IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10937/1992 Reg. Gen., proposto da Loseby Venzi Margaret, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Prosperetti e Ivana Marimpietri, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Gerolamo Belloni n. 88; Contro l'Universita' degli studi della Tuscia, in persona del rettore in carica, ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento dei decreti rettorali 16 giugno 1992 un. 5573 e 5574, nonche' di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 9 maggio 2001 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi per le parti l'avv. Fascione, in sostituzione dell'avv. Prosperetti, e l'avv. dello Stato De Stefano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 18 ed il 22 settembre 1992 la prof. Margaret Loseby Venzi, professore associato confermato presso l'Universita' della Tuscia, ha impugnato i decreti rettorali 16 giugno 1992 numeri 5573 e 5574 concernenti il riconoscimento dei servizi pregressi ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, mentre le riconoscono il servizio prestato presso l'Universita' di Cambridge, non le valutano i periodi di insegnamento presso l'Universita' di Napoli nell'anno accademico 1982-83 e presso la stessa Universita' della Tuscia negli anni accademici dal 1982-83 al 1986-87, in qualita' di docente a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. A sostegno dell'impugnativa ha dedotto: 1. - Violazione e falsa applicazione del cit. art. 103. L'Amministrazione ha ritenuto che detti servizi non rientrino tra quelli valutabili ai sensi dell'art. 103, ma cio' e' errato poiche' occorre tener conto che l'elencazione dei servizi comprende figure sia accantonate dalla riforma attuata col d.P.R. n. 382/1980, sia con questo istituite. In quest'ottica, nella generica espressione "professore incaricato" va compresa la posizione del professore a contratto con vero e proprio incarico di insegnamento al pari di un professore universitario di ruolo incaricato, qual e' la ricorrente, ben diversa da quella del professore a contratto per corsi integrativi ai corsi ufficiali. Non rileva che il rapporto sia regolato privatisticamente sotto il profilo economico, stante l'identita' di funzioni col docente di ruolo ed il contributo dato pur in tale veste. 2. - Eccesso di potere per illogicita' e difetto di motivazione. Non vi e' motivazione del diniego, tanto piu' necessaria laddove si valutano i servizi prestati all'estero e non quelli svolti presso universita' italiane. 3. - Violazione dei principi di cui all'art. 76 e, in subordine, degli artt. 3 e 97 Costituzione. Se i servizi in parola non si ritengono ricompresi nel disposto dell'art. 103, emerge l'allontanamento della norma delegata dalla legge delega e, quindi, il vizio di violazione dell'art. 76 Costituzione. Risulta altresi' violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e, nel contempo, quello del buon andamento dell'amministrazione di cui al successivo art. 97. In Ministero e l'Universita' intimati si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni. La ricorrente ha replicato ed ha ulteriormente illustrato le dedotte censure con memoria del 18 aprile 2001. All'odierna udienza pubblica la causa e' stata posta in decisione. D i r i t t o L'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente riconoscimenti ed equiparazioni di servizi dei professori e ricercatori universitari, stabilisce al secondo comma che ai professori associati, all'atto della conferma o nomina in ruolo, sia "riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la meta' agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato (nel precedente comma) art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario". Il successivo comma 9 equipara, ai fini di carriera ed alle condizioni e nei previsti limiti, i periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca al servizio prestato in qualita' di professore incaricato o, rispettivamente, di ricercatore universitario. L'art. 7 della legge n. 28 del 1980, richiamato dal comma 2 ai fini dell'individuazione delle figure il cui servizio e' ritenuto utile e concernente l'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari, elenca al comma 8 le categorie di coloro che, a domanda e previo giudizio di idoneita', sono inquadrati in detto ruolo. In tale elenco compaiono i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, nonche' i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del cit. n. 580 del 1973 (lett. a); i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi nn. 942 del 1966 63 del 1967 (lett. b); i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche, da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge n. 70 del 1975, dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa (lett. c); i perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica (lett. d); i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso (lett. e); gli assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti (lett. f); i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universita', che abbiano svolto tale attivita' per almeno due anni (lett. g); i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universita' per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari (lett. h). Nella fattispecie in esame, in applicazione delle disposizioni di cui innanzi l'Universita' degli studi della Tuscia ha riconosciuto in favore della ricorrente Margaret Loseby Venzi, professore associato confermato, taluni servizi ma non anche i periodi di insegnamento presso l'Universita' di Napoli (a.a. 1982-83) e la stessa Universita' della Tuscia (aa.aa. 1982-83/1986-87) in qualita' di docente a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980. Col primo motivo di gravame l'istante sostiene, in sintesi, che l'Amministrazione avrebbe dovuto ritenere la predetta posizione specifica di professore a contratto, istituita con lo stesso assimilata a quella preesistente di "professore incaricato" inclusa nell'elenco sopra riportato. Al riguardo, il Collegio osserva che una figura, quella di "professore incaricato", e' caratterizzata appunto dallo "incarico", atto autoritativo - quindi di natura pubblicistica -, mentre l'altra, di "professore a contratto" di cui agli artt. 100 e 116, e' tale in base a "contratti di diritto privato a tempo determinato"; tale fondamentale elemento giuridico differenziatore esclude che con la dizione tecnica "professore incaricato" il legislatore abbia inteso riferirsi ad entrambe; d'altra parte, e' noto che l'elencazione recata dall'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7 della legge-delega, ivi richiamato, e' tassativa e non e' suscettibile di interpretazioni estensive. Col secondo motivo si lamenta difetto di motivazione circa il diniego di valutazione dei servizi in parola, svolti presso universita' italiane, in relazione all'avvenuto riconoscimento di servizi prestati all'estero. In proposito e' agevole opporre che il diniego, applicativo della normativa ostativa di cui innanzi, che appunto non contempla la figura di cui si discute, non abbisognava di altra motivazione che l'indicazione dei presupposti di fatto e della stessa normativa, sufficiente a dar conto delle ragioni giuridiche del diniego stesso, considerato che non vi era alcuna possibilita' dell'amministrazione, priva di discrezionalita' in materia, di effettuare la valutazione comparativa pretesa dall'istante. Col terzo ed ultimo motivo, subordinato, del ricorso la prof. Loseby prospetta l'illegittimita' costituzionale della norma delegata salto i profili dell'eccesso di delega, di violazione dei principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. La questione e' certamente rilevante, stanti le conclusioni negative precedentemente raggiunte sulle altre censure avanzate e tenuto conto che l'esito del giudizio ne resta condizionato; tuttavia, essa e' manifestamente infondata sotto l'indicato primo profilo, di violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che l'art. 12, comma 1, lett. i), della legge di delega n. 28 del 1980, il quale affida alle norme delegate di provvedere a consentire il riconoscimento ai fini "eventualmente" anche della carriera dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle universita' di coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della stessa legge, lascia al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalita' nella scelta di merito in ordine alla riconoscibilita' o meno di determinati servizi, pur svolti presso universita'. Di contro, la medesima questione si presenta non manifestamente infondata in relazione al secondo profilo anzidetto. Il collegio ritiene infatti che il ripetuto art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980 appare in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e dell'irrazionalita' - pur nell'evidenziata discrezionalita' - della disciplina, rientrante nella materia del pubblico impiego, laddove, sia nell'elencare direttamente i servizi riconoscibili per due terzi, sia nel limitarsi a rinviare alle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28 del 1980 per l'individuazione dei servizi riconoscibili per meta', trascura di includere tra tali servizi quello prestato in qualita' di "professore a contratto" di cui agli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. Diversamente dal "professore a contratto" nominato ai sensi del precedente art. 25 per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali, il titolare dei contratti previsti dai citt. artt. 100 e 116 e' nominato, in caso di facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione o, rispettivamente, in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore-associato, proprio per l'attivazione degli insegnamenti ufficiali, necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, qualora non sia possibile provvedervi nei modi ordinari. Pertanto, l'attivita' che egli e' chiamato a svolgere e' sostanzialmente quella di titolare dell'insegnamento, in puntuale ed integrale sostituzione di questi. Cio' posto, l'ingiustificato, irrazionale e diverso trattamento di tale categoria emerge dal raffronto con le altre categorie, sia menzionate dall'art 103 che elencate dall'art. 7, comma 8, della legge, ricordate sopra; in particolare con quella, simile, dei "professori incaricati" e dei "professori incaricati supplenti", nonche' con altre di minor rilevanza nel modo accademico e minor impegno, quali le categorie degli "assistenti di ruolo o incaricati", degli "assistenti supplenti", dei "ricercatori", dei "medici interni universitari" e soprattutto dei "lettori" (questi ultimi, peraltro, anch'essi titolari di contratti di diritto privato), ovvero a cui l'attivita' di docenza non e richiesta affatto (tecnici laureati e perfezionandi) o e' richiesta al limitato fine della formazione didattica (titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico), cioe' nell'interesse dello stesso soggetto e non dell'universita'. L'irrazionalita' della norma, oltre all'ingiustificata disparita' di trattamento, si rivela poi con maggior evidenza in relazione ai titolari dei contratti previsti dall'art. 5 del d.l. 10 ottobre 1973 n. 580, nominati per svolgere, con impegno limitato a meta' della giornata per tre giorni settimanali, attivita' di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazione in collaborazione con i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti, esclusa espressamente la sostituzione dei docenti stessi e, quindi, sul presupposto stesso della copertura della cattedra. Ed e' previsto che il relativo servizio sia riconoscibile nella misura della meta', nonostante che per le indicate caratteristiche l'attivita' richiesta alla figura di cui trattasi sia tale da comportare un impegno temporale e qualitativo inferiore a quello del titolare dei contratti previsti dagli artt. 100 e 116, ignorata dalla normativa in parola. Conseguentemente, vanno disposte la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.