IL GIUDICE DI PACE

    Vista  l'eccezione di legittimita' costituzionale formulata dalla
parte  ricorrente, e ribadita all'udienza di discussione, dell'art. 1
legge  11 ottobre  1990,  n. 289  nella  parte  in cui non estende la
provvidenza   richiesta   dalla  ricorrente  (indennita'  mensile  di
frequenza) anche ai minori che frequentano l'asilo nido,
    Rilevato:
        1)  che,  date  le  precisazioni rese dalle parti all'odierna
udienza  anche  in  relazione ai documenti prodotti, devono ritenersi
pacifici  i  fatti  di causa quanto alla sussistenza dei requisiti di
fatto posti dalla norma per il riconoscimento dell'indennita' mensile
di  frequenza,  e cioe' del requisito sanitario, di quello reddituale
di  cui  al  comma 5 e di quello della frequenza continua o periodica
dell'asilo  nido  di Nichelino per il periodo dedotto in causa, e che
pertanto la norma denunciata e' rilevante;
        2)   che  non  e'  possibile  addivenire  all'interpretazione
sollecitata  da  parte  ricorrente,  ritenuta dalla parte stessa piu'
aderente  al  dettato  costituzionale, e ritenere la norma riferibile
anche   ai   minori   frequentanti   l'asilo   nido,   perche'   tale
"interpretazione"   in   realta'   costituirebbe   una  inammissibile
integrazione  del testo normativo, il quale non dispone in alcun modo
sul punto;
        3) che la questione non e' manifestamente infondata: infatti,
posto  che la norma qui esaminata riconosce l'indennita' di frequenza
agli  invalidi civili minori di anni 18 con persistenti difficolta' a
svolgere  i  compiti e le funzioni proprie dell'eta', e (comma 3) che
frequentino  scuole,  pubbliche  o private, di ogni ordine e grado, a
partire  dalla scuola materna - previsione, quest'ultima, che esclude
il  riferimento  alla  sola  scuola  dell'obbligo - paiono sussistere
dubbi  in  ordine  alla rispondenza della norma stessa ai principi di
solidarieta',  di  uguaglianza,  di  ragionevolezza e di effettivita'
dell'assistenza  sociale  posti  dagli  articoli  2,  3  e  38  della
Costituzione,  ove  non prevede l'estensione della provvidenza de qua
ai minori (da 0 a 3 anni) che frequentano l'asilo nido.
    E'  inoltre  da  rilevare, come osservato dalla parte ricorrente,
che  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  nel  dettare disposizioni
miranti  al  pieno  rispetto  della  dignita'  umana e dei diritti di
liberta' e di autonomia della persona bandicappata nonche' alla piena
integrazione  della stessa nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella  societa', all'art. 13 stabilisce che "al bambino da 0 a 3 anni
handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido": dunque, la
mancata  estensione  della  indennita'  di  frequenza  per  i bambini
handicappati da 0 a 3 anni rappresenta un ostacolo alla realizzazione
degli obiettivi posti dalla legge n. 104/1992.