IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso in ricusazione
proposto  da  Wilfredo  Vitalone,  elettivamente domiciliato in Roma,
Viale  Mazzini  n. 88, presso se' medesimo, nel procedimento iscritto
al  n. 37918  del  relativo  ruolo  generale  di questo tribunale per
l'anno  2001,  promosso  dallo  stesso  ricorrente  contro Petrillo e
altri,  e  attualmente  assegnato al Presidente, dott. Alberto Bucci,
Sezione I civile.
    Rilevato  che,  con  ricorso  depositato  il  26 settembre  2001,
Wilfredo  Vitalone  ha  proposto  istanza di ricusazione del suddetto
giudice,  deducendo  la  ricorrenza  del  "combinato  disposto  degli
articoli 52  e  51  n. 3  e ultimo comma codice di procedura civile",
sulla  scorta  del  rilievo  che il medesimo "e' noto esponente della
corrente  associativa  detta  "Magistratura democratica", la quale da
oltre  un ventennio era ed e' in "aspro conflitto personale" cioe' in
rapporti  di  "inimicizia  grave"  (estrinsecatisi  in  "una  sequela
d'iniziative  giudiziarie  penali,  tutte  illegittime e infondate e,
pertanto,  tutte  rigettate e/o annullate dalle istituzionali sedi di
controllo") con il ricorrente medesimo e con il di lui fratello;
    Rilevato, pregiudizialmente, in rito, che, a tenore dell'art. 40,
primo   comma,   codice   di   procedura   penale   (come  sostituito
dall'art. 173  del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), "sulla ricusazione
di  un giudice del tribunale o della Corte di assise o della Corte di
assise  d'appello  decide la Corte d'appello; su quella di un giudice
della  Corte d'appello decide una sezione della Corte stessa, diversa
da  quella  a  cui  appartiene  il  giudice ricusato" e, a tenore del
secondo  comma,  "sulla  ricusazione  di  un  giudice  della Corte di
cassazione  decide  una  sezione della Corte, diversa da quella a cui
appartiene  il  giudice  ricusato" (per altro, a tenore dell'art. 41,
primo  comma,  l'ordinanza  dichiarativa  dell'inammissibilita' della
ricusazione  -  perche'  "proposta  da  chi non ne aveva il diritto o
senza  l'osservanza  dei termini o delle forme previsti dall'art. 38"
ovvero  perche'  "i  motivi  addotti sono palesemente infondati" - e'
impugnabile con ricorso per Cassazione, ma la questione non rileva in
questa sede);
    Rilevato,  ancora,  che,  a  tenore  dell'art. 30-bis  codice  di
procedura  civile (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998
n. 420)  "le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo
le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un
ufficio  giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui
il  magistrato  esercita  le proprie funzioni, sono di competenza del
giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo
del  distretto  di  Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11
codice   di  procedura  penale"  e,  a  tenore  del  primo  comma  di
quest'ultimo  articolo (sostituito dall'art. 2 della legge 2 dicembre
1998 n. 420), "i procedimenti in cui un magistrato assume la qualita'
di  persona  sottoposta  a  indagini,  di  imputato ovvero di persona
offesa  o  danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo
sarebbero  attribuiti  alla  competenza  di  un  ufficio  giudiziario
compreso  nel  distretto  di  Corte  d'appello  in  cui il magistrato
esercita  le  proprie  funzioni o le esercitava al momento del fatto,
sono  di  competenza  del giudice, egualmente competente per materia,
che   ha   sede  nel  capoluogo  del  distretto  di  Corte  d'appello
determinato dalla legge";
    Rilevato,  infine, che, a norma dell'art. 8, secondo comma, della
legge  13  aprile  1988  n. 117,  "l'azione  di  rivalsa  deve essere
proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della Corte
d'appello   da  determinarsi  a  norma  dell'art. 11  del  codice  di
procedura   penale  e  dell'art. 1  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo 28 luglio 1989 n. 271" (si veda anche, ora,
l'art. 3, primo comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89);
    Ritenuto  che,  nel  sistema  normativo processuale sommariamente
richiamato,  l'applicazione  dell'art. 53,  primo  comma,  codice  di
procedura  civile,  nella parte in cui prevede che "sulla ricusazione
decide  il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale",
e,  reciprocamente,  la non applicabilita' dell'art. 30-bis codice di
procedura  civile  cit., nella parte in cui non prevede la translatio
iudicii  (davanti  a ufficio giudiziario contiguo) anche nel caso del
procedimento   incidentale  di  ricusazione,  pongono  una  questione
intrinsecamente  rilevante  (investendo  la  legittimazione di questo
collegio  a  decidere  sulla  istanza  de  qua)  e non manifestamente
infondata  (si  vedano,  in  particolare,  le ordinanze di rimessione
Appello  Perugia  del  6 ottobre 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 51 del
13 dicembre  2000  reg. ord. n. 793/2000 e Appello Roma 12 marzo 2001
in   Gazzetta   Ufficiale   n. 27   dell'11 luglio   2001  reg.  ord.
n. 519/2001) di legittimita' costituzionale con riferimento:
        1) all'art. 3   Cost.   (per   irragionevole   disparita'  di
trattamento fra chi ricusi un giudice civile e chi, invece, ricusi un
giudice  penale,  alla  luce  del raffronto appena prospettato con la
disciplina degli altri procedimenti, camerali o contenziosi, civili o
penali,  che  hanno  per  oggetto  -  in  termini,  da  un  lato,  di
compatibilita',  sul  piano soggettivo, dell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali  con  la  materia  della  causa  o  con  le  qualita'
personali delle parti o, dall'altro, di responsabilita' professionale
-  la  posizione  o  la  condotta di magistrati o, semplicemente, che
vedono questi ultimi parti in giudizio);
        2) all'art. 24 Cost. (per lesione dell'inviolabile diritto di
difesa in ogni e qualsiasi procedimento giudiziario, diritto che, per
l'appunto,  in  quanto  maggiormente  tutelato nelle altre, consimili
situazioni considerate, appare conculcato in quella de qua);
        3) 104   e   111   Cost.   (per   violazione   del  principio
d'imparzialita'  del  giudice,  la  cui terzieta' il legislatore, sia
costituzionale sia ordinario, mostra di voler assicurare anche con la
specifica  garanzia,  in  discussione  in  questa  sede,  di assoluta
indifferenza nei confronti delle parti del procedimento, segnatamente
nel  caso  in  cui  la  veste  di parte sia assunta da colleghi dello
stesso  ufficio - quando non addirittura della stessa sezione o dello
stesso collegio - cui appartengono i giudicanti),