Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la  sede  di  questa  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12 legalmente
domiciliato
    Contro  la Regione Valle D'aosta, in persona del presidente della
giunta  regionale  in  carica  per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale   della   legge   regionale  4 dicembre  2001,  n. 37,
approvata dal consiglio regionale il 28 novembre 2001, pubblicata nel
Bollettino  Ufficiale  della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del
27 dicembre  2001 e concernente "Disposizioni in materia di personale
del  Corpo  valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge
regionale 19 marzo 1999, n. 7".

                              F a t t o

    Con  la  legge  regionale  in  epigrafe  la Regione Valle d'Aosta
intende  dare  attuazione  all'art. 49,  commi  1  e  2,  della legge
regionale  19 marzo  1999,  n. 7,  recante  l'ordinamento dei servizi
antincendio della Regione stessa.
    In  particolare,  figurano  estese  anche  al personale del Corpo
nazionale  dei  Vigili  del  fuoco, in posizione di comando presso il
Corpo  valdostano dei Vigili del fuoco alla data di entrata in vigore
della nuova legge, le disposizioni previste dal citato art. 49, commi
1  e  2,  della  legge  n. 7/1999, le quali consentono, a domanda, il
trasferimento  del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
del   Comando   della   Valle  d'Aosta  nell'organico  del  personale
professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco.
    Tale  personale  potra' esercitare l'opzione per il trasferimento
nell'organico  del  personale professionista del Corpo Valdostano dei
Vigili  del fuoco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della nuova legge regionale.
    Vengono   altresi'   previste   modifiche  alla  legge  regionale
n. 7/1999,  che  concernono  modifiche  procedurali  per l'impiego di
personale  presso  il  Corpo  Valdostano  dei  Vigili del fuoco e per
l'espletamento  di  concorsi  previsti  dalla  stessa legge regionale
n. 7/1999.
    Solo  per  completezza  si soggiunge che l'art. 19 della legge 16
maggio  1978,  n. 196  (attuazione dello Statuto Speciale della Valle
d'Aosta)  ha  previsto  che  le  funzioni amministrative degli organi
centrali  e  periferici  dello Stato in materia di servizi antincendi
relativi  al  territorio  della Valle d'Aosta si intendono trasferite
alla   Regione   all'atto   della  emanazione  delle  relative  norme
legislative, che peraltro si sono succedute nel tempo come segue:
        a) legge regionale n. 37/1988, art. 1, che ha previsto che il
personale  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del fuoco operante nel
territorio  venga trasferito, ai sensi del citato art. 19 della legge
n. 196/1978, salvo il caso di rinuncia scritta;
        b)  art. 49  della legge regionale n. 7/1999, che consente il
trasferimento, a domanda, di personale del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco nell'organico del personale del Corpo Valdostano dei Vigili
del fuoco;
        c)  legge  regionale n. 24/2000, che prevede l'estensione del
diritto  di  opzione  per il trasferimento presso il Corpo Valdostano
dei  Vigili del fuoco anche di altre categorie di personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco.
    Premessi  tali cenni in fatto, avverso l'indicata legge regionale
il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera
del   Consiglio  dei  ministri,  con  il  presente  ricorso  promuove
questione  di  legittimita'  costituzionale,  a  norma dell'art. 127,
comma 1, della Costituzione, per i seguenti

                             M o t i v i

    Desta  insuperabile  perplessita'  il  disposto dell'art. 1 della
legge   regionale  de  qua,  poiche'  il  previsto  trasferimento  di
personale  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  nei  ruoli
regionali   e'   formulato   senza   la   previsione   del   consenso
dell'Amministrazione   statale   di   appartenenza:   e   dunque   la
disposizione che cio' prevede risulta indubitabilmente invasiva della
potesta'  legislativa  statale,  travalicando  l'ambito di competenza
riservata   all'ente   territoriale   ai  sensi  dell'art. 117  della
Costituzione  ed  integrando, inoltre, lesione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni.