ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 25, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 30 marzo 2001 dal Tribunale di Pesaro, il 14 luglio 2000 (n. 3 ordinanze) e il 22 maggio 2000 dal Tribunale di Pescara rispettivamente iscritte ai nn. 464, 486, 487, 488, 612 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 34 dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validita' di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 30 marzo del 2001, in riferimento agli articoli. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104 della Costituzione (r.o. n. 464 del 2001), ed il Tribunale di Pescara, con tre ordinanze del 14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41 e 47 della Costituzione (r.o. nn. 486, 487, 488 del 2001), ed una del 22 maggio del 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 612 del 2001), hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "terzo comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999", nelle ordinanze registrate ai nn. 464 e 612 del 2001], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalita' ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalita' ed i tempi in questa previsti; che, nelle ordinanze registrate ai nn. 486, 487 e 488 del 2001, si indica, quale norma denunciata, anche quella di cui al comma 2 del citato decreto legislativo n. 342 del 1999, pur indirizzandosi le censure solo al comma 3 dello stesso articolo; che nei giudizi registrati ai numeri 486, 487, 488 e 612 del 2001 e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' della sollevata questione, perche' la disposizione censurata e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000. Considerato che i cinque giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge, vanno riuniti e congiuntamente decisi (il menzionato errore materiale contenuto nelle ordinanze nn. 464 e 612 del 2001 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata, mentre l'erronea menzione anche del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 486, 487 e 488 del 2001, non rende meno evidente che la norma oggetto della sollevata questione e' esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso articolo); che, con sentenza n. 425 del 2000 (anteriore all'ordinanza di rimessione n. 464 del 2001 e successiva alle altre ordinanze), questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione; che, pertanto, la norma denunciata non vive piu' nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000, nn. 24, 51 e 404 del 2001). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.