IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

    Visti  gli  atti  del  processo  penale  iscritto  sotto i numeri
1159/01  R.N.R.  e  1379/01 RG-Sezione a carico di Giardino Fortunato
nato a Isola Capo Rizzuto il 9 gennaio 1960 - ivi residente;
    Rilevato  che  il p.m, ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio
davanti  al  Tribunale di Crotone del Giardino, imputato dei reati di
cui  agli  artt. 640  e 640-bis, 81 e 483 c.p., per aver ottenuto dal
comune   di  Isola  Capo  Rizzuto  l'erogazione  della  somma  di  L.
20.457.000   nel   periodo   ottobre  1998  -  marzo  2000  a  titolo
d'integrazione  del  c.d. "reddito minimo d'inserimento", accusandolo
di  aver falsamente attestato, nel corpo della richiesta di accesso a
tale   beneficio,  di  possedere  i  requisiti  previsti  dal  d.lgs.
n. 237/1998  e  di  aver  taciuto la disponibilita' di beni, ostativa
all'ammissione;

                            O s s e r v a

    Il  decreto  legislativo  18  giugno 1998 n. 237 ha introdotto in
alcune   aree  del  territorio  nazionale  il  c.d.  "reddito  minimo
d'inserimento"  (R.M.I),  previsto dall'art. 59, commi 47 e 48, della
legge  27  dicembre 1997 n. 449, destinato alle persone in situazione
di  difficolta' ed esposte al fischio della marginalita' sociale, con
priorita' a favore di quelle aventi a carico figli minori o portatori
di  handicap  gravi,  di  cui  all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992
n. 104.  Tale  indennita'  e'  erogata  per  un  anno  e  puo' essere
rinnovata  previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi
richiesti.
    L'art. 6  del  citato  d.lgs.  n. 237/1998  prevede  l'accesso al
R.M.I.  delle persone prive di reddito ovvero con reddito che, tenuto
conto  di  qualsiasi  emolumento percepito e da chiunque erogato, non
sia  superiore  alla  "soglia  di poverta'", stabilita' in L. 500.000
mensili (per il 1998, mentre per il 1999 tale limite e' stato portato
a L. 510.000 e per il 2000 a L. 520.000) per una persona, che vive da
sola,  mentre, per l'ipotesi di presenza di un nucleo familiare, tale
importo  e'  maggiorato  sulla  base  di  una  scala  di equivalenza,
prevista  in  un  allegato, in base al numero dei restanti componenti
(parametri:  1,57,  per  altro  componente,  2,04, per due componenti
ulteriori oltre l'istante, 2,46 per tre componenti, 2,85, per quattro
componenti,  maggiorazione  di 0,35 per ogni ulteriore componente, di
0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori, di 0,5
per   ogni   componente  con  handicap  ex  art. 3,  comma  3,  legge
n. 104/1992  o  d'invalidita'  superiore  al  66%,  di 0,2 per nuclei
familiari  con  figli  minori  in  cui  entrambi  i  coniugi prestino
attivita'  lavorativa  o  d'impresa).  Per  il  caso  di godimento di
reddito,  ma  d'importo  inferiore a quello come sopra determinabile,
l'art. 8  del  citato  d.lgs  prevede  un'integrazione quantificabile
nella  differenza  tra  l'importo del reddito massimo di cui, si puo'
essere titolare per l'accesso e il minor reddito in effetti goduto.
    In  ogni  caso  sono  esclusi  dall'accesso  ai R.M.I. coloro che
dispongono di un patrimonio, sia mobiliare (espressamente riferito ai
titoli   di  Stato,  azioni,  obbligazioni,  quote  di  fondi  comuni
d'investimento   e  depositi  bancari),  sia  immobiliare  (qualsiasi
immobile,   fatta  eccezione  per  l'unita'  Immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  se  posseduta  a titolo di proprieta', con un
valore non eccedente la soglia indicata dal comune).
    La  situazione  reddituale  e'  definita  dalla somma dei redditi
riferiti  al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone
con  le  quali  convive  e da quelle considerate a suo carico ai fini
Irpef.  I  redditi  da  lavoro,  al  netto  di  ogni  ritenuta,  sono
considerati per il 75 per cento.
    Per  accedere  al  R.M.I.  e'  prevista  la  presentazione di una
domanda  al  comune,  con  allegata una dichiarazione, sottoscritta a
norma   della   legge   n. 15/1968   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  la quale il richedente deve attestare il possesso
dei  requisiti  e  delle  condizioni  previsti  dal  detto  d.lgs per
l'ammissione.
    In  via  sperimentale  l'accesso  al  R.M.I.  e' stato introdotto
soltanto  in  alcuni  comuni  italiani. Da cio' l'ulteriore requisito
dell'istante  e'  la  sua  residenza  legale in uno di tali comuni da
almeno  dodici  mesi,  ovvero  da  tre  anni,  se  extracomunitario o
apolide.
    Nel  territorio  di questo tribunale ricadono i comuni di Isola e
di Cutro, inclusi tra quelli individuati per la sperimentazione.
    L'art. 11  prevede  accertamenti  e  verifiche  sulla veridicita'
delle informazioni fornite, sia in ordine alla situazione familiare e
sia in ordine alle condizioni economiche.
    Proprio  in  attuazione  di  tali  verifiche  la D.I.G.O.S. della
locale questura nel corso dell'anno 2000 ha proceduto al sequestro di
tutte  le  pratiche  afferenti alla concessione del beneficio de quo,
sottoponendo ognuno di esse a disamina e controlli.
    La  documentazione  sequestrata  e' risultata costituita per ogni
beneficiario da:
        istanza diretta al sindaco di Isola Capo Rizzuto, contenente,
oltre  generalita'  e  codice  fiscale,  la dichiarazione del reddito
goduto,   la  condizione  di  disoccupato,  l'assenza  di  patrimonio
mobiliare   (per   come   specificato  dal  comma  4  dell'art. 6)  e
immobiliare  (terreni,  garages  ed  appartamenti, oltre la residenza
adibita  ad  abitazione  principale), il possesso del requisito della
residenza  legale  in  tale  comune,  la disponibilita' a frequentare
corsi  di  formazione  professionale  ed al lavoro, la conoscenza dei
possibili   controlli   sulla   veridicita'  di  tali  dichiarazioni,
l'impegno   a   comunicare   tempestivamente   le   variazioni  nella
composizione   del  suo  nucleo  familiare  o  della  sua  situazione
economica   rilevanti  in  ordine  al  godimento  del  beneficio,  la
composizione del proprio nucleo familiare;
        certificato di disoccupazione;
        dichiarazione  sostitutiva  della certificazione dei redditi,
con allegata copia della dichiarazione fiscale, ove presentata;
        dichiarazione sottoscritta del nucleo familiare.
    Nel  caso dell'imputato per il quale si procede, e' risultato che
egli  aveva  presentato  al  comune  di Isola Capo Rizzuto in data 16
ottobre  1998  tale  istanza,  nella  quale,  nonche'  nelle allegate
autocertificazioni,  aveva  dichiarato  di  possedere  i requisiti di
legge   ed,  in  particolare,  di  essere  iscritto  nelle  liste  di
disoccupazione  dell'allora  Ufficio di collocamento comunale, di non
aver  goduto  di  alcun  reddito nel precedente anno 1997 e nel corso
dell'allora  corrente  anno  1998,  nonche'  di  essere  privo sia di
patrimonio mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di
fondi  comuni  d'investimento  e  depositi  bancari), sia immobiliari
(terreni,  garage  ed  appartamenti  oltre  la  residenza  adibita ad
abitazione principale).
    La D.I.G.O.S. ha poi eseguito verifiche, al fine di accertarne la
veridicita',  presso  la  Conservatoria  dei  Registri Immobiliari di
Catanzaro,  Nuovo  Catasto Terreni e Nuovo Catasto Edilizio Urbano di
Isola  Capo  Rizzuto,  l'anagrafe tributaria e gli uffici finanziari,
gli  istituti di credito e uffici postali di tale centro, C.C.I.A.A.,
I.N.P.S.,  estendendole anche all'accertamento di eventuale godimento
in    quegli    anni    di    aiuti    previsti    dalla    normativa
comunitaria/nazionale per il settore seminativo - P.A.C.
    Le  verifiche  hanno  accertato  per  il  Giardino, nonche' per i
familiari  con lui conviventi (la moglie e tre figli, tutti in tenera
eta)   l'assoluta  mancanza  di  intestazioni  catastali  d'immobili,
l'assenza di iscrizioni presso la Camera di Commercio e di situazioni
contributive  presso l'INPS, nonche' la non percezione in quegli anni
di   aiuti   comunitari  all'agricoltura,  settori  P.A.C.,  Uliveto,
Biologico e Zootecnia.
    Viceversa  il  Giardino  e  la  moglie,  Cosentino Domenica, sono
risultati  intestatari  di  due  vecchie autovetture, il primo di una
Fiat Uno, targata CZ 370415 ed acquistata in data 11 marzo 1992, e la
seconda di una Citroen AX, targata CZ 499463 ed acquistata in data 10
maggio 1991.
    I  due (Giardino e moglie) sono risultati cointestatari presso la
Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Isola  Capo Rizzuto di d.r. n.ro
1.16.7003091  con  saldo  per  gli  anni  1997/1998/1999 di L. 27.000
(ventisettemila).
    A  conclusione di tali indagini, ritenendo che nella sua istanza,
l'imputato  avesse  attestato  il falso in ordine alla sua situazione
economica,  lo  ha denunziato per i reati di cui agli artt. 640-bis e
482 c.p.
    Il  p.m., concluse le indagini, ha richiesto il rinvio a giudizio
dell'imputato,  per  il quale ha insistito anche nell'odierna udienza
preliminare.
    Ritiene questo giudice che, allo stato della normativa richiamata
(pur  dovendosi astrattamente la condotta incriminata sussumere nella
nuova, e piu' favorevole per l'imputato, ipotesi ex art. 316-ter c.p.
e non in quella contestata ex artt. 640 e 640-bis c.p.), la richiesta
del  p.m. appare fondata, posto che il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs.
237/1998   prevede   quale  "conditio  sine  qua  non"  il  requisito
soggettivo,   dell'istante   e   dei   suoi   familiari,   della  non
disponibilita'   di   un  patrimonio  mobiliare,  nel  quale  risulta
espressamente compresa la titolarita' di depositi bancari.
    Infatti  il  Giardino  -  pur irrilevante l'intestazione a lui ed
alla  moglie  di  due  vecchie  auto, beni questi ultimi non compresi
nell'elenco   tassativo   ex   richiamato   comma  4  -,  per  essere
cointestatario con la moglie di un deposito bancario, con un saldo di
appena  L. 27.000 al 1997 - epoca non sospetta quando ancora nulla si
poteva  prevedere  in  ordine alla futura possibilita' di accedere al
R.M.I. - e rimasto immutato nei successivi due anni, si sarebbe vista
preclusa l'accessibiita' a quel beneficio e si vede oggi processato e
probabilmente  destinato  ad  una  condanna, pur risultando lo stesso
privo  di qualsiasi reddito e di qualsiasi bene produttivo di reddito
e  come  tale  certamente  in  una situazione economica integrante in
pieno quello "stato di poverta'", che la legge in questione riconosce
a chi ha un reddito, da qualsiasi fonte proveniente, inferiore almeno
a L. 6.000.000 annue, e che in concreto per il Giardino (con moglie e
tre  figli  a carico) era da quantificare al 1968, in base alla scala
di equivalenza, in ben L. 15.360.000.
    E, infatti, un deposito bancario con un saldo di L. 27.000 non e'
un bene produttivo di reddito.
    E'  evidente  che  in  una  situazione concreta, quale quella ora
descritta,  la  rigida  e  letterale  applicazione del citato comma 4
dell'art. 6,  la  cui  violazione  e'  il  presupposto  di fatto e di
diritto  per  affermare  la  colpevolezza  o  meno  del  Giardino  in
relazione  al  reato  contestatogli  (ovvero a quello ex art. 316-ter
c.p.),   conduce   ad  un'illogica  ed  irragionevole  disparita'  di
trattamento  tra chi, come il Giardino, non gode di alcun reddito - o
comunque  gode  di  un  reddito  d'entita'  di gran lunga inferiore a
quella  citata  "soglia di poverta'" -, ma e' escluso dall'accesso al
R.M.I.  perche' titolare di un deposito bancario di modesta (nel caso
modestissima)  entita' e chi, pur godendo di un certo reddito - anche
di  una  consistente  (specie  se si raffionta al costo della vita al
sud)  entita',  ma rientrante nei limiti della predeterminata "soglia
di  poverta'"  -, per non essere intestatario di quei beni mobili e/o
immobili elencati dal citato comma 4, e' ammesso al beneficio.
    Alle  stesse  conclusioni si dovrebbe pervenire - e probabilmente
in concreto si dovra' pervenire, stante l'enorme mole di procedimenti
penali similari pendenti nella fase delle indagini o gia' fissati per
altre udienze preliminari - per le altre categorie di beni mobili e/o
immobili  elencati nella richiamata norma (basta pensare che qualcuno
puo'  essere intestatario anche di un vecchio rudere). Cio' e' chiara
ed  esclusiva conseguenza della formulazione da parte del legislatore
del  citato  comma 4 senza tener conto che i redditi prodotti da tali
beni  vanno  a costituire il reddito complessivo annualmente goduto e
che  in  ogni  caso  -  anche  se  si  volesse  considerare  la  loro
titolarita'  e/o  disponibilita' da sole sintomatiche di godimento di
redditi (anche occulti) incompatibile con la ratio e le finalita' del
R.M.I.  -  la  mancanza  di  una soglia, al di sopra della quale tale
sintomaticita'  puo'  ritenersi  ragionevolmente  fondata, porta allo
stridente risultato di vedere escluso dall'ammissione al beneficio, o
sottoposto,  come  il  Giardino,  a  procedimento  penale  per averlo
chiesto  ed  ottenuto,  chi  si  trova  in una situazione di assoluta
mancanza  di  reddito,  ma e' titolare di beni mobili e/o immobile di
modestissimo valore, e di consentire, invece, l'accesso a chi gode di
un  reddito  fino  alla  concorrenza di quella soglia di poverta', in
concreto  per lui quantificata sulla scorta del numero dei componenti
il  suo  nucleo  familiare,  e  ritenuto meritevole del beneficio sol
perche' non titolare di beni di quella tipologia.
    Ne'  una soluzione tecnica alla questione giuridica prospettabile
puo'  essere  data da questo giudice attraverso l'elemento soggettivo
dei  due  reati  ascritti  al Giardino, posto che trattasi di reati a
dolo  generico  ed  un  eccessiva  valorizzazione  di  tale  elemento
porterebbe    a    valutazioni    arbitrarie    e    non   consentite
dall'interpretazione letterale, sistematica e storica della norma.
      Pertanto,  a  parere  di  questo giudice, il richiamato comma 4
dell'art. 6  del  d.lgs.  18 giugno 1998 n. 237, allorche' impone per
l'accesso  al  reddito minimo d'inserimento, ex art. 1 stessa legge e
art. 59,  commi  47  e 48 legge 27 dicembre 1997 n. 449, oltre che la
percezione   di   un   reddito  annuale  al  di  sotto  della  soglia
quantificabile  ex  commi  2  e  6  dello  stesso  art. 6,  anche che
l'istante  sia  privo  di  patrimonio - sia mobiliare, sotto forma di
titoli   di  Stato,  azioni,  obbligazioni,  quote  di  fondi  comuni
d'investimento  e  depositi bancari, sia immobiliare, fatta eccezione
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  se
posseduta  a titolo di proprieta', nei limiti del valore indicati dal
comune  - contrasta con l'art. 3 della Costituzione, nel punto in cui
non  tiene  conto che dei redditi da tali beni ricavati si deve tener
conto   ai   fini   della  quantificazione  del  reddito  annualmente
complessivamente goduto e/o, in ogni caso, non prevede a sua volta un
congruo  limite  ai  valore  economico  di tali beni, al di sotto del
quale  la  loro disponibilita' non sarebbe ostativa all'ammissione al
R.M.I., mentre lo sarebbe al di sopra, perche' solo il superamento di
un  tale  limite  potrebbe  ragionevolmente, anche in via presuntiva,
escludere  che  l'istante e i suoi familiari conviventi si trovino in
difficolta'   ed  esposte  al  rischio  della  marginalita'  sociale,
situazioni  queste per la cui eliminazione la norma e' stata emanata.
Se  la  norma  de  qua non prevedesse sic et simpliciter l'esclusione
dall'accesso  al R.M.I. per chi non si trova nelle condizioni da essa
dettate, ovvero prevedesse tale esclusione al superamento di un certo
limite,  il  Giardino  -  che  dalle  investigazioni  della  p.g.  e'
risultato  privo  di  qualsiasi reddito e che pertanto deve ritenersi
vivere, unitamente ai suoi familiari, nella piu' assoluta indigenza -
avrebbe  chiesto  e  percepito legittimamente il beneficio e andrebbe
esente da responsabilita' penale.
    Si  appalesa,  pertanto,  necessario  sollevare  la  questione di
costituzionalita',  poiche'  la scelta legislativa ritenuta illogica,
irragionevole  e lesiva del principio della parita' di trattamento ex
art. 3  della  Costituzione,  viene  a  costituire  il presupposto di
diritto   e   di   fatto  per  affermare  o  negare  la  colpevolezza
dell'imputato Giardino ed e' pertanto rilevante per il prosieguo e la
conclusione del presente processo.