IL GIUDICE DI PACE Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale formulata dalla parte ricorrente, e ribadita all'udienza di discussione, dell'art. 1 legge 11 ottobre 1990, n. 289 nella parte in cui non estende la provvidenza richiesta dalla ricorrente (indennita' mensile di frequenza) anche ai minori che frequentano l'asilo nido, Rilevato: 1) che, date le precisazioni rese dalle parti all'odierna udienza anche in relazione ai documenti prodotti, devono ritenersi pacifici i fatti di causa quanto alla sussistenza dei requisiti di fatto posti dalla norma per il riconoscimento dell'indennita' mensile di frequenza, e cioe' del requisito sanitario, di quello reddituale di cui al comma 5 e di quello della frequenza continua o periodica dell'asilo nido di Nichelino per il periodo dedotto in causa, e che pertanto la norma denunciata e' rilevante; 2) che non e' possibile addivenire all'interpretazione sollecitata da parte ricorrente, ritenuta dalla parte stessa piu' aderente al dettato costituzionale, e ritenere la norma riferibile anche ai minori frequentanti l'asilo nido, perche' tale "interpretazione" in realta' costituirebbe una inammissibile integrazione del testo normativo, il quale non dispone in alcun modo sul punto; 3) che la questione non e' manifestamente infondata: infatti, posto che la norma qui esaminata riconosce l'indennita' di frequenza agli invalidi civili minori di anni 18 con persistenti difficolta' a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta', e (comma 3) che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna - previsione, quest'ultima, che esclude il riferimento alla sola scuola dell'obbligo - paiono sussistere dubbi in ordine alla rispondenza della norma stessa ai principi di solidarieta', di uguaglianza, di ragionevolezza e di effettivita' dell'assistenza sociale posti dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, ove non prevede l'estensione della provvidenza de qua ai minori (da 0 a 3 anni) che frequentano l'asilo nido. E' inoltre da rilevare, come osservato dalla parte ricorrente, che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel dettare disposizioni miranti al pieno rispetto della dignita' umana e dei diritti di liberta' e di autonomia della persona bandicappata nonche' alla piena integrazione della stessa nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa', all'art. 13 stabilisce che "al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido": dunque, la mancata estensione della indennita' di frequenza per i bambini handicappati da 0 a 3 anni rappresenta un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi posti dalla legge n. 104/1992.