IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1075/1990,
proposto   dal   sig.  Nicholas  Brownlees,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  Calogero  Narese  e  domiciliato  presso  lo  studio dello
stesso, in Firenze - piazza Goldoni n. 2;
    Contro l'Universita' degli studi di Firenze e l'Universita' degli
studi  di  Pisa,  in  persona  dei  rispettivi  rettori  pro tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Firenze;
    Per l'annullamento del decreto del rettore dell'Universita' degli
studi di Firenze n. 1161 del 19 giugno 1990, comunicato al ricorrente
con  nota  rettorale 2 luglio 1990, prot. 9596, nella parte in cui il
decreto  medesimo  nega  al  ricorrente il riconoscimento dei servizi
pre-ruolo  prestati  presso  l'Universita'  degli  studi di Firenze e
presso  quella  di  Pisa  a  decorrere  dal  1 novembre 1980 ai sensi
dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
    Nonche'  per  la declaratoria del diritto soggettivo perfetto del
ricorrente  ad  ottenere, quale ricercatore universitario confermato,
il  riconoscimento  dei  servizi  pre-ruolo,  per i periodi di lavoro
svolti  quale  lettore  dal  1a  novembre  1980 fino alla nomina, con
conseguente ricostruzione giuridica ed economica della carriera;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
universitaria intimata;
    Viste le memorie difensive delle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore, per la pubblica udienza del 6 giugno 2001, il
dott. D. Lundini;
    Uditi,  all'udienza  predetta,  l'avv. F. De Meo, in sostituzione
dell'avv.  Narese,  per  il  ricorrente  e  l'avv.  dello Stato M. V.
Lumetti per l'amministrazione;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                              F a t t o
    Il ricorrente, insegnante di lingua inglese presso la lacolta' di
lettere  dell'Universita' degli studi di Firenze, contesta il decreto
rettoriale  di cui in epigrafe, il quale non considerato, ai fini del
riconoscimento  quale  anzianita' giuridica ed economica di carriera,
l'attivita'  che  l'interessato  prospetta  di  aver  svolto,  dal  1
novembre 1980 al 1990, come lettore a contratto ex art. 28 del d.P.R.
n. 382/1980.
    Al riguardo deduce:

        violazione  dell'art.  103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
in  relazione  all'art.  7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in
relazione altresi' all'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
        eccesso di potere per illogicita' disparita' di trattamento e
difetto di motivazione;
        in  ipotesi,  eccezione di illegittimita', costituzionale del
terzo  comma  dell'art.  103 del d.P.R. 11 novembre 1980, n. 382, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Il  terzo  comma dell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 prevede che
ai  ricercatori,  all'atto  della  loro  immissione  nella fascia dei
ricercatori  confermati,  e'  riconosciuta  per  intero  ai  fini del
trattamento di quiescenza e previdenza, e per due terzi ai fini della
carriera,  l'attivita'  effettivamente  prestata  in una delle figure
previste dall'art. 7 della legge n. 28/1980.
    E'  pacifico  che tali attivita' sono quelle svolte sia prima che
dopo  l'entrata  in  funzione  del d.P.R. n. 382, cioe' sia prima che
dopo  l'anno accademico che ebbe inizio il 1 novembre 1980. Nel senso
che  tutta  l'attivita'  svolta  fino  all'immissione  in ruolo quali
ricercatori confermati e' utile agli effetti di detto riconoscimento.
    L'amministrazione  ritiene  pero'  che  il  regime  istituito dai
contratti  privatistici  di  lettorato  di cui all'art. 28 del d.P.R.
n. 382 non sia tra quelli richiamati dall'art. 7 della legge n. 28, o
assimilabile o equiparabile a questi ultimi.
    Ma  cio'  e'  errato,  dal  momento  che  la giurisprudenza delle
magistrature di merito, della cassazione e della Corte costituzionale
(n.  55/89),  ha  chiarito  che  i  contratti  ex art. 28 citato sono
produttivi    di   un   rapporto   di   lavoro   subordinato   avente
caratteristiche   assolutamente  identiche  a  quelle  riferibili  ai
lettori  nel  regime  d'incarico  previgente  al  31 ottobre 1980, ma
appartenente al diritto privato per preciso disposto legislativo.
    Dall'applicazione,   poi,  dei  principi  di  cui  alle  sentenze
n. 284/1987  e  n. 55/1989  della  Corte costituzionale, deriva che i
lettori  sono  sempre  stati  lavoratori dipendenti dell'universita',
come docenti di lingue, in regime privatistico ovvero pubblicistico.
    Il  servizio  di lettorato svolto dall'interessato dal 1 novembre
1980 e fino alla nomina come ricercatore non ha avuto alcun carattere
distintivo  o differenziale rispetto all'identico servizio svolto dal
ricorrente  negli  anni  accademici  1978-1980, servizio quest'ultimo
riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.
    Il  servizio  svolto  ex  art.  28  d.P.R.  n. 382/80  e'  quindi
pienamente  assimilabile  ai  servizi  (antecedenti il 1980) elencati
nell'art.  7,  legge n. 28/1990. E' chiaro che quest'ultima norma non
ha  potuto  esemplificare,  fra  i  servizi riconoscibili, quello che
sarebbe  stato svolto negli anni successivi ex art. 28 d.P.R. n. 382;
ma  poiche'  e'  pacifico  che  anche  il  servizio  svolto dopo il 1
novembre  1980  e'  utile ai fini della ricostruzione di carriera, ne
segue,  in  via  di  interpretazione razionale, l'assimilabilita' del
servizio  prestato  dal  ricorrente  quale  lettore  nel  periodo  in
considerazione, al servizio di lettore incaricato a contratto proprio
degli anni accademici 1978-1980.
    Se  cosi'  non fosse, peraltro, e fosse dunque riconoscibile solo
il servizio di lettore prestato negli anni accademici 1978-1980 e non
il  servizio  del  novennio  successivo, la legge, interpretata cosi'
come  l'ha  interpretata  l'amministrazione, sarebbe incostituzionale
per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    E  nemmeno  sarebbe da considerare come elemento differenziale il
carattere  necessariamente  privatistico del servizio successivo al 1
novembre 1980, giacche' anche nell'ordinamento previgente il servizio
di lettorato poteva essere retto da contratti di diritto privato.
    Conclude   per   l'accoglimento  del  ricorso,  previa  eventuale
rimessione  alla  Corte  costituzionale dell'art. 103, terzo comma, e
norme  connesse,  del  d.P.R.  n. 382/80,  per violazione dell'art. 3
della Costituzione.
    L'amministrazione  e'  costituita  in  giudizio e controdeduce ex
adverso con memoria depositata il 17 maggio 2001.
    La  ricorrente reitera ed illustra ulteriormente i propri assunti
con memoria depositata il 24 maggio 2001.
    Alla  pubblica  udienza del 6 giugno 2001, la causa e' passata in
decisione.

                            D i r i t t o

    La  questione  sottoposta al collegio consiste nello stabilire se
il  servizio  di  "lettorato"  prestato a seguito dell'assunzione per
contratto  disciplinata  dall'art.  28  del  d.P.R.  11  luglio 1980,
n. 382,  sia  computabile o meno, ai sensi dell'art. 103 dello stesso
d.P.R.,  a  favore  del ricercatore universitario inquadrato, come il
ricorrente, nella fascia dei ricercatori confermati.
    Nello  specifico, il ricorrente prospetta che l'Universita' degli
studi  di  Firenze,  a seguito dell'immissione dell'istante nel ruolo
predetto,   non   ha   riconosciuto   allo   stesso,  ai  fini  della
ricostruzione  di  carriera,  il  periodo  di  attivita'  reso, dal 1
novembre 1980 fino alla nomina, come "lettore" a contratto ex art. 28
del d.P.R. n. 382/1980.
    La  motivazione,  come  risulterebbe da coevo decreto riferito ad
altra  docente, consisterebbe nel fatto che il lettore a contratto ex
art.  28  citato  non  sarebbe  previsto  tra  le  figure  ricomprese
nell'art.  7  della  legge  n. 28  del  21  febbraio  1980 richiamato
nell'art. 103 del d.P.R. n. 382/80.
    Recita,   in   effetti,   il  terzo  comma  dell'art.  103  sopra
menzionato,  che  "ai  ricercatori  universitari  all'atto della loro
immissione  nella  fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta
per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i
due  terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata
nelle  universita' in una delle figure previste dall'art. 7, legge 21
febbraio 1980, n. 28, ... ".
    Quest'ultima  legge  (di  delega  al Governo per il riordinamento
della  docenza  universitaria)  prevede  poi,  all'articolo predetto,
nell'enunciare  le  categorie  di  soggetti  ammessi  al  giudizio di
idoneita'   per   l'inquadramento   nella   fascia   dei  ricercatori
confermati,  anche [lettera g)], per quanto interessa in questa sede,
i  "lettori  assunti  con  pubblico  concorso o a seguito di delibera
nominativa  del  consiglio  di  amministrazione dell'universita', che
abbiano  svolto  tale attivita' per almeno due anni". Alla stregua di
tale  disposizione  -  peraltro di scarsa perspicuita' anche se letta
alla  luce  della  formula parzialmente diversificata di cui all'art.
58,  lettera  h),  del  d.P.R.  n. 382/1980  (per  una  ricostruzione
esegetica  al  riguardo  vedi CGARS n. 152 del 16 settembre 1986) - i
servizi  di  lettorato  valutabili  ai  fini di cui trattasi non sono
certamente  quelli  di  cui  all'art. 28 del citato d.P.R. Successivi
interventi  additivi  e manipolativi della Corte costituzionale hanno
poi  modificato  e precisato gli ambiti ed i contorni della categoria
enunciata   dal   ripetuto  art.  7.  E'  stato  cosi'  eliminato  il
riferimento  all'anzianita' di due anni richiesta per l'ammissione ai
giudizi  di  idoneita'  (Corte costituzionale, n. 284 del 7-23 luglio
1987),  mentre  sono  stati ricompresi nella categoria in questione i
lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.
    In ogni caso restano da essa sicuramente esclusi i lettori di cui
all'art.  28 del d.P.R. n. 382/1980, dal momento che pacifici criteri
interpretativi,  ormai  chiariti  anche  a livello giurisprudenziale,
portano  a  ritenere che i lettori contemplati dall'art. 7 piu' volte
citato  sono  solo:  quelli entrati in ruolo per pubblico concorso ai
sensi dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058; nonche' quelli
nominati  o  incaricati  ex  artt.  23 e 24 della legge n. 62/1967; e
quelli,  infine,  incaricati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo
unico  del  decreto-legge  23  dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni,  in  legge  n. 54/1979  (vedi  Corte  costituzionale e
CGARS,  sentenze  citate). Sostanzialmente, si tratta di categorie di
"lettori"  universitari disomogenee, se si vuole, ma certamente tutte
disciplinate  da  normativa  diversa  ed  anteriore rispetto a quella
riguardante   i  "lettori"  assunti  mediante  contratto  di  diritto
privato,  introdotta  dall'art.  28  del  d.P.R.  n. 382/1980  e gia'
prevista  nella  legge  di delegazione n. 28/1980 all'art. 6, sesto e
settimo comma.
    Ne'  puo'  arrivarsi  a  ricomprendere  quest'ultima categoria di
lettori,   in   via  di  interpretazione  estensiva,  nell'ambito  di
operativita' del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, del
d.P.R.   n. 382/1980   e   7   della   legge  n. 28/1980,  stante  la
tassativita',  specificita' ed inderogabilita' delle figure enunciate
da  quest'ultimo  articolo  (cfr. C.d.S.,  VI, n. 1571 del 3 novembre
1997;  n. 235 del 26 gennaio 2001; Tribunale amministrativo regionale
Lazio,  III,  n. 274  del  20  gennaio 2000). Quanto all'applicazione
analogica,  ai  fini  di cui trattasi, delle disposizioni concernenti
gli assistenti universitari (ai quali, come rappresenta il ricorrente
nella  memoria  difensiva  del  24  maggio  2001, i lettori sarebbero
equiparati  ex  lege),  la  possibilita'  di  fare ad essa ricorso e'
esclusa dal fatto che non vi e' lacuna ordinamentale, poiche' precise
disposizioni  si occupano, come si e' visto, dei servizi di lettorato
valutabili  ai  fini  della ricostruzione di carriera dei ricercatori
confermati.
    Conclusivamente,    non    sembra   possibile   attribuire   alle
disposizioni  di  cui trattasi un significato diverso da quello fatto
palese   dalle   parole   attraverso  le  quali  si  e'  espresso  il
legislatore,  sicche'  deve  ritenersi  che,  allo stato, il servizio
prestato  come  lettore  ex  art. 28 d.P.R. n. 382/1980 (disposizione
peraltro  abrogata  dall'art.  4  del  d.l.  n. 120/1995)  non  possa
ottenere il riconoscimento postulato dal ricorrente.
    Il che porterebbe a disattendere l'azione proposta dal ricorrente
stesso. Ma il collegio ritiene di dover soprassedere da una pronuncia
in  tal senso, ritenendo non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale,   prospettata   in   via   subordinata
dall'opponente,  del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma,
d.P.R.  n. 382/1980  e  7,  ottavo  comma,  lettera  g)  della  legge
n. 28/1980,  nella  parte  in  cui  non  prevedono,  tra le attivita'
universitarie riconoscibili ai fini della carriera, per i ricercatori
confermati,  quelle  prestate in qualita' di lettori assunti ai sensi
dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 382.
    Ed  invero  -  premesso,  in  generale,  che  i servizi pregressi
valutabili  ex  art.  103,  terzo  comma,  citato, sono (com'e' anche
pacifico  e  incontestato  tra  le parti nella presente controversia)
quelli  svolti  sia  prima  che dopo l'anno accademico (1980-1981) di
iniziale operativita' del d.P.R. n. 382/1980 e fino all'inquadramento
nella  fascia  dei ricercatori confermati - appare discriminatoria, e
quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione, la normativa che
consente  il riconoscimento dei servizi di lettorato svolti prima del
sistema al riguardo istituito con l'art. 28 del ripetuto d.P.R. e non
invece  il  lettorato  prestato  a contratto ai sensi di quest'ultima
disposizione.
    L'esclusione,   in   effetti,   alla   stregua  delle  denunciate
disposizioni,  di  tale categoria di lettori universitari, non appare
contenuta   entro   i   limiti  di  un  ragionevole  esercizio  della
discrezionalita'   legislativa,   se   si  considera  la  sostanziale
omogeneita'  delle  prestazioni  rese  dai  lettore universitario sia
prima che dopo la riforma ex art. 28 d.P.R. n. 382. Si tratta infatti
di   un   servizio   che   in  un  caso  e  nell'altro  ha  identiche
caratteristiche sostanziali.
    L'elemento  diversificatore e' costituito dal fatto che l'art. 28
del  d.P.R.  n. 382/1980  non  fonda  piu', per i nuovi lettori, come
accadeva   invece   in   precedenza  alla  stregua  della  previgente
disciplina,  un  rapporto  di  pubblico  impiego, ma prevede per essi
assunzioni  con  contratto  di  diritto privato (vedi citate sentenze
Corte  costituzionale).  Ma  si tratta di circostanza che il collegio
reputa  irrilevante  e comunque insufficiente a sorreggere il diverso
trattamento,  ex  art.  103  d.P.R. n. 382/1980, delle due menzionate
categorie  di  lettori, atteso che l'elaborazione e l'interpretazione
giurisprudenziali hanno chiarito che i "contratti di diritto privato"
di  cui  al  sopra  riferito  art. 28 appartengono alla categoria del
lavoro  subordinato (cfr., tra le tante, Cass. Civ., V, n. 3562 del 5
aprile   1991;   Corte  costituzionale  n. 55/1989;  C.d.S.,  II,  30
settembre   1987)   e   che   essi  fondano  un  rapporto  lavorativo
sostanzialmente  a  tempo  indeterminato  (vedi  Corte costituzionale
n. 249 del 16 giugno 1995; Co.Giu.Co. Eur. 2 agosto 1993; Corte Cass.
Lav.  n. 14433  del  6 novembre  2000;  C.d.S.,  VI,  n. 1678  del 18
novembre  1997).  Inoltre,  non  puo' sottacersi che la disciplina di
assunzione  dei  lettori  in  base  al d.P.R. del 1980, riecheggia (a
parte  l'elemento  di  distinzione  meramente  formale  del contratto
privatistico)  quella  ex  articolo  unico d.l. n. 817/1978, tanto da
costituire  una  sorta  di  continuita' tra le due categorie. Che poi
l'elemento  privatistico  che  connota  il  lettore ex art. 28 d.P.R.
n. 382/1980  non  valga ad escludere l'inserimento del lettore stesso
nell'organizzazione  dell'universita'  e  la  funzionalizzazione alle
esigenze  di  questa  e' dato pacifico e scontato (come oltretutto e'
dimostrato  dalla  recente  generale  "privatizzazione"  dei rapporti
d'impiego  alle  dipendenze  di  pubbliche  amministrazioni ex d.lgs.
n. 29/1993).
    Va   ancora   sottolineato  che  l'art.  12  della  legge  delega
n. 28/1980  di  riforma universitaria, indicava, alla lettera i), per
il  servizio riconoscibile a favore dei soggetti inquadrati nei ruoli
in  base  alla  legge  stessa,  quello "effettivamente prestato nelle
universita'"  (vedi  anche,  al riguardo, Corte costituzionale n. 305
del  7  luglio  1995),  sicche'  la  riduttiva  individuazione, per i
ricercatori  confermati,  dei  servizi  di  lettorato  riconoscibili,
operata attraverso il riferimento all'art. 7, lettera g), della legge
n. 28/1980,  appare, oltre che contrastante, per i motivi gia' detti,
con i principi di eguaglianza e ragionevolezza presidiati dall'art. 3
della   Costituzione,   anche   in  contrasto  con  l'art.  76  della
Costituzione,  per  violazione dei principi e criteri direttivi della
legge di delega.
    Da  ultimo  e'  appena  il caso di rimarcare l'evidente rilevanza
della questione di costituzionalita' del combinato disposto dell'art.
103,  terzo  comma, del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7, lettera g),
della  legge  n. 28/1980,  per la sua sicura incidenza sull'esito del
ricorso proposto dall'istante.
    Per  le  considerazioni  che  precedono,  il presente giudizio va
dunque   sospeso,   con  conseguente  invio  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.