IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti, ascoltati i patroni delle parti in sede di discussione, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atri alla Corte costituzionale, nella causa iscritta al n. 9718 R.G.L. 2001 promossa da FIAT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti (domicilatari), del Foro di Torino, parte ricorrente; Contro: I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Borta, dell'Ufficio Lega e della sede di Torino sud dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta, e contro UNIRISCOSSIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dai delegati dottori Guido Braida, Giampaolo Zanoni e Roberto Gilli, dell'Ufficio legale della societa' (domiciliatario), parte convenuta. La societa' ricorrente propone opposizione nei confronti della cartella esattoriale emessa dalla societa' Uniriscossioni e con cui le viene intimato il pagamento dell'importo di L. 80.453.794 a titolo di contributi omessi I.N.P.S. e somme aggiuntive, correlati ad una pretesa indebita "fiscalizzazione degli oneri sociali" effettuata in riferimento a vari contratti di formazione lavoro stipulati successivamente al 31 maggio 1988. Chiede che il tribunale voglia annullare tale cartella, avendo viceversa diritto di fruire di tale "fiscalizzazione". La domanda sarebbe accoglibile in base all'art. 3, comma 6, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, cosi come convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il quale stabilisce che "per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni", e all'art. 3, quinto comma dello stesso d.l. n. 726/1984, secondo cui ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non espressamente derogate. L'unanime interpretazione della giurisprudenza, di legittimita' e di merito, ha infatti sancito che il particolare regime contributivo del contratto di formazione e lavoro va cumulato con quello della fiscalizzazione, in assenza di espressa deroga legislativa e considerato che i due benefici sono intesi a perseguire finalita' diverse e tra loro non incompatibili. In proposito si richiamano tribunale di Torino, sentenze 30 marzo 2000, M.C.E. s.r.l. c. I.N.P.S., Corte di appello di Torino, sentenza n. 300/2000 del 20 giugno 2000, I.N.P.S. c. Elpro Broadcast s.r.l.; Cassazione numeri 9495/1997, 5305/2000, 3114/2001. La domanda risulta peraltro inaccoglibile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 legge finanziaria 2001), che recita: "L'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali". Trattasi di norma di interpretazione autentica, diretta pero' non gia' a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti o ad escludere una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma interpretata, posto che sull'applicazione del beneficio della fiscalizzazione ai contratti di formazione e lavoro nessun dubbio interpretativo e' mai emerso; bensi' a contrastare la pacifica interprestazione che nel tempo si e' venuta consolidando, intervenendo in tal modo sui giudizi in corso. Il che non pare essere consentito dall'art. 3 della Costituzione, come statuito da Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 4 aprile 1990. Ne' si versa nell'ipotesi presa in considerazione da Corte costituzionale, sentenza n. 402 del 1993, e cioe' della possibilita' di prospettare ragionevolmente l'interpretazione alternativa a quello applicato alla giurisprudenza. Di cio' fa fede l'unanime soluzione delineata dalla giurisprudenza, di legittimita' e di merito, dalla medesima indicata come l'unica possibile, essendo ancorata (cfr. Cassazione n. 9495/1997) all'assenza di una espressa deroga legislativa al cumulo dei benefici e all'inesistenza di incompatibilita' tra la finalita' della legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quella sui contratti di formazione e lavoro.