ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 513 e 210,
comma 4, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
30 gennaio  2001  dal  Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
carico  di  C. D. ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  30 gennaio  2001,  il
Tribunale  di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  degli
artt. 513  e  210,  comma  4,  cod.  proc.  pen. "limitatamente  alla
facolta'  di  non  rispondere  su  fatti  concernenti responsabilita'
altrui";
        che  il  rimettente  premette,  in  punto  di  fatto, che due
imputati  di  reato  connesso,  dei quali era stato richiesto l'esame
dibattimentale  nel giudizio a quo si erano avvalsi della facolta' di
non  rispondere:  e  cio' anche con riguardo alle domande concernenti
dichiarazioni  a  carico  di  altri  coimputati, rese nel corso delle
indagini preliminari;
        che,  a  parere  del  giudice  a  quo,  le  norme denunciate,
consentendo,    mediante    il    meccanismo   delle   contestazioni,
l'acquisizione  e  la  successiva utilizzabilita' delle dichiarazioni
precedentemente  rese  da parte degli imputati di reato connesso, che
si siano avvalsi successivamente della facolta' di non rispondere, si
porrebbero  in contrasto con il principio dell'assunzione della prova
nel   contraddittorio   delle   parti,  sancito  dall'art. 111  della
Costituzione,  in  quanto  sarebbe riconosciuto all'imputato di reato
connesso  "l'esercizio incondizionato" di "un vero e proprio "diritto
al  silenzio"",  anche  con  riferimento  alle dichiarazioni relative
esclusivamente alla responsabilita' di terzi;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
intervenuta  la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e   al  codice  di  procedura  penale  in  materia  di  formazione  e
valutazione  della  prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma  dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente
innovato   la   disciplina   sia  della  formazione  della  prova  in
dibattimento,  che  del  diritto al silenzio, incidendo direttamente,
tra l'altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano
oggetto dell'odierna impugnativa;
        che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche
il  contesto  complessivo  della  disciplina di riferimento, gli atti
devono   quindi  essere  restituiti  al  giudice  rimettente  perche'
verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.