IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. In data 21 settembre 2001, il g.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta del p.m. - sede in data 14 settembre 2001, pronunciava l'allegato decreto di giudizio immediato nei confronti di Passariello Antonio e Passariello Carmine, entrambi detenuti in custodia cautelare in carcere, in relazione ai contestati delitti di violenza sessuale, estorsione e minaccia. All'odierna udienza del 6 novembre 2001, preliminarmente il difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 453, 454 e 455 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati, derivante dall'emissione del decreto di giudizio immediato - atto rientrante nella sfera di discrezionalita' del g.i.p. e, dunque, non vincolato - in assenza di contraddittorio con la difesa, che, se sentita, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante. Ritiene questo tribunale che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacche' e' innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del giudizio immediato si svolga, innanzi al g.i.p., nell'attuale assetto normativo, in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilita' alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa. Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo (si' da indurre la Corte di cassazione ad affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 455 c.p.p. sollevata per preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facolta' di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio puo' derivare dal decreto con il quale il g.i.p. dispone il giudizio immediato, che e' provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato, cfr. Cass. 20 giugno 1991, Pernice), appare, invece, in evidente distonia con i principi di diritto recentemente introdotti, che impongono una revisione degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, stratificatisi in un contesto normativo e culturale ben diverso da quello attuale. In particolare, e' indubbio che tutte le recenti riforme legislative (giusto processo, difesa d'ufficio, indagini difensive ...) si siano orientate nel senso di garantire l'effettivita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento penale, mirando ad assicurare il pieno contraddittorio e la posizione di parita' delle parti sin dalla fase delle indagini preliminari e non solo nella fase processuale vera e propria. Cio' si desume chiaramente dall'art. 111 della Costituzione, il quale, benche' parli espressamente soltanto di "processo", ha senz'altro inteso garantire i principi appena accennati in ogni fase del procedimento, come emerge dal contenuto del terzo comma del citato articolo che attiene anche alle indagini preliminari. In ogni caso, anche se si volesse dissentire da tale interpretazione, non c'e' dubbio che la richiesta del p.m. di emissione del decreto di giudizio immediato, integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale (cfr. art. 405 c.p.p.), determini il sorgere della fase processuale in senso proprio con assunzione, da parte degli indagati, della qualita' di imputati, fase che, anche per la sua importanza quale momento di passaggio alla fase dibattimentale, non puo' prescindere dalle garanzie di contraddittorio e parita' delle parti di cui e' menzione nel secondo comma del citato art. 111 della Costituzione, per il quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale". Tali garanzie non sono affatto assicurate nell'attuale giudizio immediato in quanto l'art. 455 c.p.p. consente l'emissione del relativo decreto sulla base della sola richiesta del p.m. e senza alcuna possibilita' di contraddittorio con la difesa, sia pure a livello meramente cartolare. Ritenuta la rilevanza della questione nel presente procedimento, giacche' l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullita' di ordine generale del decreto di giudizio immediato e la regressione del procedimento.