Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la  sede  di  questa  in  Roma,  via dei Portoghesi n. 12, legalmente
domiciliato;
    Contro  la  Regione  Calabria,  in  persona  del Presidente della
Giunta  regionale  in  carica, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  della legge regionale 8 gennaio 2002, n. 4, approvata
dal  Consiglio  regionale  il  giorno  8 gennaio 2002, pubblicata nel
supplemento   straordinario  n. 4,  del  Bollettino  ufficiale  della
Regione  Calabria,  in  data  14  gennaio  2002,  avente  per oggetto
"Definizione  del  rapporto precario del personale operante presso il
Centro  Ricerca  applicata  in  oncologia  e  farmacia  tossicologica
dell'Azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese di Catanzaro".

                              F a t t o

    Al   fine  di  consolidare  l'attivita'  scientifica  di  ricerca
applicata,  avviata  sin  dal 1992, presso il Presidio ospedaliero di
Girifalco, nell'ambito dei progetti di ricerca inerenti l'oncologia e
la  farmacotossicologia, e presso il Centro microcitemia dell'azienda
ospedaliera   di  Catanzaro,  nell'ambito  dei  progetti  di  ricerca
afferenti  la  thalassemia,  la  Regione  Calabria  ritiene opportuno
provvedere all'acquisizione permanente di specifiche professionalita'
in materia.
    A tal fine, l'azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro
e'  stata  autorizzata  ad  aumentare la dotazione organica esistente
presso il proprio Centro di microcitemia di cinque posti di biologo e
di due posti di medico (art. 1, della legge regionale in esame).
    Ai  sensi  del  successivo  articolo  2 la azienda ospedaliera e'
autorizzata  a  bandire  un  concorso  riservato per la copertura dei
predetti  posti di lavoro. Il successivo secondo comma specifica che:
"E'  ammesso  a  partecipare  al  concorso  il  personale che gia' ha
operato  con  l'assegnazione  di  borse  di  studio  nell'ambito  dei
progetti  di ricerca nei centri di cui al precedente articolo 1 e che
abbia  ottenuto  almeno  due  proroghe  al  contratto  nell'ambito di
attivita' di ricerca".
    Premessi  tali cenni di fatto, avverso l'indicata legge regionale
il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera
del   Consiglio  dei  ministri,  con  il  presente  ricorso  promuove
questione  di  legittimita'  costituzionale,  a  norma dell'art. 127,
comma 1, della Costituzione, per i seguenti

                             M o t i v i

    L'articolo  2, della legge della Regione Calabria n. 4, del 2002,
appare  in contrasto con il principio costituzionale di imparzialita'
e  buon  andamento  dell'azione amministrativa, sancito dall'articolo
97,   comma  primo,  della  Costituzione.  I  criteri  prescelti  dal
legislatore  regionale non assicurano la selezione tecnica e naturale
dei   soggetti  effettivamente  piu'  qualificati  e  capaci  per  la
copertura  dei  posti  in  organico,  in  quanto limitano la rosa dei
concorrenti ai soli borsisti con particolari e specifici requisiti.
    Cosi' facendo, si escludono dal concorso tutti gli altri soggetti
e  si  viola  il  divieto di discriminazione in sede di ammissione ai
concorsi  per  poti  di  pubblico  impiego  che  mira  non soltanto a
salvaguardare  legittime aspettative soggettive dei singoli aspiranti
ma  garantisce,  altresi', che la pubblica amministrazione si avvalga
degli impiegati obiettivamente piu' capaci e meritevoli.
    L'articolo  in esame appare, inoltre, in contrasto con l'articolo
97,   comma  terzo,  della  Costituzione,  in  quanto  la  previsione
contenuta nella legge regionale della Calabria non puo' ritenersi che
possa  integrare  un  caso  di  deroga  alla regola dell'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso.
    La  stessa  disposizione  appare violare anche il disposto di cui
all'articolo 51, comma primo, della Costituzione in quanto, limitando
la  cerchia  dei  soggetti  che possono concorrere alla copertura dei
posti,  disattende  il  diritto di tutti i cittadini ad accedere agli
uffici pubblici.
    Dai  rilievi  esposti  appare,  infine,  il  contrasto del citato
articolo  2 con l'art. 117 della Costituzione, laddove prevede che la
potesta'  legislativa  regionale debba essere esercitata nel rispetto
della Costituzione.