IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella Camera di Consiglio
del 5 luglio 2001;
    Visto  il  ricorso  n. 2011/1998,  proposto  da  Roncone  Donata,
Campobasso  Maria e Dattoli Maria Cristina, rappresentati e difesi da
D'Innella  avv.  Giovanni,  presso  il  cui studio sono elettivamente
domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo n. 82/a;
    Contro  Regione  Puglia,  in  persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa da Marozzi avv. Angelo,
presso  il  cui studio e' elettivamente domiciliata in Bari, alla via
Andrea  da  Bari  n. 38; per l'annullamento in parte qua e nei limiti
dell'interesse,   della   deliberazione  del  Dirigente  del  settore
personale, organizzazione e metodi della Regione Puglia n. 12 in data
19 agosto  1998,  con  la quale i ricorrenti sono stati esclusi dalla
partecipazione  al  concorso  per titoli ed esami per n. 482 posti di
ottava  qualifica  funzionale  Funzionario  (art. 30  legge regionale
7/1997)  indetto  con  deliberazione di G.R.10179 in data 30 dicembre
1997,  pubblicata  sul  B.U.R.  n. 132  suppl.  del 31 dicembre 1997,
nonche'   di  tutti  gli  atti  comunque  presupposti,  connessi  e/o
conseguenziali, ivi compreso il bando di concorso (gia' impugnato) ed
il   relativo  provvedimento  attuativo  del  dirigente  del  settore
personale della Regione Puglia n. 3 in data 4 giugno 1998.
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
    Uditi gli avv. Giovanni D'Innella e Angelo Marozzi;
    Relatore   all'udienza   del   5 luglio   2001  il  I  Ref. Maria
Abbruzzese; ritenuto e considerato in

                           Fatto e diritto

    I. - La  legge regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata
"Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale"),
dispone,  all'art. 32,  primo  comma, II periodo, che, entro due anni
dalla  sua  entrata  in  vigore e comunque per una sola volta e prima
della  attivazione  del  processo  di  trasferimento  di  funzioni al
sistema  delle Autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti
vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica secondo le
modalita'  di  cui  allo  stesso articolo ai sensi dell'art. 39 della
legge  regionale  9 maggio  1984,  n. 26, confermato dalle successive
leggi  regionali  13 aprile  1988,  n. 13,  art. 61  e 5 maggio 1990,
n. 22, art. 46, comma 2.
    Il  secondo  comma  della  disposizione  citata  (art. 32,  legge
regionale  7/1997)  dispone  che  "i  posti risultati vacanti in ogni
qualifica funzionale in progressione successiva, a partire all'ottava
e  fino  alla  terza  qualifica  funzionale,  sono  coperti  mediante
concorsi  interni  per titoli e esami ovvero, per le qualifiche dalla
quinta  all'ottava,  mediante  corsi-concorso  riservati al personale
inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianita'
di  effettivo  servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in
possesso  del  titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale
di appartenenza".
    Il  citato  e  richiamato  art. 39 della legge regionale 9 maggio
1984,  n. 26  ("Concorsi  speciali")  dispone  a  sua  volta  che "in
occasione    delle    operazioni    di    ristrutturazione   connesse
all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale
di   organizzazione,   e   anche   per   un  definitivo  riequilibrio
dell'applicazione  degli istituti normativi dei precedenti contratti,
il  100%  dei  posti  vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla
seconda  all'ottava,  e' coperto mediante concorsi interni per titoli
ed esami riservati al personale inquadrati nel livello immediatamente
inferiore  con  un'anzianita'  di  servizio  di  almeno  tre anni nel
livello  medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il
livello di appartenenza".
    II. - Con  deliberazione  di  G.R.  n. 10179 del 30 dicembre 1997
avente  ad oggetto "articoli 30 e 32 legge regionale n.7/1997 - bandi
di  concorsi  interni riservati al personale di ruolo della Regione",
l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore
personale,  ha  bandito  i  concorsi  interni  riservati al personale
regionale  ed  in particolare il concorso interno per n. 482 posti di
ottava  qualifica funzionale, prescrivendo che "i requisiti necessari
per  partecipare  ai  concorsi  interni  sono: inquadramento in ruolo
nella   qualifica  immediatamente  inferiore,  una  anzianita'  nella
qualifica  di  appartenenza  di  almeno  tre  anni ed il possesso del
titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica
di appartenenza".
    I ricorrenti, dipendenti regionali di ruolo laureati, formalmente
inquadrati   nel   ruolo   unico   regionale  nella  sesta  qualifica
funzionale, hanno dapprima, con separato ricorso, impugnato il bando,
a  termini  del quale non avrebbero avuto i requisiti per partecipare
al concorso bandito per l'ottava qualifica funzionale, non ricoprendo
la  qualifica  immediatamente  inferiore  a  quella del posto messo a
concorso,  e  successivamente, con il ricorso odiernamente all'esame,
il  provvedimento  di esclusione motivato appunto sulla carenza della
richiesta qualifica.
    Deducono   i  ricorrenti  vizi  di  illegittimita'  derivata  del
provvedimento  di esclusione alla stregua dell'assunta illegittimita'
del bando e sulla scorta di due alternative prospettazioni:
        a) un  primo  ordine di argomentazioni assume che il disposto
normativo  regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di
corso-concorso  sarebbero  richiesti in via congiunta i due requisiti
del  possesso  del  titolo di studio e della qualifica immediatamente
inferiore,  requisiti  al  contrario  non  affatto  richiesti  per la
diversa procedura del concorso interno;
        b) un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che i
ricorrenti  possiedono  il  titolo di studio necessario per l'accesso
dall'esterno  alla  qualifica messa a concorso (il titolo di laurea),
assumono  l'illegittimita' derivata della determinazione regionale di
precludere del tutto ai dipendenti in tale situazione la possibilita'
di   accedere   ai   posti   indipendentemente   dalla  qualifica  di
appartenenza  all'epoca  di  espletamento del concorso; sarebbe cioe'
illegittimo  il  bando  nella  parte in cui consentisse di coprire il
100%  dei  posti  disponibili  riservandoli  al  personale interno in
possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.
    III. - In un punto di rilevanza della presente questione, ritiene
il   collegio   che   non   possa  accedersi  alla  prima  delle  due
prospettazioni  proposte  dai ricorrenti (illegittimita' del bando di
concorso che riserva l'accesso al concorso interno solo ai dipendenti
interni  in  possesso del relativo titolo di studio e della qualifica
immediatamente  inferiore  a quella del posto messo a concorso) sulla
base   di  una  diversa  interpretazione  della  norma  regionale  di
riferimento (il citato art. 32 della legge regionale 7/1997).
    La  prefata disposizione, che si e' sopra testualmente riportata,
non  consente,  infatti,  ad  avviso  del  Collegio  di  ritenere una
diversita'  di  requisiti  richiesti  ai  concorrenti tra le distinte
procedure   del   concorso   interno   per   titoli  ed  esami  e  il
corso-concorso, e cio' per due concorrenti ragioni; ritiene anzitutto
il   Collegio  che  l'attributo  "riservati",  contenuto  nel  citato
art. 32,  sia  riferito ai "concorsi interni" ed ai "corsi-concorso",
non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello
stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.
    In  ordine  ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un
concorso  interno  per  titoli  ed esami, del tutto disancorato dalla
previsione  di  limiti  (natura  dei  titoli richiesti: di studio? di
qualifica?),  snaturerebbe  la  stessa  possibilita' di esercizio del
potere  rimesso  alla  Regione di dotarsi del personale necessario e,
ovviamente, qualificato per i posti a concorso.
    Sotto  ulteriore  e  dirimente  profilo,  l'espresso  riferimento
operato  dal  citato art. 32 legge regionale 7/1987 all'art. 39 legge
regionale  26/1984  ("... si  provvede  alla  copertura ... ai  sensi
dell'art. 39  della  legge  regionale  9 maggio 1984, n. 26 ...") non
puo'   essere   interpretato   nel   senso  di  riferirlo  alla  sola
disposizione relativa alla necessita' di coprire con concorsi interni
o  corsi-concorso  il  100%  di  posti disponibili, risultando invece
pacifico  e  confortato dalla costante normativa regionale (il citato
art. 39  legge regionale 26/1984, i successivi at. 61 legge regionale
13/1988  e 46, comma 2, legge regionale 22/1990) che la previsione di
indizione  di  concorsi  interni non e' mai (ne' potrebbe mai essere)
disancorata  dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare
agli  stessi, sicche', nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 e'
confermativo  appunto  di  tale  indicazione,  peraltro ulteriormente
confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.
    III.1 - Il  novum  del  detto  art. 32  e'  rappresentato,  a ben
vedere,  dalla previsione della possibilita' di indire corsi-concorso
riservati,  in  aggiunta  o in alternativa ai concorsi interni, e per
questi  ultimi  (i corsi-concorso) il legislatore regionale ha dovuto
indicare  (e  ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi
richiesti per i concorsi interni.
    III.2 - Le  considerazioni  che precedono servono a dar ragione e
conto   della   rilevanza  della  questione  sottoposta  alla  Corte,
ritenendo   il  Collegio  di  non  poter  aderire  alla  prima  delle
prospettazioni  proposte  dai  ricorrenti,  relativa  come detto alla
illegittimita'  del  bando  per assunta violazione dell'art. 32 legge
regionale 7/1997.
    IV. - Nondimeno,  i  ricorrenti hanno, come detto, dedotto in via
alternativa   che  possedendo  il  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione
del  concorso  interno  riservato  per  il  100%  a  chi si trovi nel
contemporaneo  possesso  del  titolo e della qualifica immediatamente
inferiore,   precluderebbe   appunto   l'accesso   dall'esterno   non
consentendo  l'espletamento  di  concorsi diversi da quelli interni e
sarebbe, sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.
    IV.1 - La  questione  e'  rilevante  giacche' dall'accoglimento o
dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.
    V. - Ritiene   il   Collegio   non  manifestamente  infondata  la
questione.
    La   costante  giurisprudenza  costituzionale  e'  nel  senso  di
ritenere  modalita'  prevalente  di  selezione  del  personale  delle
pubbliche  amministrazioni  quella del pubblico concorso, in ossequio
al  disposto  dell'art. 97  Cost.  che impone il buon andamento degli
uffici  attraverso  la  miglior  selezione  del  personale  garantita
appunto   dalla   maggior  partecipazione  alle  procedure  selettive
assicurata dal concorso esterno.
    Reiteratamente  la Corte costituzionale ha invero sottolineato la
relazione  intercorrente  tra l'art. 97 e gli articoli 51 e 98 Cost.,
osservando   come,   in  un  ordinamento  democratico  -  che  affida
all'azione  dell'amministrazione,  separata  nettamente  da quella di
governo  (politica per definizione), il perseguimento delle finalita'
pubbliche  obiettivate nell'ordinamento - il concorso pubblico, quale
meccanismo  di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, resti il
metodo  migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le
proprie  funzioni  in condizioni d'imparzialita', valore in relazione
al  quale  il  principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame
del  merito  sia  indipendente  da  ogni considerazione connessa alle
condizioni   personali   dei   vari  concorrenti  (cfr.  Corte  cost.
n. 333/1993; 453/1990 e da ultimo, 1/1999).
    La   possibilita'   offerta  alle  pubbliche  amministrazioni  di
diversamente  selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto
peculiari  od  eccezionali,  idonee  a  giustificare  la  deroga  per
garantire  il  medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione,
ma  non  generalizzabili,  in  forza  delle ragioni sopra evidenziate
(cfr. Corte cost. n. 477/1995).
    Analoga   esigenza   riguarda  il  passaggio  di  impiegati  alla
categoria  superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente
all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma
di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta,
trovare  giustificazione  in  situazioni  eccezionali,  ma  anch'essa
giammai  derogare  al  principio  generale  che richiede il selettivo
accertamento  delle  attitudini  (cfr.  Corte  cost., 20 luglio 1994,
n. 313).
    Ne'  puo'  sottacersi  che l'abnorme diffusione della pratica del
concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in se'
una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello
delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento,
si  riflette  negativamente  anche  sul  buon  andamento della stessa
pubblica amministrazione (cfr. Corte cost., n. 1/1999).
    Osservava  significativamente la Corte che "l'accesso al concorso
puo',  ovviamente,  essere  condizionato  al  possesso  di  requisiti
fissati  in  base  alla  legge,  e  in tal modo non e' da escludere a
priori  che  possa  stabilirsi  anche  il  possesso di una precedente
esperienza  nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri
ragionevolmente  quale requisito professionale. Ma quando cio' non si
verifichi,  la  sostituzione  al  concorso  di  meccanismi  selettivi
esclusivamente  interni  ad  un  dato  apparato amministrativo non si
giustifica  alla  luce degli accennati principi costituzionali" (cfr.
Corte cost., n. 1/1999).
    V.1 - Nel  caso  di specie, mentre in sede di prima copertura dei
posti  resisi  disponibili  appare in qualche misura giustificata una
deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una
piu'  agevole  reperibilita'  dei  funzionari  e  per  facilitare  la
riorganizzazione  interna  degli  uffici,  non sembra ragionevole che
quella  indicata  (la  selezione  riservata agli interni) costituisca
l'unica  forma  di  selezione, giacche' riguardante il 100% dei posti
messi  a concorso (cfr. Corte Cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno
1993,  n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1), con gli
effetti  paradossali  ed  ingiustificati  indicati dai ricorrenti, ai
quali,  pur  essendo  in  possesso del titolo richiesto per l'accesso
dall'esterno  ed  in astratto idoneo, e' inibita la partecipazione al
concorso   giacche'   riservato  ai  titolari  di  mera  "rendita  di
posizione"  costituita  dal  possesso  della qualifica immediatamente
inferiore  a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica
scelta  di  cooptazione  generalizzata che si traduce in una sorta di
globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.
    VI. - La  questione,  nei  termini  indicati,  non  appare dunque
manifestamente  infondata  per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
del   combinato   disposto  della  legge  regionale  (art. 32,  legge
regionale  7/97, comma primo e art. 39 legge regionale 9 maggio 1984,
n. 26)  nella  parte  in  cui  riserva la copertura del 100% di posti
messi a concorso al personale interno.
    VII. - Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale delle suindicate norme.