IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso in ricusazione proposto da Wilfredo Vitalone, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 88, presso se' medesimo, nel procedimento iscritto al n. 37918 del relativo ruolo generale di questo tribunale per l'anno 2001, promosso dallo stesso ricorrente contro Petrillo e altri, e attualmente assegnato al Presidente, dott. Alberto Bucci, Sezione I civile. Rilevato che, con ricorso depositato il 26 settembre 2001, Wilfredo Vitalone ha proposto istanza di ricusazione del suddetto giudice, deducendo la ricorrenza del "combinato disposto degli articoli 52 e 51 n. 3 e ultimo comma codice di procedura civile", sulla scorta del rilievo che il medesimo "e' noto esponente della corrente associativa detta "Magistratura democratica", la quale da oltre un ventennio era ed e' in "aspro conflitto personale" cioe' in rapporti di "inimicizia grave" (estrinsecatisi in "una sequela d'iniziative giudiziarie penali, tutte illegittime e infondate e, pertanto, tutte rigettate e/o annullate dalle istituzionali sedi di controllo") con il ricorrente medesimo e con il di lui fratello; Rilevato, pregiudizialmente, in rito, che, a tenore dell'art. 40, primo comma, codice di procedura penale (come sostituito dall'art. 173 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), "sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte di assise o della Corte di assise d'appello decide la Corte d'appello; su quella di un giudice della Corte d'appello decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato" e, a tenore del secondo comma, "sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato" (per altro, a tenore dell'art. 41, primo comma, l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilita' della ricusazione - perche' "proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art. 38" ovvero perche' "i motivi addotti sono palesemente infondati" - e' impugnabile con ricorso per Cassazione, ma la questione non rileva in questa sede); Rilevato, ancora, che, a tenore dell'art. 30-bis codice di procedura civile (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998 n. 420) "le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 codice di procedura penale" e, a tenore del primo comma di quest'ultimo articolo (sostituito dall'art. 2 della legge 2 dicembre 1998 n. 420), "i procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato dalla legge"; Rilevato, infine, che, a norma dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 aprile 1988 n. 117, "l'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'appello da determinarsi a norma dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271" (si veda anche, ora, l'art. 3, primo comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89); Ritenuto che, nel sistema normativo processuale sommariamente richiamato, l'applicazione dell'art. 53, primo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che "sulla ricusazione decide il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale", e, reciprocamente, la non applicabilita' dell'art. 30-bis codice di procedura civile cit., nella parte in cui non prevede la translatio iudicii (davanti a ufficio giudiziario contiguo) anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione, pongono una questione intrinsecamente rilevante (investendo la legittimazione di questo collegio a decidere sulla istanza de qua) e non manifestamente infondata (si vedano, in particolare, le ordinanze di rimessione Appello Perugia del 6 ottobre 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 13 dicembre 2000 reg. ord. n. 793/2000 e Appello Roma 12 marzo 2001 in Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'11 luglio 2001 reg. ord. n. 519/2001) di legittimita' costituzionale con riferimento: 1) all'art. 3 Cost. (per irragionevole disparita' di trattamento fra chi ricusi un giudice civile e chi, invece, ricusi un giudice penale, alla luce del raffronto appena prospettato con la disciplina degli altri procedimenti, camerali o contenziosi, civili o penali, che hanno per oggetto - in termini, da un lato, di compatibilita', sul piano soggettivo, dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali con la materia della causa o con le qualita' personali delle parti o, dall'altro, di responsabilita' professionale - la posizione o la condotta di magistrati o, semplicemente, che vedono questi ultimi parti in giudizio); 2) all'art. 24 Cost. (per lesione dell'inviolabile diritto di difesa in ogni e qualsiasi procedimento giudiziario, diritto che, per l'appunto, in quanto maggiormente tutelato nelle altre, consimili situazioni considerate, appare conculcato in quella de qua); 3) 104 e 111 Cost. (per violazione del principio d'imparzialita' del giudice, la cui terzieta' il legislatore, sia costituzionale sia ordinario, mostra di voler assicurare anche con la specifica garanzia, in discussione in questa sede, di assoluta indifferenza nei confronti delle parti del procedimento, segnatamente nel caso in cui la veste di parte sia assunta da colleghi dello stesso ufficio - quando non addirittura della stessa sezione o dello stesso collegio - cui appartengono i giudicanti),