LA PRETURA

    Ha emesso la seguente ordinanza;
    Relativamente al procedimento civile iscritto al n. 916/1995 R.G.
di  questa  pretura  (opposizione agli atti esecutivi) promossa dalla
Coop. Vallon Gran di Borrello contro la Fancon S.p.a.;

                            O s s e r v a

    Nel corso della esecuzione mobiliare promossa dalla S.p.a Fancon,
alla  udienza  del  16 dicembre  1993  di  comparizione  delle  parti
tenutasi immediatamente dopo il duplice vano tentativo di vendita del
compendio  pignorato  il  procuratore  della  societa'  creditrice ha
chiesto  l'assegnazione del bene. Alla successiva udienza l'avv. Ruma
per  la  debitrice  ha  eccepito la inammissibilita' della richiesta,
istando  per  la  declaratoria  di estinzione del precesso esecutivo,
rilevando  la tardivita' della domanda, la qule a norma dell'art. 538
c.p.c.  poteva  essere avanzata solo nel periodo compreso tra le date
delle  due vendite. Su queste posizioni si e' radicata la opposizione
agli atti esecutivi che il giudicante e' chiamato a decidere.
    Cio'  premesso  sembra deducente che la norma di cui all'art. 538
avalli  univocamente  la  intrepretazione fornita dall'opposta e cio'
induce  ad  un  rilievo d'ufficio della illegittimita' costituzionale
della  stessa,  con  ferimento agli articoli 24, primo comma, 4 primo
comma e 35 primo comma della Costituzione.
    Relativamente  alla dedotta violazione con l'art. 24, primo comma
della  Costituzione il legislatore e' libero di atteggiare i mezzi di
tutela  dei  diritti ampliando e restringendo le relative facolta' in
relazione   alla   tutela   di   altri  interessi  costituzionalmente
garantiti.  Il limite a tale potere e quello di non frappore ostacoli
all'esercizio  dell'azione che, per incongruita' o non pertinenza, si
rivelino irragionevoli.
    Cio'  premesso,  sembra  in  effetti irragionevole la norma nella
parte  in cui implicitamente esclude che, dopo la seconda asta andata
deserta,   e  pertanto  anche  alla  udienza  di  comparizione  parti
previamente  fissata,  il creditore possa chiedere l'assegnazione del
bene al prezzo minimo fissato ex art. 535, comma 2: tanto piu' che la
compressione  di  tale  facolta'  non  e'  neppure giustificata dalla
necessita'  di ampliamento dei tempi della procedura, essendo appunto
prevista dopo la seconda asta una udienza in cui le parti pur debbano
comparire.  Per  il  che  appunto non viene in considerazione neppure
l'"interesse  secondario", astrattamente ipotizzabile, di contenere i
tempi della procedura.
    La  limitazione  alla  possibilita'  di richiedere l'assegnazione
dopo  la seconda asta a parere del giudicante contrasta anche con gli
artt. 4  e  35  Cost.  poiche',  sacrificando  oltre ogni ragionevole
limite  il  potere  di  utilizzare per il soddisfacimento dei diritti
l'istituto  dell'assegnazione  nell'ipotesi  limite  della  accertata
assoluta  insolvenza  del debitore (invendibilita' a qualunque prezzo
di  beni  di minore valore quale presuntivamente sono i beni mobili),
offende anche il precetto per il quale "la Repubblica ... promuove le
condizioni  che rendano effettivo il diritto al lavoro" del creditore
(art. 4  e  "tutela  il  lavoro  (del creditore) in tutte le forme ed
applicazioni", art. 35).
    Conclusivamente  sotto  i  denunciati  profili appare illegittimo
l'art. 538  c.p.c.  nella  parte in cui non consente che il creditore
possa  chiedere  l'assegnazione  del  compendio  pignorato  sino alla
udienza di comparizione delle parti successiva alla seconda vendita.