ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
24 febbraio  1993,  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Sauro  Turroni  nei  confronti  del  dott. Giorgio
Zanniboni,  promosso  con ricorso della Corte di appello di Bologna -
seconda  sezione  civile - notificato il 30 marzo 2000, depositato in
cancelleria  il  12 aprile  2000  ed  iscritto  al n. 15 del registro
conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Franco Bile;
    Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1. -  Con ordinanza del 19 - 30 novembre 1999, la Corte d'appello
di  Bologna  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati in relazione alla
delibera,  adottata  il  24 febbraio  1993,  con  la  quale era stata
approvata  la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere
di  dichiarare  che  i  fatti  per  i  quali  Giorgio Zanniboni aveva
presentato  querela  contro  il  deputato  Sauro Turroni riguardavano
opinioni  espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni,
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Nella  specie  -  a seguito di atto di querela del 15 aprile 1992
con  cui  Giorgio  Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio
Acque  per  le  Province di Forli' e Ravenna, chiedeva procedersi nei
confronti  del  deputato Turroni Sauro per il reato di diffamazione a
mezzo  stampa  in  quanto  quest'ultimo,  nel  corso di un'intervista
pubblicata  l'8 aprile  1992 dal quotidiano "Il Messaggero", lo aveva
definito    "esempio    di    degenerazione    della    politica    e
dell'amministrazione  nella  nostra  citta'"  -  il procuratore della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Roma  chiedeva alla Camera dei
deputati,  in  data  10 ottobre 1992, l'autorizzazione a procedere ex
articoli 343  e 344 del codice di procedura penale per i reati di cui
agli  artt.  595  del  codice  penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47.
    Con  delibera  del  24 febbraio  1993,  la  Camera  dei  deputati
approvava  la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere
di  restituire  all'autorita'  giudiziaria  gli  atti  relativi  alla
domanda  di  autorizzazione  a  procedere.  La  giunta aveva concluso
ritenendo  insindacabile,  ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.,
la condotta contestata al deputato Turroni.
    Successivamente,  lo  Zanniboni, con atto di citazione notificato
il  9 aprile  1993,  conveniva  in  giudizio,  avanti al Tribunale di
Forli',  il deputato Turroni, chiedendone la condanna al risarcimento
del  danno  arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa dei
fatti  per  i quali aveva proposto querela con il menzionato atto del
15 aprile 1992.
    Si costituiva il deputato Turroni resistendo alla domanda, il cui
accoglimento  era  da  ritenersi  precluso  in  quanto  la Camera dei
deputati  non  solo  aveva negato l'autorizzazione a procedere, ma si
era anche espressa in favore del riconoscimento dell'insindacabilita'
prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
    Il  Tribunale  di  Forli',  con sentenza 26 giugno - 19 settembre
1997,  rigettava  la  domanda,  ritenendola  improponibile poiche' la
Camera  di appartenenza aveva negato l'autorizzazione a procedere con
la  menzionata  delibera  del  24 febbraio  1993,  ritenendo  che  le
espressioni    in    questione    rientrassero    nella   prerogativa
dell'insindacabilita' prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost.
    A  seguito  di  appello  dello  Zanniboni,  la  Corte ricorrente,
investita  dell'impugnazione,  ritiene  -  con l'ordinanza con cui e'
sollevato  il  conflitto  - che la Camera dei deputati abbia fatto un
uso  non  corretto  del potere di decidere in ordine alla sussistenza
dei  presupposti  di  applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione  ed  abbia  cosi'  menomato  le  attribuzioni del potere
giudiziario.  Infatti,  ancorche' la delibera si fondi essenzialmente
sulla  circostanza,  evidenziata  dal  relatore, che le dichiarazioni
rese  dall'on. Turroni avevano evidente carattere politico ed avevano
anche  formato  oggetto  di  numerosi  atti  di  sindacato  ispettivo
presentati  a  partire  dall'8 agosto 1992, la Corte pone in evidenza
che  le  (pur numerose) interrogazioni parlamentari dell'on. Turroni,
tutte  dirette  a  criticare l'operato del Consorzio e in particolare
l'operato  del  suo  presidente,  erano  di alcuni mesi successive ai
fatti (e alla querela).
    2. - Con  ordinanza  n. 81  del  2000, questa Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del
1953.
    3. - Successivamente,  l'ordinanza  della  Corte  di  appello  di
Bologna che ha sollevato il conflitto e l'ordinanza di ammissibilita'
di questa Corte sono state poi notificate alla Camera dei deputati il
30 marzo 2000.
    4. - Con  ricorso  del  17 aprile  2000,  depositato il 18 aprile
2000,  si  e'  costituita  la  Camera dei deputati in persona del suo
Presidente,  chiedendo  che questa Corte dichiari che il conflitto e'
inammissibile  ovvero,  in  subordine,  che  spettava alla Camera dei
deputati  affermare  l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo
comma, Cost., delle opinioni espresse dall'onorevole Turroni, secondo
quanto  deliberato  dall'Assemblea  della  Camera  dei deputati nella
seduta del 24 febbraio 1993.

                       Considerato in diritto

    1. -   La  Corte  d'appello di Bologna ha promosso, con ordinanza
del  19-30 novembre  1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in relazione alla
deliberazione  adottata  dall'Assemblea  il  24 febbraio 1999, con la
quale  e'  stata affermata l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Sauro Turroni nelle dichiarazioni dal medesimo rese, in un'intervista
al   quotidiano  "Il  Messaggero",  pubblicata  l'8 aprile  1992,  in
relazione alle quali Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico
Consorzio  Acque  per  le  Province  di Forli' e Ravenna, ha proposto
querela  il  15 aprile 1992 e, successivamente, ha chiesto al giudice
civile   la  condanna  dell'on. Turroni  al  risarcimento  del  danno
arrecato al suo onore ed alla sua reputazione.
    Ad  avviso  della Corte d'appello ricorrente, la deliberazione di
insindacabilita'  oggetto  di conflitto lede la sfera di attribuzione
ad essa costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'illegittimo
esercizio  del  potere  spettante alla Camera, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    2. - Nel  costituirsi  in  giudizio,  la  Camera dei deputati ha,
preliminarmente,  eccepito  l'inammissibilita'  del  ricorso, per non
aver  il  Tribunale  di  Treviso rispettato la disciplina sui giudizi
aventi  ad oggetto i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
e,  segnatamente, l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    In  particolare,  la difesa della Camera lamenta che il conflitto
non sia stato introdotto con ricorso bensi' con ordinanza, senza che,
nel  caso  di  specie, sussista neppure quella fungibilita' tra i due
atti  riconosciuta  dalla  piu' recente giurisprudenza costituzionale
"ove l'ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti,
ai  sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo
26 delle norme integrative". L'ordinanza, comunque, e' mancante della
sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.
    L'atto di promovimento del conflitto poi ometterebbe la richiesta
di  non  spettanza  della  valutazione  contestata  e,  comunque,  la
richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.
    Lo   stesso   atto   sarebbe,   infine,   privo   di  una  valida
sottoscrizione  del soggetto ricorrente, e cioe' della sottoscrizione
di  tutti  i  membri  del  collegio  giudicante,  essendo l'ordinanza
sottoscritta dal solo presidente.
    In  subordine  e  nel  merito,  la  Camera dei deputati argomenta
diffusamente   sull'infondatezza  del  conflitto,  adducendo  che  le
dichiarazioni  contestate  si  inserivano  in  ben  preciso "contesto
parlamentare",  risultante  da  atti  di  interrogazione parlamentare
precedentemente presentati alla Camera da altri parlamentari, nonche'
successivamente dallo stesso on. Turroni
    3. - Il ricorso e' inammissibile.
    3.1.  - Premesso che la fase preliminare del giudizio, conclusasi
con  l'ordinanza  n. 81 del 2000, ha comunque lasciato impregiudicata
ogni questione, anche in punto di ammissibilita', che ora la Corte e'
tenuta  ad esaminare con cognizione piena e nel contraddittorio delle
parti,  deve  innanzi  tutto  ribadirsi che l'intitolazione dell'atto
come  ordinanza  non  rende  l'atto stesso di per se' inidoneo, sotto
l'aspetto  formale,  ad  una  valida  instaurazione del conflitto tra
poteri dello Stato (ex plurimis ordinanza n. 150 del 2000). E neppure
si  richiede  la  sottoscrizione  di  tutti  i  membri  del  collegio
giudicante,  essendo  sufficiente quella di chi lo rappresenta, ossia
del suo presidente (sentenza n. 321 del 2000).
    Deve  pero'  rilevarsi, sotto l'aspetto contenutistico, che, come
si evince dalla piu' recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze
n. 363  e n. 364 del 2001), l'atto di promovimento del conflitto, per
poter  soddisfare  i  requisiti necessari per la valida instaurazione
del  giudizio,  deve comunque esprimere inequivocabilmente la pretesa
che   la   parte   ricorrente   intende   far   valere  in  relazione
all'attribuzione  costituzionale  che  si  assume  menomata  o che si
voglia  rivendicare. Sicche' - come questa Corte (sentenza n. 364 del
2001)  ha  gia'  affermato  - deve ribadirsi che sul ricorrente grava
l'onere   di   precisare   l'oggetto  della  propria  domanda,  quale
indicazione  necessaria  al  fine  di  consentire alla Corte, in base
all'art. 38   della  legge  n. 87  del  1953,  di  dichiarare,  nella
risoluzione   del   conflitto,   "il  potere  al  quale  spettano  le
attribuzioni  in  contestazione"  e  di  annullare,  se del caso, ove
emanato, l'atto viziato da incompetenza.
    3.2.  - Tale necessaria indicazione del petitum e', nella specie,
del tutto carente.
    Infatti  la  Corte  d'appello,  con  l'atto  di  promovimento del
giudizio  che  ha  la  forma dell'ordinanza, si limita a "solleva[re]
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei  deputati  in  relazione  alla  delibera,  adottata il 24
febbraio  1993,  con  la  quale  e' stata approvata la proposta della
giunta  per  le  autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti
per  i  quali  Giorgio  Zanniboni  aveva presentato querela contro il
deputato  Sauro  Turroni riguardano opinioni espresse da quest'ultimo
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, Cost."; ha poi adottato i provvedimenti conseguenti disponendo
l'immediata  trasmissione  degli atti a questa Corte e sospendendo il
giudizio in corso.
    La Corte d'appello quindi ha semplicemente evidenziato l'allegata
sussistenza  di  un  conflitto  tra  poteri  dello  Stato,  ma non ha
formulato   alcuna   richiesta,  che  neppure  puo'  desumersi  dalla
motivazione dell'ordinanza stessa, dove, pur negandosi la connessione
tra  le  dichiarazioni  dell'on. Turroni  e  gli  atti  tipici  della
funzione  parlamentare,  non  si  formula alcuna domanda. Ne consegue
l'inammissibilita'  del  ricorso,  in  quanto carente di uno dei suoi
requisiti essenziali.