ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 647 del codice
di procedura civile promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2000
dal  Tribunale  di  Napoli  e il 18 ottobre 2000 (n. 2 ordinanze) dal
Tribunale  di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente
iscritte  ai  nn. 609,  813  e  814  del  registro  ordinanze  2000 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie
speciale, dell'anno 2000 e n. 1, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli atti di costituzione di Pietroluongo Anna, della Banda
Musicale  Citta'  di Staffolo, dell'Italprint S.r.l. nonche' gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18 dicembre  2001  il giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  gli  avvocati Guido Belmonte per Pietroluongo Anna, Arturo
Alfieri  per  la Banda Musicale Citta' di Staffolo e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -  Nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  a  decreto
ingiuntivo,  il  Tribunale  di  Napoli, con ordinanza del 21 febbraio
2000,  ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione,  "questione  di legittimita' costituzionale del primo e
del  secondo comma dell'art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevedono
che  il  decreto  ingiuntivo  debba essere dichiarato definitivamente
esecutivo,  e  l'opposizione  non possa piu' essere proseguita, anche
qualora  la  mancata  costituzione  dell'opponente sia dipesa da caso
fortuito o forza maggiore".
    Riferisce   il   rimettente  che  l'opponente  non  aveva  potuto
rispettare  il  termine abbreviato per la costituzione in giudizio in
quanto,   come  attestato  dall'Ufficio  Notifiche  presso  la  Corte
d'appello  di  Napoli, l'originale della citazione, necessario per la
costituzione,   gli  era  stato  restituito,  a  causa  di  "disguidi
d'ufficio", quando il termine per la costituzione era gia' scaduto.
    Ad avviso dello stesso rimettente, una volta ammessa - nei limiti
risultanti  dalla  sentenza  di  questa  Corte  n. 120  del 1976 - la
possibilita' della opposizione tardiva, non vi sarebbe alcuna ragione
per  negare  alla parte che non si sia potuta costituire nei termini,
sempre  per  caso  fortuito  o  forza maggiore, la possibilita' della
costituzione tardiva.
    E  cio'  in  quanto  sia  nel  caso della mancata opposizione nei
termini  che  in  quella  della  mancata  o  tardiva  costituzione la
conseguenza  sarebbe la medesima: e cioe' l'esecutorieta' del decreto
ingiuntivo  con  conseguente  compromissione,  in  danno  della parte
incolpevole, del diritto di difesa.
    2.  -  Si  e'  costituito  nel  giudizio il creditore opposto nel
giudizio  a  quo  il  quale  ha  concluso,  in via principale, per la
inammissibilita'   e,   in   subordine,  per  la  infondatezza  della
questione.
    Osserva  anzitutto  la  parte  privata  che  l'accoglimento della
questione   comporterebbe   un  complesso  ed  articolato  intervento
normativo   rimesso   in   quanto   tale  alla  discrezionalita'  del
legislatore.
    Aggiunge la difesa della stessa parte che, diversamente da quanto
ritenuto  dal rimettente, l'art. 165, ultimo comma, cod. proc. civ. a
tenore del quale, nel caso di citazione notificata a piu' persone, il
termine  per  la iscrizione a ruolo decorre dalla prima notificazione
mentre l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo
entro  dieci  giorni  dall'ultima notificazione, confermerebbe che la
iscrizione  a  ruolo  puo' avere luogo indipendentemente dal deposito
dell'originale della citazione.
    Secondo  l'opposto,  poi,  la mancata restituzione dell'originale
dell'atto  notificato  in nessun caso potrebbe integrare l'ipotesi di
forza maggiore  o  di  caso  fortuito  mentre, sempre sotto l'aspetto
della rilevanza della questione, avendo l'opponente iscritto la causa
a  ruolo non il giorno della restituzione dell'originale ma il giorno
successivo,  la  tardivita'  della  costituzione sarebbe da imputarsi
alla negligenza dell'opponente medesimo.
    Inoltre,  non  essendo  alla  data di restituzione dell'originale
della  citazione  ancora scaduto il termine per proporre opposizione,
l'opponente,  una  volta resosi conto che non era piu' in termini per
la  tempestiva  costituzione  in  giudizio,  avrebbe potuto utilmente
rinnovare l'opposizione.
    Sicche',  anche  per  tale  motivo, la questione sarebbe priva di
rilevanza e, quindi, inammissibile.
    3.  - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dalla  Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  nel senso della inammissibilita' della questione
e, comunque, della sua infondatezza.
    Rileva,  anzitutto,  la  parte  pubblica che l'accoglimento della
questione  comporterebbe  un  intervento ampiamente manipolativo onde
contemperare  le  esigenze  del  debitore  opponente  con  quelle del
creditore  opposto;  intervento  precluso,  quindi,  a questa Corte e
riservato alla discrezionalita' del legislatore.
    Ritiene nel merito l'interveniente che la norma impugnata in ogni
caso   non   escluderebbe,   ricorrendo   il   caso   fortuito  o  la
forza maggiore,   la   possibilita'  della  tardiva  costituzione  in
giudizio dell'opponente, con conseguente infondatezza, per erroneita'
del presupposto interpretativo, della questione.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  il  creditore  opposto  ha
depositato   memoria   illustrativa   ribadendo  sostanzialmente  gli
argomenti   difensivi   svolti   nella   memoria  di  costituzione  e
concludendo  per  la  declaratoria di manifesta inammissibilita' e in
subordine di infondatezza della questione.
    5.  -  Sempre  nel  corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo,  il  Tribunale  di  Ancona, con due ordinanze di identico
contenuto,  ha  sollevato,  in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 647,
secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, in caso di mancata
o  intempestiva  costituzione dell'opponente in giudizio, preclude la
possibilita'  di  riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo anche
nel  caso  in  cui sia ancora pendente il termine per l'opposizione e
l'improcedibilita' non sia stata dichiarata.
    Il   rimettente   muove   dalla  considerazione  che,  mentre  la
esecutorieta'  del  decreto ingiuntivo non opposto (o con opposizione
improcedibile)  presuppone  un  provvedimento  del  giudice,  la  sua
efficacia  di  giudicato  si determina automaticamente al verificarsi
dei  presupposti  (cioe':  mancata  opposizione  nel  termine  ovvero
mancata costituzione in giudizio dell'opponente).
    Prosegue  l'ordinanza  osservando  che,  a  differenza  di quanto
previsto  dagli  artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per
l'appello e per il ricorso per cassazione, la norma censurata, stante
l'automatico  determinarsi  della  preclusione,  non consente che sia
riproposta  l'opposizione,  a  fronte  di  una  improcedibilita'  non
dichiarata,  ancorche'  ancora  non  sia  scaduto  il  termine di cui
all'art. 641 cod. proc. civ.
    In  cio'  il Tribunale di Ancona, ritenuta la natura impugnatoria
del  giudizio  scaturente  dalla  opposizione  a  decreto ingiuntivo,
scorge   la  violazione  di  un  principio  generale  in  materia  di
impugnazioni,  espresso  dagli  artt. 358 e 387 cod. proc. civ., che,
viceversa, sarebbe applicabile anche al procedimento de quo ove fosse
dichiarata   la   illegittimita'  costituzionale  del  secondo  comma
dell'art. 647  cod.  proc.  civ., norma che, per la sua specialita' e
per  il  suo  chiaro  tenore letterale, non e' suscettibile di essere
ricondotta, per effetto di un'interpretazione adeguatrice, nell'alveo
costituzionale.
    D'altra   parte,   ad   avviso   del  rimettente,  il  dubbio  di
costituzionalita' della norma impugnata, lesiva del diritto di difesa
e  priva  di  ragionevolezza,  non  verrebbe meno se si escludesse il
carattere  di  gravame  della opposizione a decreto ingiuntivo; anzi,
esso   sarebbe   ancora   piu'  vistoso:  infatti,  in  esito  ad  un
procedimento   caratterizzato  dalla  sommarieta'  della  cognizione,
l'opponente  (convenuto  in  senso sostanziale) sarebbe privato della
possibilita'  di fare valere le sue ragioni, non potendo porre riparo
ad  una  sua  negligenza, proponendo, nel rispetto dei termini di cui
all'art. 641  cod.  proc.  civ., una nuova opposizione; tale sanzione
sarebbe,  secondo  il  rimettente,  irragionevolmente rigorosa sia se
confrontata   con   la   posizione   dell'opposto  (attore  in  senso
sostanziale), sia con la posizione dell'appellante - o del ricorrente
per  cassazione  -  il  quale,  pur  in  presenza  di  una situazione
processuale gia' vagliata in uno - se non in due - gradi di giudizio,
e'  tutelato,  a  differenza  di  quanto  avviene  per l'opponente ex
art. 645  cod. proc. civ., in modo che siano evitati gli effetti piu'
gravi della sua mancata costituzione.
    Conclusivamente,   il   rimettente   solleva   la   questione  in
riferimento  all'art. 3  della Costituzione poiche' dall'applicazione
dell'art. 647,   secondo  comma,  cod.  proc.  civ.  deriverebbe  una
irragionevole   disparita'   di   trattamento  fra  i  vari  tipi  di
impugnazione  ovvero  -  se  si  esclude la natura impugnatoria della
opposizione  a  decreto ingiuntivo - una irragionevole disparita' fra
le  sanzioni  collegate  alla  mancata  costituzione dell'attore ed a
quella  del  convenuto; in riferimento all'art. 24 della Costituzione
stante la compressione del diritto di difesa dell'opponente (sia esso
considerato come impugnante sia come convenuto in senso sostanziale),
non giustificata dalla specialita' del rito.
    6. - Si e' costituito nel giudizio il debitore opponente, secondo
il  quale  la  corretta interpretazione dell'art. 647, secondo comma,
cod.  proc.  civ.  e'  nel senso di affermare la reiterabilita' della
opposizione  fino  a  che  il termine per la sua proposizione non sia
scaduto  e  finche'  non  sia dichiarata la esecutivita' del decreto,
posto  che  una  diversa  interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24
della  Costituzione.  Conclude,  tuttavia,  per  l'accoglimento della
questione sollevata dal Tribunale di Ancona.
    7.  -  Con  atto  del  9 gennaio  2001  si e' costituito anche il
creditore  opposto il quale ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione.
    Ribadito  il  principio  secondo  il  quale  non  vi  e'  lesione
dell'art. 24  della  Costituzione  allorche'  il legislatore conformi
diversamente,   in  considerazione  delle  peculiarita'  dei  singoli
procedimenti,  le  modalita' di esercizio della attivita' processuale
delle  parti,  la difesa privata segnala la inconferenza del richiamo
contenuto  nella  ordinanza  di  rimessione agli artt. 358 e 387 cod.
proc.  civ.,  riguardando  tali  norme  la diversa ipotesi di atto di
gravame viziato da nullita'; osserva, invece, che, il caso di mancata
costituzione    in    giudizio    dell'appellante   e'   disciplinato
dall'art. 348  cod.  proc. civ. il quale - non diversamente da quanto
dispone  l'art. 647,  secondo  comma, cod. proc. civ. per il giudizio
monitorio - prevede la improcedibilita' del gravame.
    8.  - Con atto del 22 gennaio 2001 e' intervenuto nel giudizio di
cui  alla ordinanza rubricata sub r.o. n. 813 del 2000, il Presidente
del  Consiglio  del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della
sollevata questione.
    La  difesa  pubblica,  contestata  la  tesi  secondo  la quale, a
seguito  della  opposizione  a  decreto  ingiuntivo, si apre una fase
processuale  di  tipo  impugnatorio, rivendica invece la specificita'
del  giudizio  monitorio, caratterizzato dalla rapidita' della tutela
apprestata  al  creditore;  tale  specifica  funzione  giustifica  la
peculiare conformazione data ai poteri difensivi delle parti.
    D'altra   parte,  prosegue  la  interveniente  difesa,  la  Corte
costituzionale  ha  precisato  che  la tutela apprestata dall'art. 24
della  Costituzione  non  e'  infirmata dalla semplice imposizione di
termini  processuali  perentori,  non irragionevolmente stabiliti dal
legislatore  nell'esercizio  del  potere di conformazione del modello
processuale.
    Nel caso in questione la ristrettezza dei termini di costituzione
in  giudizio  e  la  non  rinnovabilita'  dell'atto  di  citazione in
opposizione  non  rappresentano  soluzioni normative irragionevoli od
arbitrarie,  tenuto  conto della natura e della funzione del giudizio
monitorio,  ne' puo' ravvisarsi nella norma censurata un ostacolo che
renda  impossibile  o  eccessivamente  difficoltoso  l'esercizio  del
diritto di difesa in giudizio.
    9.  -  Nell'imminenza dell'udienza la parte opposta ha depositato
memoria   ripetitiva   degli   argomenti  esposti  nella  memoria  di
costituzione  reiterando la richiesta di declaratoria di infondatezza
della questione.
    10. - In sede di discussione orale la parte pubblica ha eccepito,
in via preliminare, l'inammissibilita' della questione, assumendo che
il  provvedimento di riunione dei due procedimenti comporterebbe gia'
un  implicito  giudizio  di ammissibilita' della seconda opposizione,
tale da rendere la questione priva di rilevanza.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Tanto il Tribunale di Napoli quanto il Tribunale di Ancona
dubitano,  pur  sotto  profili  diversi e muovendo da non coincidenti
premesse    interpretative,    della    legittimita'   costituzionale
dell'art. 647  del  codice  di  procedura  civile, nella parte in cui
prevede   che  l'opposizione  non  possa  essere  piu'  proposta  ne'
proseguita  nel  caso  di  mancata o tardiva costituzione in giudizio
dell'opponente.
    Stante  l'evidente  connessione  oggettiva  i  tre  giudizi vanno
riuniti per essere congiuntamente decisi.
    2.   -   La  questione  sollevata  dal  Tribunale  di  Napoli  e'
inammissibile.
    Pur  essendo  pacifico  che  la  impossibilita'  della tempestiva
costituzione  in  giudizio  dell'opponente  e'  dipesa, nella specie,
dalla  negligenza  dell'ufficiale  giudiziario,  la questione risulta
sollevata per il caso in cui la (mancata o) intempestiva costituzione
in  giudizio  sia  dovuta  a caso fortuito o a forza maggiore. E cio'
sull'implicito    presupposto   che   il   comportamento   negligente
dell'ufficiale  giudiziario  sia ricompreso nella nozione generale di
caso fortuito o forza maggiore.
    Ma   proprio  siffatto  presupposto,  essenziale  ai  fini  della
rilevanza  della  questione, risulta contrastato dalla giurisprudenza
di  legittimita'  ed  avrebbe pertanto richiesto una non implausibile
motivazione di cui, invece, manca il benche' minimo cenno.
    E  cio'  traducendosi  nel difetto di motivazione sulla rilevanza
della questione non puo' non comportare, in conformita' alla costante
giurisprudenza   di  questa  Corte,  una  declaratoria  di  manifesta
inammissibilita'.
    3.  -  Quanto ai due giudizi promossi dal Tribunale di Ancona, va
preliminarmente  disattesa  l'eccezione di inammissibilita' sollevata
in  udienza  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato e motivata con
l'assunto  che  il rimettente, adottando il provvedimento di riunione
delle  due  opposizioni,  avrebbe mostrato di ritenere ammissibile la
seconda  opposizione e fatto, con cio' stesso, implicita applicazione
della norma - l'art. 647 cod. proc. civ. censurata.
    Va,  in contrario, osservato come il provvedimento di riunione di
piu'  procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo
stesso   giudice   -   da   adottarsi   anche   d'ufficio,  ai  sensi
dell'art. 273,  primo  comma,  cod. proc. civ. sia privo di qualsiasi
contenuto  decisorio  e  risponda  a  mere  esigenze  di economia dei
giudizi.  E  cio'  e'  sufficiente  ad  escludere la ricorrenza nella
specie sia della asserita valutazione di ammissibilita' della seconda
opposizione che dell'applicazione della norma impugnata.
    4. - Nel merito, la questione e' infondata.
    La premessa da cui muove il rimettente e' che l'art. 647, secondo
comma, sia "ingiustamente impeditivo della possibilita' di riproporre
opposizione  (una  volta verificatasi l'improcedibilita), purche' nei
termini e purche' tale improcedibilita' non sia stata dichiarata".
    In tal modo, e sempre secondo lo stesso rimettente, "il convenuto
in   senso   sostanziale   vedrebbe   irrimediabilmente  preclusa  la
possibilita'  di  far  valere  le  sue  ragioni  senza che ad una sua
negligenza   nella   ritardata   costituzione   possa  porre  riparo,
abbandonando   la  prima  opposizione  e  proponendone  un'altra  nel
rispetto dei termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c.".
    In  contrario, e' sufficiente osservare che l'art. 647 cod. proc.
civ.  secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto
di   esecutivita'   solo   "alla   mancata  opposizione  nel  termine
stabilito",  senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre
l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.
    Ne',  sul  piano  sostanziale,  si  scorgono  ragioni che possano
legittimare l'interpretazione prospettata dal rimettente.
    Essendo, pertanto, consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel
rispetto  dei termini fissati nel decreto come del resto questa Corte
ha  affermato  nella  sentenza  n. 141 del 1976, detta rinnovabilita'
deve  ammettersi  non  solo  in  relazione  ad  un vizio dell'atto di
opposizione  in se' considerato, ma anche alla mancata o intempestiva
costituzione   in  giudizio  dell'opponente,  non  sussistendo  alcun
motivo,  in  pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la
rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro.
    Con  l'ovvia  conseguenza  che  pur  in assenza di una tempestiva
costituzione  in  giudizio il decreto di esecutivita' non puo' essere
emesso   se   non  sia  anche  interamente  decorso  il  termine  per
l'opposizione.
    Priva di qualsiasi rilevanza ai fini de quibus e', infine, la non
riassumibilita'  dell'opposizione  non  iscritta  a  ruolo.  La ratio
dell'art. 647  cod.  proc.  civ.  e',  infatti,  quella di assicurare
l'intangibilita'   del   decreto   ingiuntivo  qualora,  nel  termine
perentorio  previsto dall'art. 641 cod. proc. civ., e salva l'ipotesi
di  cui  all'art. 650 cod. proc. civ., l'ingiunto non abbia provocato
la   trasformazione   del   procedimento  monitorio  in  procedimento
ordinario,   mediante   una   opposizione   seguita   da  una  valida
costituzione  in  giudizio.  Ed  una  ratio  siffatta  connessa  alle
esigenze  di  celerita'  tipiche  del procedimento monitorio, sarebbe
evidentemente frustrata se all'opponente fosse consentito, in caso di
opposizione non seguita da iscrizione a ruolo della causa, riassumere
la  causa stessa nell'ampio termine previsto dall'art. 307 cod. proc.
civ., in tal modo di fatto differendo in maniera del tutto arbitraria
la definitivita' del decreto.
    Il  presupposto  interpretativo  da  cui  muove il rimettente e',
dunque,  erroneo  ed  e', conseguentemente, infondata la questione di
costituzionalita' sollevata.