ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 26 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia, il 20 ottobre 2000 dal Tribunale di Palmi, il 22 giugno 2001 dal Tribunale di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 505, 512 e 789 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 40, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il tribunale di Palmi (r.o. n. 512 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, nella parte in cui "non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti nel medesimo dibattimento ma da giudice diverso o collegio diversamente composto"; che la questione era gia' stata sollevata nei confronti degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. nell'ambito dello stesso procedimento dal medesimo tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost; che questa corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e delle relative norme transitorie; che il rimettente ripropone la questione, ora estesa all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e 111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di illegittimita' degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen; che nella precedente ordinanza di rimessione il combinato disposto degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. era stato sottoposto a scrutinio di legittimita' costituzionale ex art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversita' della disciplina riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro procedimento, nonche' per la irrazionale "dispersione" di atti legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti; che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe cosi' rimasto discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro processo"; che ad avviso del giudice a quo la medesima disciplina, non consentendo "la utilizzazione di atti assunti nel contraddittorio da un precedente collegio nel medesimo dibattimento" viola altresi' l'art. 111 Cost., che proprio nel contraddittorio delle parti ha individuato il principio cardine della formazione della prova nel processo penale; che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto "sterili ripetizioni di prove" potrebbero determinare l'impossibilita' di definire i processi "nei brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione a identica questione sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001; che la Corte di appello di Venezia (r.o. n. 505 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, nella parte in cui non prevede che, "nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis c.p.p."; che, in particolare, la Corte rimettente premette che uno degli appellanti aveva proposto eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, "per non aver partecipato all'intera istruttoria dibattimentale tutti i giudici che hanno concorso a deliberare la sentenza" e che dagli atti risultava che effettivamente, dopo la celebrazione di alcune udienze durante le quali erano stati sentiti numerosi testi, a seguito del mutamento di uno dei componenti del collegio, il tribunale, nella nuova composizione, e nonostante una specifica richiesta della difesa, non aveva ritenuto necessario "rinnovare l'esame dei testi [...] gia' esaminati, atteso che la modifica della composizione del collegio giudicante di per se' solo non giustifica l'accoglimento della richiesta"; che quanto ai profili di non manifesta infondatezza la Corte rimettente sostiene che la normativa denunciata, interpretata alla stregua della richiamata giurisprudenza, contrasta con gli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost; che l'art. 3 della Costituzione risulterebbe violato, con riferimento alla diversa disciplina prevista dall'art. 190-bis cod. proc. pen., in quanto "tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggior preoccupazione quanto alla genuina e "terza acquisizione delle prove e invece imposto nelle situazioni "fisiologiche (quale e' l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto svincolate dalle vicende endoprocedimentali)"; che la normativa impugnata sarebbe altresi' in contrasto con gli artt. 25, 101 e 111 della Costituzione in quanto il principio che impone "l'integrale riesame di tutte le prove orali gia' assunte" nella pienezza del contraddittorio, da un lato, verrebbe a compromettere l'efficienza del processo e, dall'altro, ne determinerebbe una dilazione della durata del tutto irragionevole; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con ordinanza rubricata al n. 312 del r.o. del 2001; che il tribunale di Tortona (r.o. n. 789 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, nella parte in cui prevede che, "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non e' utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti"; che il rimettente premette che, dopo l'esame di numerosi testi, la difesa di alcuni imputati, a seguito del mutamento della composizione del collegio, aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento in base all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e un nuovo esame dei testi gia' esaminati dal precedente collegio; che, pur condividendo il principio che la immutabilita' del giudice "rappresenti uno dei principi fondanti del sistema processuale, attraverso il quale si estrinsecano i canoni dell'oralita', dell'immediatezza e della centralita' del dibattimento" il tribunale rimettente ritiene che tali principi devono essere opportunamente bilanciati con il "principio di non dispersione dei mezzi di prova"; che la norma censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., comportando una irragionevole dilazione dei tempi processuali e non garantendo un efficace esercizio della giurisdizione penale; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001. Considerato che le questioni sollevate dal tribunale di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Tortona sono sostanzialmente identiche e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi; che in sostanza i rimettenti lamentano che, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce dell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti; che tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 Cost; che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 25, 101 e 111 Cost.) e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle prospettate dagli attuali rimettenti; che successivamente, con ordinanza n. 431 del 2001, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 cod. proc. pen., sollevata dal tribunale di Palmi (identica alla r.o. n. 512 del 2001) in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost; che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nelle ordinanze nn. 399 e 431 del 2001, le questioni di legittimita' costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.