ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dal giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Francesco Edoardo Di Tarsia Di Belmonte contro il Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 18 dicembre 2000 e pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2001, il giudice di pace di Orbetello - nel corso di un giudizio concernente opposizioni a sanzione amministrativa proposte separatamente ed in date diverse da Francesco E. Di Tarsia Di Belmonte contro il verbale con cui gli era stata contestata dalla Polizia Stradale di Grosseto la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada, per avere superato il prescritto limite di velocita', e contro il decreto con cui il Prefetto di Grosseto gli aveva comminato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - ha sollevato d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ritenendo tale previsione in contrasto con gli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione; che il rimettente - dato atto che l'opponente ha chiesto l'annullamento in via principale del verbale e in via subordinata del provvedimento prefettizio, e che la Prefettura, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso - riferisce che l'opponente risiede in localita' diversa da quella ove e' stata commessa la violazione ed assume che tale circostanza puo' rilevare ai fini della questione di legittimita' costituzionale; che il rimettente rileva come, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il ricorso in opposizione debba essere consegnato all'ufficio giudiziario adito (non potendo essere spedito per posta) ed osserva altresi' che l'opponente non assistito da un difensore debba dichiarare o eleggere domicilio nel comune sede dell'ufficio e comparire alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento; che il rimettente assume che la disciplina dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, "con particolare riguardo all'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente" non sarebbe idonea a garantire "agli "interessati", ove non assistiti da un legale, la concreta possibilita' di difendersi "e rileva che nella specie l'opponente, residente a Bergamo, ha dovuto presentare personalmente il ricorso ad Orbetello e quivi comparire in udienza, "sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe stato risparmiato, se la competenza in materia fosse stata del giudice del suo luogo di residenza"; che, secondo il rimettente, "tale procedura, privilegiando il foro dell'amministrazione repressiva" rende "particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ... ma ora, anche dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione "essendo l'attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, "di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria e sostenendo l'inammissibilita' della questione - "in quanto sollevata in via del tutto astratta ed ipotetica senza alcun riferimento al caso di specie" nel quale l'interessato aveva tempestivamente proposto il ricorso e si era presentato all'udienza svolgendo le proprie difese - nonche' la sua infondatezza, spettando al legislatore individuare discrezionalmente la competenza territoriale, in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nel giudizio a quo introdotto nel rispetto da parte dell'opponente della regola di competenza territoriale prevista dalla norma impugnata e senza alcuna doglianza al riguardo; che, in particolare, il rimettente non fornisce alcuna spiegazione delle eventuali ragioni per le quali - nella situazione processuale ora descritta - la regola di competenza, di cui alla norma impugnata, potrebbe essere oggetto di rilievi da parte sua nell'esercizio di poteri ufficiosi; che egli, d'altro canto, nemmeno esplicita quali conseguenze avrebbe l'accoglimento della proposta questione sul giudizio a quo, segnatamente nel senso che esso debba concludersi con la declinatoria della competenza a beneficio di un diverso giudice; che un'ulteriore subordinata ragione di inammissibilita' della questione si coglie con riferimento all'invocazione immotivata dei parametri costituzionali degli articoli 3 e 25 Cost., e di quello dell'art. 11 (indicato solo in dispositivo, e non in motivazione); che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.