ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"], promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Grand Vision Italia s.p.a nei confronti del comune di Piantedo, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia; Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione, proposto ex artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Grand Vision s.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal comune di Piantedo, il giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"]; che secondo il giudice rimettente la legge denunciata impone limitazioni alle vendite promozionali non contemplate dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto quest'ultima norma non demanda alle Regioni alcun potere regolamentare in merito alle vendite straordinarie; che il giudice a quo dopo aver sospeso l'ordinanza ingiunzione opposta, ha rilevato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dall'esito della presente questione di legittimita' costituzionale; che e' intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' della questione, sia perche' il giudice rimettente, con l'emissione dell'ordinanza di sospensione, avrebbe consumato il proprio potere decisorio, sia perche' la questione e' stata posta con riferimento all'intera legge, e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della medesima. Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimita' costituzionale, e' stata promulgata ed e' entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 della Costituzione, invocato come parametro nel giudizio a quo; che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.