IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO A scioglimento della precedente riserva osserva quanto segue: In fatto Con ricorso depositato il 9 aprile 2001 il dottor Marcello Maddalone ha convenuto in giudizio la Azienda Ospedaliera S. Paolo (dopo avere gia' ottenuto provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.) per chiedere al giudice la declaratoria di insussistenza dell'obbligo dell'esercizio dell'opzione, di cui all'art. 15-quater, comma 3, decreto legislativo n. 502/1992, come novellato dal decreto legislativo n. 229/1999, indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 prospettando la illegittimita' costituzionale della norma con la conseguente richiesta di remissione alla Corte costituzionale. (Unitamente alla suddetta domanda il ricorrente ne ha svolte delle altre prospettando ulteriori questioni di costituzionalita' :il giudicante peraltro ritiene che la domanda di cui sopra sia assorbente e che sulle altre questioni la Corte costituzionale sia gia' stata investita o abbia gia' pronunciato, con la conseguenza che con il presente provvedimento viene presa in considerazione unicamente la domanda sub 1). In relazione alla denunciata incostituzionalita' la parte attrice ha evidenziato il contrasto del citato articolo 1 del decreto legislativo 49/2000 con l'art. 73 ultimo comma della costituzione; in particolare il ricorrente ha evidenziato la illegittimita' del termine posto nella norma medesima, termine decisivo ai fini dell'esercizio della opzione per la esclusivita' o per la non esclusivita' del rapporto di lavoro intrattenuto con l'azienda ospedaliera convenuta, sostenendo di essere stato costretto a scegliere entro un termine precedente a quello di entrata in vigore della legge stessa. Ritualmente costituitasi la azienda ospedaliera convenuta ha contestato la fondatezza delle domande attrici ed in particolare ha escluso la necessita' di disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per avere comunque il ricorrente esercitato la opzione per il rapporto non esclusivo nel termine previsto dalla norma di cui sopra. All'udienza del 12 dicembre 2001 il giudice ha invitato i procuratori delle parti a discutere in ordine alla suddetta domanda e in particolare sul sospetto di illegittimita' costituzionale della stessa. In diritto 1. - Ritiene il giudicante che effettivamente la questione di illegittimita' costituzionale proposta dalla parte ricorrente in ordine alla prima domanda svolta non sia manifestamente infondata. Il ricorrente infatti e' stato costretto a esprimere la preferenza per il rapporto di lavoro non esclusivo nel termine del 14 marzo 2000 indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2000, termine palesemente anteriore al termine di entrata in vigore della legge stessa. La norma pertanto risulta in contrasto con il disposto di cui all'art. 73 della Costituzione (ultimo comma) che prevede l'entrata in vigore delle leggi il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Ne' a conclusioni differenti si perviene in considerazione del comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2000 - ovvero nello stesso giorno fissato come termine ultimo per la opzione - in virtu' del quale nel testo del decreto legislativo n. 49/2000 viene inserito un secondo articolo con il quale si prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Tale strumento, come esattamente rilevato dalla parte ricorrente oltre a non essere tempestivo, puo' essere utilizzato come rettifica di errori materiali contenuti nell'originale del provvedimento inviato per la pubblicazione e non per introdurre modifiche di carattere normativo. Sotto tale profilo si deve ritenere che l'inserimento della nuova norma che muta l'entrata in vigore del decreto e il momento dell'efficacia del termine dell'opzione, lungi dall'essere una rettifica di un errore materiale ha invece un contenuto indiscutibilmente normativo. Per tale ragione quindi la norma in questione deve dunque essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. 2. - La soluzione della questione del resto risulta indispensabile ai fini della decisione che, in relazione alla domanda sub 1 del ricorso introduttivo, investe proprio la sussistenza dell'obbligo per il medico di optare per il rapporto non esclusivo, sussistenza allo stato indiscutibile sulla base del citato art. 1 decreto legislativo n. 49/2000; ne' a diverse conclusioni si puo' pervenire in considerazione del fatto che comunque il ricorrente ha esercitato l'opzione nel termine del 14 marzo 2000 perche', anche se fosse rimasto inattivo, al silenzio del medesimo la citata norma avrebbe comunque ricondotto l'effetto della opzione per il rapporto esclusivo con tutte le relative conseguenze; proprio per non subire le suddette conseguenze il ricorrente e' stato costretto a esprimere una preferenza sulla base di una norma che, come si e' evidenziato sopra, risulta in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 73.