ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di  immobili  urbani),  promosso  con ordinanza emessa il 28 novembre
2000  dal  tribunale  di Trapani nel procedimento civile vertente tra
Giuseppe  Culcasi  e  Anna  Farace,  iscritta  al n. 122 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto   che   il  tribunale  di  Trapani,  con  ordinanza  del
30 novembre  2000,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
secondo  comma,  della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni  di  immobili  urbani), nella parte in cui - attribuendo al
conduttore  di  immobile  adibito  ad  uso diverso dall'abitazione il
diritto all'indennita' per la perdita dell'avviamento ove l'immobile,
dopo  il  rilascio,  venga  entro un anno adibito all'esercizio della
stessa attivita' o di attivita' affini a quella svolta dal conduttore
uscente  -  non  esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione
dell'immobile   ad   attivita'   identica   o  affine  sia  meramente
occasionale e transitoria;
        che il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata, per
"la  semplicita'  e  la  perentorieta'  del  disposto normativo" deve
essere  interpretata nel senso che siffatta temporaneita' non esclude
il  diritto del conduttore all'indennita', e "preclude all'interprete
ogni  spazio di valutazione in ordine alle circostanze in cui avviene
la  destinazione"  e  a  tale  interpretazione  perviene  perche' "la
giurisprudenza  costante  di  legittimita',  dal canto suo, ha sempre
ribadito   il   carattere   assoluto   della  presunzione  di  danno,
insuscettibile di prova contraria";
        che lo stesso giudice rimettente - ritenendo sussistere tutti
i  requisiti  per l'applicazione della norma impugnata - dubita della
sua  legittimita'  costituzionale,  in  quanto essa irragionevolmente
sottoporrebbe  al medesimo trattamento fattispecie diverse, quelle in
cui  la  destinazione  ad  attivita' identica o affine avvenga in via
permanente,   o   almeno  per  un  periodo  di  tempo  sufficiente  a
determinare  per la clientela un collegamento stabile tra immobile ed
attivita'  d'impresa,  e  quelle in cui tale collegamento sia escluso
dalla brevita' o occasionalita' della destinazione;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.
    Considerato  che la giurisprudenza di legittimita' cui il giudice
rimettente  allude  si  e' formata con esclusivo riferimento al primo
comma  dell'art. 34  della  legge  n. 392  del  1978  (che disciplina
l'indennita-base  per  la  perdita dell'avviamento e la pone a carico
del  locatore  per  il  semplice  fatto della cessazione del rapporto
locatizio,   con   esclusione   di   alcune   ipotesi   riconducibili
all'iniziativa  del conduttore), e non riguarda il secondo comma (che
prevede  un'indennita' aggiuntiva ove l'immobile venga, entro l'anno,
adibito  alla  stessa  attivita'  gia'  svolta  dal  conduttore  o ad
attivita' affine);
        che  la  non  puntuale  evocazione  degli  orientamenti della
giurisprudenza  da  parte  del  giudice  rimettente rende decisivo il
difetto  nell'ordinanza di qualsiasi motivazione sulle ragioni per le
quali   un   indirizzo  giurisprudenziale  formatosi  in  riferimento
all'indennita-base  di  cui al primo comma dell'art. 34 (che, proprio
per  la  non  necessita' della prova del pregiudizio del conduttore e
dell'arricchimento  del  locatore,  e' sovente definita "obbligazione
legale") possa ritenersi estensibile all'indennita' aggiuntiva di cui
al   secondo   comma   (che  mira  a  riequilibrare  il  rapporto  in
considerazione  dell'effettivo  arricchimento  del  locatore  per  la
destinazione  dell'immobile  alla  stessa  attivita'  o  ad attivita'
analoga a quella dismessa dal conduttore);
        che   e'   pertanto   palese   l'erroneita'  del  presupposto
interpretativo  assunto  dal  giudice  rimettente,  secondo  cui  gli
sarebbe   preclusa   la   verifica,   soggetta  all'ordinario  regime
probatorio, di tale effettivo arricchimento del locatore;
        che  ne  deriva  la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.