ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Veneto    29 marzo   1999,   n. 11   (Istituzione   del   Comune   di
Cavallino-Treporti),  promosso  con ordinanza emessa il 7 luglio 2000
dal  Tribunale  di  Venezia, iscritta al n. 27 del registro ordinanze
2001  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del Comune di
Cavallino-Treporti;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4 dicembre  2001  il  giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi  gli  avvocati  Luigi  Manzi  per  la Regione Veneto, Mario
Bertolissi,   Paolo   Piva   e   Luigi   Manzi   per   il  Comune  di
Cavallino-Treporti.
    Ritenuto  che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2000, pervenuta a
questa  Corte l'8 gennaio 2001, il tribunale di Venezia, nel corso di
un  procedimento penale per reato in materia urbanistico-edilizia, ha
sollevato,  in  riferimento agli articoli 3 e 133 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale della legge della Regione
Veneto    29 marzo   1999,   n. 11   (Istituzione   del   Comune   di
Cavallino-Treporti);
        che  il  remittente  premette  che  nel  procedimento  penale
davanti  ad esso pendente ha depositato dichiarazione di costituzione
di  parte  civile  il  Comune  di  Cavallino-Treporti  (Provincia  di
Venezia),   nel   cui   territorio   si  trovano  le  opere  edilizie
asseritamente abusive, e che il difensore dell'imputato ha chiesto al
Tribunale   di   sollevare  la  predetta  questione  di  legittimita'
costituzionale  sulla legge regionale istitutiva dello stesso Comune,
affinche', qualora essa venga accolta da questa Corte, nel giudizio a
quo  sia  esclusa  la  parte  civile  siccome soggetto giuridicamente
inesistente;
        che  il  remittente  afferma  la  rilevanza  della  questione
sull'assunto  di  dover "valutare l'ammissibilita' della costituzione
di  parte  civile  del  suddetto  Comune  nel procedimento in corso e
quindi  la  legittimita'  degli  stessi  provvedimenti istitutivi del
nuovo ente locale";
        che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
afferma che la legge che ha istituto il Comune di Cavallino-Treporti,
per scorporo dal territorio del Comune di Venezia, e' stata approvata
a seguito di un referendum svoltosi solo fra la popolazione residente
nel  territorio scorporato, e non fra tutta la popolazione del Comune
di  Venezia,  e cio' in conformita' al disposto dell'art. 6, comma 1,
della   legge   regionale   del   Veneto   24 dicembre  1992,  n. 25:
disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto
con gli articoli 133 e 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 94 del
2000  di  questa  Corte;  e  che,  pertanto, ricorrerebbero le stesse
ragioni  di  illegittimita'  costituzionale che hanno condotto questa
Corte  a  dichiarare  altresi',  con la stessa sentenza, come "logica
conseguenza"  della  illegittimita'  del  citato  art. 6  della legge
regionale  n. 25  del  1992,  la  illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  del  Veneto  n. 37 del 1995, che aveva disposto una
variazione  territoriale in seguito ad un procedimento nel cui ambito
la  consultazione  delle  popolazioni  interessate  era  avvenuta  in
ossequio alla predetta norma;
        che   anzi,   secondo  il  remittente,  l'irragionevolezza  e
l'incostituzionalita'  della legge regionale istitutiva del Comune di
Cavallino-Treporti,  derivante  dalla  avvenuta consultazione ridotta
della  popolazione,  risulterebbe  "ancor  piu'  macroscopica", se si
considera  la  circostanza  che  la  variazione territoriale disposta
concernerebbe   una   parte   di   territorio  che  "solo  con  ardui
equilibrismi   cartografici"   si   sarebbe   riusciti   a  contenere
nell'ambito  del limite del 10 per cento della popolazione del Comune
di  Venezia,  soglia  al  di  sotto  della  quale  la norma regionale
dichiarata  illegittima  prevedeva  che  la consultazione riguardasse
solo   la   popolazione   dell'area   direttamente  interessata  alla
variazione;  e  che  comunque,  in  fatto, nell'area del nuovo Comune
insisterebbero    sia    infrastrutture   pubbliche,   sia   funzioni
territoriali  di  particolare  rilievo per l'insieme dell'ente locale
originario,  stante  ad  esempio  l'elevatissimo  movimento turistico
collegato all'attivita' balneare che vi si svolge da molti decenni;
        che  si e' costituito, con "atto di intervento" depositato il
12 febbraio  2001,  il Comune di Cavallino-Treporti, il quale nega la
rilevanza   della  questione  in  quanto  l'addebito  contestato  nel
giudizio   a   quo  non  verrebbe  meno  a  seguito  della  eventuale
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge istitutiva
del  Comune, il quale sarebbe comunque surrogato in ogni suo rapporto
dal   Comune  di  Venezia;  contesta  altresi'  la  fondatezza  della
questione  medesima  in  quanto,  secondo la giurisprudenza di questa
Corte,  la  limitazione  della  consultazione  alla  sola popolazione
direttamente   interessata   alla   variazione  territoriale  sarebbe
legittima  quando  essa  non  sia  irragionevole  in  relazione  alle
circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su
cui   si   fonda  l'obbligo  di  consultazione;  e  sostiene  che  le
caratteristiche  della  fattispecie concreta condurrebbero a ritenere
interessata solo la popolazione residente nell'area scorporata;
        che  e' intervenuta altresi' la Regione Veneto, chiedendo che
la  questione  sia giudicata inammissibile per irrilevanza, in quanto
il  giudice  a  quo  non  dovrebbe  fare applicazione, nemmeno in via
indiretta,  della legge denunciata per definire il giudizio pendente;
e comunque infondata, in quanto si tratterebbe di un caso non analogo
ne'  assimilabile  a  quello deciso con la sentenza n. 94 del 2000 di
questa  Corte, e la limitazione della consultazione referendaria alla
sola  popolazione  del  territorio  da  scorporare  sarebbe, nel caso
concreto,   conforme   ai   criteri   derivanti  dall'art. 133  della
Costituzione,   a   prescindere   da   quelli   gia'  previsti  dalla
disposizione  dell'art. 6  della  legge  regionale  n. 25  del  1992,
dichiarata   incostituzionale  e  percio'  da  considerare  come  mai
esistita.
    Considerato  che  al  giudizio  davanti  a questa Corte partecipa
legittimamente  il  Comune  di CavallinoTreporti, in quanto parte del
giudizio  a  quo  pur  in  attesa  della  decisione del giudice sulla
legittimita' della costituzione di parte civile;
        che    il    tribunale   remittente,   per   decidere   sulla
ammissibilita'  della  costituzione  di  parte  civile  del Comune di
Cavallino-Treporti,  nel  cui  territorio  si trovano gli immobili ai
quali  si  riferisce  il reato contestato, deve solo giudicare se sia
stata  proposta  azione civile da parte di un ente esponenziale della
collettivita' territoriale, danneggiato dal reato, senza che a questo
fine  egli sia chiamato a verificare la legittimita' dei procedimenti
attraverso  i quali si e' giunti alla istituzione dell'ente medesimo,
oggi  pienamente  operante  nella realta' giuridica, procedimenti che
costituiscono meri antecedenti di fatto dell'azione proposta;
        che  pertanto  il  giudice  medesimo  non  e'  chiamato,  per
definire  il  giudizio  pendente,  a  fare  applicazione  della legge
regionale    denunciata,   onde   la   questione   sollevata   appare
manifestamente inammissibile per irrilevanza.