ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 180, secondo
comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il  12 dicembre  2000 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente  tra  la  Viaggi Wasteels S.p.a. e la Trusting International
S.r.l.  in  liquidazione,  iscritta  al n. 226 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  tribunale  di  Milano, con ordinanza emessa il
12 dicembre  2000,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma,   e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice
di  procedura  civile,  nella  parte  in  cui non prevede l'onere per
l'attore  di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna
a  quest'ultimo  un  termine  perentorio  per  proporre  le eccezioni
processuali  e  di  merito  non  rilevabili  d'ufficio  e  che  fissa
l'udienza  per  l'interrogatorio  libero,  ai  sensi  del primo comma
dell'art. 183 cod. proc. civ;
        che   il   rimettente   sottolinea   come   in   forza  della
interpretazione   dell'art. 180,  secondo  comma,  cod.  proc.  civ.,
sostenuta  dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6808 del 2000,
il giudice sia sempre tenuto a fissare l'udienza di prima trattazione
e  ad  assegnare  al convenuto un termine perentorio, non inferiore a
venti  giorni  prima  di  tale  udienza,  per  proporre  le eccezioni
processuali  e  di  merito  non  rilevabili  d'ufficio,  e cio' anche
nell'ipotesi  in  cui  il  convenuto  sia  rimasto  contumace,  senza
peraltro  che  l'attore  sia  onerato  della  notifica del verbale di
udienza;
        che,  ad  avviso del giudice a quo, non appare giustificabile
la   disparita'   di   trattamento   tra   la   previsione  contenuta
nell'art. 163,   comma  terzo,  numero 7),  cod.  proc.  civ.,  circa
l'avvertimento,  a  pena di nullita' della citazione, delle decadenze
in  cui il convenuto incorre se non si costituisce tempestivamente, e
la  omessa  previsione  della  notifica  al  convenuto del verbale di
udienza che assegna il termine per la proposizione di eccezioni;
        che  il  rimettente  ravvisa  poi  la sussistenza di un'altra
ingiustificata   disparita'  di  trattamento,  anch'essa  lesiva  del
diritto  di  difesa,  tra l'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ.,
che  nella  interpretazione  della  Cassazione  impone  al giudice di
fissare  l'udienza  per  l'interrogatorio  libero  anche  delle parti
contumaci,  senza  che  sia  prevista la notifica a queste ultime del
verbale di udienza, e l'art. 292 cod. proc. civ., che indica gli atti
da  notificare  al contumace, con una elencazione tassativa, ampliata
dalle sentenze additive n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 della Corte
costituzionale;
        che,  ad  avviso  del rimettente, l'art. 180 cod. proc. civ.,
nella  indicata interpretazione della Corte di cassazione, "ove la si
ritenga  l'unica  possibile  rispetto al dettato normativo", pone, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una grave questione
di  legittimita'  costituzionale  rispetto  alle previsioni contenute
negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., nella
parte  in  cui  non  prevede  l'onere  per  l'attore di notificare al
convenuto  contumace il verbale che assegna a quest'ultimo un termine
per  proporre  le  eccezioni  processuali  e di merito non rilevabili
d'ufficio e che fissa l'udienza per l'interrogatorio libero, ai sensi
del primo comma dell'art. 183 cod. proc. civ;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la infondatezza della questione;
        che,   a   parere  dell'Avvocatura,  non  vi  sarebbe  alcuna
irragionevolezza nella diversita' di disciplina che regola le diverse
fattispecie  poste  a  raffronto  dal  giudice rimettente, poiche' la
norma  censurata  persegue l'obiettivo di assicurare la difesa attiva
di  tutti  i  soggetti attraverso una sequenza procedimentale, che e'
ritenuta  inderogabile  dalla Corte di cassazione, quando afferma che
il  differimento  della  trattazione e' ineludibile e prescinde dalla
comparizione o dalla costituzione del convenuto;
        che,  inoltre, la notifica del verbale di udienza non sarebbe
necessaria,  in  quanto,  allorche'  sia stato ritualmente notificato
l'atto  di  citazione,  il convenuto e' in condizione di orientare la
propria  condotta processuale, potendo legittimamente ritenere che, a
norma  dell'art. 180  cod. proc. civ., la trattazione della causa non
avra' luogo prima della seconda udienza.
    Considerato  che il tribunale di Milano dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 180, secondo comma, del codice di procedura
civile,  nella  parte  in  cui  non  prevede  l'onere per l'attore di
notificare   al   convenuto   contumace  il  verbale  che  assegna  a
quest'ultimo   un   termine  perentorio  per  proporre  le  eccezioni
processuali  e  di  merito  non  rilevabili  d'ufficio  e  che  fissa
l'udienza  per  l'interrogatorio  libero,  ai  sensi  del primo comma
dell'art. 183 cod. proc. civ;
        che  l'art. 180  cod.  proc.  civ.,  dopo  aver  indicato  le
attivita'   che   devono   essere   svolte   nell'udienza   di  prima
comparizione,  i  provvedimenti  che  possono essere pronunciati e la
forma  della  trattazione,  stabilisce  che  il giudice "in ogni caso
fissa  a  data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando
al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima
di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio";
        che   la   formulazione   della   norma   ha   dato  luogo  a
interpretazioni    giurisprudenziali   e   dottrinarie   discordanti,
particolarmente   in   ordine   alla  obbligatorieta'  o  meno  della
fissazione  della prima udienza di trattazione e della concessione al
convenuto contumace del termine per la proposizione di eccezioni;
        che  il  rimettente  pone  a  base  della sollevata questione
l'interpretazione  della  Cassazione  relativa  alla  obbligatorieta'
della  fissazione  del termine "ove la si ritenga l'unica possibile",
con   cio'   mostrando  la  propria  consapevolezza  in  ordine  alla
possibilita'  di  attribuire  alla  norma impugnata altri significati
conformi a Costituzione;
        che,  come  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo di affermare
(ordinanze  n. 367  del  2001  e  n. 158 del 2000), al giudice non e'
precluso,  nell'esercizio  dei  poteri  interpretativi  che  gli sono
propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale, pervenire ad
una  lettura della norma secundum Constitutionem anche in presenza di
un orientamento giurisprudenziale univoco;
        che,  pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile,
in  quanto  sollevata  all'evidente e improprio fine di sollecitare a
questa  Corte  un'attivita'  interpretativa,  che  spetta  invece  al
giudice a quo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.