IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1075/1990, proposto dal sig. Nicholas Brownlees, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Narese e domiciliato presso lo studio dello stesso, in Firenze - piazza Goldoni n. 2; Contro l'Universita' degli studi di Firenze e l'Universita' degli studi di Pisa, in persona dei rispettivi rettori pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze; Per l'annullamento del decreto del rettore dell'Universita' degli studi di Firenze n. 1161 del 19 giugno 1990, comunicato al ricorrente con nota rettorale 2 luglio 1990, prot. 9596, nella parte in cui il decreto medesimo nega al ricorrente il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati presso l'Universita' degli studi di Firenze e presso quella di Pisa a decorrere dal 1 novembre 1980 ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; Nonche' per la declaratoria del diritto soggettivo perfetto del ricorrente ad ottenere, quale ricercatore universitario confermato, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, per i periodi di lavoro svolti quale lettore dal 1a novembre 1980 fino alla nomina, con conseguente ricostruzione giuridica ed economica della carriera; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione universitaria intimata; Viste le memorie difensive delle parti; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, per la pubblica udienza del 6 giugno 2001, il dott. D. Lundini; Uditi, all'udienza predetta, l'avv. F. De Meo, in sostituzione dell'avv. Narese, per il ricorrente e l'avv. dello Stato M. V. Lumetti per l'amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente, insegnante di lingua inglese presso la lacolta' di lettere dell'Universita' degli studi di Firenze, contesta il decreto rettoriale di cui in epigrafe, il quale non considerato, ai fini del riconoscimento quale anzianita' giuridica ed economica di carriera, l'attivita' che l'interessato prospetta di aver svolto, dal 1 novembre 1980 al 1990, come lettore a contratto ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980. Al riguardo deduce: violazione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in relazione altresi' all'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. eccesso di potere per illogicita' disparita' di trattamento e difetto di motivazione; in ipotesi, eccezione di illegittimita', costituzionale del terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. 11 novembre 1980, n. 382, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il terzo comma dell'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 prevede che ai ricercatori, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, e per due terzi ai fini della carriera, l'attivita' effettivamente prestata in una delle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28/1980. E' pacifico che tali attivita' sono quelle svolte sia prima che dopo l'entrata in funzione del d.P.R. n. 382, cioe' sia prima che dopo l'anno accademico che ebbe inizio il 1 novembre 1980. Nel senso che tutta l'attivita' svolta fino all'immissione in ruolo quali ricercatori confermati e' utile agli effetti di detto riconoscimento. L'amministrazione ritiene pero' che il regime istituito dai contratti privatistici di lettorato di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 non sia tra quelli richiamati dall'art. 7 della legge n. 28, o assimilabile o equiparabile a questi ultimi. Ma cio' e' errato, dal momento che la giurisprudenza delle magistrature di merito, della cassazione e della Corte costituzionale (n. 55/89), ha chiarito che i contratti ex art. 28 citato sono produttivi di un rapporto di lavoro subordinato avente caratteristiche assolutamente identiche a quelle riferibili ai lettori nel regime d'incarico previgente al 31 ottobre 1980, ma appartenente al diritto privato per preciso disposto legislativo. Dall'applicazione, poi, dei principi di cui alle sentenze n. 284/1987 e n. 55/1989 della Corte costituzionale, deriva che i lettori sono sempre stati lavoratori dipendenti dell'universita', come docenti di lingue, in regime privatistico ovvero pubblicistico. Il servizio di lettorato svolto dall'interessato dal 1 novembre 1980 e fino alla nomina come ricercatore non ha avuto alcun carattere distintivo o differenziale rispetto all'identico servizio svolto dal ricorrente negli anni accademici 1978-1980, servizio quest'ultimo riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera. Il servizio svolto ex art. 28 d.P.R. n. 382/80 e' quindi pienamente assimilabile ai servizi (antecedenti il 1980) elencati nell'art. 7, legge n. 28/1990. E' chiaro che quest'ultima norma non ha potuto esemplificare, fra i servizi riconoscibili, quello che sarebbe stato svolto negli anni successivi ex art. 28 d.P.R. n. 382; ma poiche' e' pacifico che anche il servizio svolto dopo il 1 novembre 1980 e' utile ai fini della ricostruzione di carriera, ne segue, in via di interpretazione razionale, l'assimilabilita' del servizio prestato dal ricorrente quale lettore nel periodo in considerazione, al servizio di lettore incaricato a contratto proprio degli anni accademici 1978-1980. Se cosi' non fosse, peraltro, e fosse dunque riconoscibile solo il servizio di lettore prestato negli anni accademici 1978-1980 e non il servizio del novennio successivo, la legge, interpretata cosi' come l'ha interpretata l'amministrazione, sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione. E nemmeno sarebbe da considerare come elemento differenziale il carattere necessariamente privatistico del servizio successivo al 1 novembre 1980, giacche' anche nell'ordinamento previgente il servizio di lettorato poteva essere retto da contratti di diritto privato. Conclude per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 103, terzo comma, e norme connesse, del d.P.R. n. 382/80, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'amministrazione e' costituita in giudizio e controdeduce ex adverso con memoria depositata il 17 maggio 2001. La ricorrente reitera ed illustra ulteriormente i propri assunti con memoria depositata il 24 maggio 2001. Alla pubblica udienza del 6 giugno 2001, la causa e' passata in decisione. D i r i t t o La questione sottoposta al collegio consiste nello stabilire se il servizio di "lettorato" prestato a seguito dell'assunzione per contratto disciplinata dall'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sia computabile o meno, ai sensi dell'art. 103 dello stesso d.P.R., a favore del ricercatore universitario inquadrato, come il ricorrente, nella fascia dei ricercatori confermati. Nello specifico, il ricorrente prospetta che l'Universita' degli studi di Firenze, a seguito dell'immissione dell'istante nel ruolo predetto, non ha riconosciuto allo stesso, ai fini della ricostruzione di carriera, il periodo di attivita' reso, dal 1 novembre 1980 fino alla nomina, come "lettore" a contratto ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980. La motivazione, come risulterebbe da coevo decreto riferito ad altra docente, consisterebbe nel fatto che il lettore a contratto ex art. 28 citato non sarebbe previsto tra le figure ricomprese nell'art. 7 della legge n. 28 del 21 febbraio 1980 richiamato nell'art. 103 del d.P.R. n. 382/80. Recita, in effetti, il terzo comma dell'art. 103 sopra menzionato, che "ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, ... ". Quest'ultima legge (di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria) prevede poi, all'articolo predetto, nell'enunciare le categorie di soggetti ammessi al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati, anche [lettera g)], per quanto interessa in questa sede, i "lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'universita', che abbiano svolto tale attivita' per almeno due anni". Alla stregua di tale disposizione - peraltro di scarsa perspicuita' anche se letta alla luce della formula parzialmente diversificata di cui all'art. 58, lettera h), del d.P.R. n. 382/1980 (per una ricostruzione esegetica al riguardo vedi CGARS n. 152 del 16 settembre 1986) - i servizi di lettorato valutabili ai fini di cui trattasi non sono certamente quelli di cui all'art. 28 del citato d.P.R. Successivi interventi additivi e manipolativi della Corte costituzionale hanno poi modificato e precisato gli ambiti ed i contorni della categoria enunciata dal ripetuto art. 7. E' stato cosi' eliminato il riferimento all'anzianita' di due anni richiesta per l'ammissione ai giudizi di idoneita' (Corte costituzionale, n. 284 del 7-23 luglio 1987), mentre sono stati ricompresi nella categoria in questione i lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. In ogni caso restano da essa sicuramente esclusi i lettori di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, dal momento che pacifici criteri interpretativi, ormai chiariti anche a livello giurisprudenziale, portano a ritenere che i lettori contemplati dall'art. 7 piu' volte citato sono solo: quelli entrati in ruolo per pubblico concorso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 agosto 1941, n. 1058; nonche' quelli nominati o incaricati ex artt. 23 e 24 della legge n. 62/1967; e quelli, infine, incaricati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, in legge n. 54/1979 (vedi Corte costituzionale e CGARS, sentenze citate). Sostanzialmente, si tratta di categorie di "lettori" universitari disomogenee, se si vuole, ma certamente tutte disciplinate da normativa diversa ed anteriore rispetto a quella riguardante i "lettori" assunti mediante contratto di diritto privato, introdotta dall'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 e gia' prevista nella legge di delegazione n. 28/1980 all'art. 6, sesto e settimo comma. Ne' puo' arrivarsi a ricomprendere quest'ultima categoria di lettori, in via di interpretazione estensiva, nell'ambito di operativita' del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e 7 della legge n. 28/1980, stante la tassativita', specificita' ed inderogabilita' delle figure enunciate da quest'ultimo articolo (cfr. C.d.S., VI, n. 1571 del 3 novembre 1997; n. 235 del 26 gennaio 2001; Tribunale amministrativo regionale Lazio, III, n. 274 del 20 gennaio 2000). Quanto all'applicazione analogica, ai fini di cui trattasi, delle disposizioni concernenti gli assistenti universitari (ai quali, come rappresenta il ricorrente nella memoria difensiva del 24 maggio 2001, i lettori sarebbero equiparati ex lege), la possibilita' di fare ad essa ricorso e' esclusa dal fatto che non vi e' lacuna ordinamentale, poiche' precise disposizioni si occupano, come si e' visto, dei servizi di lettorato valutabili ai fini della ricostruzione di carriera dei ricercatori confermati. Conclusivamente, non sembra possibile attribuire alle disposizioni di cui trattasi un significato diverso da quello fatto palese dalle parole attraverso le quali si e' espresso il legislatore, sicche' deve ritenersi che, allo stato, il servizio prestato come lettore ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 (disposizione peraltro abrogata dall'art. 4 del d.l. n. 120/1995) non possa ottenere il riconoscimento postulato dal ricorrente. Il che porterebbe a disattendere l'azione proposta dal ricorrente stesso. Ma il collegio ritiene di dover soprassedere da una pronuncia in tal senso, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, prospettata in via subordinata dall'opponente, del combinato disposto degli artt. 103, terzo comma, d.P.R. n. 382/1980 e 7, ottavo comma, lettera g) della legge n. 28/1980, nella parte in cui non prevedono, tra le attivita' universitarie riconoscibili ai fini della carriera, per i ricercatori confermati, quelle prestate in qualita' di lettori assunti ai sensi dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 382. Ed invero - premesso, in generale, che i servizi pregressi valutabili ex art. 103, terzo comma, citato, sono (com'e' anche pacifico e incontestato tra le parti nella presente controversia) quelli svolti sia prima che dopo l'anno accademico (1980-1981) di iniziale operativita' del d.P.R. n. 382/1980 e fino all'inquadramento nella fascia dei ricercatori confermati - appare discriminatoria, e quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione, la normativa che consente il riconoscimento dei servizi di lettorato svolti prima del sistema al riguardo istituito con l'art. 28 del ripetuto d.P.R. e non invece il lettorato prestato a contratto ai sensi di quest'ultima disposizione. L'esclusione, in effetti, alla stregua delle denunciate disposizioni, di tale categoria di lettori universitari, non appare contenuta entro i limiti di un ragionevole esercizio della discrezionalita' legislativa, se si considera la sostanziale omogeneita' delle prestazioni rese dai lettore universitario sia prima che dopo la riforma ex art. 28 d.P.R. n. 382. Si tratta infatti di un servizio che in un caso e nell'altro ha identiche caratteristiche sostanziali. L'elemento diversificatore e' costituito dal fatto che l'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980 non fonda piu', per i nuovi lettori, come accadeva invece in precedenza alla stregua della previgente disciplina, un rapporto di pubblico impiego, ma prevede per essi assunzioni con contratto di diritto privato (vedi citate sentenze Corte costituzionale). Ma si tratta di circostanza che il collegio reputa irrilevante e comunque insufficiente a sorreggere il diverso trattamento, ex art. 103 d.P.R. n. 382/1980, delle due menzionate categorie di lettori, atteso che l'elaborazione e l'interpretazione giurisprudenziali hanno chiarito che i "contratti di diritto privato" di cui al sopra riferito art. 28 appartengono alla categoria del lavoro subordinato (cfr., tra le tante, Cass. Civ., V, n. 3562 del 5 aprile 1991; Corte costituzionale n. 55/1989; C.d.S., II, 30 settembre 1987) e che essi fondano un rapporto lavorativo sostanzialmente a tempo indeterminato (vedi Corte costituzionale n. 249 del 16 giugno 1995; Co.Giu.Co. Eur. 2 agosto 1993; Corte Cass. Lav. n. 14433 del 6 novembre 2000; C.d.S., VI, n. 1678 del 18 novembre 1997). Inoltre, non puo' sottacersi che la disciplina di assunzione dei lettori in base al d.P.R. del 1980, riecheggia (a parte l'elemento di distinzione meramente formale del contratto privatistico) quella ex articolo unico d.l. n. 817/1978, tanto da costituire una sorta di continuita' tra le due categorie. Che poi l'elemento privatistico che connota il lettore ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 non valga ad escludere l'inserimento del lettore stesso nell'organizzazione dell'universita' e la funzionalizzazione alle esigenze di questa e' dato pacifico e scontato (come oltretutto e' dimostrato dalla recente generale "privatizzazione" dei rapporti d'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ex d.lgs. n. 29/1993). Va ancora sottolineato che l'art. 12 della legge delega n. 28/1980 di riforma universitaria, indicava, alla lettera i), per il servizio riconoscibile a favore dei soggetti inquadrati nei ruoli in base alla legge stessa, quello "effettivamente prestato nelle universita'" (vedi anche, al riguardo, Corte costituzionale n. 305 del 7 luglio 1995), sicche' la riduttiva individuazione, per i ricercatori confermati, dei servizi di lettorato riconoscibili, operata attraverso il riferimento all'art. 7, lettera g), della legge n. 28/1980, appare, oltre che contrastante, per i motivi gia' detti, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza presidiati dall'art. 3 della Costituzione, anche in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega. Da ultimo e' appena il caso di rimarcare l'evidente rilevanza della questione di costituzionalita' del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 7, lettera g), della legge n. 28/1980, per la sua sicura incidenza sull'esito del ricorso proposto dall'istante. Per le considerazioni che precedono, il presente giudizio va dunque sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.