Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma; Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 19/2001, "Norme in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti", negli articoli 3.1, 4.2 e 5.1 e 2 (B.U.R. Lombardia, I suppl. ord. n. 48 del 27 novembre 2001). La disciplina delle attivita' a rischio di incidente rilevante rientra nella sfera della legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lett. h) che vi comprende espressamente la sicurezza. Rientra, inoltre, anche nella tutela dell'ambiente (lett. s), (v. articoli 8 e 15 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334). L'art. 18 d.lgs. n. 334/1199, ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha individuato alcune materie soggette alla disciplina delle regioni, vale a dire il procedimento dell'istruttoria tecnica, le autorita' titolari delle competenze conseguenti, il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale, le modalita' di coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, le procedure per gli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Alla regione, dunque, sono consentiti questi interventi strumentali da mantenersi nell'ambito della disciplina statale. La legge regionale che si impugna ha, invece, superato questi limiti, incorrendo casi in illegittimita' costituzionale. Art. 3.1 Vi si dispone che il rapporto preliminare di sicurezza deve essere presentato dal gestore di nuovi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. n. 334/1999. L'art. 9.1 di quest'ultimo testo normativo richiede, invece, perche' sorga l'obbligo del rapporto preliminare di sicurezza che le sostanze pericolose debbono essere in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 (v. richiamo all'art. 8.1). Le quantita' indicate nella norma statale sono piu' elevate di quelle richieste dalla norma regionale che in questo modo ha ampliato la sfera normativa della legge statale, non limitandosi ne' a disciplinare le materie indicate nell'art. 18 d.lgs. n. 334/1999 ne' ad esercitare le funzioni amministrative conferite dall'art. 72 d.lgs. n. 112/1998. Art. 4.2 L'art. 28.4 d.lgs. n. 334/1999 ha dichiarato applicabili i criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10. Sempre in via transitoria e fino al termine fissato dalla legge statale, la norma regionale ha reso, invece, obbligatori gli elementi previsti nel suo allegato 2, che non coincidono con quelli richiesti dalla normativa statale. Art. 5.1 e 2 L'art. 21.3 d.lgs. n. 334/1999 dispone l'avvio dell'istruttoria per le modifiche individuate con il decreto dell'art. 10, vale a dire quelle "che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio". La norma regionale, anche quando le modifiche non comportano aggravio di rischio, richiede, invece, una scheda valutativa tecnica, che presuppone naturalmente una attivita' apposita di preparazione. La sola verifica degli effetti innovativi che la legge regionale e' destinata a produrre sulla disciplina statale e' sufficiente a provocarne la illegittimita' costituzionale. Solo per completezza espositiva si fa presente come le difformita' non diano luogo soltanto a vizi formali. Il livello di sicurezza, salvo che non ricorrano situazioni ambientali diversificate, da escludere quando si tratta di stabilimenti industriali per la cui omogeneita' costruttiva non ci sono ostacoli locali, non puo' essere che lo stesso per tutto il territorio statale. Adempimenti diversificati producono anche alterazioni sotto il profilo della concorrenza in danno di quelle imprese che si trovano ad operare in regioni la cui disciplina piu' gravosa costringe ad affrontare costi maggiori. Che l'art. 10 della legge regionale rinvii la sua entrata in vigore al momento della stipulazione dell'accordo di progrannna tra Stato e regione ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 112/1998 non puo' avere, naturalmente, alcun rilievo ai fini della decisione del ricorso, poiche' la legge a quella data entrerebbe direttamente in vigore senza ulteriori interventi legislativi della regione.