IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento n. 1088/00
promosso   da:  S.a.s.  Brunozzi  Angela  di  Garofalo  Andrea  e  C.
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Sandro Turini e Alessandro
Russo  ed  elettivamente  domiciliata  nello  studio  del  secondo in
Foligno giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro:  comune di Foligno in persona del Sindaco rappresentata e
difesa  dall'avvocato  Maria Luisa Buttaro con delega a margine della
comparsa  di  risposta  giusta  delega  GC n. 8 dell'11 gennaio 2001,
resistente.
    Oggetto:   Opposizione   ad   ordinanza   ingiunzione   ex  legge
n. 689/1981.
    La  ditta  ricorrente e' stata sanzionata per aver effettuato una
vendita  promozionale  nel  suo  esercizio in Foligno al di fuori del
periodo stabilito dalla legge regionale.
    La  stessa,  inoltrando  tempestiva opposizione, ha sollevato una
eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art. 31  della legge regione
Umbria  3 agosto 1999, n. 24 per violazione degli art. 117 e 41 della
Costituzione.
    La  legge  impone al giudice di merito di valutare la rilevanza e
la  non  manifesta  infondatezza (che e' cosa diversa dalla manifesta
fondatezza) della questione.
    Il giudice di pace al proposito ritiene:
        che la questione sia rilevante attesoche' dalla sua soluzione
dipende  direttamente  la legittimita' del potere impositivo in forza
del quale e' stato emesso l'impugnato provvedimento.
        che  la questione non sia manifestamente infondata. Ed invero
le  vendite  "straordinarie"  sono  distinte dall'art. 15 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 114  in:  "vendite di liquidazione",
"vendite  di  fine  stagione"  e "vendite promozionali" una di queste
ultime  era in atto, come e' pacifico, nell'esercizio della opponente
al  momento della contestazione ex art. 31 legge regione Umbria n. 24
del 3 agosto 1999.
    Ma  soltanto  la disciplina delle prime due risulta delegata alle
Regioni  dal  comma  6  dell'art. 15  del citato decreto legislativo.
Sicche'  non  appare  ictu  oculi  infondato il ritenere che lo Stato
abbia  voluto  mantenere  in  materia  di vendite promozionali la sua
potesta' legislativa.