IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 500 c.p.p. sollevata dal p.m. in relazione agli artt. 3, 25 comma 2 , 101, 111 e 112 Cost. nella parte in cui non consente al giudice di valutare le dichiarazioni rese dal teste in fase predibattimentale utilizzate per le contestazioni, ovvero, in subordine, in relazione all'art. 111 comma 4 Cost., nella parte in cui consente, in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, di contestare al dichiarante le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari; Rilevato che la questione appare rilevante nel presente processo, in considerazione delle difformita' emerse nel corso della deposizione resa dal teste Aziz Said, il quale non ha confermato talune dichiarazioni rese in fase di indagini; Ritenuto che la questione prospettata appare non manifestatamente infondata, per le ragioni gia' compiutamente esplicitate da questo stesso tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza in data 28 settembre 2001, la cui parte motiva deve intendersi qui integralmente richiamata e che si allega in copia alla presente ordinanza.