IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

    A scioglimento della precedente riserva osserva quanto segue:

                              In fatto

    Con  ricorso  depositato  il  9 aprile  2001  il  dottor Marcello
Maddalone  ha  convenuto  in giudizio la Azienda Ospedaliera S. Paolo
(dopo   avere   gia'   ottenuto   provvedimento  cautelare  ai  sensi
dell'art. 700  c.p.c.)  per  chiedere  al  giudice la declaratoria di
insussistenza   dell'obbligo   dell'esercizio  dell'opzione,  di  cui
all'art. 15-quater,  comma 3,  decreto  legislativo n. 502/1992, come
novellato  dal  decreto legislativo n. 229/1999, indicato nell'art. 1
del  decreto  legislativo  n. 49/2000  prospettando la illegittimita'
costituzionale della norma con la conseguente richiesta di remissione
alla Corte costituzionale.
    (Unitamente  alla  suddetta  domanda  il  ricorrente ne ha svolte
delle altre prospettando ulteriori questioni di costituzionalita' :il
giudicante   peraltro  ritiene  che  la  domanda  di  cui  sopra  sia
assorbente  e  che  sulle altre questioni la Corte costituzionale sia
gia' stata investita o abbia gia' pronunciato, con la conseguenza che
con   il   presente   provvedimento  viene  presa  in  considerazione
unicamente la domanda sub 1).
    In relazione alla denunciata incostituzionalita' la parte attrice
ha  evidenziato  il  contrasto  del  citato  articolo  1  del decreto
legislativo 49/2000 con l'art. 73 ultimo comma della costituzione; in
particolare  il  ricorrente  ha  evidenziato  la  illegittimita'  del
termine   posto  nella  norma  medesima,  termine  decisivo  ai  fini
dell'esercizio  della  opzione  per  la  esclusivita'  o  per  la non
esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  intrattenuto  con  l'azienda
ospedaliera   convenuta,  sostenendo  di  essere  stato  costretto  a
scegliere  entro  un termine precedente a quello di entrata in vigore
della legge stessa.
    Ritualmente  costituitasi  la  azienda  ospedaliera  convenuta ha
contestato  la  fondatezza delle domande attrici ed in particolare ha
escluso  la  necessita'  di  disporre la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale  per avere comunque il ricorrente esercitato la
opzione  per  il  rapporto  non  esclusivo nel termine previsto dalla
norma di cui sopra.
    All'udienza  del  12 dicembre  2001  il  giudice  ha  invitato  i
procuratori delle parti a discutere in ordine alla suddetta domanda e
in  particolare  sul  sospetto di illegittimita' costituzionale della
stessa.

                             In diritto

    1.  -  Ritiene  il  giudicante che effettivamente la questione di
illegittimita'  costituzionale  proposta  dalla  parte  ricorrente in
ordine alla prima domanda svolta non sia manifestamente infondata. Il
ricorrente  infatti  e' stato costretto a esprimere la preferenza per
il  rapporto  di  lavoro  non esclusivo nel termine del 14 marzo 2000
indicato  nell'art. 1  del  decreto legislativo n. 49/2000 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10 marzo  2000,  termine palesemente
anteriore al termine di entrata in vigore della legge stessa.
    La  norma  pertanto  risulta  in contrasto con il disposto di cui
all'art. 73  della  Costituzione (ultimo comma) che prevede l'entrata
in  vigore  delle  leggi  il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione,  salvo  che  le  leggi  stesse stabiliscano un termine
diverso.
    Ne'  a  conclusioni  differenti si perviene in considerazione del
comunicato  della  presidenza  del  Consiglio dei ministri pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14 marzo  2000 - ovvero nello stesso
giorno  fissato  come  termine  ultimo per la opzione - in virtu' del
quale  nel testo del decreto legislativo n. 49/2000 viene inserito un
secondo  articolo  con  il  quale  si prevede che il decreto entri in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
    Tale  strumento, come esattamente rilevato dalla parte ricorrente
oltre  a non essere tempestivo, puo' essere utilizzato come rettifica
di   errori  materiali  contenuti  nell'originale  del  provvedimento
inviato  per  la  pubblicazione  e  non  per  introdurre modifiche di
carattere normativo.
    Sotto tale profilo si deve ritenere che l'inserimento della nuova
norma  che  muta  l'entrata  in  vigore  del  decreto  e  il  momento
dell'efficacia   del  termine  dell'opzione,  lungi  dall'essere  una
rettifica   di   un   errore   materiale   ha   invece  un  contenuto
indiscutibilmente normativo.
    Per  tale ragione quindi la norma in questione deve dunque essere
sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
    2.   -   La   soluzione   della   questione   del  resto  risulta
indispensabile ai fini della decisione che, in relazione alla domanda
sub 1  del  ricorso  introduttivo,  investe  proprio  la  sussistenza
dell'obbligo  per  il medico di optare per il rapporto non esclusivo,
sussistenza  allo  stato  indiscutibile  sulla base del citato art. 1
decreto  legislativo  n. 49/2000;  ne'  a diverse conclusioni si puo'
pervenire  in  considerazione del fatto che comunque il ricorrente ha
esercitato  l'opzione nel termine del 14 marzo 2000 perche', anche se
fosse  rimasto  inattivo,  al  silenzio  del medesimo la citata norma
avrebbe  comunque  ricondotto l'effetto della opzione per il rapporto
esclusivo  con  tutte le relative conseguenze; proprio per non subire
le  suddette conseguenze il ricorrente e' stato costretto a esprimere
una  preferenza  sulla  base di una norma che, come si e' evidenziato
sopra,  risulta  in  contrasto con il principio costituzionale di cui
all'art. 73.