IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza. Letta l'eccezione di incostituzionalita' della difesa degli imputati, e del p.m., dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa esercitare funzioni di g.u.p. lo stesso giudice che in precedenza abbia disposto il rinvio a giudizio dello stesso imputato nello stesso procedimento, riferito alla fase dell'udienza preliminare a causa della dichiarazione di nullita' del rinvio a giudizio da parte del giudice del dibattimento, la ritiene rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che seguono. Con decreto del 25 gennaio 2001 il sottoscritto g.u.p. disponeva il rinvio a giudizio, fra gli altri, di Russo Francesco e Maresca Gaetano per il reato di cui all'art. 416, primo comma, del codice penale. Con ordinanza del 27 aprile 2001, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la nullita' del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 429. Il comma in riferimento al primo comma lett. C) del c.p.p. Il procedimento ritornava, quindi, al sottoscritto g.u.p. il quale si e' gia' pronunciato sulla esistenza di fonti di prova della responsabilita' penale degli imputati, idonee a sostenere l'accusa in giudizio e sulla mancanza di elementi di prova idonea a pronunciare sentenza di non luogo a procedere. La ripetizione della stessa udienza preliminare ad opera dello stesso precedente g.u.p. al quale il processo e' stato restiuito per una nullita' "formale" (genericita' del capo di imputazione) concernente il diritto di difesa, non gia' per difetti relativi al decreto che dispone il giudizio, potrebbe fare apparire il giudice non imparziale - a causa della manifestata convinzione della esistenza di elementi di responsabilita' dell'imputato, non censurati in alcun modo dal tribunale che ha fatto regredire il processo alla precedente fase - e fare apparire agli imputati come del tutto inutile (per loro) la celebrazione dell'udienza preliminare. L'art. 34 del c.p.p. citato si rileva in contrasto col principio di imparzialita' del giudice, tutelato dall'art. 111, secondo comma Cost. e dagli art. 6, comma 1 Conv. europea dei diritti dell'uomo e 14, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La rilevanza della questione di costituzionalita' e' di tutta evidenza, non essendo obbligato il giudice, allo stato della attuale legislazione, ad astenersi, ne' potendo essere ricusato dalle parti.