LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza:
        sull'appello  R.G.  Appelli  2612/99  depositato il 16 luglio
1999,   avverso  la  sentenza  n. 25/03/99  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato  (ag.  ent.  I.V.A.  di  Pisa);  controparte:  Conceria David
International  S.p.a.,  leg.  rappr. pro tempore Lanfranco Catastini,
residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso n. 111/113,
difeso  da: Russo Pasquale, Cordeiro Guerra e Lagordi Luciano, presso
studio  Russo  Cordeiro  Guerra, residente in Firenze in corso Italia
n. 29;  atti  impugnati: pr. ver. + avv. rett. n. 600876/97 - I.V.A.,
92;
        sull'appello  R.G.  Appelli  2613/99  depositato il 16 luglio
1999,  avverso  la  sentenza  n. 285/03/99  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato  (ag.  ent.  I.V.A. di Pisa); controparte: Moda pelli S.p.a.,
leg. rappr. Guidi Alberto, residente in Santa Croce sull'Arno (PI) in
via  del  Bosco  n. 252, difeso da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo,
residente  a  Pisa in piazza Garibaldi, n. 9; atti impugnati: avv. di
rett.  n. 816440/97  -  I.V.A.,  92,  avv.  di  rett.  n. 816441/97 -
I.V.A. 93, avv. di rett. n. 816442/97 - I.V.A. 94;
        sull'appello  R.G.  Appelli  3574/99  depositato il 22 luglio
1999,  avverso  la  sentenza  n.   26/03/99  emessa  dalla Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate di San Miniato
(ag.  ent.  I.V.A.  di  Pisa)  contro  Avvocatura di Stato - Firenze;
controparte: Conceria Incas S.p.a., residente a Castelfranco di Sotto
(PI)  in via Mattei n. 11, difeso da: avv. Pasquale Russo e/o Roberto
Cordeiro  Guerra  e/o  dott.  Lagordi Luciano residente in Firenze in
corso  Italia  n. 29;  atti  impugnati:  avv. di rett. n. 816613/97 -
I.V.A., 90, avv. di rett. n. 816614/97 - I.V.A. 92;
        sull'appello  R.G.  Appelli 3853/99 depositato il 12 novembre
1999,  avverso  la  sentenza  n. 359/03/98  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato  (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Fery S.r.l. conf. in
pelle  in  liquidazione  e p. e. sig. Bonistalli Stefano, residente a
Santa  Croce  sull'Arno  (PI)  in  via  S.  Allende n. 19, difeso da:
Lagordi  Luciano  e  Massei  Arnaldo,  residenta  a  Pisa  in  piazza
Garibaldi  n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816634/97 - I.V.A.,
92;
        sull'appello  R.G.  Appelli 3854/99 depositato il 12 novembre
1999,  avverso  la  sentenza  n. 359/03/98  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato  (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Fery S.r.l. conf. in
pelle  in  liquidazione  e  p.  e.  ex  amm. ce unica Frediani Iulga,
residente  a  Santa  Croce  sull'Arno  (PI)  in via S. Allende n. 19,
difesa  da:  Lagordi  Luciano  e  Massei Arnaldo, residente a Pisa in
piazza  Garibaldi  n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816634/97 -
I.V.A., 92;
        sull'appello  R.G.  Appelli 3865/99 depositato il 12 novembre
1999,  avverso  la  sentenza  n. 360/03/98  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato  (ag.  ent.  I.V.A. di Pisa); controparte: Conceria Excelsior
S.r.l. e p. e. il liquidatore Mini Mauro, residente a Castelfranco di
Sotto  (PI)  in  via  Bachelet  n. 34/D, difeso da: Lagordi Luciano e
Massei  Arnaldo,  residente  a  Pisa  in  piazza Garibaldi n. 9; atti
impugnati: pr. ver. + avv. di rett. n. 60088397/97 - I.V.A., 92;
        sull'appello  R.G.  Appelli  1521/00  depositato  l'11 aprile
2000,   avverso  la  sentenza  n. 52/01/99  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato (ag. ent. II.DD. di San Miniato); controparte: Conceria David
International  S.p.a.,  leg.  rappr. pro tempore Lanfranco Catastini,
residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso n. 111/113,
difeso  da:  avv.ti Russo Pasquale, Cordeiro Guerra Roberto e Paolo e
dott.  Lagordi  Luciano,  residente  a Firenze in corso Italia n. 29;
atti impugnati: avv. di accert. n. 40/97 - IRPEG + ILOR, 91;
        sull'appello  R.G.  Appelli  1522/00  depositato  l'11 aprile
2000,  avverso  la  sentenza  n. 51/01/99,  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato (ag. ent. II.DD. di San Miniato); controparti: Conceria Incas
S.p.a.,  leg. rap. Ceccatelli Walter, residente a San Miniato (PI) in
via  Ser  Ridolfo  n. 3,  difeso  da: Russo Pasquale, Guerra Cordeiro
Roberto  e  Paolo  Paolinelli  e  dott.  Lagordi Luciano, residente a
Firenze  in corso Italia n. 29; Maffei Nilo, residente a Montopoli in
Val  d'Arno (PI) in piazza della Costituzione n. 23, difeso da: Russo
Pasquale,  Guerra Cordeiro Roberto e Paolo Paolinelli e dott. Lagordi
Luciano,  residente  a Firenze in corso Italia n. 29, atti impugnati:
avv.   di   accert.   n. 4232000257  -  ILOR,  91,  avv.  di  accert.
n. 4231002428 - IRPEF, 91;
        sull'appello  R.G.  Appelli  2363/00  depositato  il 5 giugno
2000,   avverso  la  sentenza  n. 22/03/99  emessa  dalla  Commisione
tributaria  provinciale  di  Pisa  da: Agenzia entrate ufficio di San
Miniato  (ag.  ent.  I.V.A.  di  Pisa);  controparte:  Conceria David
International  S.p.a.,  leg.  rappr. pro tempore Lanfranco Catastini,
residente   a   Santa  Croce  sull'Arno  (PI)  in  via  San  Tommaso,
n. 111/113,  difeso  da:  Russo  Pasquale,  Guerra Cordeiro Roberto e
dott.  Lagordi  Luciano,  residente  a Firenze in corso Italia n. 29;
atti impugnati: avv. di rett. n. 816632/97 - I.V.A., 92.
    Premesso che:
        a)   davanti   a   questa  sezione  n. 26  della  commissione
tributaria  regionale,  a  seguito  di  appello  dell'amministrazione
finanziaria,  sono  in  discussione  n. 9  procedimenti  per illeciti
tributari,  relativi  ad  I.VA  ed  II.DD.,  nei  confronti  di varie
societa' (sia di persone che di capitale);
        b)  tali procedimenti, alcuni dei quali pendenti presso altra
sezione,  erano  stati  tutti rimessi a questa sezione, designata con
provvedimento presidenziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,
comma  2,  d.lgs.  n. 546/1992) a provvedere in merito alla richiesta
dell'amministrazione  appellante  della loro riunione per connessione
"oggettiva",  e raggruppati nella udienza odierna allo scopo di poter
valutare  la  sussistenza  delle condizioni richieste per la riunione
(che  puo'  essere disposta da presidente della sezione designata "in
ogni momento", ai sensi del comma 1 dell'art. 29 citato);
        c) le ragioni della esigenza di trattazione unitaria dei vari
procedimenti in questione sono state riferite dall'amministrazione ai
collegamenti  che sarebbero emersi tra le attivita' di amministratori
e  soci  delle societa' appellate, sottoposti ad indagini preliminari
per  ipotesi di reato in materia societaria e fiscale, essenzialmente
sulla  base  di  consulenza  contabile  fatta  eseguire  dal pubblico
ministero (Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa),
secondo  quanto  segnalato  dallo stesso magistrato inquirente in una
missiva diretta all'amministrazione;
        d)  con  separata ordinanza questa Commissione, disattendendo
la contraria tesi dei difensori delle parti appellate; ha disposto la
riunione di tutti i procedimenti in questione, ai sensi dell'art. 29,
comma  2, d.lgs. n. 546/1992, avendo individuato il presupposto della
connessione  nell'unificante  riferimento  dell'Amministrazione  alla
suddetta  indagine  penale,  ai  limitati  effetti  di  tale  aspetto
processuale.
    Rilevato   quanto   al  merito  delle  questioni  in  esame  che,
innanzitutto,   vi   e'   contrasto  tra  le  parti  in  ordine  alla
legittimita'   delle   contestazioni   poiche',  essendo  state  esse
formulate  -  come risulta dagli atti - con espressi riferimenti alla
consulenza del pubblico ministero:
        1) la   difesa  delle  parti  private  ha  sostenuto  che  si
tratterebbe  di  contestazioni  nulle in quanto basate soltanto sugli
atti e le valutazioni della consulenza del pubblico ministero in sede
di   processo   penale,   che   sarebbe   inammissibile   e  comunque
inutilizzabile in questa sede tributaria perche', essendo sfornita di
valore probatorio in quanto acquisita in sede di indagini preliminari
e   costituendo   percio'  mero  atto  di  parte  senza  verifica  in
contraddittorio  dinanzi  ad  un organo giudicante, non sarebbe stata
neppure  oggetto della doverosa ed autonoma attivita' di accertamento
e  verifica  da  parte  della  Guardia  di  finanza  o  degli  uffici
dell'amministrazione;
        2)  l'amministrazione  appellante,  invece,  ha sostenuto che
tali   contestazioni  sarebbero  avvenute  con  modalita'  formali  e
sostanziali  del  tutto  ammissibili  e sarebbero, percio', immuni da
rilievi  di  illegittimita'  oltreche'  fondate  nel  merito  e,  per
ribadire   le   proprie   tesi   difensive   di   merito  a  sostegno
dell'impugnazione,  ha  depositato in questa sede di appello il testo
integrale  dalla  consulenza  su  dischetti  in  formato elettronico,
deducendo   trattarsi  di  ritardo  ad  essa  non  imputabile  -  con
riferimento  all'art. 58,  comma  1, del d.lgs. n. 546/1992 - a causa
della difficolta' di trascrizione nel formato cartaceo.
    Rilevato,  inoltre,  per  quanto  sopra che, poiche' la soluzione
delle  contestazioni  sulla  ammissibilita'  e  sul valore probatorio
della  consulenza  del  pubblico  ministero,  costituisce presupposto
logico-giuridico  per  la  decisione di merito, le valutazioni che la
concernono  hanno carattere di pregiudizialita' e di rilevanza per la
decisione stessa.
    Considerato che:
        a) le norme che regolano l'acquisizione da parte degli uffici
dell'amministrazione  finanziaria, ad opera della Guardia di finanza,
di documenti ed altri elementi di informazione provenienti dalla sede
penale sono le disposizioni (di eguale contenuto) di cui all'art. 33,
d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, quanto alle violazioni concernenti
le  II.DD).,  ed  all'art. 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quanto
alle  violazioni concernenti l'I.V.A,: "La Guardia di finanza coopera
con gli uffici delle imposte ... Essa, inoltre, previa autorizzazione
dell'autorita'  giudiziaria  in relazione alle norme che disciplinano
il  segreto,  utilizza  e  trasmette  agli  uffici  documenti, dati e
notizie  acquisiti,  direttamente  o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria";
        b)  l'attuale  stesura  di  tali  norme,  e'  il risultato di
successive  modifiche  apportate alla stesura originaria dall'art. 2,
d.P.R.   15   luglio   1982,   n. 463,  dall'art. 5,  comma  14,  del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  luglio  1991, n. 197, nonche' dall'art. 18, legge 30
dicembre 1991, n. 413, con le quali, oltre a riaffermare il principio
di  autonomia e separazione del processo tributario rispetto a quello
penale, e' stato operato un adeguamento alla sopravvenuta riforma del
codice  di  procedura penale, costituito dalla eliminazione sia della
qualificazione   di  istruttorio  in  riferimento  al  segreto  delle
indagini   preliminari   del  pubblico  ministero  sia  della  figura
dell'imputato, con la possibilita' di riferirsi anche all'indagato;
        c) con  riguardo  a  tale  ultimo  punto,  e' pacifico in via
generale  che  qualunque  informazione  (documenti,  dati  e notizie)
acquisita  in sede di indagini preliminari dal pubblico ministero non
costituisce  elemento  probatorio  di per se' ma rappresenta soltanto
materiale d'indagine da sottoporre a verifica dibattimentale;
        d) nella  diversa  sede  del  processo  tributario, a maggior
ragione alla luce dei principi generali di separatezza tra i due tipi
di  processo  nonche'  delle  disposizioni  suddette, le informazioni
provenienti   da   tale  fase  del  processo  penale  possono  essere
utilizzate  della  Guardia  di  finanza  soltanto  come  elemento  di
partenza  da sottoporre a verifica prima di trasmetterle degli uffici
dell'amministrazione finanziaria.
    Rilevato che:
        a)  risulta  dagli  atti  e  dalle  sentenze impugnate che la
guardia  di finanza e gli uffici dell'amministrazione finanziaria non
hanno  sottoposto  ad alcuna verifica le informazioni contenute nella
consulenza disposta dal pubblico ministero in sede penale, procedendo
alle  contestazioni  sulla sola base della informativa delle relative
valutazioni e conclusioni;
        b)  risulta, anzi, che nel caso del procedimento n. 1521/2000
l'ufficio  dell'amministrazione  appellante  ha ricevuto direttamente
dal   pubblico   ministero   la  documentazione  costituita  da  tale
consulenza senza alcun tramite della guardia di finanza;
        c)  risulta, inoltre, dagli atti (proc. n. 2613/2000, missiva
del  15 maggio 2000) che il pubblico ministero ha sollecitato, in via
generale,  la  richiesta  diretta  di  "atti procedimentali" da parte
degli uffici dell'amministrazione finanziaria interessati.
    Ritenuto che:
        a)  poiche'  i  richiamati  artt. 33  d.P.R  n. 600/1973 e 63
d.P.R.  n. 633/1972  prevedono  espressamente  che  debba  essere  la
guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria,
a  poter  collaborare con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria
trasmettendo  loro  dati  e notizie acquisiti in sede di attivita' di
polizia giudiziaria, propria o di altre forze di polizia, sembrerebbe
da   escludere   che   una  analoga  attivita'  possa  essere  svolta
direttamente da parte dell'autorita' giudiziaria, comunicando, cioe',
direttamente con l'amministrazione;
        b)   tuttavia,   tale   attivita'   nel  caso  specifico  dei
procedimenti   in   oggetto   risulta   compiuta  sostanzialmente  ad
iniziativa  del  pubblico  ministero  in sede di indagini preliminari
poiche',  come  risulta dagli atti, ne' l'amministrazione finanziaria
ne'  la Guardia di finanza hanno compiuto accertamenti o verifiche di
sorta  sui  dati  e  notizie  tratte  dalla  consulenza  del pubblico
ministero,  avendo  proceduto  entrambe  a  contestare  gli  illeciti
tributari  in  questione,  quanto  alla  prima,  mediante  avviso  di
accertamento   e  rettifica  (proc.  n. 2612/1999  -  unico  atto  di
contestazione),  quanto  alla  seconda,  mediante processo verbale di
constatazione,  sulla  base  delle  sole  risultanze della consulenza
stessa  (in  tutti  gli  altri  casi) cioe', in entrambi i casi senza
eseguire  alcuna  attivita'  autonoma  di  verifica  di  quei  dati e
notizie.
    Ritenuto, di conseguenza, che in tal caso:
        a) trattandosi:  di  attivita'  compiuta  al di fuori di ogni
contraddittorio  tra  le  parti;  della  manifestazione di un diretto
potere  di  collegamento  di  un organo giudiziario inquirente con un
organo  della giustizia tributaria; della realizzazione di un sistema
di  circolazione  diretto  delle  informazioni  tra processo penale e
processo  tributario; di una sorta di iniziativa diretta del pubblico
ministero nel processo tributario;
        b) non   avendo   tale  quadro  di  rapporti  riferimento  in
nessun'altra norma dell'ordinamento giuridico;
        c) se  ne  deduce che gli artt. 33, d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600  (II.DD.)  e  63,  d.P.R.  26, ottobre 1972, n. 633 (I.V.A.) e
succ.  modif,  sembrano  essere  sospetti  di incostituzionalita' per
violazione  dell'art. 24  Costituzione,  che garantisce il diritto di
difesa.
    Infatti,  tale  violazione sembra conseguire dall'interpretazione
delle   norme   citate   secondo  quanto  prospettato  in  base  alle
considerazioni  da  ultimo  svolte,  a  causa  dell'impossibilita' di
diretto, contraddittorio tra la difesa del contribuente e il pubblico
ministero,  legittimo  titolare  dell'azione  penale  ma non soggetto
processuale del procedimento tributario.
    La questione, cosi' come prospettata, si presenta, a parere della
commissione:
        1)  rilevante  ai  fini  della decisione in quanto, per poter
stabilire  la  validita'  e  la portata probatoria degli elementi sui
quali  e'  fondata  la tesi dell'Amministrazione finanziaria, occorre
valutare, alla luce delle disposizioni suddette, sia l'ammissibilita'
della   consulenza   tecnica  in  questione,  in  ragione  della  sua
provenienza  dal  pubblico  ministero in sede di indagini preliminari
(in  un  caso  anche  mediante  trasmissione  diretta  ad  un ufficio
dell'Amministrazione)  sia  il  suo  intrinseco valore probatorio, in
relazione  alla mancata verifica dei dati e notizie in essa contenuti
da parte dell'amministrazione e della guardia di finanza;
        2)  non  manifestamente  infondata  in considerazione sia del
particolare  rapporto di subordinazione della polizia giudiziaria nei
confronti  del  pubblico  ministero  (art. 109  della  Costituzione e
art. 59  cod. proc. pen.) in virtu' del quale si potrebbe invocare il
principio  dell'ubi maior, favorendo l'interpretazione delle suddette
disposizioni  sospettata  di  incostituzionalita',  sia della attuale
stesura  delle disposizioni in questione, che non sembra essere stata
idoneamente  raccordata  alla  posizione  del  pubblico ministero nel
processo  penale  riformato, in particolare nella fase delle indagini
preliminari,  sia  della  lettera  delle  disposizioni  medesime che,
inquadrate  nella vigente disciplina dei rapporti tra processo penale
e  processo  tributario, riservano all'autorita' giudiziaria soltanto
la funzione di garante della separatezza tra i due tipi di processo e
di  titolare  del  potere  di  autorizzare  la  fruibilita' di dati e
notizie  del  procedimento  penale  in  quello tributario e non anche
quella di diretta interlocutrice dell'Amministrazione finanziaria.