ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di C. D. ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen. "limitatamente alla facolta' di non rispondere su fatti concernenti responsabilita' altrui"; che il rimettente premette, in punto di fatto, che due imputati di reato connesso, dei quali era stato richiesto l'esame dibattimentale nel giudizio a quo si erano avvalsi della facolta' di non rispondere: e cio' anche con riguardo alle domande concernenti dichiarazioni a carico di altri coimputati, rese nel corso delle indagini preliminari; che, a parere del giudice a quo, le norme denunciate, consentendo, mediante il meccanismo delle contestazioni, l'acquisizione e la successiva utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese da parte degli imputati di reato connesso, che si siano avvalsi successivamente della facolta' di non rispondere, si porrebbero in contrasto con il principio dell'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, sancito dall'art. 111 della Costituzione, in quanto sarebbe riconosciuto all'imputato di reato connesso "l'esercizio incondizionato" di "un vero e proprio "diritto al silenzio"", anche con riferimento alle dichiarazioni relative esclusivamente alla responsabilita' di terzi; che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente, tra l'altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano oggetto dell'odierna impugnativa; che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perche' verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.