Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello stato
(artt.  37  e  ss.  legge 11 marzo 1953, n. 87 e artt. 26 e ss. norme
integrative  per  i giudizi davanti alla Corte costituzionale emanate
dalla Corte il 16 marzo 1956).
    Il  giudice - dott. Tommaso S. Sciascia - presidente della quinta
sezione stralcio presso il Tribunale di Roma, nel procedimento civile
di  primo  grado,  iscritto  al  n. 31214  del ruolo generale per gli
affari  contenziosi  dell'anno  1995, vertente tra Olivato Loredana e
Sgarbi Vittorio, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.

                          Rilevato in fatto

    1.   -   Con   atto  di  citazione  ritualmente  notificato  alle
controparti,  Loredana  Olivato  ha  convenuto  in giudizio innanzi a
questo  Tribunale  l'on. Vittorio  Sgarbi e la R.T.I. Reti Televisive
Italtiane  S.p.a. lamentando che nel corso della trasmissione "Sgarbi
Quotidiani", irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995
e  14  marzo  1995  dalla  rete televisiva Canale 5, erano state rese
affermazioni gravemente offensive e diffamatorie nei suoi confronti.
    L'istante  ha  evidenziato  che il conduttore della trasmissione,
on. Sgarbi (riferendosi alla prova di esame per l'ammissione ai ruoli
di  professore ordinario in storia dell'arte da egli stesso sostenuta
nell'anno  1990,  ed  al  ruolo  svolto  al riguardo dal membro della
commissione   prof.ssa   Olivato),   aveva   tra  l'altro  affermato:
"... Mentre  un'altra  di  queste commissarie, che ha valutato i miei
titoli  e  che  e'  maglie  di un singolare personaggio che si chiama
Lionello  Puppi,  moglie  andata  in  cattedra perche' moglie di quel
signore, arrivata come tutti sanno a vincere quel concorso in giovane
eta',   perche'   moglie   di   un   potente   barone.  Ebbene,  c'e'
l'oggettivita' della sua ignoranza."
    "Nel  giudizio  che  ha, insegna all'universita', e' laureata, si
chiama  Olivato,  Loredana  Olivato,  guardate:  "Se  il  volume  sul
Palladio  e  la  maniera  e  forse  quello  su  Antonio Da Crevalcore
presentano  ancora  requisiti  di  dignita',  tutto  quanto  sta' con
l'accento, sta con l'accento sulla a. Questa insegna."
    "Uno  all'universita'  non  sa, insegna all'universita' ai vostri
figli,  boccia Sgarbi, gli fanno un processo perche' ha osato dire la
verita'  a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza tra l'altro autografa -
perche'  molti  di  questi  altri che vi ho citato non solo hanno una
migliore  grammatica,  ma  per  fortuna  loro,  hanno fatto battere a
macchina  i  loro  contributi  e  quindi non c'e' niente da dire, non
entreremo  nel  merito delle loro involute considerazioni -, a quando
una  scrive,  Loredana, Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la
devi rimandare in prima elementare dove forse sara' bocciata lei."
    "Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con l'accento sulla
a,  di  certa professoressa di ruolo Loredana Puppi Olivato, qualcuno
dice,  d'accordo,  ma  e' forse un lapsus calami, un errore (parliamo
come Scalfaro, latino), un lapsus calami, cioe' le e' scappato questo
accento, che invece, come vedete, e' pre...determinato."
    "Ora,  voi  sapete  che,  quando si mette un accento? Si mette un
accento  su  una parola che sia confondibile con un'altra, per cui in
taluni  casi  e'  necessario  che noi distinguiamo un si da un si', e
allora  ecco,  cioe' "si va a casa , si va a casa prevede che quel si
non abbia l'accento, perche' e' riflessivo, "noi andiamo a casa ".
    "Ma  "ti  dico  si'  ,  e' invece il si' affermativo, ed e' molto
diverso  da  quel  si,  e  allora  ecco  perche' il si', forse non lo
sapevate,  deve avere l'accento, in quel caso e' fondamentale. Ma non
c'e' nessuna parola che si possa confondere con sta."
    "Sta  viene da stare, e' un verbo al presente, sta non ha nessuna
possibile  uscita di altra parola che possa essere identica a questa,
non  c'e',  non c'e' un equivoco possibile, sta e' il verbo, e quindi
e' sbagliato distinguerlo da uno sta, sostantivo che non esiste."
    "Dice, d'accordo, ma e' un errore, non perche' ne abbiamo trovato
un altro."
    "Un  giudizio  dato  sempre  dalla medesima professoressa, stessa
scrittura,  su  uno  storico dell'arte che forse ha vinto poi qualche
cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De Castris."
    "Sentire  come  in  questo  giudizio  importante, solenne, per un
concorso  universitario, Loredana Puppi Olivato scrive: "Si tratta di
giovane  e  brillante  studioso che ha trattato , cioe' dopo una riga
non e' capace di trovare un verbo. Insegna Storia dell'Arte, laureata
in  lettere,  dovrebbe  conoscere  la lingua italiana, scrive sta con
l'accento  e  dopo  una  riga  tratta  trattato, "che ha trattato con
notevole  competenza tematiche diverse di ambito tuttavia soprattutto
napoletano e anche qui come vede una involuzione."
    "Ma  arrivati  alla successiva proposizione: "I casi o c - non si
capisce  bene  cosa sia stato - che il candidato ha trattato , ancora
trattato, a distanza di due righe."
    "Riguardano  l'arte del Trecento e del Cinquecento e del Seicento
napoletano, cioe' tutto, in sostanza, l'arte del."
    "E  poi  ancora  qua sotto continuava: "Ci piace ancora segnalare
nell'attivita'   dello  studioso  che  e'  attivo  ,  cancellato  con
"operante  , perche' proprio si vedrebbe, non riesce ad elaborare una
lingua che non si ripeta quasi a distanza di poche parole. Quindi con
l'incapacita'   di  una  articolazione  del  linguaggio  che  sarebbe
fondamentale per chi insegna e per chi e' laureato in lettere. Quindi
chi  ha  pensato  che  avessi  voluto  colpire una povera ed indifesa
professoressa  di  ruolo,  ma che pero' prende uno stipendio di molti
milioni,  avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacita',
qui  ha la conferma che e' una tendenza a non conoscere la lingua che
contraddistingue un'insegnante di storia dell'arte in una facolta' di
lettere  e  magistero  e  quindi  che e' legata alla, alla disciplina
umanistica e alla lingua italiana come fondamento della conoscenza."
    "... Poi  eh, ho saputo perfino che una di queste, certa Loredana
Olivato,  ha  chiesto  al consiglio della sua universita' di fare una
mozione d'ordine contro di me, una che scrive sta con l'accento. E le
hanno  detto:  se  vuoi denuncialo, denuncia Sgarbi! Perche'? Bisogna
vedere  che denuncia fara! La solidarieta' dei colleghi ... A pedate,
cacciarla  a  pedate!  Quale  solidarieta'  dei  colleghi!  A pedate!
Solidarieta!  Sta  con  l'accento!  Laureata,  ordinario di cattedra,
6/7/8  milioni  al mese! Sta con l'accento! E poi voleva... Sgarbi mi
ha  trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione! Mozione?
Pedate!  Nel sedere! A casa, a casa! Dice la televisione e' violenta,
Sgarbi  urla. Pedate! La par condicio? Pedate! Nel sedere! Calci! No?
Mozione  d'ordine?  Marco  Mondadori,  preside  e professore illustre
nell'universita'  di  Ferrara,  dice:  "Si  voleva - Loredana Olivato
Puppi,  Loredana  Olivato  Puppi,  Loredana Olivato Puppi - voleva la
solidarieta'  dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con l'accento .
Sgarbi  mi  ha  maltrattato  ... No! Ho fatto quello che fa qualunque
professore  quando  un  allievo fa un errore. Prende il compito, vede
sta  con  l'accento, l'ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. E'
repressione  questa,  e'  violenza?  Forse l'allievo va dai genitori:
Papa',  il  professore mi ha fatto male? Non, non si puo' protestare.
Sta  con  l'accento  e'  la prova dell'ignoranza, non legittima in un
bambino   di  otto  anni,  colpevole  e  criminale  per  chi  insegna
all'universita'   prendendo   otto  milioni  di  stipendio,  con  una
cattedra,  andando  ad  insegnare  la  sua  ignoranza.  No, voleva la
solidarieta'  dei  suoi  colleghi  contro  di me! Da! Avanti, avanti!
Venire qui, solidarieta' e firme."
    La   esponente   ha   al  riguardo  sottolineato  la  particolare
offensivita'  delle  espressioni  adoperate  dallo Sgarbi ed il grave
pregiudizio  che  esse  recavano  al  proprio  onore  ed alla propria
reputazione,  chiedendo  quindi  alla controparte il risarcimento del
danno e l'accoglimento delle conclusioni riportate in atti.
    I  convenuti  si  sono  costituiti  in  giudizio opponendosi alla
domanda e chiedendone il rigetto.
    In  data  18  marzo  1998  la  Camera  dei  Deputati,  alla quale
all'epoca  apparteneva l'on. Sgarbi, deliberava (in difformita' dalle
valutazioni  espresse  dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere
nel  senso  che  le  dichiarazioni rese dal convenuto nel corso della
citata   trasmissione  dovevano  ritenersi  comprese  nell'ambito  di
immunita' previsto dall'art. 68, primo comma Cost.

                         Ritenuto in diritto

    2.  -  E'  noto  che  la  condotta  del  parlamentare, per essere
assistita     dalla    prerogativa    dell'irresponsabilita',    deve
necessariamente   esprimersi   attraverso   opinioni  correlate  alla
funzione svolta. Fuori da tale ambito, l'unica garanzia invocabile e'
quella  della libera manifestazione del pensiero, che l'art. 21 della
Costituzione  assicura  a  tutti  i  consociati. Non e' il maggiore o
minore  tasso di "politicita'" a ricondurre l'opinione alla funzione,
bensi' il nesso di strumentalita' che intercorre rispetto all'ufficio
ricoperto.  L'equilibrio  tra l'autonomia parlamentare e il principio
di legalita-giurisdizione richiede che il sacrificio dell'onore della
persona   offesa   sia   indispensabile   per  soddisfare  il  valore
antagonista   rappresentato  dal  libero  svolgimento  dell'attivita'
parlamentare. Tale bilanciamento postula non soltanto l'essenzialita'
della  condotta  ai  fini  dell'esercizio  della  funzione, ma quella
"contenutezza   e   misura"   che   renda  minima  l'offesa  al  bene
sacrificato.
    La   sussistenza   dei  presupposti  richiesti  dal  primo  comma
dell'art. 68  della  Costituzione  e cioe' la riferibilita' dell'atto
alla  attivita' parlamentare deve essere pertanto valutata sulla base
del nesso funzionale esistente tra l'atto e l'ufficio ricoperto. Tale
nesso  costituisce  il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni,
giudizi  e critiche, che pur ricorrono di frequente nell'attivita' di
deputati  e  senatori,  che  di  per  se'  non  rientrano nell'ambito
dell'immunita',   e   la  espressione  di  vere  e  proprie  opinioni
politiche,  che  godono invece della speciale garanzia prevista dalla
norma costituzionale.
    La  prerogativa  riconosciuta  ai  membri  del Parlamento e', sul
piano   del   diritto   sostanziale,   una   causa   che  esonera  da
responsabilita'  l'autore  delle dichiarazioni contestate, mentre sul
piano  processuale  vi  e'  l'obbligo  per l'autorita' giudiziaria di
prendere  atto  della  deliberazione  parlamentare,  fatta  salva  la
possibilita'  di  provocare  il  controllo della Corte costituzionale
sulla sua "correttezza".
    Nel  sistema  delineato  dalla Costituzione spetta principalmente
alle    Camere    valutare    la    sussistenza    delle   condizioni
dell'insindacabilita'.
    Essendo  venuto  meno, dopo essere stato piu' volte reiterato, il
decreto  legge  15  novembre  1993,  n. 455, che recava "Disposizioni
urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione", il sistema
attualmente  vigente  e'  peraltro  quello  del c.d. "doppio regime".
Permane   cioe'   in   capo  agli  organi  giurisdizionali  tanto  la
concorrente  possibilita'  di  decidere  in  merito  all'applicazione
dell'art. 68  cit.,  seppur  nella  sola  residuale ipotesi in cui la
Camera competente non si sia pronunciata sul caso concreto, quanto la
possibilita'  di contestare la legittimita' di tale pronuncia al solo
fine  di  adire  la  Corte  costituzionale  in  sede  di conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.
    3.  -  Nella  specie l'organismo parlamentare di appartenenza del
convenuto  on. Sgarbi si e' gia' espresso sulla vicenda, ritenendo (e
peraltro  a  strettissima maggioranza e dopo il parere negativo della
giunta   per  le  autorizzazioni  a  procedere)  che  le  espressioni
pronunciate   nel   corso   della  trasmissione  "Sgarbi  Quotidiani"
irradiata  in  data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995 e 14 marzo
1995  dalla  rete  televisiva Canale 5 rientrino nell'esercizio delle
funzioni  ricoperte  e  ricadano  quindi nella immunita' prevista dal
cit. art. 68, primo comma, Cost.
    4. - Tale valutazione non puo' essere assolutamente condivisa.
    Richiamando  alcune  recenti pronuncie della Corte costituzionale
(cfr.  sentenze  n. 10  e  n. 11 del 2000), si ritiene infatti che le
affermazioni    rese    dall'on. Sgarbi    non    abbiano   contenuto
politico-parlamentare  e  non  possano quindi essere ricomprese nella
previsione della norma indicata.
    La Corte ha infatti piu' volte sottolineato che la prerogativa di
cui  all'art. 68,  primo comma, della Costituzione non copre tutte le
opinioni  espresse  dal parlamentare, ma solo quelle legate da "nesso
funzionale"  con le attivita' svolte "nella qualita'" di membro delle
Camere (v. sentenze n. 375 del 1997, n. 289 del 1998, n. 329 e n. 417
del 1999).
    Si  e'  affermato  in  particolare  che  "costituiscono  opinioni
espresse  nell'esercizio  della funzione quelle manifestate nel corso
dei  lavori  della  Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello
svolgimento  di  una  qualsiasi  tra  le funzioni svolte dalla Camera
medesima,  ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti
estrinsecazione  delle  facolta'  proprie  del parlamentare in quanto
membro   dell'assemblea.   Invece  l'attivita'  politica  svolta  dal
parlamentare  al  di fuori di questo ambito non puo' dirsi di per se'
esplicazione  di  una  funzione parlamentare nel senso preciso cui si
riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Nel  normale  svolgimento  della vita democratica e del dibattito
politico  le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e
delle   attivita'  propri  delle  assemblee  rappresentano  piuttosto
esercizio della liberta' di espressione comune a tutti consociati: ad
esse  dunque non puo' estendersi, senza snaturarla, una immunita' che
la  Costituzione  ha  voluto,  in  deroga  al  generale  principio di
legalita'  e di giustiziabilita' dei diritti, riservare alle opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni.
    La linea di confine tra la tutela dell'autonomia e della liberta'
delle  Camere  e,  a tal fine, della liberta' di espressione dei loro
membri,  da  un  lato,  e  la  tutela  dei diritti e degli interessi,
costituzionalmente    protetti,    suscettibili    di   essere   lesi
dall'espressione  di  opinioni,  dall'altro  lato,  e'  fissata dalla
Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della
prerogativa.   Senza   questa   delimitazione   l'applicazione  della
prerogativa  si  trasformerebbe  in  un  privilegio  personale  (cfr.
sentenza  n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una
sorta  di  statuto personale di favore quanto all'ambito ed ai limiti
della  loro  liberta'  di  manifestazione del pensiero: con possibili
distorsioni anche del principio di eguaglianza e di pari opportunita'
tra cittadini nella dialettica politica. Ne' si puo' accettare, senza
vanificare  tale  delimitazione,  una definizione della "funzione del
parlamentare  cosi'  generica  da ricomprendervi l'attivita' politica
che  egli  svolga  in qualsiasi sede e nella quale la sua qualita' di
membro delle Camere sia irrilevante.
    Nel  linguaggio  e  nel  sistema della Costituzione, le "funzioni
riferite  agli organi non indicano generiche finalita', ma riguardano
ambiti  e  modi  giuridicamente  definiti: e questo vale anche per la
funzione parlamentare, ancorche' essa si connoti per il suo carattere
non  "specializzato  .  La  semplice  comunanza  di  argomento tra la
dichiarazione  che  si  pretende  lesiva  e  le opinioni espresse dal
deputato  o dal senatore in sede parlamentare non puo' dunque bastare
a  fondare  l'estensione  alla  prima  della  immunita'  che copre le
seconde.  Tanto  meno  puo'  bastare  a  tal fine la ricorrenza di un
contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca"
(cfr. Corte costituzionale 17 gennaio 2000, n. 10).
    E' quindi in tal senso che va precisato il significato del "nesso
funzionale"    che    deve    riscontrarsi,    per   poter   ritenere
l'insindacabilita',  tra la dichiarazione e l'attivita' parlamentare.
Non  cioe'  come semplice collegamento di argomento o di contesto tra
attivita'  parlamentare  e  dichiarazione,  ma come identificabilita'
della   dichiarazione   stessa   quale   espressione   di   attivita'
parlamentare.
    5.  - Ad avviso del giudicante, non vi e' dubbio che nella specie
siano assolutamente carenti i profili esposti.
    Risulta   infatti   che  nel  corso  della  trasmissione  "Sgarbi
Quotidiani", irradiata in data 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio 1995
e  14  marzo 1995 dalla rete televisiva Canale 5 gestita dalla R.T.I.
Reti  Televisive Italiane S.p.a., il convenuto Sgarbi ha testualmente
affermato   (le   dichiarazioni  rese  vengono  qui  riportate  nella
trascrizione  che ne ha fatto l'attrice Olivato in atto introduttivo,
su  cui  peraltro  non vi e' stata alcuna contestazione nel corso del
presente  procedimento):  "... Mentre un'altra di queste commissarie,
che  ha  valutato  i  miei  titoli  e  che  e' moglie di un singolare
personaggio  che  si chiama Lionello Puppi, moglie andata in cattedra
perche'  moglie  di quel signore, arrivata come tutti sanno a vincere
quel  concorso  in giovane eta', perche' moglie di un potente barone.
Ebbene, c'e' l'oggettivita' della sua ignoranza."
    "Nel  giudizio  che  ha, insegna all'universita', e' laureata, si
chiama  Olivato,  Loredana  Olivato,  guardate:  "Se  il  volume  sul
Palladio  e  la  maniera  e  forse  quello  su  Antonio Da Crevalcore
presentano  ancora  requisiti  di  dignita',  tutto  quanto  sta' con
l'accento, sta con l'accento sulla a. Questa insegna."
    "Uno  all'universita'  non  sa, insegna all'universita' ai vostri
figli,  boccia Sgarbi, gli fanno un processo perche' ha osato dire la
verita'  a Sgarbi, e abbiamo la testimonianza tra l'altro autografa -
perche'  molti  di  questi  altri che vi ho citato non solo hanno una
migliore  grammatica,  ma  per  fortuna  loro,  hanno fatto battere a
macchina  i  loro  contributi  e  quindi non c'e' niente da dire, non
entreremo  nel  merito delle loro involute considerazioni - ma quando
una  scrive,  Loredana, Loredana Puppi Olivato, sta con l'accento, la
devi rimandare in prima elementare dove forse sara' bocciata lei."
    "Ebbene, l'altra volta abbiamo notato uno sta con l'accento sulla
a,  di  certa professoressa di ruolo Loredana Puppi Olivato, qualcuno
dice,  d'accordo,  ma  e' forse un lapsus calami, un errore (parliamo
come Scalfaro, latino), un lapsus calami, cioe' le e' scappato questo
accento, che invece, come vedete, e' pre...determinato."
    "Ora,  voi  sapete  che,  quando si mette un accento? Si mette un
accento  su  una parola che sia confondibile con un'altra, per cui in
taluni  casi  e'  necessario  che noi distinguiamo un si da un si', e
allora  ecco,  cioe' "si va a casa , si va a casa prevede che quel si
non abbia l'accento, perche' e' riflessivo, "noi andiamo a casa ".
    "Ma  "ti  dico  si'  ,  e' invece il si' affermativo, ed e' molto
diverso  da  quel  si,  e  allora  ecco  perche' il si', forse non lo
sapevate,  deve avere l'accento, in quel caso e' fondamentale. Ma non
c'e' nessuna parola che si possa confondere con sta."
    "Sta  viene da stare, e' un verbo al presente, sta non ha nessuna
possibile  uscita di altra parola che possa essere identica a questa,
non  c'e',  non c'e' un equivoco possibile, sta e' il verbo, e quindi
e' sbagliato distinguerlo da uno sta, sostantivo che non esiste."
    "Dice, d'accordo, ma e' un errore, non perche' ne abbiamo trovato
un altro."
    "Un  giudizio  dato  sempre  dalla  medesima professoressa stessa
scrittura,  su  uno  storico dell'arte che forse ha vinto poi qualche
cattedra, che si chiama Pierluigi Leone De Castris."
    "Sentire  come  in  questo  giudizio  importante, solenne, per un
concorso  universitario, Loredana Puppi Olivato scrive: "Si tratta di
giovane  e  brillante  studioso che ha trattato , cioe' dopo una riga
non e' capace di trovare un verbo. Insegna storia dell'arte, laureata
in  lettere  dovrebbe  conoscere  la  lingua italiana, scrive sta con
l'accento  e  dopo  una  riga  tratta  trattato  "che ha trattato con
notevole  competenza tematiche diverse di ambito tuttavia soprattutto
napoletano e anche qui come vede una involuzione."
    "Ma  arrivati  alla successiva proposizione: "I casi o c - non si
capisce  bene  cosa sia stato - che il candidato ha trattato , ancora
trattato, a distanza di due righe.
    "Riguardano  l'arte del Trecento e del Cinquecento e del Seicento
napoletano , cioe' tutto, in sostanza, l'arte del."
    "E  poi  ancora  qua sotto continuava: "Ci piace ancora segnalare
nell'attivita'   dello  studioso  che  e'  attivo  ,  cancellato  con
"operante  , perche' proprio si vedrebbe, non riesce ad elaborare una
lingua che non si ripeta quasi a distanza di poche parole. Quindi con
l'incapacita'   di  una  articolazione  del  linguaggio  che  sarebbe
fondamentale per chi insegna e per chi e' laureato in lettere. Quindi
chi  ha  pensato  che  avessi  voluto  colpire una povera ed indifesa
professoressa  di  ruolo,  ma che pero' prende uno stipendio di molti
milioni,  avendo vinto un concorso, non sappiamo con quali capacita',
qui  ha la conferma che e' una tendenza a non conoscere la lingua che
contraddistingue un'insegnante di storia dell'arte in una facolta' di
lettere  e  magistero  e  quindi  che e' legata alla, alla disciplina
umanistica e alla lingua italiana come fondamento della conoscenza."
    "... Poi  eh, ho saputo perfino che una di queste, certa Loredana
Olivato,  ha  chiesto  al Consiglio della sua Universita' di fare una
mozione d'ordine contro di me, una che scrive sta con l'accento, E le
hanno  detto:  se  vuoi denuncialo, denuncia Sgarbi! Perche'? Bisogna
vedere  che denuncia fara! La solidarieta' dei colleghi ... A pedate.
cacciarla  a  pedate!  Quale  solidarieta' dei colleghi ... A pedate!
Solidarieta!  Sta  con  l'accento!  Laureata,  ordinario di cattedra,
6/7/8  milioni al mese! Sta con l'accento! E poi voleva ... Sgarbi mi
ha  trattato male in televisione, dobbiamo fare una mozione! Mozione?
Pedate!  Nel sedere! A casa, a casa! Dice la televisione e' violenta,
Sgarbi  urla. Pedate! La par condicio? Pedate! Nel sedere! Calci! No?
Mozione  d'ordine?  Marco  Mondadori,  preside  e professore illustre
nell'Universita'  di  Ferrara,  dice:  "Si  voleva - Loredana Olivato
Puppi,  Loredana  Olivato  Puppi,  Loredana Olivato Puppi - voleva la
solidarieta'  dei suoi colleghi dopo aver scritto sta con l'accento".
Sgarbi  mi  ha  maltrattato...  No!  Ho fatto quello che fa qualunque
professore  quando  un  allievo fa un errore. Prende il compito, vede
sta  con  l'accento, l'ho sottolineato in rosso, ho messo quattro. E'
repressione  questa,  e'  violenza?  Forse l'allievo va dai genitori:
Papa',  il  professore mi ha fatto male? Non, non si puo' protestare.
Sta  con  l'accento  e'  la prova dell'ignoranza, non legittima in un
bambino   di  otto  anni,  colpevole  e  criminale  per  chi  insegna
all'universita'   prendendo   otto  milioni  di  stipendio,  con  una
cattedra,  andando  ad  insegnare  la  sua  ignoranza.  No, voleva la
solidarieta'  dei  suoi  colleghi  contro  di me! Da! Avanti, avanti!
Venire qui. Solidarieta' e firme."
    Sembra  del  tutto palese ed evidente che tali affermazioni, rese
nel  corso di una trasmissione televisiva da persona che, pur essendo
rivestita  all'epoca  di  incarichi  di  rappresentanza popolare, non
aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare, non
possono   essere   ricomprese   nella  sfera  di  immunita'  prevista
dall'art. 68, primo comma Cost.
    Tale  e'  stata del resto anche la valutazione espressa in data 6
agosto  1996 dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la' dove
ha testualmente affermato - con decisione presa all'unanimita' - che:
"Nel   caso   in   esame   non   ricorre  alcuno  dei  requisiti  per
l'applicazione  della  norma  di  favore.  L'onorevole  Sgarbi  nella
conduzione  della  trasmissione  televisiva che porta il suo nome non
svolgeva la sua funzione parlamentare seppure sub specie di attivita'
connessa,  ma esercitava una attivita' professionale di conduttore ed
opinionista televisivo nell'ambito di un rapporto di lavoro ovvero di
un  contratto  d'opera,  retribuiti  in  forza di intese contrattuali
conclude   con   una  parte  privata.  Le  espressioni  poi  riferite
all'onorevole   Sgarbi  non  appaiono  sussumibili  nel  concetto  di
opinione  cosi'  come  richiamato all'articolo 68 della Costituzione,
norma  che  tutela  la  manifestazione  di  pensiero del parlamentare
collegata   all'esercizio   della  sua  funzione.  Tali  espressioni,
infatti,   esprimono   null'altro  che  dileggio,  insulto  gratuito,
ingiuria.  Deve  infine  osservarsi che la vicenda ha connotazioni di
esclusiva  rilevanza  personale, giacche' trae origine da avvenimenti
per  nulla connessi alla funzione parlamentare dell'onorevole Sgarbi,
ma  relativi  alla  vita privata dello stesso, in tal guisa dovendosi
ritenere   la   sua   partecipazione  ad  una  procedura  concorsuale
predisposta  per  il  conseguimento  dell'idoneita'  dei partecipanti
all'insegnamento universitario."
    Sulla  base delle considerazioni esposte, si ritiene pertanto che
la   deliberazione   assunta   il   18 marso  1998  dalla  Camera  di
appartenenza non sia conforme all'ordinamento costituzionale (art. 68
Cost.) e debba quindi essere annullata.