ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, nota II,
della  parte  prima  della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131  (Approvazione  del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro),promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 2000
dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, iscritta al n. 120
del  registro  ordinanze  2001  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9 - 1a serie speciale - dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che la Commissione tributaria provinciale di Parma, con
ordinanza   emessa  in  data  5 giugno  2000,  pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il  30 gennaio  2001  (r.o.  n. 120  del  2001),  ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, nota
II,  della  parte  prima  della  tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile
1986,   n. 131  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta di registro), per violazione dell'art. 3 della
Costituzione,  laddove  consente l'esenzione dall'imposta di registro
dei  conferimenti  effettuati in seguito ad abbattimento del capitale
sociale  per  perdite  nei  limiti  della ricostituzione del capitale
abbattuto;
        che,   ad   avviso   del   giudice   rimettente,   la   norma
determinerebbe   una  disparita'  di  trattamento  tra  societa'  che
provvedono  a  ricostituzioni  del capitale sociale per compensare le
perdite,  che  non  sono  soggette a tassazione, e societa' dotate di
adeguato capitale sociale fin dalla nascita, che - facendo fronte con
il  medesimo  capitale  anche  ad  eventuali  perdite  di esercizio -
dovrebbero  corrispondere la normale tassazione senza poter usufruire
delle  agevolazioni  fiscali  del caso precedente, con la conseguenza
che  le  societa'  potrebbero  essere  indotte  a dotarsi di capitale
minimo  all'atto  della  costituzione,  per preservare la convenienza
successiva  della  procedura  di ricostituzione a trattamento fiscale
agevolato;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   rilevando   che   la  questione  e'  gia'  stata  dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 27 del 2001.
    Considerato  che  la  questione di legittimita' costituzionale e'
gia'  stata  dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con
l'ordinanza   n. 27   del  2001,  sul  rilievo  che  le  disposizioni
legislative  concernenti  esenzioni  o agevolazioni tributarie, quali
che  ne  siano  le  finalita',  costituiscono  il risultato di scelte
rimesse  alla  discrezionalita'  del legislatore, con il limite della
ragionevolezza;
        che   ne  discende  la  manifesta  infondatezza  dell'odierna
questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.