello del c.d. "doppio regime". Permane cioe' in capo agli organi giurisdizionali tanto la concorrente possibilita' di decidere in merito all'applicazione dell'art. 68 cit., seppur nella sola residuale ipotesi in cui la Camera competente non si sia pronunciata sul caso concreto, quanto la possibilita' di contestare la legittimita' di tale pronuncia al solo fine di adire la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 3. - Nella specie l'organismo parlamentare di appartenenza del convenuto on. Sgarbi si e' gia' espresso sulla vicenda, ritenendo (e peraltro a strettissima maggioranza e dopo il parere negativo della giunta per le autorizzazioni a procedere) che le espressioni pronunciate nel corso della trasmissione "Sgarbi Quotidiani" irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo 1995 dalla rete televisiva Canale 5 rientrino nell'esercizio delle funzioni ricoperte e ricadano quindi nella immunita' prevista dal cit. art. 68, primo comma, Cost. 4. - Tale valutazione non puo' essere assolutamente condivisa. Richiamando alcune recenti pronuncie della Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), si ritiene infatti che le affermazioni rese dall'on. Sgarbi non abbiano contenuto politico-parlamentare e non possano quindi essere ricomprese nella previsione della norma indicata. La Corte ha infatti piu' volte sottolineato che la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare, ma solo quelle legate da "nesso funzionale" con le attivita' svolte "nella qualita'" di membro delle Camere (v. sentenze n. 375 del 1997, n. 289 del 1998, n. 329 e n. 417 del 1999). Si e' affermato in particolare che "costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi tra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea. Invece l'attivita' politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non puo' dirsi di per se' esplicazione di una funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e delle attivita' propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della liberta' di espressione comune a tutti consociati: ad esse dunque non puo' estendersi, senza snaturarla, una immunita' che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalita' e di giustiziabilita' dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. La linea di confine tra la tutela dell'autonomia e della liberta' delle Camere e, a tal fine, della liberta' di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, e' fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa. Senza questa delimitazione l'applicazione della prerogativa si trasformerebbe in un privilegio personale (cfr. sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito ed ai limiti della loro liberta' di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di pari opportunita' tra cittadini nella dialettica politica. Ne' si puo' accettare, senza vanificare tale delimitazione, una definizione della "funzione del parlamentare cosi' generica da ricomprendervi l'attivita' politica che egli svolga in qualsiasi sede e nella quale la sua qualita' di membro delle Camere sia irrilevante. Nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le "funzioni riferite agli organi non indicano generiche finalita', ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti: e questo vale anche per la funzione parlamentare, ancorche' essa si connoti per il suo carattere non "specializzato . La semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non puo' dunque bastare a fondare l'estensione alla prima della immunita' che copre le seconde. Tanto meno puo' bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca" (cfr. Corte costituzionale 17 gennaio 2000, n. 10). E' quindi in tal senso che va precisato il significato del "nesso funzionale" che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilita', tra la dichiarazione e l'attivita' parlamentare. Non cioe' come semplice collegamento di argomento o di contesto tra attivita' parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare. 5. - Ad avviso del giudicante, non vi e' dubbio che nella specie siano assolutamente carenti i profili esposti. Risulta infatti che nel corso della trasmissione "Sgarbi Quotidiani", irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo 1995 dalla rete televisiva Canale 5 gestita dalla R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., il convenuto Sgarbi ha testualmente affermato (le dichiarazioni rese vengono qui riportate nella trascrizione che ne ha fatto l'attrice Olivato in atto introduttivo, su cui peraltro non vi e' stata alcuna contestazione nel corso del presente procedimento): "... Mentre un'altra di queste commissarie, che ha valutato i miei titoli e che e' moglie di un singolare personaggio che si chiama Lionello Puppi, moglie andata in cattedra perche' moglie di quel signore, arrivata come tutti sanno a vincere quel concorso in giovane eta', perche' moglie di un potente barone. Ebbene, c'e' l'oggettivita' della sua ignoranza." "Nel giudizio che ha, insegna all'universita', e' laureata, si chiama Olivato, Loredana Olivato, guardate: "Se il volume sul Palladio e la maniera e forse quello su Antonio Da Crevalcore presentano ancora requisiti di dignita', tutto quanto sta' con l'accento, sta con l'accento sulla a. Questa insegna." "Uno all'universita' non sa, insegna all'universita' ai vostri figli, boccia Sgarbi, gli fanno un processo perche' ha osato dire la verita' a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza tra l'altro autografa - perche' molti di questi altri che vi ho citato non solo hanno una migliore grammatica, ma per fortuna loro, hanno fatto battere a macchina i loro contributi e quindi non c'e' niente da dire, non entreremo nel merito delle loro involute considerazioni - ma quando una scrive, Loredana, Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la devi rimandare in prima elementare dove forse sara' bocciata lei." "Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con l'accento sulla a, di certa professoressa di ruolo Loredana Puppi Olivato, qualcuno dice, d'accordo, ma e' forse un lapsus calami, un errore (parliamo come Scalfaro, latino), un lapsus calami, cioe' le e' scappato questo accento, che invece, come vedete, e' pre...determinato." "Ora, voi sapete che, quando si mette un accento? Si mette un accento su una parola che sia confondibile con un'altra, per cui in taluni casi e' necessario che noi distinguiamo un si da un si', e allora ecco, cioe' "si va a casa , si va a casa prevede che quel si non abbia l'accento, perche' e' riflessivo, "noi andiamo a casa ". "Ma "ti dico si' , e' invece il si' affermativo, ed e' molto diverso da quel si, e allora ecco perche' il si', forse non lo sapevate, deve avere l'accento, in quel caso e' fondamentale. Ma non c'e' nessuna parola che si possa confondere con sta." "Sta viene da stare, e' un verbo al presente, sta non ha nessuna possibile uscita di altra parola che possa essere identica a questa, non c'e', non c'e' un equivoco possibile, sta e' il verbo, e quindi e' sbagliato distinguerlo da uno sta, sostantivo che non esiste." "Dice, d'accordo, ma e' un errore, non perche' ne abbiamo trovato un altro." "Un giudizio dato sempre dalla medesima professoressa stessa scrittura, su uno storico dell'arte che forse ha vinto poi qualche cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De Castris." "Sentire come in questo giudizio importante, solenne, per un concorso universitario, Loredana Puppi Olivato scrive: "Si tratta di giovane e brillante studioso che ha trattato , cioe' dopo una riga non e' capace di trovare un verbo. Insegna storia dell'arte, laureata in lettere dovrebbe conoscere la lingua italiana, scrive sta con l'accento e dopo una riga tratta trattato "che ha trattato con notevole competenza tematiche diverse di ambito tuttavia soprattutto napoletano e anche qui come vede una involuzione." "Ma arrivati alla successiva proposizione: "I casi o c - non si capisce bene cosa sia stato - che il candidato ha trattato , ancora trattato, a distanza di due righe. "Riguardano l'arte del Trecento e del Cinquecento e del Seicento napoletano , cioe' tutto, in sostanza, l'arte del." "E poi ancora qua sotto continuava: "Ci piace ancora segnalare nell'attivita' dello studioso che e' attivo , cancellato con "operante , perche' proprio si vedrebbe, non riesce ad elaborare una lingua che non si ripeta quasi a distanza di poche parole. Quindi con l'incapacita' di una articolazione del linguaggio che sarebbe fondamentale per chi insegna e per chi e' laureato in lettere. Quindi chi ha pensato che avessi voluto colpire una povera ed indifesa professoressa di ruolo, ma che pero' prende uno stipendio di molti milioni, avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacita', qui ha la conferma che e' una tendenza a non conoscere la lingua che contraddistingue un'insegnante di storia dell'arte in una facolta' di lettere e magistero e quindi che e' legata alla, alla disciplina umanistica e alla lingua italiana come fondamento della conoscenza." "... Poi eh, ho saputo perfino che una di queste, certa Loredana Olivato, ha chiesto al Consiglio della sua Universita' di fare una mozione d'ordine contro di me, una che scrive sta con l'accento, E le hanno detto: se vuoi denuncialo, denuncia Sgarbi! Perche'? Bisogna vedere che denuncia fara! La solidarieta' dei colleghi ... A pedate. cacciarla a pedate! Quale solidarieta' dei colleghi ... A pedate! Solidarieta! Sta con l'accento! Laureata, ordinario di cattedra, 6/7/8 milioni al mese! Sta con l'accento! E poi voleva ... Sgarbi mi ha trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione! Mozione? Pedate! Nel sedere! A casa, a casa! Dice la televisione e' violenta, Sgarbi urla. Pedate! La par condicio? Pedate! Nel sedere! Calci! No? Mozione d'ordine? Marco Mondadori, preside e professore illustre nell'Universita' di Ferrara, dice: "Si voleva - Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi, Loredana Olivato Puppi - voleva la solidarieta' dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con l'accento". Sgarbi mi ha maltrattato... No! Ho fatto quello che fa qualunque professore quando un allievo fa un errore. Prende il compito, vede sta con l'accento, l'ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. E' repressione questa, e' violenza? Forse l'allievo va dai genitori: Papa', il professore mi ha fatto male? Non, non si puo' protestare. Sta con l'accento e' la prova dell'ignoranza, non legittima in un bambino di otto anni, colpevole e criminale per chi insegna all'universita' prendendo otto milioni di stipendio, con una cattedra, andando ad insegnare la sua ignoranza. No, voleva la solidarieta' dei suoi colleghi contro di me! Da! Avanti, avanti! Venire qui. Solidarieta' e firme." Sembra del tutto palese ed evidente che tali affermazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva da persona che, pur essendo rivestita all'epoca di incarichi di rappresentanza popolare, non aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare, non possono essere ricomprese nella sfera di immunita' prevista dall'art. 68, primo comma Cost. Tale e' stata del resto anche la valutazione espressa in data 6 agosto 1996 dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la' dove ha testualmente affermato - con decisione presa all'unanimita' - che: "Nel caso in esame non ricorre alcuno dei requisiti per l'applicazione della norma di favore. L'onorevole Sgarbi nella conduzione della trasmissione televisiva che porta il suo nome non svolgeva la sua funzione parlamentare seppure sub specie di attivita' connessa, ma esercitava una attivita' professionale di conduttore ed opinionista televisivo nell'ambito di un rapporto di lavoro ovvero di un contratto d'opera, retribuiti in forza di intese contrattuali conclude con una parte privata. Le espressioni poi riferite all'onorevole Sgarbi non appaiono sussumibili nel concetto di opinione cosi' come richiamato all'articolo 68 della Costituzione, norma che tutela la manifestazione di pensiero del parlamentare collegata all'esercizio della sua funzione. Tali espressioni, infatti, esprimono null'altro che dileggio, insulto gratuito, ingiuria. Deve infine osservarsi che la vicenda ha connotazioni di esclusiva rilevanza personale, giacche' trae origine da avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare dell'onorevole Sgarbi, ma relativi alla vita privata dello stesso, in tal guisa dovendosi ritenere la sua partecipazione ad una procedura concorsuale predisposta per il conseguimento dell'idoneita' dei partecipanti all'insegnamento universitario." Sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene pertanto che la deliberazione assunta il 18 marso 1998 dalla Camera di appartenenza non sia conforme all'ordinamento costituzionale (art. 68 Cost.) e debba quindi essere annullata.