IL GIUDICE DI PACE

    Sciolta  la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la
seguente  ordinanza  nella  causa  iscritta al Ruolo generale 2001 al
n. 284,  promossa con ricorso da: Bellotti Edi in proprio - opponente
- domiciliato in Cancelleria;
    Contro  il  comune  di  Morbegno - Polizia municipale - opposta -
rappresentato  dal sig. Paolo Tarabini, responsabile dell'area "Corpo
Polizia municipale - commercio" in virtu' di delega in atti.
    Oggetto:  opposizione  ex artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso
la  sanzione  amministrativa con verbale 12 settembre 2001, del fermo
amministrativo  dell'autovettura  Fiat  panda tg. SO215919 accessoria
della  sanzione  pecuniaria  comminata  ex art. 126 comma 7 del nuovo
Codice  della  Strada  con  verbale  di accertamento n. 35047 in pari
data.
    Atteso che all'udienza del 24 novembre 2001 dal ricorrente veniva
sollevata  eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 214 comma 1 e
1-bis  per  la manifesta illegittima disparita' di trattamento fra il
destinatario  dell'art.  214  comma  1 e 1-bis del C.d.S. cui incombe
l'onere  della  prova  che  la  circolazione  del veicolo e' avvenuta
contro  la  sua volonta' ed il destinatario dell'art. 213 comma 6 del
C.d.S.  che  deve  solo documentare l'appartenenza a persona estranea
alla  violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione
della confisca, misura piu' grave;
    Atteso  che  al  ricorrente  necessita l'autovettura in quanto e'
l'unica disponibile per potersi recare al lavoro;
    Rilevato  altresi'  che  il  presente  giudizio  non  puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  questione  posta  di legittimita'
costituzionale   e  che  la  stessa  non  si  ritenga  manifestamente
infondata;
    ex  art.  23  della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed ex art. 134
Cost.