LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 481/99 promosso da Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina n. 12.5, presso e nello studio dell'avv. Gabriella Schelotto che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in appello, appellante; Contro Opam Oils S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rag. Osanna Bresci Costantino, elettivamente domiciliata in Genova, via D'Annunzio n. 2.74, presso e nello studio dell'avv. Matteo Bacigalupo che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianna Manghi per mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, appellata; Contro U.S.L. n. 2 Savonese, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore dott. Davide Amodeo, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre n. 21.11 presso e nello studio del l'avv. Giovanna Casu, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pipicelli per mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione, appellata; E contro azienda ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via Pisacane n. 20.10 presso e nello studio dell'avv. Carlo Manescalchi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Clotilde Ferrari del foro di Savona per mandato rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado, appellata-contumace, avverso la sentenza resa inter partes dal tribunale di Genova 16 aprile 1999, n. 864. Conclusioni Per l'appellante: si chiede che la Corte d'appello voglia in totale riforma della sentenza n. 864/1999 del tribunale di Genova, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Liguria nella causa di primo grado. Vinte le spese e competenze di giudizio. Per l'appellata A.S.L. n. 2 Savonese: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'on.le Corte d'appello adita, previa sospensione della presente controversia e rimessione degli atti alla Corte costituzionale, respingere la domanda proposta da parte dell'appellante in quanto infondata e pertanto confermare la sentenza del tribunale di Genova n. 864/1999. Con il favore delle spese e competenze del giudizio. Per l'appellata e appellante incidentale Opam Oils: piaccia alla ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto dalla Regione Liguria per le ragioni suesposte, confermando per quanto di ragione l'impugnata sentenza; inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Regione Liguria al pagamento in favore della Opam Oils S.p.a. della somma di L. 396.000 oltre interessi legali dal di' dell'esborso sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. Salvis iuribus. Svolgimento del processo Nel gennaio del 1998 la Opam Oils S.p.a. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Genova la Regione Liguria, l'Azienda ospedaliera Santa Corona di Pietraligure e la A.S.L. n. 2 Savonese delle quali chiese la condanna al pagamento in proprio favore del corrispettivo, maggiorato degli interessi, per la fornitura di gasolio e olio combustibile fluido per riscaldamento per il funzionamento delle sedi e degli ospedali delle UU.SS.LL. nn. 2, 4, 5, e 7 della Regione ligure. La Regione Liguria e l'azienda ospedaliera convenute, costituitesi, eccepirono la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda; mentre l'A.S.L. 2 Savonese eccepi' l'incompetenza territoriale del giudice adito, contestando nel merito la fondatezza delle opposte pretese. In esito ad istruzione esclusivamente documentale il giudice unico presso il tribunale adito, definitivamente pronunciando, dichiaro' la Regione Liguria tenuta al pagamento in favore della societa' attrice della somma pari a L. 176.162.137 oltre interessi legali; rigetto' ogni ulteriore e diversa domanda; condanno' la Regione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attrice. Premessa la propria competenza territoriale (poiche' ai sensi dell'art. 33 c.p.c., quando piu' soggetti sono convenuti in relazione ad una stessa domanda, la competenza territoriale e' correttamente radicata quando per almeno uno di essi la competenza territoriale sia stata correttamente individuata; e la Regione Liguria aveva sede nella circoscrizione del tribunale adito) osservo' il primo giudice che riforma del Servizio sanitario nazionale istituita dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e leggi successive aveva identificato nelle regioni gli enti investiti delle funzioni legislative e amministrative in materia sanitaria cui competeva altresi' il compito di dettare norme disciplinanti la gestione finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie. In base a detta riforma la giurisprudenza, chiamata ad individuare gli enti succeduti alle soppresse UU.SS.LL., aveva affermato l'esistenza di una successione ex lege in capo alle regioni, indicando in queste ultime, piuttosto che nelle neo-istituite aziende sanitarie, gli enti titolari dei rapporti di debito e credito delle disciolte UU.SS.LL. risultanti alla data del 31 dicembre 1994. Nel merito - rilevo' - il credito dell'attrice era stato adeguatamente documentato sia per la sorte capitale che per gli interessi, in ordine ai quali cespiti, del resto, la regione non aveva sollevato contestazione alcuna; del che doveva prendersi atto disponendosi in conformita', e quindi condannando detto ente al chiesto pagamento con ogni conseguenza. Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello la Regione Liguria denunciandone l'erroneita' ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. L'appellata Opam Oils, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure. In via di appello incidentale ha pur essa contestato la gravata sentenza nella parte in cui non le era stata riconosciuta a rimborso la somma di L. 396.000, da essa sostenuta per spese notarili, necessarie per la produzione in giudizio degli estratti autenticati delle scritture contabili costituenti la prova dell'emissione delle fatture di pagamento. La U.S.L. n. 2 Savonese, per sua parte, ha chiesto il rigetto delle opposte pretese con la conferma della decisione impugnata. Nella contumacia - non dichiarata - dell'azienda ospedaliera la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 13 giugno 2001, e' stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. Motivi della decisione Ai fini del decidere va premessa una ricognizione del complesso quadro normativo della materia di che trattasi. Con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale, e' stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle unita' sanitarie locali e l'istituzione delle aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione, dotati di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto). La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1: " ... in nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime." Tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalita', avendo la Corte costituzionale, con sentenza 21- 28 luglio 1995, n. 416, dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla Regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle Regioni di provvedere ai disavanzi di gestione. La legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto all'art. 2 comma 14 che "Per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie ...". Tali norme sono state interpretate dalla Corte di cassazione nel senso che a seguito della soppressione delle unita' sanitarie locali, avvenuta con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si e' verificata una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali. Detto orientamento, inaugurato dalle sentenze della S.C. 12 agosto 1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, e' stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482), costantemente seguito dalle Sezioni semplici (Cass. 26 settembre 1997, n. 9438; Cass. 7 novembre 1997, n. 10939; Cass. 27 gennaio 1998, n. 803; Cass. 6 giugno 1998, n. 5602; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni unite (sent. 18 dicembre 1998, n. 12712; da ultimo Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale e' stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si e' limitato a porre un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549). Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630, convertito in legge 11 febbraio 1997, n. 21 dispone che "per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724". E il comma 2 specifica che "Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalita' indicate nel presente articolo". Il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle regioni nei debiti progressi delle unita' sanitarie locali) puo', quindi, considerarsi jus receptum. Non vi e' alcun dubbio pertanto che, sulla base di tali disposizioni, l'appello della Regione Liguria, volto a far constare il proprio difetto di legittimiazione passiva nella soggetta materia non potrebbe che essere disatteso proprio perche', come sopra rilevato, risulta essersi verificata una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito gia' facenti capo alle Unita' sanitarie locali. Cio' precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente fase di giudizio e' entrata in vigore la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all' art. 1, ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per quanto qui interessa, che "Tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali ... operanti nella Regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e gradi, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unita' sanitarie locali ... nonche' agli Istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarita' e la legittimazione; sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti". Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della S.C. anche a sezioni unite, poiche' vale a caricare le aziende neo-istituite proprio dei debiti contratti dalle vecchie UU.SS.LL. trasferendo alle stesse cio' che invece doveva far carico alle regioni; e cio' sia dal punto di vista processuale che sostanziale ("restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva ..."). Ritiene il Collegio che la normativa regionale anzidetta contrasti con alcuni principi sanciti dalla Costituzione; e che quindi debba sollevarsi di ufficio questione di legittimita' costituzionale nei sensi di cui infra. Risulta dapprima violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione poiche' in una obbligazione di diritto comune (il debito verso la societa' creditrice risulta infatti sorto jure privatorum) viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale infatti altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo poiche' sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica. Risulta, poi, violato il principio di cui all'art. 24 Cost. Il diritto alla difesa affermato da tale disposizione e' stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli d'ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia. Sul piano pratico si registrano numerose affermazioni in ordine alla necessita' di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo che, specie nel campo dei rapporti con la p.a., puo' essere violata nell'ipotesi di istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibile giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparita' di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici. La necessita' di una parita' formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa; cio' che la dottrina ha qualificato come egalite' des armes, e cioe' come equivalenza astratta di chances di successo nella lite cosi' che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilita' tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice. Non pare al Collegio che la normativa regionale sia rispettosa di tale principio; poiche' a lite iniziata, e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano - e pretendono - l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla Regione Liguria in causa) alla soggettivita' passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettivita' processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed e' tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio. Analogamente deve ritenersi violato l'art. 111 Cost., quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 sul c.d. giusto processo, per il quale, come e' noto, "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti" e soprattutto, per quanto qui interessa, " ... in condizioni di parita'"; mentre della sussistenza di tale ultima condizione e' lecito dubitare per gli stessi motivi per i quali si era ravvisata dal Collegio una violazione del principio di cui all'art. 24 Cost. Ed infine ritiene il Collegio che la normativa regionale contrasti con l'art. 117 Cost. per il quale la regione puo' emanare norme legislative "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni". La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali principi fondamentali possono desumersi direttamente o da norme costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure ancora dalla legislazione statuale se espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettivita' nazionale (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077). Tale ritiene il Collegio essere questo il caso di specie. Attraverso la legislazione nazionale surrichiamata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione delle nuove Aziende unita' sanitarie locali) si e' infatti inteso affrontare da parte dello Stato la grande riforma del servizio sanitario nazionale, stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare l'attivita'; riforma che la legislazione regionale ha invece inteso, a giudizio del Collegio, ostacolare onerando le nuove aziende di quelle passivita' pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso invece attribuire alle regioni medesime. Le questioni dedotte sembrano a giudizio del Collegio non manifestamente infondate; e sono rilevanti ai fini del decidere perche', se la legge regionale sospettata di incostituzionalita' fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse riaffermata, anche in questa sede, la legittimazione passiva della Regione Liguria nell'obbligazione debitoria di cui e' processo con ogni conseguenza. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del procedimento di costituzionalita' anzidetto.