IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Visti gli atti del processo penale iscritto sotto i numeri 1159/01 R.N.R. e 1379/01 RG-Sezione a carico di Giardino Fortunato nato a Isola Capo Rizzuto il 9 gennaio 1960 - ivi residente; Rilevato che il p.m, ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Crotone del Giardino, imputato dei reati di cui agli artt. 640 e 640-bis, 81 e 483 c.p., per aver ottenuto dal comune di Isola Capo Rizzuto l'erogazione della somma di L. 20.457.000 nel periodo ottobre 1998 - marzo 2000 a titolo d'integrazione del c.d. "reddito minimo d'inserimento", accusandolo di aver falsamente attestato, nel corpo della richiesta di accesso a tale beneficio, di possedere i requisiti previsti dal d.lgs. n. 237/1998 e di aver taciuto la disponibilita' di beni, ostativa all'ammissione; O s s e r v a Il decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237 ha introdotto in alcune aree del territorio nazionale il c.d. "reddito minimo d'inserimento" (R.M.I), previsto dall'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, destinato alle persone in situazione di difficolta' ed esposte al fischio della marginalita' sociale, con priorita' a favore di quelle aventi a carico figli minori o portatori di handicap gravi, di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tale indennita' e' erogata per un anno e puo' essere rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti. L'art. 6 del citato d.lgs. n. 237/1998 prevede l'accesso al R.M.I. delle persone prive di reddito ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla "soglia di poverta'", stabilita' in L. 500.000 mensili (per il 1998, mentre per il 1999 tale limite e' stato portato a L. 510.000 e per il 2000 a L. 520.000) per una persona, che vive da sola, mentre, per l'ipotesi di presenza di un nucleo familiare, tale importo e' maggiorato sulla base di una scala di equivalenza, prevista in un allegato, in base al numero dei restanti componenti (parametri: 1,57, per altro componente, 2,04, per due componenti ulteriori oltre l'istante, 2,46 per tre componenti, 2,85, per quattro componenti, maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente, di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori, di 0,5 per ogni componente con handicap ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 o d'invalidita' superiore al 66%, di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i coniugi prestino attivita' lavorativa o d'impresa). Per il caso di godimento di reddito, ma d'importo inferiore a quello come sopra determinabile, l'art. 8 del citato d.lgs prevede un'integrazione quantificabile nella differenza tra l'importo del reddito massimo di cui, si puo' essere titolare per l'accesso e il minor reddito in effetti goduto. In ogni caso sono esclusi dall'accesso ai R.M.I. coloro che dispongono di un patrimonio, sia mobiliare (espressamente riferito ai titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari), sia immobiliare (qualsiasi immobile, fatta eccezione per l'unita' Immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprieta', con un valore non eccedente la soglia indicata dal comune). La situazione reddituale e' definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini Irpef. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento. Per accedere al R.M.I. e' prevista la presentazione di una domanda al comune, con allegata una dichiarazione, sottoscritta a norma della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richedente deve attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal detto d.lgs per l'ammissione. In via sperimentale l'accesso al R.M.I. e' stato introdotto soltanto in alcuni comuni italiani. Da cio' l'ulteriore requisito dell'istante e' la sua residenza legale in uno di tali comuni da almeno dodici mesi, ovvero da tre anni, se extracomunitario o apolide. Nel territorio di questo tribunale ricadono i comuni di Isola e di Cutro, inclusi tra quelli individuati per la sperimentazione. L'art. 11 prevede accertamenti e verifiche sulla veridicita' delle informazioni fornite, sia in ordine alla situazione familiare e sia in ordine alle condizioni economiche. Proprio in attuazione di tali verifiche la D.I.G.O.S. della locale questura nel corso dell'anno 2000 ha proceduto al sequestro di tutte le pratiche afferenti alla concessione del beneficio de quo, sottoponendo ognuno di esse a disamina e controlli. La documentazione sequestrata e' risultata costituita per ogni beneficiario da: istanza diretta al sindaco di Isola Capo Rizzuto, contenente, oltre generalita' e codice fiscale, la dichiarazione del reddito goduto, la condizione di disoccupato, l'assenza di patrimonio mobiliare (per come specificato dal comma 4 dell'art. 6) e immobiliare (terreni, garages ed appartamenti, oltre la residenza adibita ad abitazione principale), il possesso del requisito della residenza legale in tale comune, la disponibilita' a frequentare corsi di formazione professionale ed al lavoro, la conoscenza dei possibili controlli sulla veridicita' di tali dichiarazioni, l'impegno a comunicare tempestivamente le variazioni nella composizione del suo nucleo familiare o della sua situazione economica rilevanti in ordine al godimento del beneficio, la composizione del proprio nucleo familiare; certificato di disoccupazione; dichiarazione sostitutiva della certificazione dei redditi, con allegata copia della dichiarazione fiscale, ove presentata; dichiarazione sottoscritta del nucleo familiare. Nel caso dell'imputato per il quale si procede, e' risultato che egli aveva presentato al comune di Isola Capo Rizzuto in data 16 ottobre 1998 tale istanza, nella quale, nonche' nelle allegate autocertificazioni, aveva dichiarato di possedere i requisiti di legge ed, in particolare, di essere iscritto nelle liste di disoccupazione dell'allora Ufficio di collocamento comunale, di non aver goduto di alcun reddito nel precedente anno 1997 e nel corso dell'allora corrente anno 1998, nonche' di essere privo sia di patrimonio mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari), sia immobiliari (terreni, garage ed appartamenti oltre la residenza adibita ad abitazione principale). La D.I.G.O.S. ha poi eseguito verifiche, al fine di accertarne la veridicita', presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro, Nuovo Catasto Terreni e Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Isola Capo Rizzuto, l'anagrafe tributaria e gli uffici finanziari, gli istituti di credito e uffici postali di tale centro, C.C.I.A.A., I.N.P.S., estendendole anche all'accertamento di eventuale godimento in quegli anni di aiuti previsti dalla normativa comunitaria/nazionale per il settore seminativo - P.A.C. Le verifiche hanno accertato per il Giardino, nonche' per i familiari con lui conviventi (la moglie e tre figli, tutti in tenera eta) l'assoluta mancanza di intestazioni catastali d'immobili, l'assenza di iscrizioni presso la Camera di Commercio e di situazioni contributive presso l'INPS, nonche' la non percezione in quegli anni di aiuti comunitari all'agricoltura, settori P.A.C., Uliveto, Biologico e Zootecnia. Viceversa il Giardino e la moglie, Cosentino Domenica, sono risultati intestatari di due vecchie autovetture, il primo di una Fiat Uno, targata CZ 370415 ed acquistata in data 11 marzo 1992, e la seconda di una Citroen AX, targata CZ 499463 ed acquistata in data 10 maggio 1991. I due (Giardino e moglie) sono risultati cointestatari presso la Banca di Credito Cooperativo di Isola Capo Rizzuto di d.r. n.ro 1.16.7003091 con saldo per gli anni 1997/1998/1999 di L. 27.000 (ventisettemila). A conclusione di tali indagini, ritenendo che nella sua istanza, l'imputato avesse attestato il falso in ordine alla sua situazione economica, lo ha denunziato per i reati di cui agli artt. 640-bis e 482 c.p. Il p.m., concluse le indagini, ha richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, per il quale ha insistito anche nell'odierna udienza preliminare. Ritiene questo giudice che, allo stato della normativa richiamata (pur dovendosi astrattamente la condotta incriminata sussumere nella nuova, e piu' favorevole per l'imputato, ipotesi ex art. 316-ter c.p. e non in quella contestata ex artt. 640 e 640-bis c.p.), la richiesta del p.m. appare fondata, posto che il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 237/1998 prevede quale "conditio sine qua non" il requisito soggettivo, dell'istante e dei suoi familiari, della non disponibilita' di un patrimonio mobiliare, nel quale risulta espressamente compresa la titolarita' di depositi bancari. Infatti il Giardino - pur irrilevante l'intestazione a lui ed alla moglie di due vecchie auto, beni questi ultimi non compresi nell'elenco tassativo ex richiamato comma 4 -, per essere cointestatario con la moglie di un deposito bancario, con un saldo di appena L. 27.000 al 1997 - epoca non sospetta quando ancora nulla si poteva prevedere in ordine alla futura possibilita' di accedere al R.M.I. - e rimasto immutato nei successivi due anni, si sarebbe vista preclusa l'accessibiita' a quel beneficio e si vede oggi processato e probabilmente destinato ad una condanna, pur risultando lo stesso privo di qualsiasi reddito e di qualsiasi bene produttivo di reddito e come tale certamente in una situazione economica integrante in pieno quello "stato di poverta'", che la legge in questione riconosce a chi ha un reddito, da qualsiasi fonte proveniente, inferiore almeno a L. 6.000.000 annue, e che in concreto per il Giardino (con moglie e tre figli a carico) era da quantificare al 1968, in base alla scala di equivalenza, in ben L. 15.360.000. E, infatti, un deposito bancario con un saldo di L. 27.000 non e' un bene produttivo di reddito. E' evidente che in una situazione concreta, quale quella ora descritta, la rigida e letterale applicazione del citato comma 4 dell'art. 6, la cui violazione e' il presupposto di fatto e di diritto per affermare la colpevolezza o meno del Giardino in relazione al reato contestatogli (ovvero a quello ex art. 316-ter c.p.), conduce ad un'illogica ed irragionevole disparita' di trattamento tra chi, come il Giardino, non gode di alcun reddito - o comunque gode di un reddito d'entita' di gran lunga inferiore a quella citata "soglia di poverta'" -, ma e' escluso dall'accesso al R.M.I. perche' titolare di un deposito bancario di modesta (nel caso modestissima) entita' e chi, pur godendo di un certo reddito - anche di una consistente (specie se si raffionta al costo della vita al sud) entita', ma rientrante nei limiti della predeterminata "soglia di poverta'" -, per non essere intestatario di quei beni mobili e/o immobili elencati dal citato comma 4, e' ammesso al beneficio. Alle stesse conclusioni si dovrebbe pervenire - e probabilmente in concreto si dovra' pervenire, stante l'enorme mole di procedimenti penali similari pendenti nella fase delle indagini o gia' fissati per altre udienze preliminari - per le altre categorie di beni mobili e/o immobili elencati nella richiamata norma (basta pensare che qualcuno puo' essere intestatario anche di un vecchio rudere). Cio' e' chiara ed esclusiva conseguenza della formulazione da parte del legislatore del citato comma 4 senza tener conto che i redditi prodotti da tali beni vanno a costituire il reddito complessivo annualmente goduto e che in ogni caso - anche se si volesse considerare la loro titolarita' e/o disponibilita' da sole sintomatiche di godimento di redditi (anche occulti) incompatibile con la ratio e le finalita' del R.M.I. - la mancanza di una soglia, al di sopra della quale tale sintomaticita' puo' ritenersi ragionevolmente fondata, porta allo stridente risultato di vedere escluso dall'ammissione al beneficio, o sottoposto, come il Giardino, a procedimento penale per averlo chiesto ed ottenuto, chi si trova in una situazione di assoluta mancanza di reddito, ma e' titolare di beni mobili e/o immobile di modestissimo valore, e di consentire, invece, l'accesso a chi gode di un reddito fino alla concorrenza di quella soglia di poverta', in concreto per lui quantificata sulla scorta del numero dei componenti il suo nucleo familiare, e ritenuto meritevole del beneficio sol perche' non titolare di beni di quella tipologia. Ne' una soluzione tecnica alla questione giuridica prospettabile puo' essere data da questo giudice attraverso l'elemento soggettivo dei due reati ascritti al Giardino, posto che trattasi di reati a dolo generico ed un eccessiva valorizzazione di tale elemento porterebbe a valutazioni arbitrarie e non consentite dall'interpretazione letterale, sistematica e storica della norma. Pertanto, a parere di questo giudice, il richiamato comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 18 giugno 1998 n. 237, allorche' impone per l'accesso al reddito minimo d'inserimento, ex art. 1 stessa legge e art. 59, commi 47 e 48 legge 27 dicembre 1997 n. 449, oltre che la percezione di un reddito annuale al di sotto della soglia quantificabile ex commi 2 e 6 dello stesso art. 6, anche che l'istante sia privo di patrimonio - sia mobiliare, sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari, sia immobiliare, fatta eccezione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprieta', nei limiti del valore indicati dal comune - contrasta con l'art. 3 della Costituzione, nel punto in cui non tiene conto che dei redditi da tali beni ricavati si deve tener conto ai fini della quantificazione del reddito annualmente complessivamente goduto e/o, in ogni caso, non prevede a sua volta un congruo limite ai valore economico di tali beni, al di sotto del quale la loro disponibilita' non sarebbe ostativa all'ammissione al R.M.I., mentre lo sarebbe al di sopra, perche' solo il superamento di un tale limite potrebbe ragionevolmente, anche in via presuntiva, escludere che l'istante e i suoi familiari conviventi si trovino in difficolta' ed esposte al rischio della marginalita' sociale, situazioni queste per la cui eliminazione la norma e' stata emanata. Se la norma de qua non prevedesse sic et simpliciter l'esclusione dall'accesso al R.M.I. per chi non si trova nelle condizioni da essa dettate, ovvero prevedesse tale esclusione al superamento di un certo limite, il Giardino - che dalle investigazioni della p.g. e' risultato privo di qualsiasi reddito e che pertanto deve ritenersi vivere, unitamente ai suoi familiari, nella piu' assoluta indigenza - avrebbe chiesto e percepito legittimamente il beneficio e andrebbe esente da responsabilita' penale. Si appalesa, pertanto, necessario sollevare la questione di costituzionalita', poiche' la scelta legislativa ritenuta illogica, irragionevole e lesiva del principio della parita' di trattamento ex art. 3 della Costituzione, viene a costituire il presupposto di diritto e di fatto per affermare o negare la colpevolezza dell'imputato Giardino ed e' pertanto rilevante per il prosieguo e la conclusione del presente processo.