IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella camera di consiglio
del 15 novembre 2001;
    Visto  il  ricorso  n. 1794/2001,  proposto  da Pontrelli Nicola,
Giulitto  Giuseppe e Caputo Massimo, rappresentati e difesi dall'avv.
Giacomo  Valla  e nello studio dello stesso elettivamente domiciliati
in Bari, via Marchese di Montrone n. 11;
    Contro  Regione  Puglia,  in  persona del Presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  rappresentato  e difeso dall'avv. Francesco
Paparella con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bari,
via  Venezia  n. 14;  Consorzio  per  lo  Sviluppo  Industriale e dei
Servizi   Reali   alle   imprese  di  Bari,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, non costituito; e nei confronti di Matera
Raffaele,  non  costituito; per l'annullamento, previa sospensiva del
decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale (D.P.G.R.) n. 437,
senza   data,  comunicato  il  13  agosto  2001,  avente  ad  oggetto
"Applicazione  dell'art.  1, comma 2, della legge regionale 25 luglio
2001,  n. 19.  Scioglimento degli Organi dei Consorzi per lo Sviluppo
Industriale  e  dei  Servizi  Reali  alle  imprese  di Foggia, Bari e
Lecce",  e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
compresi  la  delibera  di giunta regionale e il conforme D.P.G.R. di
nomina degli organi straordinari del Consorzio ASI di Bari;
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio della Regione Puglia e
la memoria depositata a sostegno delle proprie ragioni;
    Uditi  nella  camera di consiglio del 15 novembre 2001 - relatore
il  Presidente  Michele Perrelli - gli avv. Giacomo Valla e Francesco
Paparella;
    Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - La   legge  della  Regione  Puglia  25  luglio  2001,  n. 19
(intitolata  "Disposizioni  urgenti e straordinarie in attuazione del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 26" e pubblicata nel
Bollettino  Ufficiale  Regione  Puglia  n. 111  del  25 luglio 2001),
dispone  all'art. 1,  comma 2, che "Entro trenta giorni dalla data di
entrata  invigore  della  presente  legge, il Presidente della giunta
regionale  decreta  lo  scioglimento degli organi dei Consorzi per lo
sviluppo  industriale  e  dei  servizi reali alle imprese operanti in
Puglia  e contestualmente nomina un commissario e due sub-commissari,
tre  revisori  dei  conti  effettivi  e  due  supplenti  per  ciascun
Consorzio,  i  quali  assumono,  per  la  durata di mesi sei, tutti i
compiti e le funzioni dei disciolti organi".
    2. - Ed  appunto con il D.P.G.R. n. 437/2001 impugnato sono state
assunte le determinazioni:
        a) di sciogliere gli Organi Istituzionali dei Consorzi ASI di
Foggia, Bari e Lecce;
        b) di  provvedere  con successivi atti della giunta regionale
alla nomina, per ciascun Consorzio di un commissario straordinario il
quale  assumera'  per  la  durata  di  mesi sei, tutti i compiti e le
funzioni  dei  disciolti organi, nonche' alla nomina dei tre revisori
effettivi e dei due supplenti.
    3. - I ricorrenti - rispettivamente presidente, vice-presidente e
componente  del  consiglio  di  amministrazione  del Consorzio ASI di
Bari,  eletti alle suddette cariche dall'assemblea generale dell'ente
nella  riunione  dell'11  maggio  2001  - con atto notificato l'11-15
ottobre  2001,  depositato  il successivo giorno 23, deducono vizi di
illegittimita'  derivata  del  provvedimento  di  scioglimento  degli
organi istituzionali dell'ASI dalla incostituzionalita' della l.r. 25
luglio 2001, n. 19 sulla scorta di molteplici prospettazioni.
    Un   primo  ordine  di  argomentazioni  assume  che  il  disposto
normativo  regionale  (due  articoli  di  tre commi ciascuno) solo al
comma  1  dell'art. 1  si  riconduce alla volonta' di dare attuazione
all'art. 26  del  d.lgs.  n. 112/1998, mentre per il resto - relativo
allo  scioglimento  degli  organi dei Consorzi ASI, alla nomina degli
organi  straordinari  ed  alla  loro  attivita'  -  e'  privo di ogni
carattere di generalita' ed astrattezza concretandosi in una indebita
e  punitiva  legge  provvedimento. Tanto in violazione dell'art. 121,
terzo  comma,  della  Costituzione e dell'art. 41 dello Statuto della
Regione Puglia che riservano alla giunta regionale le attribuzioni di
amministrazione: riserva da ritenersi sussistente anche nelle materie
attribuite  alla  competenza  legislativa  esclusiva  e/o concorrente
dall'art. 1  17  della  Costituzione sia nell'originario testo che in
quello riformato.
    Per  altro  verso  la l.r. argomento, statuendo la indiscriminata
misura  di  scioglimento  degli  organi  istituzionali  elettivi  dei
Consorzi  ASI,  sarebbe  affetta  da eccesso di potere legislativo ed
irrazionalita'  manifesta  in violazione dei parametri costituzionali
ex artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Infine  la disposizione per legge dello scioglimento degli organi
dei  Consorzi ASI non consentirebbe, in violazione dell'art. 24 della
Costituzione,  la  tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  sia dei
componenti  degli  organi dei Consorzi ASI, sia degli enti loro danti
causa.  Enti,  questi  ultimi,  tra  i  quali  si annoverano comuni e
provincia   le  cui  autonomie  rimarrebbero  cosi'  pregiudicate  in
violazione dell'art. 128 della Costituzione.
    4. - In  punto  di rilevanza della presente questione, ritiene il
collegio  che  senza  il controllo di legittimita' costituzionale non
possa   neppure   decidersi   la  richiesta  misura  cautelare  della
sospensione   degli  effetti  del  provvedimento  impugnato,  poiche'
l'accoglimento della domanda comporterebbe da parte di questo giudice
una   inammissibile   disapplicazione   della   vigente  l.r.  Puglia
n. 19/2001.     Non    sfugge,    peraltro,    la    impraticabilita'
dell'(apparente)   alternativa   della  sospensione  della  parimenti
impugnata  deliberazione  di  giunta regionale (n. 1225 del 10 agosto
2001),  con  la  quale e' stato nominato il commissario straordinario
del  Consorzio  ASI  di  Bari,  per  l'abnorme  effetto di rendere il
Consorzio acefalo, non amministrato e ne' altrimenti amministrabile.
    5. - Ritiene   il   collegio   non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale della l.r. in parola.
    5.1. - L'art. 1, comma 2, della legge obbliga il Presidente della
giunta  regionale e la giunta stessa a provvedimenti vincolati, cosi'
che  lo  scioglimento  del  consorzio ASI (ex art. 50, d.P.R. 6 marzo
1978,  n. 218)  costituisce un effetto diretto della legge. E proprio
perche'  del  consorzio  fanno  parte  comuni,  provincia,  camera di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  ed  altri  enti
interessati  la l.r. Puglia 3 ottobre 1986, n. 31 - tuttora vigente e
non  modificata dalla sopravvenuta l.r. n. 19/2001 - ne ha confermato
l'autonomia  (art. 2,  comma  2) attribuendo alla giunta regionale la
vigilanza   sull'amministrazione   del   consorzio  ivi  compreso  il
controllo  del  bilancio  (art.  8,  comma  5) ed al Presidente della
giunta  non  solo il potere di ispezioni e di diffida a provvedere al
compimento  di  atti resi obbligatori da leggi o regolamenti (art. 8,
comma 6), ma anche quello di sciogliere gli organi del consorzio "per
gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze
su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti"
(art. 8, comma 7).
    Anche  alla luce della normativa ora richiamata non sembra che le
ragioni  dell'attuazione  dell'art. 26  del  d.lgs.  31  marzo  1998,
n. 112, possano fornire obiettiva giustificazione per lo scioglimento
ope   legis   degli   organi  del  consorzio,  che  avrebbero  potuto
provvedere,  sotto  la  istituzionale  vigilanza  della regione, alle
incombenze  demandate  agli  organi straordinari alle lettere a), b),
c),  d),  e)  ed  f)  del  terzo  comma  dello  stesso  art.  1, l.r.
n. 19/2001:  incombenze e compiti che non presentano nessun carattere
di eccezionalita' ed imprevedibilita'.
    5.2. - Per  la deroga apportata alla disciplina generale la norma
sospettata   non  appare  in  linea  con  i  principi  dettati  dalla
Costituzione   a   tutela   del   buon   andamento  ed  imparzialita'
dell'amministrazione mediante il giusto procedimento (art. 97), delle
autonomie  locali (artt. 5 e 128), della riserva di amministrazione a
favore  della  giunta  regionale (art. 123 e art. 41 St. Reg. Puglia)
delle competenze legislative attribuite alla regione in via esclusiva
(art.  117, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3) ovvero in concorrenza (art. 117 vigente alla data
di  approvazione  della  l.r.  Puglia  n. 19/2001)  con la disciplina
dell'autonomia  del consorzio dettata dallo Stato nel citato art. 50,
comma 2, del T.U. n. 218/1978.
    Infine,  come  si  desume  dalla  relazione per la riapprovazione
della  legge  (approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 17
ottobre  2000,  rinviata  dal  Governo  e  riapprovata  a maggioranza
assoluta),  secondo  la  regione  "la  tutela  giurisdizionale  delle
situazioni  giuridiche soggettive lese non viene affatto meno perche'
ai  componenti  degli  organi  dei consorzi ... e' possibile adire il
magistrato   competente  impugnando  l'atto  amministrativo  ritenuto
illegittimo o ritenuto illegittimamente assunto". Sennonche' la norma
di  cui all'art. 1, comma 2, l.r. n. 19/2001 non lascia al presidente
della g.r. nessun margine sia per l'an, sia per il contenuto, sia per
i  tempi  ed  il  provvedimento emanato, mera conseguenza della legge
essendo  ad  essa  vincolato  e  conforme,  pur  impugnato innanzi al
Tribunale  amministrativo  regionale  non  consente altra decisione -
neppure  dell'incidente  cautelare  -  se  non la presente remissione
degli atti alla Corte costituzionale. Il che sarebbe altrettanto vero
se  a gravarsi fossero stati gli enti territoriali e non presenti nel
consorzio, e lo e' senz'altro in ordine alle posizioni giuridiche dei
ricorrenti,  sorte  con la nomina elettiva, che non trovano la tutela
loro  assicurata dall'art. 24 della Costituzione se non attraverso un
procedimento  particolarmente  ed  impropriamente  aggravato che lede
altresi' il principio di eguaglianza (art. 3 Cost).
    6. - La  questione,  nei  termini  indicati,  non  appare  dunque
manifestamente  infondata  per violazione degli artt. 3, 24, 97, 117,
anche   come   sostituito  dall'art.  3  della  legge  costituzionale
n. 3/2001, 123 e 128 Cost. dell'art. 1, comma 2, della lege regionale
25 luglio 2001, n. 19.
    7. - Va  disposta  pertanto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale della suindicata norma.