IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 novembre 2001; Visto il ricorso n. 1794/2001, proposto da Pontrelli Nicola, Giulitto Giuseppe e Caputo Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Valla e nello studio dello stesso elettivamente domiciliati in Bari, via Marchese di Montrone n. 11; Contro Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bari, via Venezia n. 14; Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle imprese di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito; e nei confronti di Matera Raffaele, non costituito; per l'annullamento, previa sospensiva del decreto del Presidente della giunta regionale (D.P.G.R.) n. 437, senza data, comunicato il 13 agosto 2001, avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19. Scioglimento degli Organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle imprese di Foggia, Bari e Lecce", e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi la delibera di giunta regionale e il conforme D.P.G.R. di nomina degli organi straordinari del Consorzio ASI di Bari; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e la memoria depositata a sostegno delle proprie ragioni; Uditi nella camera di consiglio del 15 novembre 2001 - relatore il Presidente Michele Perrelli - gli avv. Giacomo Valla e Francesco Paparella; Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - La legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19 (intitolata "Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 26" e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001), dispone all'art. 1, comma 2, che "Entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un commissario e due sub-commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi". 2. - Ed appunto con il D.P.G.R. n. 437/2001 impugnato sono state assunte le determinazioni: a) di sciogliere gli Organi Istituzionali dei Consorzi ASI di Foggia, Bari e Lecce; b) di provvedere con successivi atti della giunta regionale alla nomina, per ciascun Consorzio di un commissario straordinario il quale assumera' per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi, nonche' alla nomina dei tre revisori effettivi e dei due supplenti. 3. - I ricorrenti - rispettivamente presidente, vice-presidente e componente del consiglio di amministrazione del Consorzio ASI di Bari, eletti alle suddette cariche dall'assemblea generale dell'ente nella riunione dell'11 maggio 2001 - con atto notificato l'11-15 ottobre 2001, depositato il successivo giorno 23, deducono vizi di illegittimita' derivata del provvedimento di scioglimento degli organi istituzionali dell'ASI dalla incostituzionalita' della l.r. 25 luglio 2001, n. 19 sulla scorta di molteplici prospettazioni. Un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale (due articoli di tre commi ciascuno) solo al comma 1 dell'art. 1 si riconduce alla volonta' di dare attuazione all'art. 26 del d.lgs. n. 112/1998, mentre per il resto - relativo allo scioglimento degli organi dei Consorzi ASI, alla nomina degli organi straordinari ed alla loro attivita' - e' privo di ogni carattere di generalita' ed astrattezza concretandosi in una indebita e punitiva legge provvedimento. Tanto in violazione dell'art. 121, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 41 dello Statuto della Regione Puglia che riservano alla giunta regionale le attribuzioni di amministrazione: riserva da ritenersi sussistente anche nelle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva e/o concorrente dall'art. 1 17 della Costituzione sia nell'originario testo che in quello riformato. Per altro verso la l.r. argomento, statuendo la indiscriminata misura di scioglimento degli organi istituzionali elettivi dei Consorzi ASI, sarebbe affetta da eccesso di potere legislativo ed irrazionalita' manifesta in violazione dei parametri costituzionali ex artt. 3 e 97 della Costituzione. Infine la disposizione per legge dello scioglimento degli organi dei Consorzi ASI non consentirebbe, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, la tutela dei diritti e degli interessi sia dei componenti degli organi dei Consorzi ASI, sia degli enti loro danti causa. Enti, questi ultimi, tra i quali si annoverano comuni e provincia le cui autonomie rimarrebbero cosi' pregiudicate in violazione dell'art. 128 della Costituzione. 4. - In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che senza il controllo di legittimita' costituzionale non possa neppure decidersi la richiesta misura cautelare della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, poiche' l'accoglimento della domanda comporterebbe da parte di questo giudice una inammissibile disapplicazione della vigente l.r. Puglia n. 19/2001. Non sfugge, peraltro, la impraticabilita' dell'(apparente) alternativa della sospensione della parimenti impugnata deliberazione di giunta regionale (n. 1225 del 10 agosto 2001), con la quale e' stato nominato il commissario straordinario del Consorzio ASI di Bari, per l'abnorme effetto di rendere il Consorzio acefalo, non amministrato e ne' altrimenti amministrabile. 5. - Ritiene il collegio non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale della l.r. in parola. 5.1. - L'art. 1, comma 2, della legge obbliga il Presidente della giunta regionale e la giunta stessa a provvedimenti vincolati, cosi' che lo scioglimento del consorzio ASI (ex art. 50, d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) costituisce un effetto diretto della legge. E proprio perche' del consorzio fanno parte comuni, provincia, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri enti interessati la l.r. Puglia 3 ottobre 1986, n. 31 - tuttora vigente e non modificata dalla sopravvenuta l.r. n. 19/2001 - ne ha confermato l'autonomia (art. 2, comma 2) attribuendo alla giunta regionale la vigilanza sull'amministrazione del consorzio ivi compreso il controllo del bilancio (art. 8, comma 5) ed al Presidente della giunta non solo il potere di ispezioni e di diffida a provvedere al compimento di atti resi obbligatori da leggi o regolamenti (art. 8, comma 6), ma anche quello di sciogliere gli organi del consorzio "per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti" (art. 8, comma 7). Anche alla luce della normativa ora richiamata non sembra che le ragioni dell'attuazione dell'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, possano fornire obiettiva giustificazione per lo scioglimento ope legis degli organi del consorzio, che avrebbero potuto provvedere, sotto la istituzionale vigilanza della regione, alle incombenze demandate agli organi straordinari alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del terzo comma dello stesso art. 1, l.r. n. 19/2001: incombenze e compiti che non presentano nessun carattere di eccezionalita' ed imprevedibilita'. 5.2. - Per la deroga apportata alla disciplina generale la norma sospettata non appare in linea con i principi dettati dalla Costituzione a tutela del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione mediante il giusto procedimento (art. 97), delle autonomie locali (artt. 5 e 128), della riserva di amministrazione a favore della giunta regionale (art. 123 e art. 41 St. Reg. Puglia) delle competenze legislative attribuite alla regione in via esclusiva (art. 117, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ovvero in concorrenza (art. 117 vigente alla data di approvazione della l.r. Puglia n. 19/2001) con la disciplina dell'autonomia del consorzio dettata dallo Stato nel citato art. 50, comma 2, del T.U. n. 218/1978. Infine, come si desume dalla relazione per la riapprovazione della legge (approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 ottobre 2000, rinviata dal Governo e riapprovata a maggioranza assoluta), secondo la regione "la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive lese non viene affatto meno perche' ai componenti degli organi dei consorzi ... e' possibile adire il magistrato competente impugnando l'atto amministrativo ritenuto illegittimo o ritenuto illegittimamente assunto". Sennonche' la norma di cui all'art. 1, comma 2, l.r. n. 19/2001 non lascia al presidente della g.r. nessun margine sia per l'an, sia per il contenuto, sia per i tempi ed il provvedimento emanato, mera conseguenza della legge essendo ad essa vincolato e conforme, pur impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale non consente altra decisione - neppure dell'incidente cautelare - se non la presente remissione degli atti alla Corte costituzionale. Il che sarebbe altrettanto vero se a gravarsi fossero stati gli enti territoriali e non presenti nel consorzio, e lo e' senz'altro in ordine alle posizioni giuridiche dei ricorrenti, sorte con la nomina elettiva, che non trovano la tutela loro assicurata dall'art. 24 della Costituzione se non attraverso un procedimento particolarmente ed impropriamente aggravato che lede altresi' il principio di eguaglianza (art. 3 Cost). 6. - La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 24, 97, 117, anche come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, 123 e 128 Cost. dell'art. 1, comma 2, della lege regionale 25 luglio 2001, n. 19. 7. - Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.