IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 20477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001
vertente  tra  Umberto Mercieca, elettivamente domiciliato in Milano,
presso  lo  studio  del  procuratore  avv. Antonio Castiglione che lo
rappresenta  e  difende per procura in calce all'atto di opposizione,
opponente,  e  provincia  di  Milano,  in  persona  del direttore del
Servizio   sanzioni   e   contenzioso,  rappresentata  e  difesa  dai
funzionari dott. Cecilia Franzoi, Luigi Castiglioni, Marialuisa Pozzi
ed  Egle  De  Matteis, giusta deliberazione giunta provinciale del 28
giugno  2001  n. 455/2001,  opposta, avente ad oggetto opposizione ex
art. 22  legge n. 689/1981 proposta da Umberto Marcieca nei confronti
dell'ordinanza  del  27  febbraio  2001  n. 8197/1177/86 con la quale
veniva  applicata  la  sanzione  di  L.  30.025.000 per la violazione
prevista  dagli  artt. 12  primo  comma  e  52  secondo  comma d.lgs.
22/1997,  perche' in qualita' di legale rappresentante della tintoria
Visconti  aveva  omesso  la registrazione di lt. 25 circa di fango di
distillazione, rifiuti speciali pericolosi;
    Rilevato che l'opposizione e' stata tempestivamente proposta;
        che  i  seguenti  motivi  di opposizione risultano infondati,
posto che:
          quanto   alla   sussistenza   in   fatto  della  violazione
l'accertamento  eseguito  in  data  18  novembre 1996 dall'USSL n. 36
aveva  consentito  di verificare la mancata compilazione del registro
di  carico  e  scarico  in  relazione  a  25  kg.  circa  di fango di
distillazione,  da  considerarsi  rifiuti  speciali tossici (solvente
clorurato tetracloroetilene ricompreso sotto il codice CER 1042 della
tabella  all. D al d.lgs. 22/1997) fatto esplicitamente confermato ed
ammesso  dallo  stesso  opponente  nel verbale reso in data 29 luglio
1997 dinanzi alla USSL;
          quanto  alla qualificazione giuridica del fatto deve essere
confermata  la  violazione  contestata, in quanto l'impresa produceva
rifiuti pericolosi;
        che  l'avvenuta  depenalizzazione  della  violazione  -  gia'
punita   con   pena   congiunta  dell'arresto  e  dell'ammenda  -  ha
determinato  l'applicazione di sanzione pecuniaria amministrativa che
costituisce  comunque  pena  meno afflittiva rispetto alla precedente
pena  detentiva  di  natura  penale,  al  di  la'  dell'importo della
sanzione amministrativa stabilito dalla legge;
    Rilevato  che  l'opponente  ha  richiesto, infine, l'applicazione
della  sanzione  piu'  favorevole  introdotta  con  l'art. 7 comma 13
d.lgs. 389/1997, che prevede la sanzione per la violazione contestata
da  un minimo di L. 4.000.000 ad un massimo di L. 24.000.000 nel caso
di imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a 15
dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati
a tempo pieno durante un anno o a frazioni di unita' lavorative per i
lavoratori a tempo parziale o stagionali;
        che  la  Provincia  di Milano ha eccepito che tale ipotesi e'
stata introdotta dal legislatore in epoca successiva all'accertamento
e  che  il  d.lgs.  389/1997 non prevede alcuna norma che ne consenta
l'applicazione  ai  fatti pregressi, richiamando ampia giurisprudenza
di   legittimita'   in   ordine   ai   principi  di  legalita'  e  di
irretroattivita' ricollegabili all'art. 1 della legge n. 689/1981;
    Ritenuto  che  -  cosi'  come  gia'  in  altra precedente analoga
occasione  (v.  ordinanza  di  questo  tribunale dell'11 aprile 2001)
rispetto  alla  quale  si  ripropongono conformi valutazioni - appare
necessario   sollevare   d'ufficio   la   questione  di  legittimita'
costituzionale   per   contrasto   con  l'art. 3  della  Costituzione
dell'art. 1  comma  2  legge  n. 689/1981 ovvero dell'art. 7 comma 13
d.lgs.  389/1997, che ha modificato l'art. 52 comma 2 d.lgs. 22/1997,
entrambi  nella  parte in cui non prevedono che se la legge in vigore
al  momento  in  cui  fu  commessa  la violazione e quella posteriore
stabiliscono  sanzioni  amministrative  diverse, si applichi la legge
piu'   favorevole   al   responsabile,  salva  la  definitivita'  del
provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento;
        che  la  questione  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata;
        che  deve  ritenersi  rilevante perche' - ferma la fondatezza
della  contestazione  della  violazione  - l'applicazione della nuova
disposizione  consentirebbe  l'irrogazione  nel caso di specie di una
sanzione  di importo ben minore del precedente (L. 4.000.000 in luogo
di  L.  30.000.000) atteso che l'opponente rientrerebbe pacificamente
nell'ipotesi  prevista  dalla novella (impresa che occupava un numero
di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti);
        che  la  questione deve altresi' ritenersi non manifestamente
infondata perche' per giurisprudenza consolidata, in tema di illeciti
amministrativi    (sia    tali   ab   origine,   sia   derivanti   da
depenalizzazione)  i  principi  di  legalita',  irretroattivita' e il
divieto  di analogia escluderebbero l'applicabilita' della disciplina
posteriore  piu'  favorevole,  ex  art. 2 c.p., sicche' una eventuale
pronuncia   di   segno   diverso  adottata  in  questa  sede  sarebbe
ragionevolmente  destinata  a  scontrarsi  con il "diritto vivente" e
dunque alla riforma;
        che,  a  parte  le perplessita' che discendono da motivazioni
incentrate su divieti di analogia (per lettera e ratio delle relative
norme evidentemente giustificabili se circoscritti ad interpretazioni
in  malam  partem)  o  su  differenze  qualitative  delle  situazioni
considerate  (che  riguardano  gli effetti piuttosto che l'intrinseca
natura    afflittiva    comune    al   fatto-reato   e   all'illecito
amministrativo, distinguibili come tali solo per scelta discrezionale
del legislatore e non certo per una loro differenza onotologica), non
sembra  possibile in questa sede trascurare un fenomenoche pare ormai
porsi  in  termini  di  evoluzione  ordinamentale; che il riferimento
all'art. 2  c.p.  - con i problemi evocati in ordine all'applicazione
analogica  -  ormai  appare  integrato dall'introduzione dei medesimi
principi nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie (art. 3
d.lgs.  472/1997),  rispetto  al  quale  non sembrano ipotizzabili le
"differenze  qualitative"  dedotte  quasi  in  modo  tralatizio dalla
costante giurisprudenza per escludere il ricorso all'analogia;
        che  anche il sistema delle sanzioni amministrative valutarie
con  l'art. 23-bis  d.P.R.  n. 148/1988, introdotto dall'art. 1 legge
n. 326/2000,   che   nell'abrogare   il  comma  2  dell'art. 23  t.u.
affermante, pur con qualche ambiguita', il principio di ultrattivita'
della  norma  sanzionatoria,  ribadisce  il  principio  di legalita',
esclude  espressamente  l'assoggettamento  a sanzioni che secondo una
legge  posteriore  non  costituiscono  violazione punibile e sancisce
l'applicazione  della  legge  piu' favorevole, salva la definitivita'
del provvedimento di irrogazione;
        che detta norma, poi, abrogando il principio di ultrattivita'
e  introducendo  le  regole  gia'  estese dal sistema penale a quello
delle   sanzioni   tributarie  (disciplina  ex  nunc,  contestuale  e
identica,  nei  limiti  del  favor,  per  le  situazioni comunque non
definite),  si  pone nel segno della continuita' anche con la recente
abrogazione dell'art. 20 legge n. 4/29 (che prevedeva l'ultrattivita'
delle  norme  penali  finanziarie)  ad  opera dell'art. 24 del d.lgs.
507/1999;
        che  la circostanza piu' illuminante sulla consapevolezza del
legislatore  stesso  dell'esigenza di ovviare alla mancata originaria
previsione di una disciplina transitoria collegata alle modifiche del
d.lgs.   389/1997   puo'  ravvisarsi  nella  iniziativa  parlamentare
tendente  alla  modifica legislativa dell'art. 57 del decreto Ronchi,
decaduta  a  causa dello scioglimento delle camere (v. documentazione
della  stessa  resistente  in  ordine al comma 6-quater da aggiungere
all'art. 57  d.lgs.  22/1997,  ai  sensi  del quale: "Se la legge del
tempo  in  cui  fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori
sono  diverse,  si  applica  quella  le  cui  disposizioni  sono piu'
favorevoli   al   responsabile,   salvo   che  la  relativa  sanzione
amministrativa  sia  stata  pagata  o  sia  stata determinata in modo
definitivo");
        che   nel   contesto   sopra   richiamato  la  differenza  di
trattamento sanzionatorio per fatti commessi a distanza di pochi mesi
e   poi   contestualmente  giudicati  e  altresi'  la  differenza  di
trattamento    rispetto    a    settori   contigui   dell'ordinamento
sanzionatorio   amministrativo  (tributario  e  valutario)  oltreche'
penale  appare  a  questo  giudice  (come  gia' al legislatore che ha
tentato  invano  di  porvi  rimedio), ingiustificata e manifestamente
irragionevole,  tanto  da  richiedere  la pronuncia del giudice delle
leggi;
        che,   stante  l'evoluzione  dell'ordinamento,  la  questione
sembra   proponibile,  alternativamente,  in  termini  generali,  con
riguardo all'art. 1, comma 2, legge n. 689/1981 o in particolare, con
riguardo  all'art. 7  comma  13  d.lgs.  389/1997,  che ha modificato
l'art. 52, comma 2, d.lgs. 22/1997;