IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4077/2000
r.g.  proposto da Zanghi' Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv.
Aldo  Tigano,  ed  elettivamente  domiciliato presso la segreteria di
questo tribunale;
    Contro   il  Ministero  dell'interno,  in  persona  del  Ministro
pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale
dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;
    Per l'annullamento del provvedimento prot. n. 333 - C/3339 del 29
agosto  2000  con  cui il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica  sicurezza, ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente
volta  ad ottenere il collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 165/1997;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per la pubblica udienza del 23 febbraio 2001
il I Referendario Dott. Pancrazio Savasta;
    Udito  l'avv. Salvatore Ciambo', su delega dell'avv. Aldo Tigano,
per il ricorrente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                                Fatto

    Il  ricorrente,  ispettore  superiore della polizia di stato, con
decreto  prefettizio  n. 8  del  28  febbraio 2000, e' stato posto in
congedo  per raggiunti limiti di eta', con decorrenza dal 1 settembre
2000.  Con  istanza  del  20 maggio  2000 ha chiesto di usufruire del
collocamento   in   ausiliaria   ai  sensi  dell'art. 3  del  decreto
legislativo 165/1977.
    Il  Ministero  intimato,  con provvedimento prot. n. 333 - C/3339
del  29  agosto  2000,  ha  rigettato  detta  domanda  ritenendo  che
"l'istituto  dell'ausiliaria  non  (possa  trovare)  applicazione nei
confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato".
    Con  ricorso  notificato  il 14 settembre 2000 e depositato il 22
settembre 2000, il ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento,
deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:
      I.  -  Violazione  o  falsa  applicazione degli artt. 1 e 3 del
decreto  legislativo  30  aprile 1997, n. 165. Violazione dell'art. 7
della  legge  241/1990.  Asserisce  il  ricorrente  che  l'art. 1 del
decreto  legislativo in epigrafe indicato e' volto a regolare anche i
rapporti  afferenti  il  personale  della  Polizia  di Stato, per cui
deriverebbe  l'illegittimita'  del diniego impugnato e, quindi, della
motivazione   posta   a   fondamento  dell'esclusione  dal  beneficio
richiesto.     L'amministrazione     intimata,    inoltre,    avrebbe
inopinatamente   omesso   di   notificare  l'avvio  del  procedimento
conclusosi con l'atto impugnato.
      II.  -  Questione  di costituzionalita' dell'art. 3 del decreto
legislativo  165/1997,  nonche'  dell'art. 1,  comma 97 lett, g) e 99
della Legge n. 662, del 23 dicembre 1996.
    Asserisce il ricorrente che, comunque, l'eventuale esclusione del
personale   civile  dall'applicazione  dell'istituto  dell'ausiliaria
riservato   solo   a   quello  militare,  determinerebbe  una  palese
violazione  del  principio  di  parita'  di  trattamento  tra  le due
categorie inquadrate, allo stesso modo, nelle Forze Armate. La norma,
inoltre, contrasterebbe con l'art. 97 Cost. posto che le mansioni cui
i dipendenti vengono adibiti in ausiliaria sono quelle "d'ufficio" e,
cioe',  quelle  gia'  in  precedenza  ricoperte proprio dal personale
civile  che  verrebbe  irrazionalmente  escluso dall'applicazione del
beneficio.
    Costituitasi  la  difesa  erariale,  ha  formalmente sostenuto la
legittimita' degli atti impugnati.
    Alla  pubblica  udienza  del  23  febbraio 2001 la causa e' stata
trattenuta per la decisione.

                            D i r i t t o

    La decisione del ricorso e' condizionata dal preliminare giudizio
relativo alla conformita' costituzionale della normativa di rilievo.
    In   punto  di  fatto  e'  da  rilevare,  intanto,  come  residui
l'interesse  del  ricorrente a vedersi applicato il chiesto beneficio
dell'ausiliaria  previsto  dall'art. 3 della legge n. 165/1977, posto
che  lo  stesso, essendo nato il 2 agosto 1940, potrebbe fruire della
permanenza in servizio sino al 2005.
    Per   altro,  e'  da  rilevare  che  il  ricorrente  ha  ricevuto
lusinghiero   gradimento  di  collocamento  in  detta  posizione  dal
vicequestore  di Messina con il provvedimento n. E,2/00 del 20 maggio
2000   (non  esibito,  ma  la  cui  inesistenza  non  viene  eccepita
dall'amministrazione resistente).
    Cio'  posto,  e' da dire che non appare supportata dal necessario
pregio  giuridico la prima censura richiamata nel gravame. Invero, il
richiamo all'art. 1 del d.lgs. n. 165/1977, secondo il quale tutta la
normativa  in  esso  prevista  sarebbe  applicabile  -  senza  alcuna
distinzione  - anche al personale dell'ordinamento civile delle Forze
Armate, non puo' essere condiviso.
    Detta   presunta   "estensione",   infatti,  si  limita  al  solo
trattamento pensionistico.
    Inoltre,  il  chiaro riferimento della norma censurata, contenuta
all'art.  3  del  citato  d.lgs.,  al  solo  personale militare quale
esclusivo  destinatario  del  beneficio  richiesto, non lascia alcuna
incertezza  interpretativa  circa  le intenzioni del Legislatore che,
senza  dubbio,  ha  inteso  escludere la chiesta estensione anche nei
confronti  del  personale civile della Polizia di Stato nei cui ruoli
e' inquadrato il ricorrente.
    Il  rilievo  trova conferma al comma 7 del medesimo articolo, ove
espressamente  si  fa riferimento "al personale di cui all'articolo 1
escluso dall'applicazione dell'ausiliaria".
    Ne'  miglior  pregio  assume  il  secondo rilievo contenuto nella
prima   censura  in  ordine  alla  mancata  notifica  dell'avvio  del
procedimento.
    Ed invero, l'apporto che al procedimento (ad iniziativa di parte)
il  ricorrente  avrebbe  potuto  esprimere,  a  fronte  della  chiara
limitazione normativa, sarebbe stato privo di alcun rilievo.
    Residua,  pertanto, la censura di incostituzionalita' della norma
che il collegio, invece, ritiene non manifestamente infondata.
    Preliminarmente e' da ravvisare la rilevanza della questione.
    Al  riguardo  e'  sufficiente  osservare  che la dichiarazione di
incostituzionalita'  dell'art. 3, commi 1 e 2, nella parte in cui non
prevede l'estensione del beneficio anche al personale di cui all'art.
1  del medesimo d.lgs., consentirebbe la soddisfazione dell'interesse
che  il  ricorrente  ha  inteso  tutelare  con  l'istanza  rivolta ad
ottenere  il beneficio e con il successivo gravame introdotto dopo il
rigetto della stessa.
    In ordine alla non manifesta infondatezza, il collegio rileva che
l'istituto  dell'"ausiliaria"  e'  ancorato rigidamente a dei termini
temporali  ben  definiti  che,  pero',  non  sembrano  esclusivamente
riferibili  al  solo  personale  appartenente  al  ruolo militare. Ed
invero esso non costituisce la modalita' concepita dal Legislatore di
estensione  temporale  di un rapporto di servizio ordinario "a durata
ridotta".
    In   altri   termini,   l'istituto   non   svolge   la  finalita'
equiparatrice  volta  a  prorogare  una  permanenza  in  servizio dei
militari  chiamati ex lege a prestare la propria attivita' lavorativa
per  un  periodo  inferiore  rispetto  alle  altre  categorie  di cui
all'art. 1 del d.lgs. in esame.
    Se  cosi' fosse, in effetti, vi sarebbe una ratio giustificatrice
di  una  "discriminazione" introdotta dall'art. 3 in esame, in quanto
volta  a consentire ai militari di poter permanere in servizio, anche
se  con compiti diversi ed a spessore eminentemente "amministrativo",
per  lo stesso periodo previsto per le categorie inserite nelle Forze
Armate  di cui all'art. 1 richiamato. L'art. 2 del d.lgs., invece, ha
esteso  in  maniera indiscriminata i limiti di eta' per la cessazione
dal  servizio  per "tutto" il personale di cui all'art. 1, ponendoli,
senza   alcuna   distinzione  tra  organico  militare  o  civile,  al
sessantesimo anno di eta'.
    Stante  la premessa, il collegio rileva che la norma, in effetti,
ove  non  prevede  l'estensione  del  beneficio  dell'ausiliaria  nei
confronti   di   tutte  le  categorie  di  cui  all'art. 1,  potrebbe
comportare una ingiustificata disparita' di trattamento tra categorie
equiparate,  invece,  sotto  gli  altri  profili  pensionistici,  cui
l'istituto  in  esame  certamente  afferisce.  Quest'ultimo, infatti,
costituisce  una  modalita' di rinvio della posizione di quiescenza a
fronte, come chiarito, del medesimo termine massimo per la cessazione
dal servizio ordinario di tutte le categorie richiamate all'art. 1.
    Il  distinguo operato dal legislatore, dunque, e' sospettabile di
lesione  del  principio di non discriminazione ricavabile dall'art. 3
della Costituzione.
    Analogamente  censurabile  appare  la norma richiamata, e con gli
stessi  limiti,  ove  si  abbia  riguardo  ai  principi di efficienza
espressi all'art. 97 Cost.
    Ed invero, la modalita' di accesso al servizio reso in ausiliaria
richiamata  al  comma  3  dell'art. 3 del d.lgs. 165/1997, involgendo
l'iniziativa  delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali,
depone  per  l'utilizzo  di  detto  personale  in  mansioni  che  non
involgono   necessariamente  attivita'  direttamente  collegate  alla
precedente esperienza di lavoro nel servizio militare.
    In altri termini, detti dipendenti verranno chiamati ad occuparsi
di attivita' meramente amministrative.
    Ne  deriva  che  la  distinzione operata dalla norma in esame non
risulta  soltanto  "discriminatrice",  ma,  altresi',  ingiustificata
sotto  il  profilo  dell'efficienza  amministrativa,  in  quanto  non
consente a dipendenti quanto meno "egualmente" versati nelle funzioni
amministrative  (in virtu' della precedente esperienza lavorativa) di
accedere  al  medesimo  beneficio  della  proroga del servizio attivo
garantito dall'istituto in esame.
    In  conclusione,  il  collegio  ravvisa  la  rilevanza  e  la non
manifesta  infondatezza,  per  violazione  degli  artt. 3 e 97 Cost.,
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.lgs.
n. 165/1997,  nella  parte in cui, ai commi 1 e 2, non viene prevista
la  possibilita'  di collocamento in ausiliaria di tutto il personale
di cui all'art. 1 della medesima fonte normativa.
    Va,   pertanto,   disposta   -   ai  sensi  dell'art. 134  Cost.,
dell'art. 1  della  legge  costituzionale  9  febbraio  1948  n. 1  e
dell'art. 23  legge 11 marzo 1953 n. 87 - la sospensione del presente
giudizio  e  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale,
oltre   agli  ulteriori  adempimenti  di  legge  meglio  indicati  in
dispositivo.