IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Sull'eccezione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 500
c.p.p.  sollevata  dal  p.m.  in relazione agli artt. 3, 25 comma 2 ,
101,  111  e  112 Cost. nella parte in cui non consente al giudice di
valutare  le  dichiarazioni  rese dal teste in fase predibattimentale
utilizzate  per  le contestazioni, ovvero, in subordine, in relazione
all'art. 111   comma  4  Cost.,  nella  parte  in  cui  consente,  in
violazione  del  principio del contraddittorio nella formazione della
prova,  di contestare al dichiarante le dichiarazioni rese in fase di
indagini preliminari;
    Rilevato che la questione appare rilevante nel presente processo,
in   considerazione   delle   difformita'   emerse  nel  corso  della
deposizione  resa  dal  teste  Aziz  Said, il quale non ha confermato
talune dichiarazioni rese in fase di indagini;
    Ritenuto che la questione prospettata appare non manifestatamente
infondata,  per  le  ragioni gia' compiutamente esplicitate da questo
stesso  tribunale,  in composizione collegiale, con ordinanza in data
28   settembre 2001,   la   cui  parte  motiva  deve  intendersi  qui
integralmente  richiamata  e  che  si  allega  in copia alla presente
ordinanza.