LA PRETURA Ha emesso la seguente ordinanza; Relativamente al procedimento civile iscritto al n. 916/1995 R.G. di questa pretura (opposizione agli atti esecutivi) promossa dalla Coop. Vallon Gran di Borrello contro la Fancon S.p.a.; O s s e r v a Nel corso della esecuzione mobiliare promossa dalla S.p.a Fancon, alla udienza del 16 dicembre 1993 di comparizione delle parti tenutasi immediatamente dopo il duplice vano tentativo di vendita del compendio pignorato il procuratore della societa' creditrice ha chiesto l'assegnazione del bene. Alla successiva udienza l'avv. Ruma per la debitrice ha eccepito la inammissibilita' della richiesta, istando per la declaratoria di estinzione del precesso esecutivo, rilevando la tardivita' della domanda, la qule a norma dell'art. 538 c.p.c. poteva essere avanzata solo nel periodo compreso tra le date delle due vendite. Su queste posizioni si e' radicata la opposizione agli atti esecutivi che il giudicante e' chiamato a decidere. Cio' premesso sembra deducente che la norma di cui all'art. 538 avalli univocamente la intrepretazione fornita dall'opposta e cio' induce ad un rilievo d'ufficio della illegittimita' costituzionale della stessa, con ferimento agli articoli 24, primo comma, 4 primo comma e 35 primo comma della Costituzione. Relativamente alla dedotta violazione con l'art. 24, primo comma della Costituzione il legislatore e' libero di atteggiare i mezzi di tutela dei diritti ampliando e restringendo le relative facolta' in relazione alla tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti. Il limite a tale potere e quello di non frappore ostacoli all'esercizio dell'azione che, per incongruita' o non pertinenza, si rivelino irragionevoli. Cio' premesso, sembra in effetti irragionevole la norma nella parte in cui implicitamente esclude che, dopo la seconda asta andata deserta, e pertanto anche alla udienza di comparizione parti previamente fissata, il creditore possa chiedere l'assegnazione del bene al prezzo minimo fissato ex art. 535, comma 2: tanto piu' che la compressione di tale facolta' non e' neppure giustificata dalla necessita' di ampliamento dei tempi della procedura, essendo appunto prevista dopo la seconda asta una udienza in cui le parti pur debbano comparire. Per il che appunto non viene in considerazione neppure l'"interesse secondario", astrattamente ipotizzabile, di contenere i tempi della procedura. La limitazione alla possibilita' di richiedere l'assegnazione dopo la seconda asta a parere del giudicante contrasta anche con gli artt. 4 e 35 Cost. poiche', sacrificando oltre ogni ragionevole limite il potere di utilizzare per il soddisfacimento dei diritti l'istituto dell'assegnazione nell'ipotesi limite della accertata assoluta insolvenza del debitore (invendibilita' a qualunque prezzo di beni di minore valore quale presuntivamente sono i beni mobili), offende anche il precetto per il quale "la Repubblica ... promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro" del creditore (art. 4 e "tutela il lavoro (del creditore) in tutte le forme ed applicazioni", art. 35). Conclusivamente sotto i denunciati profili appare illegittimo l'art. 538 c.p.c. nella parte in cui non consente che il creditore possa chiedere l'assegnazione del compendio pignorato sino alla udienza di comparizione delle parti successiva alla seconda vendita.